Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/09/1997 |
Numero: | 196 |
§ 98.1.38345 - Circolare 23 settembre 1997, n. 196 .
Contribuzione afferente il settore della pesca marittima. Questioni connesse all'applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 250 e L. 26 luglio 1984, n. 413.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale |
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e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
- Parte A) - Regime previdenziale della pesca marittima.
A1) - Regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla
A2) - Regime previdenziale marittimo, di cui alla
A3) - Regime previdenziale dei marittimi che non rientrano nel regime previdenziale marittimo di cui alla
A4) -
- Parte B) - Note sulla
B1) - Cooperativa e compagnia di pescatori.
B2) -
B3) - Competenza delle commissioni.
B4) - Competenza delle SAP per l'accertamento dei requisiti delle cooperative.
- Parte C) - Cenni sulla legislazione in materia di pesca marittima.
Premessa
C1) -
C2) -
C3) -
C4) - Normativa sul fermo temporaneo o biologico delle navi adibite alla pesca mediterranea e alla pesca costiera.
C5) - Iniziative di pesca - Turismo.
C6) - Operatività delle navi adibite alla pesca marittima.
Parte A
Regimi previdenziali della pesca marittima
L'inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell'equipaggio sulle navi adibite alla pesca marittima nei regimi previdenziali vigenti nel settore è determinato, in gran parte, dalle caratteristiche oggettive della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano.
A.1 - Regime previdenziale dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla
Il regime previdenziale disciplinato dalla
a) - La pesca deve essere esercitata dal marittimo (v. art. 115 C.N. ) quale attività lavorativa esclusiva o prevalente, sia in via autonoma che in forma associata cooperativa o compagnia di pesca.
b) - L'esercizio della pesca quale attività professionale può essere attuato con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda tale espressione, richiamata dall'art. 3 del
Nel contesto sopra delineato, acquistano rilevanza i criteri illustrati nella
In proposito, non risulta superata neppure la
Per quanto attiene l'esercizio della pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, di cui alla lett. a), si ritiene utile soffermarsi sulla portata dell'espressione prevalente contenuta nell'art. 1, comma 1, della
La parola prevalente evidenzia, ai fini dell'applicazione della
Assumendo nella predetta accezione la parola prevalente, si chiarisce anche il dettato del comma 3 del citato art. 1 della
Tale criterio è stato ulteriormente specificato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con
In concreto, prosegue la circolare ministeriale, qualora venga accertato che il richiedente l'iscrizione alla
Il Ministero del Lavoro conclude che prevalente deve intendersi l'attività di pesca quando la stessa impegni l'interessato per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per esso la maggior fonte di reddito, in conformità ai principi generali ormai consolidati nel settore della previdenza dei lavoratori autonomi, onde il criterio sopra formulato appare il più opportuno per regolare le analoghe fattispecie prospettate nel settore della piccola pesca.
Si fa presente, altresì, che la stessa commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori ha avuto modo di chiarire che lo status di pensionato, derivante da qualsiasi tipo di pensione, erogata dall'INPS o da altri enti previdenziali, non preclude il riconoscimento della qualifica di pescatore autonomo, quando ovviamente sussistano gli altri requisiti previsti dall'art. 1 della
La norma sopra richiamata, infatti, nell'assoggettare agli obblighi assicurativi le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, sia in forma associata che autonoma, non prevede alcuna esclusione per i titolari di pensione o per limiti di età.
A.2 - Regime previdenziale marittimo, di cui alla
L'iscrizione al regime previdenziale marittimo disciplinato dalla
a) - Il marittimo deve far parte dell'equipaggio (v. art. 316 C.N. ) delle navi munite di carte di bordo o documenti equiparati art. 2, comma 2, lett. a), della
b) - Le navi devono rientrare tra quelle individuate dall'art. 5 della
Si rammenta che le predette navi minori determinano l'iscrizione dei relativi equipaggi al regime della
In proposito, si evidenzia che l'esclusione dal regime previdenziale marittimo ex lege n. 413 del 1984, di cui all'art. 6 della legge medesima, riguarda, per quanto attiene la pesca, soltanto i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della
A.3 - Regime previdenziale dei marittimi che non rientrano nel regime previdenziale marittimo di cui alla
Qualora il marittimo si trovi ad operare, come membro dell'equipaggio, a bordo di una nave non ricompresa tra quelle individuate dall'art. 5 della
La proposizione in esame costituisce un ipotesi residuale pur tuttavia l'ipotesi stessa assume estrema rilevanza là dove i criteri richiamati nei precedenti paragrafi risultino inadeguati a definire l'esatto regime previdenziale del soggetto interessato.
