§ 98.1.37702 - Circolare 24 aprile 1997, n. 100 .
Ulteriori istruzioni sulle nuove disposizioni in materia di condono previdenziale ed assistenziale introdotte dall'art. 4 del D.L. 28 marzo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/1997
Numero:100

§ 98.1.37702 - Circolare 24 aprile 1997, n. 100 .

Ulteriori istruzioni sulle nuove disposizioni in materia di condono previdenziale ed assistenziale introdotte dall'art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Con messaggio n. 3076 del 2 aprile 1997, (all. 1), sono stati richiamati gli aspetti salienti delle nuove disposizioni in tema di condono contributivo previdenziale ed assistenziale contenute nell'art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 1997, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (art. 15).

Di seguito si procede ad una più compiuta illustrazione delle disposizioni in parola, che introducono rilevanti novità rispetto alle modalità previste in precedenti provvedimenti di condono.

 

 

Parte prima

1. Modalità e scadenze del condono (art. 4, comma 1)

1.1. Soggetti interessati

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i soggetti tenuti al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, debitori per omesso o tardivo pagamento degli stessi (nel caso di tardivo pagamento dei contributi il condono, ovviamente, riguarderà le sole sanzioni).

La regolarizzazione concerne sia i contribuenti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. In entrambi i casi i periodi contributivi che possono formare oggetto di sistemazione agevolata sono quelli maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996.

In tal modo, il D.L. n. 79 del 1997 in esame, rispetto alla L. n. 662 del 1996, tra l'altro, prevede anche un ampliamento di sei mesi dei periodi condonabili.

1.2. Presentazione delle domande di condono.

La richiesta di regolarizzazione può essere presentata, indifferentemente, presso gli appositi sportelli unificati costituiti presso I.N. P.S., I.N. A.I.L., Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, Commissioni provinciali per l'Artigianato, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dallo art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

Per quanto attiene agli sportelli polifunzionali si rinvia alle istruzioni diramate in occasione di precedenti condoni.

 

 

2. Scadenze

Il 31 maggio 1997 è l'ultimo giorno utile:

- per effettuare il pagamento, separatamente all'INPS ed all'INAIL, in unica soluzione, dei contributi e dei premi dovuti e delle somme aggiuntive (nella misura ridotta pari al 10 per cento annuo) ovvero il versamento di entrambe le prime due delle rate previste per chi sceglie tale forma di pagamento;

- presentare la domanda di condono corredata, nel caso di soggetti non iscritti, della denuncia di prima iscrizione.

I soggetti interessati debbono, inoltre, allegare al modulo di domanda l'attestazione di pagamento di quanto dovuto (effettuato in unica soluzione ovvero di entrambe le prime due delle previste trenta ovvero sessanta rate, per le quali v. in seguito) e la documentazione indicata nel modulo stesso.

 

 

3. Periodi regolarizzabili in forma agevolata.

Possono formare oggetto del condono in esame i periodi contributivi, non prescritti, maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, così differenziati, per le categorie più numerose di soggetti interessati, per quanto attiene al termine finale:

- mese di dicembre 1996, per i soggetti che versano con il sistema del DM10 M;

- quarto trimestre 1996, per artigiani, commercianti e datori di lavoro domestico;

- anno 1992, per i liberi professionisti e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi;

- anno 1991, ovviamente, se non già prescritto, per i cittadini non mutuati;

- anno 1996, per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli a titolo principale, compartecipanti familiari e piccoli coloni;

- terzo trimestre 1996, per i datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato.

Per i soggetti tenuti al versamento del contributo del 10 %, previsto dall'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, si fa presente che:

a) per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sono regolarizzabili in forma agevolata i contributi relativi agli emolumenti corrisposti fino al 31 dicembre 1996;

b) per i liberi professionisti, sono regolarizzabili in forma agevolata i contributi relativi agli onorari riscossi entro il 31 dicembre 1996.

