§ 98.1.29248 - D.L. 8 luglio 1996, n. 353 .
Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996


Settore:Normativa nazionale
Data:08/07/1996
Numero:353


Sommario
Art. 1.  Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.
Art. 2.  Regime comunitario di produzione lattiera
Art. 3.  Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni
Art. 4.  Differimento del termine per la cessione della quota latte
Art. 5.  Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi
Art. 6.  Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario
Art. 7.  Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC
Art. 8.  Produzione agricola con metodo biologico
Art. 9.  Fermo biologico della pesca nel 1996
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 98.1.29248 - D.L. 8 luglio 1996, n. 353 [1].

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996

(G.U. 8 luglio 1996, n. 158)

 

     Art. 1. Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.

     1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

     2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

     3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

     4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo di lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2. Regime comunitario di produzione lattiera

     1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

     2. L'efficacia dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è sospesa sino al 31 marzo 1997.

     3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

     4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

 

          Art. 3. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni

     1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

     "5-bis. A partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla compensazione concernente i produttori non associati ed alla compensazione nazionale, nell'ordine:

     a) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

     b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

     c) in favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

     d) in favore di tutti gli altri produttori.".

     2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

     "12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno".

     3. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano, entro il 30 settembre 1996, il prelievo supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale.

     4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

     5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza:

     a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;

     b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

     c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 46 del 1995, nei limiti della quota ridotta.

     6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

 

          Art. 4. Differimento del termine per la cessione della quota latte

     1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

 

          Art. 5. Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi

     1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare in uffici statali situati nelle regioni del centro-nord Italia.

     2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1993.

     3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

     4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

     5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

     6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.

     7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996.

     8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1949, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

     9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario

     1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

 

          Art. 7. Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC

     1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo).

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8. Produzione agricola con metodo biologico

     1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è così modificato:

     " 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi".

 

          Art. 9. Fermo biologico della pesca nel 1996

     1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

     2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

     3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

     4. E' concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di L. 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

     5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

     6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa.

     7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

     8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito pescherecchio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

     9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Tabelle - (previste dall'art. 9, comma 3)

     ECU 2.082.67

     TABELLA A - (navi inferiori a 24 mt.)

T.S.L.

LIRE

0

<

25

1,874.403

+

423.615 x a

25

<

50

12.464.780

+

402.997 x a

50

<

70

22.539.696

+

328.021x a

70

<

100

29.100.107

+

292.407 x a

100

<

200

37.872.313

+

256.793x a

200

<

300

63.551.634

+

221.180 x a

300

<

500

85.669.589

+

192.126 x a

500

<

1.000

124.094.851

+

164.947 x a

     a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

     TABELLA B - (navi superiori a 24 mt.) - reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (TSL)

Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ecu)

0

>

10

5,2/TSL

+

20

10

>

25

4,3/TAL

+

30

25

>

50

3,2

+

55

50

>

100

2,5/TSL

+

90

100

>

250

2,0/TSL

+

140

250

>

500

1,5/TSL

+

265

500

>

1500

1,1/TSL

+

465

1500

>

2500

0,9/TSL

+

765

2500 e oltre

0,67/TSL

+

1340

 


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 20 dicembre 1996, n. 642, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.