Si rileva, infatti, che nell'ordinamento comune dell'AGO la figura dell'armatore imbarcato non trova tutela previdenziale, in quanto datore di lavoro.
Le relative disposizioni non contemplano per il datore di lavoro una norma analoga a quella dell'art. 12 della
A.4 -
Per la definizione dell'esatto inquadramento delle imprese che esercitano l'attività di acquacoltura, di cui alla
Parte B
Note sulla
La
La legge stessa specifica ulteriormente i destinatari con espresso riferimento, per quanto attiene i marittimi, all'art. 115 C.N. , precisando che i medesimi devono esercitare la pesca quale attività professionale, servendosi di natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, anche se muniti di apparato motore superiore ai 25 c.a. o 30 c.i. (v. art. 3,
B.1 - Cooperativa e compagnia di pescatori.
Nelle circolari del Ministero del Lavoro e in quelle emanate dall'INPS si accenna con chiarezza alle cooperative di pescatori, senza una specifica trattazione della compagnia di pescatori.
Tale costante riferimento al fenomeno cooperativistico del settore si giustifica con la connotazione ormai storica della compagnia di pescatori, di cui il legislatore ha fatto espressa citazione nel dettato della
La collocazione della compagnia di pesca nelle locali associazioni di arti e mestieri, così come si sono venute determinando per soddisfare bisogni omogenei, è ormai da ascriversi alla tradizione, e pur tuttavia, anche se superata, stante la rilevanza acquisita dall'associazionismo cooperativistico nella legislazione previdenziale e tributaria, mantiene una rilevanza giuridica, per la
Pertanto, al di fuori di tale collocazione temporale, la connotazione di compagnia di pesca non può essere riferita, ai fini previdenziali, ad attuali mere associazioni di fatto, nel caso in cui non ricorrano, o vengano meno, i requisiti formali e sostanziali per l'esistenza della cooperativa.
Soltanto l'adozione di tale criterio concreto assicura una logica lettura delle norme della
In tale accezione, l'espressione compagnia di pesca acquista un logico significato e giustifica il richiamo dall'espressione stessa fatto dal legislatore, che ha inteso affiancare tale forma di associazionismo, appartenente alla tradizione, al precipuo e attuale fenomeno dell'associazionismo, che si concretizza sotto la figura della cooperativa, così come si è venuta delineando ai fini dell'ordinamento previdenziale.
In tale contesto acquistano rilevanza e significato anche le disposizioni impartite, a suo tempo, dal Ministero del Lavoro con
Ciò premesso, le disposizioni della
A tali forme associative si è ora aggiunta, per la cooperativa, la figura della piccola società cooperativa, recepita ed introdotta definitivamente nell'ordinamento dall'art. 21 della
Pertanto, si ribadisce quanto precisato dalla citata circolare ministeriale e cioè che, là dove l'associazione tra pescatori non si realizzi nelle forme della cooperativa o della compagnia ancorché quest'ultima sia da considerarsi desueta - i soggetti che concorrono alla formazione di vincoli societari di altra natura si collocano al di fuori della tutela previdenziale ex lege n. 250 del 1958.
B.2 -
Le istruzioni impartite con la
In effetti dalla citata circolare non viene posta in discussione la competenza delle predette commissioni, né la competenza stessa si trasferisce all'INPS, in alternativa rispetto alle Commissioni medesime, sia pure in via di supplenza, in quanto l'atto di iscrizione o cancellazione dell'INPS dovrà assumere comunque a riferimento il provvedimento delle Commissioni in parola, sia per la conferma ovvero per la relativa impugnativa, anche in sede giudiziale.
B.3 - Competenza delle Commissioni.