 

 

4. Calcolo della somma aggiuntiva ridotta (art. 4, comma 1).

Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta - che l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 79 del 1997 in esame stabilisce, in luogo delle sanzioni civili, negli interessi nella misura del 10 per cento annuo - deve essere effettuato per il periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al termine ordinario di versamento dei contributi e la data del loro effettivo pagamento (questo ultimo, come sopra precisato, deve essere effettuato entro e non oltre il 31 maggio p.v.).

Il "tetto delle sanzioni", che l'art. 4, comma 1, del citato D.L. n. 79 del 1997 stabilisce nel limite massimo del 40 per cento, va individuato con riferimento non all'importo dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare complessivo dei contributi che formano oggetto di condono (vale a dire contributi già versati, ma in ritardo, e/o contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno degli Enti interessati.

Di seguito si riporta la tabella contenente le aliquote da applicare per il calcolo della somma aggiuntiva ridotta pari al 10 per cento annuo.

Ritardo in giorni 

Ritardo in mesi 

 

Ritardo in anni 

 

 

1 g. = 0,028% 

1 mese = 0,833% 

1 anno = 10% 

2 gg. = 0,056% 

2 mesi = 1,667% 

2 anni = 20% 

3 gg. = 0,083% 

3 mesi = 2,500% 

3 anni = 30% 

4 gg. = 0,111% 

4 mesi = 3,333% 

3 anni = 40% 

5 gg. = 0,139% 

5 mesi = 4,167% 

5 anni = 50% 

6 gg. = 0,167% 

6 mesi = 5,000% 

6 anni = 60% 

7 gg. = 0,194% 

7 mesi = 5,833% 

7 anni = 70% 

8 gg. = 0,222% 

8 mesi = 6,667% 

8 anni = 80% 

9 gg. = 0,250% 

9 mesi = 7,500% 

9 anni = 90% 

10 gg. = 0,278% 

10 mesi = 8,333% 

10 anni =100% 

20 gg. = 0,556% 

11 mesi = 9,167% 

11 anni =110% 

Ad esempio, se la regolarizzazione contributiva avviene con un ritardo di 1 anno, 11 mesi e 20 gg. l'aliquota è del 19,723%; se il ritardo è, invece, di 5 anni, 6 mesi e 4 gg. l'aliquota è del 55,111%.

 

 

5. Possibilità di pagamento rateale (art. 4, coma 2, del D.L. n. 79 del 1997).

5.1. Per la regolarizzazione in argomento, la legge prevede anche le seguenti facilitazioni:

a) per la generalità dei soggetti, il pagamento può essere effettuato, oltre che in unica soluzione, anche in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entrambe entro il 31 maggio 1997, la terza entro il 31 luglio 1997, la quarta entro il 30 settembre 1997, e così via (art. 4, co. 2, del D.L. n. 79 del 1997).

b) esclusivamente per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081 del 1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, il pagamento può avvenire anche in 60 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entrambe entro il 31 maggio 1997; la terza entro il 31 luglio 1997; la quarta entro il 30 settembre 1997, e così via (v. art. 4, co. 2, del D.L. n. 79 del 1997, che espressamente conferma quanto disposto dall'art. 10, comma 13-quinquies, del D.L. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 30 del 1997, v. anche circolare n. 59 del 13 marzo 1997, Parte Prima, punto 5.2., trasmessa nella stessa data con messaggio n. 345; per la Regione Abruzzo, inclusa nell'obiettivo CEE n. 1, v. messaggio n. 1402 del 20 marzo 1997).

In entrambe le ipotesi di pagamento rateale (30 e 60 rate), le scadenze delle rate che cadono di giorno festivo s'intendono prorogate al primo giorno successivo non festivo.

Stante la formulazione della norma si fa presente che non deve essere accertata, per beneficiare della agevolazione di pagamento in parola, la sussistenza da parte dei soggetti operanti in tali aree anche delle altre specifiche condizioni richieste dalla normativa CEE e dai programmi regionali.

Dell'opzione di pagamento in 60 rate, le prime due delle quali da versare entrambe entro il 31 maggio 1997, i soggetti interessati dovranno dare comunicazione alla competente Sede dell'I.N. P.S, a tal fine specificando il territorio in cui operano.

