§ 84.1.73 - D.M. 17 aprile 1997, n. 162.
Regolamento concernente modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 recante la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:17/04/1997
Numero:162


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 sono apportate le modifiche risultanti dai seguenti articoli.
Art. 2.      1. Nel punto 2.3 della sezione 2 dell'allegato 1 la definizione del canale di collegamento è sostituita con la seguente:
Art. 3.      1. La sezione 3 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      1. La sezione 4 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 5.      1. La sezione 5 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 6.      1. La sezione 6 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 7.      1. La sezione 11 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 8.      1. La sezione 12 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 9.      1. La sezione 15 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 10.      1. La sezione 17 dell'allegato 1 è soppressa.
Art. 11.      1. La sezione 23 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
Art. 12.      1. Gli allegati 1B, 2, 3B, 4A, 4B e 4C sono sostituiti dai corrispondenti allegati annessi al presente decreto; dopo l'allegato 4C sono introdotti l'allegato 4D e le note, acclusi al presente [...]


§ 84.1.73 - D.M. 17 aprile 1997, n. 162.

Regolamento concernente modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 recante la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati.

(G.U. 14 giugno 1997, n. 137, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 sono apportate le modifiche risultanti dai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     1. Nel punto 2.3 della sezione 2 dell'allegato 1 la definizione del canale di collegamento è sostituita con la seguente:

     "Canale di collegamento. E' costituito da un canale a RF di 25 kHz o 12,5 kHz (canale di collegamento ad una frequenza) o da due canali di 25 kHz o 12,5 kHz opportunamente spaziati (canale di collegamento a 2 frequenze) che permettono la trasmissione del segnale di informazione. Il canale a RF è individuato dalla frequenza (dalle frequenze) di centro banda".

 

          Art. 3.

     1. La sezione 3 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "3. BANDE DI FREQUENZE

     Le bande di frequenze destinate al servizio mobile terrestre in concessione ad uso privato sono:

     39-40 MHz

     43,6 - 45 MHz

     156 - 156,7625 MHz

     156,8375 - 165,5125 MHz

     167,2125 - 170,1125 MHZ

     171,8125 - 174 MHz

     440 - 443 MHz

     445 - 446 MHz

     450 - 450,7625 MHz

     455 - 460,7625 MHz

     465 - 470 MHz

     Le suddette bande di frequenze possono essere utilizzate anche per tutti quei collegamenti nei quali la distribuzione territoriale delle stazioni terminali sia tale da richiedere la individuazione di un'area di servizio, analogamente a quanto avviene per il servizio mobile.

     Le bande di frequenze 440 - 443 MHz e 445 - 446 MHz sono in compartecipazione con il servizio fisso".

 

          Art. 4.

     1. La sezione 4 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "4. BANDE DI FREQUENZE PER IL FUNZIONAMENTO IN SIMPLEX AD UNA FREQUENZA

     Le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio mobile terrestre operanti in simplex ad una frequenza devono essere fatte utilizzando le frequenze contenute nelle bande seguenti:

     a) banda VHF

     44,6 - 45 MHz

     160 - 160,600 MHz

     164,600 - 165,400 MHz

     169,400 - 170 MHz

     Oltre alle suddette bande sono riservate ai collegamenti in simplex ad una frequenza anche le frequenze sottoindicate (valori in Mhz):

     1) 156,3000; 156,3750; 156,3875; 156,4000; 156,4125; 156,4250; 156,4375; 156,4500; 156,4675; 156,4750; 156,4875; 156,5000; 156,5250; 156,5500; 156,5625; 156,5750; 156,5875; 156,6000; 156,6125; 156,6250; 156,6375; 156,6500; 156,6625; 156,6750; 156,6875; 156,7000; 156,7125; 156,7250; 156,7375; 156,7500; 156,8500; 156,8625; 156,8750 (1).