L'art. 4, comma 1, lett. a), della
Cioè la Commissione deve verificare ex art. 1, comma 1, della
La Commissione compartimentale deve accertare nei confronti dei lavoratori che ricorrano, per ciascun soggetto, associato o autonomo, i seguenti requisiti (v. art. 1, comma 3, della
1) Iscrizione ad una delle tre categorie in cui si suddivide la gente di mare, contemplate dall'art. 115 C.N. , senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo anche se l'ipotesi più ricorrente riguarda ovviamente gli iscritti alla terza categoria della gente di mare, nella quale vengono a collocarsi i marittimi appartenenti al personale addetto al traffico locale e, per quanto interessa, alla pesca costiera.
2) Esercizio della pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa (v. parte A, paragrafo A.1). Tale criterio già formulato nei primi due commi dell'art. 1 della
3) L'uso, per l'esercizio della pesca marittima, di un natante non superiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, espressione che sta a significare anche se muniti di apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati (v. art. 3 del
Per l'identificazione delle persone associate, l'art. 2 della
L'art. 4 della
Tale espressa disposizione sottolinea l'obbligo dell'iscrizione al regime previdenziale ed assistenziale di cui alla citata
Detto obbligo, ovviamente, ricorre dal momento in cui detti requisiti si sono realizzati nel tempo, onde l'accertamento della Commissione compartimentale, ancorché presupposto per l'ammissione al regime della
Al fine di impedire iscrizioni incompatibili con il regime stesso, mantiene, proprio perché tale, la connotazione di un accertamento ricognitivo di una situazione esistente, che si può così sintetizzare:
- pescatori marittimi associati in cooperativa o compagnia, ovvero autonomi;
- esercizio della pesca, nell'osservanza delle disposizioni che la regolano, quale attività professionale, esclusiva o prevalente;
- uso di una nave da pesca inferiore alle 10 tonnellate di stazza lorda, indipendentemente dalla potenza dell'apparato motore, di cui la nave stessa sia eventualmente munita.
In altri termini, la verifica dei requisiti non è ininfluente sulla natura dell'accertamento condotto dalla commissione.
Tale accertamento, giova ripeterlo, ha natura di atto propedeutico, per la parte in cui verifica l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, riferiti al marittimo associato o autonomo, ma, nel contempo, proprio perché trattasi di un accertamento teso a riconoscere una tutela previdenziale obbligatoria retta da norme pubblicistiche, non può far decorrere i suoi effetti esclusivamente a far tempo dalla data sotto la quale è intervenuta la decisione della commissione, bensì, in caso affermativo, dalla data in cui tali requisiti si sono congiuntamente attuati in concreto a favore del lavoratore, sia esso socio di cooperativa o compagnia che autonomo.
Pertanto, l'accertamento in discorso, come sopra precisato, non può che avere effetto retroattivo essendo ricognitivo di una situazione di fatto pregressa, onde la decorrenza deve essere riferita alla data in cui tale situazione ha iniziato ad esistere.
In proposito, si sottolinea che l'attività di pesca marittima si caratterizza per una serie di obblighi posti a carico del marittimo che intenda operare nel settore della pesca marittima professionale, come è agevole verificare nella successiva parte C.
B.4 - Competenza delle SAP per l'accertamento dei requisiti delle cooperative.
Per quanto attiene l'argomento in rubrica, è opportuno riferirsi alla circolare applicativa n. 413 C. e V. 347 G.S. del 31 marzo 1959, paragrafo 4, lett. d), che a sua volta richiama la
Dette circolari, in particolare quella ministeriale, qui di seguito citata in alcune sue parti, chiariscono che le commissioni non hanno il compito di accertare se ricorrano o meno le condizioni necessarie per poter riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e retribuito fra tali pescatori e le cooperative e compagnie alle quali sono associati, onde l'approvazione degli elenchi dei pescatori trasmessi dagli organismi cooperativi della piccola pesca non comporta alcun giudizio da parte delle commissioni stesse circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e retribuito fra i pescatori predetti e le compagnie cooperative (v. nota).