5.2. Modalità di calcolo della rata bimestrale costante

L'importo delle rate, bimestrali consecutive di uguale importo, comprensivo degli interessi pari al 7% annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato:

a) per la generalità dei soggetti (v. precedente punto 5.1) il coefficiente 0,039241 indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al D.L. n. 79 del 1997 (nella presente circolare è riportata nell'allegato n. 2);

b) per i soggetti operanti nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052 del 1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081 del 1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, (v. precedente punto 5.1. il coefficiente 0,021887, indicato alla colonna 4 della tabella, elaborata in via amministrativa, in conformità ai criteri sui quali è basata quella allegata al D.L. n. 79 del 1997, riportata nell'allegato n. 3 della presente circolare.

Si fa presente che per "debito" si intende l'ammontare dei contributi non versati, maggiorati delle somme aggiuntive ridotte, nonché delle eventuali somme aggiuntive ridotte relative ai contributi versati tardivamente.

Per rendere di più immediata comprensione il meccanismo di calcolo delle rate si propongono i seguenti esempi riferiti, rispettivamente, a pagamenti in trenta ovvero sessanta rate.

5.3.1. Caso di pagamento in 30 rate

Per determinare l'importo di ciascuna rata costante bimestrale di uguale importo al fine di regolarizzare una situazione debitoria pari a L. 30.000.000, occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente 0,039241 indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al D.L. n. 79 del 1997 (v. allegato n. 2 della presente circolare). La rata bimestrale costante e anticipata per estinguere il debito in 30 rate, in tal caso, è pari a:

L. 1.177.230 (L.30.000.000 x 0,039241).

5.3.2. Caso di pagamento in 60 rate

Per stabilire l'importo di ciascuna rata costante bimestrale, di uguale importo, al fine di regolarizzare una situazione debitoria pari a L.30.000.000, occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente 0,021887 indicato alla colonna 4 della tabella riportata nello allegato n. 3 della presente circolare.

La rata bimestrale costante e anticipata per estinguere il debito in 60 rate, in tal caso, è pari a:

L. 656.610 (L.30.000.000 x 0,021887).

Con l'occasione, come già fatto presente nei precedenti analoghi condoni, si ribadisce che, considerata la formulazione della disposizione in argomento ed i criteri in base ai quali sono state elaborate le TABELLE previste per l'applicazione del decreto legge in esame ("Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice del 7% relativo ad un capitale unitario"), il pagamento rateale può avvenire solamente in trenta rate ovvero, ricorrendone le condizioni, in sessanta rate.

È comunque possibile l'estinzione anticipata del debito per la quale v. il successivo punto 6.

 

 

6. Possibilità di estinzione anticipata del debito.

Come precisato in occasione dei condoni di cui al D.L. n. 538 del 1996 e alla L. n. 662 del 1996, è possibile l'estinzione anticipata del debito, per la quale - con gli adattamenti resi necessari dalla diversità delle tabelle predisposte per il D.L. n. 79 del 1997 in esame - valgono i criteri a suo tempo indicati con le istruzioni diramate a proposito delle anzidette regolarizzazioni. Per il condono in esame il coefficiente da utilizzare è ovviamente, a seconda del pagamento rateale di cui è possibile usufruire (trenta o sessanta rate), quello di cui alla colonna 5 delle relative tabelle unite alla presente circolare (rispettivamente allegati n. 2 e n. 3).

a) Esempio relativo a rateazione in 30 rate.

- Debito complessivo (contributi più sanzioni) = L. 30.000.000

- Rata bimestrale costante (L. 30.000.000 X 0,039241) = L. 1.177.230

- anticipata estinzione del debito dopo aver effettuato il pagamento di tredici rate.

Atteso che il pagamento del debito avviene alla scadenza della quattordicesima rata, bisogna aggiungere a quest'ultima (L 1.177.230) il totale debito residuo, ottenuto moltiplicando il debito iniziale (L 30.000.000) per il coefficiente di colonna "5" della tabella "A" allegata al D.L. n. 79 del 1997 (nella presente circolare v. all. n. 2), corrispondente alla quattordicesima rata (0,0569715).