     2) 160,9000; 160,9750; 161,0000 (2); 161,0250; 161,0375; 161,0500; 161,0625; 161,0750; 161,1000 (2); 161,1250; 161,1375; 161,1500; 161,1625; 161,1750; 161,1875; 161,2000; 161,2125; 161,2250; 161,2375; 161,2500; 161,2625; 161,2750; 161,2875; 161,3000; 161,3125; 161,3250; 161,3375; 161,3500; 161,3625; 161,3750; 161,3875; 161,4000; 161,4125; 161,4250; 161,4375; 161,4500; 161,4675; 161,4750;

     b) banda UHF

     440 - 443 MHz

     445 - 446 MHz

     450,38125 - 450,50625 MHz

     460,38125 - 460,50625 MHZ

     (1) Nell'utilizzazione di queste frequenze deve essere accordata la priorità al servizio mobile marittimo.

     (2) Le frequenze 161,0000 MHz e 161,1000 MHz sono riservate ai sistemi per la ricerca pesone di debole potenza".

 

          Art. 5.

     1. La sezione 5 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "5. BANDE DI FREQUENZE PER IL FUNZIONAMENTO IN DUPLEX O IN SIMPLEX A DUE FREQUENZE

     Le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio mobile terrestre operanti in duplex o in simplex a due frequenze debbono essere effettuate utilizzando le frequenze delle bande seguenti:

     a) banda VHF

     - emissioni delle stazioni mobili

     39 - 40 MHz

     156 - 160 MHz (3) (4)

     165,400 - 165,5125 MHz

     167,2125 - 169,400 MHz

     - emissioni delle stazioni di base o ripetitrici

     43,6 - 44,6 MHz

     160,600 - 164,600.MHz (3) (4)

     170 - 170,1125 MHz

     171,8125 - 174 MHz

     b) banda UHF

     - emissioni delle stazioni mobili

     450,00000 - 450,38125 MHZ

     450,50625 - 450,76250 MHZ

     455,00000 - 459,98750 (5)

     - emissioni delle stazioni di base o ripetitrici

     460,00000 - 460,38125 MHz (6)

     460,50625 - 460,76250 MHz

     465,00000 - 470,00000 MHz (5)

     (3) Nelle bande di frequenze 156,00000 - 156,7625 MHz, 156,8375 - 157,450 MHz, 160,600 - 160,975 MHz, 161,475 - 162,050 MHz deve essere accordata priorità alle assegnazioni di frequenze per il servizio mobile marittimo.

     (4) Nelle bande 156 - 160 MHz e 160,600 - 164,600 MHz le frequenze elencate al paragrafo 4 punto a) sono escluse dall'utilizzazione nei collegamenti in simplex a due frequenze o in duplex.

     (5) Le frequenze 459,650 MHz e 469,650 MHz sono riservate ai sistemi per la ricerca persone di debole potenza.

     (6) La frequenza 460,00000 MHz è utilizzata per i collegamenti simplex ad una frequenza."

 

          Art. 6.

     1. La sezione 6 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "6 CANALIZZAZIONE

     Le bande di frequenze destinate al servizio mobile terrestre sono canalizzate con il passo di 25 kHz e/o 12,5 kHz, ad eccezione delle bande:

     39 - 40 MHz

     43,6 - 45 MHz

     157,8750 - 158,6500 MHz

     160,0000 - 160,6000 MHz

     162,4750 - 163,2500 MHz

     164,6000 - 165,4000 MHz

     169,4000 - 170.0000 MHz

     450,0000 - 450,7625 MHz

     460,0000 - 460,7625 MHz

     che sono canalizzate esclusivamente a 12,5 kHz.

     Le frequenze di cui al punto 4.a.1) sono utilizzate con canalizzazione 12.5 kHz ad eccezione delle frequenze del servizio mobile marittimo che, limitatamente al caso dei radiocollegamenti marittimi, sono utilizzate con canalizzazione 25 kHz.

     Inoltre le frequenze comprese tra 160,900 MHz e 161,475 MHz, indicate al punto 4.a.2), sono utilizzate con canalizzazione 12,5 kHz con l'esclusione delle frequenze 161,000 MHz e 161,100 Mhz che sono utilizzate con canalizzazione 25 kHz."

 

          Art. 7.

     1. La sezione 11 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "11. AREA DI SERVIZIO DI CIASCUNA STAZIONE DI BASE (O RIPETITORE)

     L'area di servizio è definita come l'area ai bordi della quale il valore mediano del campo utile, calcolato secondo i metodi raccomandati dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, è superiore o uguale a: a) 20 dB (μV/m) nella banda dei 160 MHz b) 28 dB (μV/m) nella banda dei 460 MHz.