La circolare dell'Istituto puntualizza ulteriormente tale criterio le commissioni hanno soltanto il compito di stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative o compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti professionali prescritti dall'art. 1 per l'appartenenza al settore della piccola pesca e, pertanto, dalla pronuncia delle commissioni sul possesso per i lavoratori di cooperative e compagnie dei citati requisiti professionali non può di conseguenza derivare in nessun caso nè un giudizio sulla esistenza del rapporto di lavoro fra i pescatori e gli organismi che li denunciano come soci, né tanto meno sull'esistenza dei noti requisiti necessari perché gli organismi stessi possano applicare le norme sulla cassa unica per gli assegni familiari.
Ciò premesso, la circolare dell'Istituto conclude il suddetto giudizio rimane di competenza delle sedi e l'esito favorevole degli accertamenti sulla ricorrenza delle condizioni prescritte costituisce tuttora presupposto indispensabile per l'ammissione dei soci di cooperative e compagnie della piccola pesca all'applicazione delle norme sugli assegni familiari e le assicurazioni obbligatorie.
Si richiamano, altresì, gli ulteriori criteri sull'assicurabilità dei soci delle cooperative della piccola pesca fissati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 252 del 18 novembre 1982, di cui alla
Parte C
Cenni sulla legislazione in materia di pesca marittima
Premessa
Prima di esaminare la legislazione sulla pesca marittima, si ritiene opportuno richiamare, qui di seguito, alcuni articoli del codice della navigazione, utili per una migliore comprensione della legislazione stessa, che in alcune disposizioni si discosta dalla normativa generale, formulando criteri propri della disciplina della pesca marittima.
- L'art. 219 C.N. , sotto la rubrica pesca marittima, recita "è considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell'ambito del demanio marittimo".
- L'art. 2 C.N. determina il mare territoriale, su cui lo stato esercita la propria sovranità, quale bene comune, ancorché, per taluni fini, ne faccia oggetto di disciplina assimilabile a quella di un bene demaniale, come nel caso del permesso di pesca ora licenza di pesca.
- L'art. 28 C.N. determina, come segue, le acque appartenenti al demanio marittimo (v. paragrafo C.2).
a) - I porti, le rade.
b) - Le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare.
c) - I canali utilizzabili ad un pubblico servizio.
- L'art. 220 C.N. , sulle categorie della pesca, recita "la pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti".
- L'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima, in merito alle predette categorie di pesca, così precisa:
<< La pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello stato a distanza non superiore alle venti miglia (v. paragrafo c.6).
<< La pesca mediterranea è quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il canale di Suez.
<< La pesca oltre gli stretti è quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.
Le disposizioni del codice della navigazione e del suo regolamento d'esecuzione non esauriscono, come sopra accennato, la regolamentazione della pesca marittima, che trova una specifica disciplina nella
Con
Con
Pertanto, tutti i riferimenti al Ministero della Marina Mercantile, contenuti nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la pesca marittima professionale mantengono attualmente la loro efficacia sostanziale nei confronti del Ministero per le politiche agricole.
C.1 -
La
La medesima disposizione così prosegue "è considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito".
L'art. 9 della
Il successivo art. 10 rafforza tale prescrizione subordinando l'esercizio della pesca marittima a scopo professionale all'iscrizione degli interessati nel predetto registro dei pescatori marittimi.
Per coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca, l'art. 11 della legge in esame istituisce, presso ogni capitaneria di porto un apposito registro delle imprese di pesca.
L'art. 12 della legge n. 963 prevede il permesso di pesca per ciascuna nave o galleggiante adibito alla pesca, abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del Codice della navigazione.
L'art. 13 sul personale marittimo consente l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato, in deroga alle disposizioni di legge in materia, rinviando alla norma regolamentare.
Le disposizioni sopra richiamate, riguardano la pesca professionale, esercitata individualmente o in forma di impresa.
L'art. 17 accenna alla disciplina della pesca sportiva e l'art. 18 alla pesca subacquea.
L'art. 19 indica gli organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza l'art. 20 è dedicato agli organi di polizia gli artt. 21, 22, 23 contengono ulteriori disposizioni in materia di vigilanza sulla pesca.
Seguono, per finire, norme in materia di contravvenzioni e delitti.