Pertanto il totale da versare a saldo del debito sarebbe pari a:

L 1.177.230 + (L 30.000.000 X 0,569715) e cioè L 18.268.680

b) Esempio relativo a rateazione in 60 rate.

- Debito complessivo (contributi più sanzioni) = L 30.000.000;

- Rata bimestrale costante: (L 30.000.000 X 0,021887) = L 656.610;

- anticipata estinzione del debito dopo aver effettuato il pagamento di tredici rate.

Atteso che il pagamento del debito avviene alla scadenza della quattordicesima rata, bisogna aggiungere a quest'ultima (L 656.610) il totale del debito residuo, ottenuto moltiplicando il debito iniziale (L 30.000.000) per il coefficiente di colonna "5" della tabella "B", v. allegato n. 3 della presente circolare, corrispondente alla quattordicesima rata (0,802168).

Pertanto il totale da versare a saldo del debito sarebbe pari a:

L 656.610 + (L 30.000.000 X 0,802168), e cioè L 24.065.040

 

 

7. Sanzioni amministrative e penali (art. 1, co. 230 della L. n. 662 del 1996, confermato dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 79 del 1997).

Il comma 6 dell'art. 4 del D.L n. 79 del 1997 in esame stabilisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della più volte citata L. n. 662 del 1996. Come è noto, il comma 230 dell'art. 1 della legge testé citata dispone che la regolarizzazione estingue:

- i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi;

- le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi.

Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni amministrative per mancata o tardiva presentazione delle denunce contributive e retributive (art. 30 della legge n. 843 del 1978 e art. 4 del decreto legge n. 352 del 1978, conv. in L. n. 467 del 1978), si fa presente che, per potere usufruire dell'esonero dalle predette penalità, le denunce debbono comunque essere presentate entro il termine ultimo di scadenza del condono (ora 31 maggio 1997, ai sensi del comma 1 del D.L. n. 79 del 1997).

Si richiamano in proposito, con i necessari adattamenti conseguenti ai diversi riferimenti temporali contenuti nella sanatoria in esame, i criteri forniti per l'attuazione delle analoghe disposizioni agevolative previste negli ultimi condoni, che per comodità di seguito si riassumono.

1. La presentazione, entro il 31 maggio 1997, dei modelli di denuncia DM10, DM10/S, O1M e O3M, a suo tempo omessi, è causa di estinzione delle relative sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della legge n. 843 del 1978 e dall'art. 4 del D.L. n. 352 del 1978, convertito in legge n. 467 del 1978;

2. Non possono, invece, ritenersi estinti, per il semplice adempimento formale della presentazione degli anzidetti modelli di denuncia, gli illeciti amministrativi concernenti l'omesso pagamento dei contributi, rientranti nella procedura amministrativa di cui alla legge n. 689 del 1981.

Tali illeciti amministrativi potranno formare oggetto di ordinanza di archiviazione solo in caso di pagamento, nei termini stabiliti dalle attuali norme sul condono (art. 4 del D.L. n. 79 del 1997), sia dei contributi omessi che delle relative sanzioni civili ridotte, regolarizzabili con la presente sanatoria (riferite cioè ai periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996).

Sempre a proposito delle sanzioni amministrative, tenuto conto del lungo arco temporale in cui si articola il condono rateale, si fa presente che le Sedi dovranno adottare le opportune misure al fine di evitare la loro prescrizione.

Per i procedimenti di esecuzione in corso di cui allo art. 1, comma 230, ultimo periodo, si fa rinvio a quanto in proposito già a suo tempo precisato al punto 7. della citata circolare n. 59 del 13 marzo 1997.

Con l'occasione, si sottolinea nuovamente che, verificato il mancato puntuale pagamento delle rate alle scadenze previste, le Sedi dovranno attivare immediatamente tutte le procedure legali ed amministrative a tutela delle ragioni creditorie dell'Istituto.

Alla Parte Prima dell'anzidetta circolare si fa rinvio anche per quanto ivi precisato in tema di:

- mantenimento dei benefici di sgravi e fiscalizzazione (v. punto 8.);

- procedura di mobilità (v. punto 9.);

- rateazioni in corso (v. punto 10.);

- sanzioni per omesse trattenute ai dipendenti pensionati (v. punto 11.);

- contenzioso in corso (v. punto 12.).