     Per consentire l'efficiente riuso delle frequenze sul territorio, l'estensione tipica dell'area di servizio di ciascuna stazione di base (o ripetitrice) deve essere tale che, a meno di particolari condizioni orografiche, la distanza tra due punti qualsiasi del suo bordo non superi 60 km nelle bande VHF e 30 km nelle bande UHF".

 

          Art. 8.

     1. La sezione 12 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "12. VALORE MASSIMO DEL CAMPO INTERFERENTE

     L'erp massima e la posizione delle stazioni di base e delle stazioni ripetitrici devono essere tali da determinare, nelle aree di servizio ove sia previsto il riuso della frequenza assegnata (delle frequenze assegnate) alle stazioni stesse, un campo interferente di valore mediano non superiore a:

     a) 4 dB (μV/m) nella banda dei 160 MHZ

     b) 13 dB (μV/m) nella banda dei 460 MHz"

 

          Art. 9.

     1. La sezione 15 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "15. COUTENZA

     Per i sistemi radiomobili è di norma prevista la coutenza tra più utilizzatori, ove per coutenza si intende l'impiego da parte di più utilizzatori dello stesso canale in aree di servizio sovrapposte (anche parzialmente) o la cui separazione sia comunque tale da non consentire il rispetto dei rapporti di protezione di cui al paragrafo 13.

     Salvo casi particolari, da valutare all'atto del rilascio della concessione, è ammesso che il numero complessivo delle stazioni degli utilizzatori che operano in coutenza non sia di norma inferiore a cento.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva altresì la facoltà di imporre l'uso comune d'impianto fra più utilizzatori o l'impiego di canali affasciati ad accesso multiplo nei casi in cui esistono le condizioni per tale tipo di utilizzazione".

 

          Art. 10.

     1. La sezione 17 dell'allegato 1 è soppressa.

 

          Art. 11.

     1. La sezione 23 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:

     "23. PIANIFICAZIONE GEOGRAFICA DELLE FREQUENZE

     L'utilizzazione delle frequenze delle bande UHF è effettuata sulla base di una pianificazione geografica.

     A tal fine il territorio nazionale è suddiviso nei seguenti tipi di aree:

     - area comunale. Questa comprende un singolo comune nel caso di grandi aree urbane o un gruppo di comuni nel caso di piccoli centri.

     L'estensione tipica di un'area comunale è di circa 15 km di raggio.

     La suddivisione del territorio nazionale in aree comunali e indicata in fig. 4.

     - area regionale. Questa comprende generalmente una singola regione come definita dai confini amministrativi.

     Per quanto riguarda la ripartizione delle frequenze alle suddette aree si procede secondo i principi seguenti:

     - alle aree comunali sono riservati 351 canali, di collegamento a due frequenze (v. allegato 4A); questi canali sono ripartiti in 9 gruppi (A, B, ... I), ciascuno dei quali è assegnato ad un'area comunale (v. fig. 5);

     - alle aree regionali sono riservati 44 canali di collegamento a due frequenze (v. allegato 4B); questi canali sono ripartiti in 4 gruppi, ciascuno dei quali è assegnato ad un'area regionale (v. fig. 6); la copertura radio di un'area regionale utilizzando i suddetti canali si ottiene interconnettendo sistemi con copertura comunale, operanti sullo stesso o sugli stessi canali.

     La copertura radio di un'area regionale può essere ottenuta in alternativa interconnettendo sistemi con copertura comunale operanti su canali diversi appartenenti ai gruppi A, B, C, D, E, F, G, H e I.

     Sono infine riservati 19 canali (v. allegato 4C) per utilizzazioni su base nazionale.

     Un ulteriore gruppo di 30 canali (v. allegato 4D) è da riservare con provvedimento del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai radiocollegamenti del servizio di assistenza sanitaria di emergenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facoltà di modificare la suddetta ripartizione in relazione alle esigenze che in pratica saranno evidenziate".

 

          Art. 12.

     1. Gli allegati 1B, 2, 3B, 4A, 4B e 4C sono sostituiti dai corrispondenti allegati annessi al presente decreto; dopo l'allegato 4C sono introdotti l'allegato 4D e le note, acclusi al presente decreto.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)