C.2 -
Alla legge sulla pesca marittima, sopra riportata per sommi capi, ha fatto seguito il regolamento per l'esecuzione della
L'art. 1 del regolamento determina la propria sfera di applicazione con riferimento alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in materia di pesca.
Per la parte che interessa le acque appartenenti al demanio marittimo, la norma stessa precisa, al comma 2, che nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra le norme del regolamento in esame si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare, ovviamente quale criterio di individuazione delle acque considerate marittime ai fini della pesca marittima.
Si sottolinea che la predetta norma regolamentare enuncia un criterio di determinazione del demanio marittimo che non coincide con quello fornito dall'art. 28 C.N. , in quanto esclude dall'esercizio della pesca marittima le acque del demanio marittimo di cui alle lett. b) e c) dell'art. 28 C.N. , nonché le acque interne ai porti, di cui alla lett. a) dello stesso art. 28 del Codice della navigazione.
L'art. 2 indica quali prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli cioè commestibili e non commestibili, catturati nelle acque sopra indicate (comma 1), precisa che per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali prodotti (comma 2), distingue i prodotti stessi in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati (comma 3), e specifica per questi ultimi che sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione (comma 4).
Nei successivi articoli, dopo aver fornito disposizioni sugli attrezzi da pesca artt. 3 - 6, il regolamento in esame, nell'indicare all'art. 7 le classi di pesca, recita:
<< L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.
<< La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori di cui al titolo II del presente regolamento (artt. 32 - 65).
<< La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo (artt. 26 - 31).
<< La pesca sportiva è l'attività esercitata a fine di diletto, senza scambio del relativo prodotto>>
All'art. 8 il regolamento distingue le navi destinate alla pesca professionale nelle seguenti 6 categorie:
1) avi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli stretti o oceanica;
2) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
3) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
4) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera locale;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalla imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento o di trasporto dei prodotti della pesca.
L'art. 8, conclude disponendo che l'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti.
L'art. 9 del regolamento in esame prosegue nel precisare, con riferimento alla categoria di appartenenza delle navi da pesca, i tipi di pesca professionale che le stesse sono idonee ad esercitare nelle acque marittime, puntualizzando per la pesca costiera l'ulteriore distinzione tra pesca costiera locale e pesca costiera ravvicinata.
Lo stesso art. 9 del regolamento richiama, in base al tipo di pesca, la categoria di appartenenza della nave da pesca abilitata ad esercitarlo, in ordine all'elencazione formulata dall'art. 8 sopra citato.
Per utilità di consultazione, si riporta qui di seguito il testo integrale dei commi dal 2 al 5 del citato art. 9.
2. La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra (v. paragrafo C.6).
3. La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (v. paragrafo C.6).
4. La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
5. La pesca oceanica si esercita oltre gli stretti, con navi di prima categoria.
Il successivo art. 10 integra l'elencazione dei tipi di pesca professionale formulata dall'art. 9, indicando quale quinto tipo di pesca professionale quella esercitata negli impianti di pesca (pesca professionale e anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini).
Gli articoli dall'11 al 25 disciplinano gli organi consultivi in materia di pesca (commissione consultiva centrale per la pesca marittima e commissione consultiva locale per la pesca marittima) gli articoli dal 26 al 31 regolano, per la materia stessa, le attività di ricerca scientifica e tecnologica.
All'esercizio della pesca marittima professionale, il regolamento di cui al
Si illustrano, qui di seguito, per ciascuno dei capi sopra menzionati, le disposizioni del regolamento che devono essere assunte a riferimento sotto il profilo previdenziale.
Capo I dei pescatori - Sezione I dell'iscrizione nel registro dei pescatori.
L'art. 32, sotto la rubrica registro dei pescatori, dispone che il registro stesso, a cui sono iscritti, ai sensi dell'art. 9 della
a) - Nella prima parte devono essere iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi.
b) - Nella seconda parte devono essere iscritti quanti esercitano la pesca senza imbarco o negli impianti di pesca.
c) - Quanti esercitano promiscuamente le due forme di pesca, di cui alla lett. A e B, sono iscritti nella prima parte del registro in parola.