 

 

8. Soggetti che si sono avvalsi dei condoni ex l. n. 662 del 1996 ed ex DD.LL. nn. 499 e 538 del 1996(art. 4, comma 3 del D.L. n. 79 del 1997).

Il comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 79 del 1997 in esame stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 4 (vale a dire le più favorevoli modalità e i nuovi termini previsti per il condono stesso) possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, co. 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499 (già D.L. n. 166 del 1997) e dello articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

In sostanza, la norma sopra menzionata prevede che i soggetti che si sono avvalsi dei condoni dalla disposizione stessa indicati (vale a dire i DD.LL. nn. 499 e 538 e la L. n. 662, tutti del 1996), in via alternativa, possono:

- proseguire nei pagamenti con le modalità e nei termini stabiliti dalle norme sopra menzionate,

ovvero,

- avvalersi del condono ex D.L. n. 79 del 1997, ma solo, come precisa la norma stessa, limitatamente alla parte residua del debito.

Coloro che optino per la seconda delle possibilità sopra indicate, per la determinazione del residuo debito, dovranno procedere nel seguente modo.

Quanto versato dai contribuenti prima del 29 marzo 1997 (data di entrata in vigore del D.L. n. 79 del 1997 in trattazione), deve considerarsi acquisito all'Istituto alle condizioni tutte previste dai provvedimenti di legge menzionati dal suindicato comma 3 dell'art. 4 in esame (ad es. sanzioni ridotte al 17%, "tetto" del 50%).

L'anzidetta somma già versata (dopo aver preliminarmente scomputato dalla stessa, ove presenti, gli interessi per il differimento, acquisiti all'Istituto a tale titolo), dovrà essere proporzionalmente attribuita, a partire dal periodo più remoto che ha formato oggetto di regolarizzazione agevolata, distintamente a quota capitale e relativa somma aggiuntiva ridotta.

Per l'operazione di imputazione in argomento si fa rinvio ai noti criteri sulla convalida parziale degli effetti del condono, già seguiti per tutti i condoni succedutisi nel tempo a partire da quello di cui alla L. n. 166 del 1991, (v. le istruzioni a suo tempo fornite con circolari n. 71 del 7 marzo 1992, in "Atti Ufficiali" 1992, pag. 1037; n. 72 del 3 marzo 1994, in "Atti Ufficiali" 1994, pag. 2051; per artigiani ed esercenti attività commerciali v. anche la circolare n. 85 del 29 marzo 1995, punto 11, in "Atti Ufficiali" 1995, pag. 2262).

Per la parte del debito che residua dopo l'anzidetta operazione di imputazione, gli interessati che intendano beneficiare del condono alle nuove condizioni previste dal D.L. n. 79 del 1997 in argomento debbono presentare, entro il 31 maggio 1997, una nuova domanda di condono (nella quale possono eventualmente includere anche periodi contributivi fino a dicembre 1996, non contemplati dai precedenti condoni o partite comunque non incluse nel precedente condono), e sempre entro e non oltre il 31 maggio 1997, pagare il debito di cui si chiede la regolarizzazione agevolata: in unica soluzione ovvero, ove optino per il pagamento rateale, le prime due delle rate previste.

Coloro, quindi, che scelgano per la prosecuzione dei precedenti condoni (quelli indicati dal co. 3 dell'art. 4 in esame), ovviamente alle condizioni e con le scadenze da questi previste, dovranno presentare domanda di condono ex D.L. n. 79 del 1997 ed effettuare il pagamento delle relative due prime rate, da versare entrambe entro il 31 maggio 1997, solo per le eventuali partite che non abbiano formato oggetto della precedente domanda di condono (quella ai sensi dei DD.LL. n. 538 e n. 499 e della L. n. 662, tutti del 1996).

Le Sedi avranno cura di rendere sollecitamente note ai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni sopra menzionati, e che hanno in corso il pagamento rateale degli stessi, le nuove più favorevoli opportunità offerte dal D.L. n. 79 del 1997 e le condizioni per usufruirne, previa naturalmente una nuova domanda di condono.

