§ 98.1.28953 - D.L. 18 settembre 1995, n. 380 .
Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/09/1995
Numero:380


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire la urgente razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata, per l'anno 1995, la complessiva spesa di lire 35.000 milioni a [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta [...]


§ 98.1.28953 - D.L. 18 settembre 1995, n. 380 [1].

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

(G.U. 18 settembre 1995, n. 218)

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

     2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

     3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

     4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

     5. E' concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

     6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

     7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel penultimo comma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

     8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

 

          Art. 2.

     1. Al fine di consentire la urgente razionalizzazione della pesca dei molluschi bivalvi è autorizzata, per l'anno 1995, la complessiva spesa di lire 35.000 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

     2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate:

     a) nel limite di lire 10.000 milioni alla concessione di indennizzi, che non contribuiscono alla formazione di reddito, a favore di titolari di licenza di pesca con draga idraulica, cui sia ritirata l'autorizzazione;

     b) nel limite di lire 25.000 milioni alla concessione di contributi ai consorzi per la gestione dei molluschi bivalvi, che hanno ricevuto in affidamento in via sperimentale la gestione delle attività di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 1995, n. 44.

     3. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ridetermina, entro il 15 ottobre 1995, sulla base delle risultanze della valutazione delle risorse, il numero delle unità autorizzate per ciascun compartimento ed adotta le relative misure gestionali, ivi compresi i criteri per il trasferimento, a domanda, delle unità immatricolate, entro il 1° gennaio 1995, nei porti immediatamente limitrofi al confine di ciascun compartimento.

     5. Alle unità di cui al comma 1 è attribuita priorità ai fini dell'ammissione alla misura del fermo definitivo dell'attività di pesca, prevista dal regolamento CE n. 3699/93.

     6. Il numero delle unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, rideterminato per ciascun compartimento in applicazione del presente articolo, non può essere aumentato fino al 31 dicembre 2003.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2, valutato in lire 35.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'art. 10, comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 4.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 16 settembre 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 28 febbraio 1996, n. 107, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.