L'art. 34 stabilisce che l'iscrizione nel registro dei pescatori deve essere fatta presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione e il domicilio del pescatore e dispone altresì che dell'iscrizione stessa debba esserne fatta annotazione sul titolo matricolare del marittimo da parte dell'ufficio nelle cui matricole della gente di mare il medesimo è iscritto.
L'art. 35 detta i requisiti e condizioni per l'iscrizione nel registro dei pescatori.
Per quanto concerne l'iscrizione nella parte prima del registro stesso è richiesta, in particolare, l'iscrizione nelle matricole della gente di mare e l'esercizio professionale della pesca, quale attività esclusiva o prevalente. Per quanto attiene l'iscrizione nella seconda parte del registro, la norma richiede l'iscrizione almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.
A tali condizioni se ne aggiungono altre relative alla condotta professionale dell'interessato valutata sotto il profilo penale.
Capo II delle imprese di pesca.
L'art. 63 dispone che il registro delle imprese di pesca, di cui all'art. 11 della
L'art. 64 prescrive che l'iscrizione avviene nel registro delle imprese di pesca tenuto dalla capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
L'art. 66 dispone che l'iscrizione dell'impresa avviene nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata ovvero, quando l'impresa eserciti più di un tipo di pesca, l'iscrizione deve essere effettuata anche nelle relative parti del registro stesso.
Per ottenere l'iscrizione è necessario che siano forniti una serie di dati relativi all'impresa, tra cui l'ufficio di iscrizione della nave ovvero l'ufficio nella cui circoscrizione è ubicato l'impianto di pesca, gli elementi di individuazione della nave, nonché la categoria di appartenenza della nave da pesca (art. 8), le relative caratteristiche tecniche ovvero quelle dell'impianto di pesca, il tipo di pesca professionale esercitata, nonché gli elementi concernenti eventuali impianti a terra nella disponibilità dell'impresa di pesca.
Capo III del permesso di pesca.
Il permesso di pesca ora licenza di pesca (v. paragrafo C.3), previsto dall'art. 12 della
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi pesca (art. 9) e le categorie di navi da pesca (art. 8).
Segue il titolo III della disciplina della pesca, di cui si richiama il capo II sull'uso degli attrezzi da pesca, nonché il capo III sulle pesche speciali pesca del corallo, pesca del novellame, pesca subacquea professionale, pesca dei crostacei, pesca dei molluschi, pesca del pesce spada, raccolta di vegetazione marina e il capo IV sulla pesca sportiva.
Nel predetto capo IV del titolo III, viene fornita una dettagliata descrizione della pesca sportiva. Dagli attrezzi individuali e non individuali consentiti alle limitazioni nel loro uso, dalle norme di comportamento alle limitazioni nelle catture e all'uso di mezzi nautici.
Sotto questi ultimi aspetti si ritiene utile richiamare l'art. 142, sulle limitazioni di cattura, e l'art. 143, sui mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva, il quale dispone nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli ultimi due titoli il IV e il V dettano rispettivamente le disposizioni sull'immissione dei rifiuti in mare e le disposizioni sul personale addetto ai compiti di sorveglianza e di accertamento in materia di pesca marittima.
C.3 -
La
L'art. 4 della
Per licenza di pesca si intende un documento, rilasciato dal predetto dicastero ora dal Ministero per le politiche Agricole, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi.
La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
La licenza di pesca sostituisce i permessi di pesca rilasciati, ai sensi dell'art. 12 della
In materia si segnala il
L'art. 2 del predetto decreto ministeriale dispone che la licenza di pesca e rilasciata, ai sensi dell'art. 4 della
L'art. 8 prevede, nell'ipotesi in cui la licenza sia andata smarrita o distrutta ovvero sia diventata illeggibile od inservibile, il rilascio da parte del Ministero di un duplicato a richiesta dell'interessato.
L'art. 9 precisa che la licenza di pesca rientra tra i documenti di bordo previsti dal comma 2, lett. d) dell'art. 169 C.N. e dall'ultimo comma dello stesso art. 169.
L'art. 13, sul rilascio della licenza, precisa che la licenza e rilasciata per ogni singola nave e ne indica la casistica unitamente agli articoli che seguono.
