Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/07/1997 |
Numero: | 155 |
§ 98.1.38076 - Circolare 10 luglio 1997, n. 155 .
Questioni connesse all'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 102, che detta "norme concernenti l'attivita' di acquacoltura". Inquadramento previdenziale.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
A) Cenni sulla normativa in materia di pesca marittima
B) Regime previdenziale dei marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nei registri marittimi adibiti agli impianti di acquacoltura di mare
B) Inquadramento previdenziale
D) Istruzioni operative
A) Cenni sulla normativa in materia di pesca marittima
Il codice della navigazione determina all'art. 2 il "mare territoriale", su cui lo Stato esercita la propria sovranità, quale bene comune, ancorché, per taluni fini, ne faccia oggetto di disciplina assimilabile a quella di un bene demaniale, come nel caso dei permessi di pesca.
Da tale premessa, discende che il cosiddetto "alto mare" è il mare, oltre quello territoriale, non soggetto ad alcuna sovranità statuale.
Sempre il codice della navigazione, all'art. 28, determina i beni appartenenti al "demanio marittimo", sui quali lo Stato esercita un vero e proprio diritto di proprietà.
Per quanto interessa la presente esposizione, fanno parte del demanio marittimo, ai sensi del citato art. 28 c.d.n. :
a) i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
La disciplina sulla pesca marittima, dettata dalla
Infatti, l'art. 1 del predetto regolamento sulla pesca marittima, di cui al
Pertanto, la citata norma regolamentare enuncia un criterio di determinazione del demanio marittimo, che non coincide del tutto con quello fornito dall'art. 28 c.d.n. , sopra riportato, escludendo dall'esercizio della pesca marittima le acque del demanio marittimo di cui alle lettere "b" e "c" dell'art. 28 c.d.n. , nonché le acque interne ai porti, di cui alla lettera "a" dello stesso art. 28.
Dalla normativa sopra accennata discende che ai fini della regolamentazione della pesca marittima, si prende in considerazione il mare inteso nella comune e naturale accezione, con estensione dalla linea di costa verso il largo.
All'art. 8 il regolamento distingue le navi destinate alla pesca professionale marittima in sei categorie, tra le quali, sotto la quinta categoria, ricomprende le "navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca".
L'art. 8, conclude disponendo che "l'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione (delle navi) nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti". L'art. 9 del regolamento in esame prosegue nel precisare, con riferimento alla categoria di appartenenza delle navi da pesca, i tipi di pesca professionale che le stesse sono idonee ad esercitare nelle acque marittime (v. art. 220 cod.nav. e art. 408 del reg. es. cod.nav. -
Tenuto conto di tale specifica, lo stesso art. 9 del regolamento richiama, in base ai tipo di pesca, la categoria di appartenenza della nave da pesca abilitata ad esercitarlo, in ordine all'elencazione formulata dal precedente art. 8.
Il successivo art. 10 integra l'elencazione dei tipi di pesca professionale formulata dall'art. 9, indicando quale quinto tipo di pesca professionale quella esercitata negli "impianti di pesca": "pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini".
B) Regime previdenziale dei marittimi che operano a bordo delle navi iscritte nei registri marittimi adibite agli impianti di acquacoltura in mare
La
La norma stessa, al comma 2, qualifica imprenditori agricoli ex art. 2135 cod.civ. i soggetti che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo "... sia in acque dolci sia in acque salmastre".
La seconda aggettivazione ha dato adito alla tesi che con l'espressione "acque salmastre" il legislatore abbia in effetti inteso riferirsi anche agli impianti di acquacoltura in mare.
Tale ipotesi contrasta con la legislazione in materia di pesca marittima, in specie con l'art. 10 del
Infatti, il citato art. 10 ricomprende gli impianti di acquacoltura in mare tra i tipi di pesca professionale marittima, a complemento dell'elencazione formulata in proposito sotto l'art. 9 dello stesso
Il riferimento alle acque salmastre, contenuto nella legge, non consente di considerare dette acque alla pari di quelle del mare vero e proprio, come sopra determinato ai fini della pesca marittima.
Detto riferimento e conforme a quello contenuto nella legislazione marittima in genere e nel codice della navigazione in particolare.
Infatti, il significato dell'espressione "acque salmastre" in tutta la legislazione stessa coincide con quello lessicale del termine e nel contesto della
Per acque salmastre si intendono quelle acque che contengono sale in concentrazione inferiore a quella del mare con cui dette acque comunicano ovvero sono adiacenti.
In tale collocazione l'espressione acque salmastre trova un suo preciso significato, corrispondente a quello comune.
Il significato dato all'espressione "acque salmastre", nell'accezione comune, si è reso necessario in relazione al dettato dell'art. 28 cod.nav. e in accordo con l'art. 1, comma 2, del
Ciò premesso, ogni translazione di significato tra "acque salmastre" e "mare" risulta impropria, sia sotto il profilo semantico, sia sotto quello che emerge dall'ordinamento marittimo, di cui la legislazione sulla pesca marittima è parte integrante. La
In tale limitata collocazione la
In conclusione, ai fini dell'inquadramento previdenziale, la norma della
Pertanto, allo stato della legislazione, resta escluso dall'applicazione della
C) Inquadramento previdenziale
Sui criteri sopra formulati è stato interpellato, per gli effetti sull'inquadramento previdenziale il competente Ministero del lavoro - direzione generale della previdenza e assistenza sociale - che, con nota del 12 aprile 1997 n. 3/PS/5/140893/Afiv/1476, ha concordato sui criteri stessi, specificando, che "... la
Lo stesso Ministero del lavoro ha, inoltre, evidenziato "... che una eventuale estensione, agli impianti di acquacoltura in mare, della normativa prevista dall'art. 2, comma 2, della
Il predetto Dicastero, ai fini dell'applicazione della
1) inquadramento previdenziale agricolo per il personale degli impianti di acquacoltura in acque dolci o salmastre, sia esso di terra o marittimo imbarcato su navi sino ad ora soggette alla
2) inquadramento previdenziale agricolo dei pescatori sino ad ora iscritti al regime previdenziale della
3) esclusione del settore dell'acquacoltura in mare, (nell'accezione specificata sotto i precedenti paragrafi A e B) dal regime previdenziale agricolo, sia per quanto concerne i marittimi iscritti al regime previdenziale della
Si interessano le SAP ad adeguarsi a quanto sopra precisato, applicando il disposto dell'art. 3, comma 8, della
D) Istruzioni operative
Ai fini dell'inquadramento previdenziale delle attività di acquacoltura in mare, rientranti nella disciplina sulla pesca marittima, si è provveduto ad aggiornare il manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla
Pertanto, alla pagina 36 del predetto manuale, è stata inserita, in corrispondenza del settore "1", classe "19" (piccola pesca
Parimenti, alla pagina 37 del predetto manuale, è stata inserita, in corrispondenza del settore "1", classe "20" (pesca
Il Direttore generale
Trizzino