§ 98.1.28992 - D.L. 18 novembre 1995, n. 485 .
Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1995
Numero:485


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28992 - D.L. 18 novembre 1995, n. 485 [1].

Attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995.

(G.U. 18 novembre 1995, n. 270)

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1995, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per trenta giorni feriali consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, traino pelagico, sciabica e turbosoffiante.

     2. Per i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica il fermo di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico, con inizio dal 24 luglio o dal 7 agosto o dal 12 agosto 1995. L'inizio del fermo è fissato con ordinanza del capo del compartimento marittimo, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il fermo, a carattere facoltativo per impresa, è effettuato con inizio dal 14 settembre 1995. Nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi strascico, traino pelagico e sciabica nelle acque antistanti il compartimento interessato anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

     3. Per il sistema turbosoffiante il titolare della relativa licenza di pesca può chiedere l'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto per il secondo mese di fermo disposto ai sensi della vigente normativa in materia.

     4. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio calcolato secondo i massimali di cui alla tabella 2 del regolamento CE n. 3699/1993.

     5. E' concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 40.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

     6. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

     7. Al pagamento dei contributi previsti dal presente decreto provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti nel comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     8. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo.

     9. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le rappresentanze delle associazioni nazionali professionali della pesca e degli organismi nazionali di ricerca del settore, elabora un programma quinquennale di definizione del fermo biologico.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 60.920 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. Le somme da utilizzare in attuazione del presente decreto, a carico del Fondo di cui al comma 1, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 28 febbraio 1996, n. 107, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.