Il D.M. 27 settembre 1995 del Direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali in G.U. n. 266 del 14 novembre 1995 integra il D.M. del 26 luglio 1995 per quanto attiene le navi da pesca adibite agli impianti di acquacoltura in mare.
Il decreto di cui sopra stabilisce all'art. 1 che le unità, già munite della licenza per l'esercizio dell'attività di pesca costiera ravvicinata - locale, possono a richiesta dell'interessato, essere autorizzate ad esercitare l'attività di pesca in un impianto di acquacoltura.
C.4 - Normativa sul fermo temporaneo o biologico delle navi adibite alla pesca mediterranea e alla pesca costiera.
La normativa sul fermo temporaneo o biologico delle navi adibite alla pesca mediterranea e alla pesca costiera è formulata, anno per anno, ad iniziare dal 1987, con decreti legge, spesso reiterati, e, quindi, convertiti in legge.
Ai decreti legge e alle leggi di conversione seguono i decreti ministeriali di applicazione, a suo tempo di competenza del Ministero della Marina Mercantile, poi del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, e ora del Ministero per le Politiche Agricole.
Tali disposizioni prescrivono che durante il periodo di fermo temporaneo o biologico le navi da pesca interessate dal fermo stesso non possono essere poste in disarmo da chi le gestisce, onde i relativi equipaggi al momento del fermo restano imbarcati, con iscrizione sul ruolo o sul ruolino di equipaggio, a tutti gli effetti, tra i quali si evidenzia l'obbligo dell'armatore a corrispondere all'equipaggio il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro e ad assolvere per l'equipaggio stesso l'obbligo delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
A ciascun membro dell'equipaggio, compreso l'armatore o il proprietario armatore facente parte dell'equipaggio, viene erogata dalla competente autorità marittima un'apposita indennità giornaliera, che attualmente è pari a lire 40.000 giornaliere per le unità fino a 25 tonnellate di stazza lorda e a 30.000 per le altre unità.
Tale disciplina, introdotta come sopra indicato nel 1987 con
Per quanto concerne l'anno 1995, il fermo temporaneo, ormai specificato quale fermo biologico, è stato disciplinato dal
Per il 1996, il fermo temporaneo o biologico della pesca marittima è stato disposto con
Per il 1997, il fermo biologico della pesca è stato disposto e disciplinato, nell'ordine, con
C.5 - Iniziative di pesca turismo.
La
"1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, nel periodo dell'1 maggio 30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:
a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) ogni persona sia di età superiore agli anni quattordici.
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalità necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa.
La predetta norma ha trovato attuazione con D.M. 19 giugno 1992 pubblicato sulla G.U. n. 150 del 27 giugno 1992 ed entrato in vigore in data 28 giugno 1992.
C.6 - Operatività delle navi adibite alla pesca marittima.
Con
Per la pesca costiera locale detti limiti sono stati portati da 6 a 12 miglia. Per la pesca costiera ravvicinata i limiti sono stati elevati da 20 a 30 miglia, a condizione che la nave da pesca adibita alla pesca costiera ravvicinata fosse di stazza lorda pari o superiore alle 30 tonnellate.
Negli anni successivi dal 1991 al 1994, detta disposizione è stata prorogata, sempre con decreto ministeriale, elevando, nel 1994, il limite della pesca costiera ravvicinata fino a 40 miglia dalla costa nazionale.
L'art. 2 del
Pertanto, mentre per l'esercizio della pesca costiera ravvicinata il limite è stato elevato definitivamente da 20 a 40 miglia dalla costa, per effetto della legge sopra richiamata, per l'esercizio della pesca costiera locale, viceversa, il limite delle 12 miglia dalla costa nazionale seguita ad essere determinato, periodicamente e in via sperimentale, con decreto ministeriale.
In proposito, si segnala da ultimo il
Il Direttore generale
Trizzino
(Nota) L'espressione rapporto di lavoro dipendente contenuta nella circolare ministeriale viene utilizzata non nell'accezione giuslavoristica, ma nel significato proprio del lavoro prestato dal socio lavoratore in forma atipicamente subordinata in adempimento del patto sociale.