 

 

9. Conferma delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 4, comma 6, del D.L. n. 79 del 1997)

L'art. 4, comma 6, del D.L. n. 79 del 1997 ha espressamente stabilito che restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, commi 228, 230 e 232 della L. n. 662 del 1997, a tale riguardo si rammenta che:

- il comma 228 citato prevedeva la facoltà per i soggetti, che avevano provveduto al versamento delle prime tre rate del condono previdenziale ed assistenziale di cui allo art. 3 del D.L. n. 499 del 1996 (già D.L. n. 166 del 1996), alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, di procedere, in via alternativa, alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 226 e 227 della L. n. 662 del 1996 ovvero secondo le modalità e la scadenze previste nell'ultima parte del comma 228 in esame (in proposito si rinvia alla circolare n. 59 del 1997 più volte menzionata, Parte Terza);

- il comma 230 menzionato stabilisce che la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento dei contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 538, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti delle disposizioni previste in materia di condono ex D.L. n. 662 del 1997 alle scadenze dallo stesso previste.

- il comma 232 ribadiva che i crediti, di importo non superiore a lire 50.000, per contributi o premi, dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni, e non si fa luogo alla loro riscossione (in proposito v. la circolare n. 59 del 1997 più volte menzionata, Parte Quinta).

Per tali aspetti si rinvia a quanto in precedenza detto nelle presenti istruzioni e alla circolare n. 59 del 1997 citata.

 

 

Parte seconda

Regolarizzazione delle posizioni contributive del settore agricolo.

L'art. 4, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 79 del 1997 prevede una peculiare procedura di regolarizzazione agevolata delle posizioni debitorie relative ai contributi previdenziali del settore agricolo, caratterizzata dalla entità delle agevolazioni concesse, quali l'estinzione totale delle obbligazioni per sanzioni civili, amministrative e penali, la facoltà di versamento dilazionato in 20 rate semestrali dei contributi dovuti e la possibilità di pagamento "attualizzato" della sola quota capitale.

Si illustrano, di seguito, le disposizioni citate ed i relativi criteri di attuazione.

1. Soggetti interessati.

Possono essere ammessi alla regolarizzazione i datori di lavoro del settore agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, i concedenti di terreni a piccola colonia o a compartecipazione familiare, sia nelle ipotesi di omissione del versamento dei contributi già accertati sia in quelle di omissione delle denunce contributive.

La facoltà di condonare è quindi riconosciuta, alle medesime condizioni, anche a soggetti sino ad oggi totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale del settore (evasione contributiva totale) ed ai contribuenti che, pur essendo "censiti" denuncino, in sede di regolarizzazione, impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati.

 

 

2. Oggetto della regolarizzazione.

La regolarizzazione si può richiedere per i contributi previdenziali e assistenziali del settore agricolo, già accertati o meno, relativi agli anni 1996 e precedenti purché in "naturale" scadenza entro il 29 marzo 1997 (data di entrata in vigore del D.L. n. 79 del 1997).

Sono pertanto regolarizzabili i periodi contributivi fino a tutto il 3 trimestre 1996, per i rapporti di lavoro subordinato e sino a tutto l'anno 1996,per i lavoratori autonomi ed associati, gli imprenditori agricoli a titolo principale ed i rapporti di compartecipazione familiare e piccola colonia.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 5, possono essere ricompresi nella regolarizzazione agevolata in argomento anche le posizioni debitorie che hanno già formato oggetto di precedenti procedure di condono, per la parte del debito rimasto insoluto, come meglio specificato di seguito.

 

 

3. Agevolazioni.

A mente dei commi 4, 5 e 6 del più volte citato art. 4 la regolarizzazione si attua tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. Vengono meno, conseguentemente, in quanto si estinguono con la regolarizzazione, tutte le obbligazioni per le sanzioni civili, gli interessi, gli illeciti amministrativi e penali, conseguenti dalle omissioni della cui sanatoria si tratta, in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dalle violazioni delle norme sul collocamento.

Ancorché non espressamente previsto dalle disposizioni in esame, devono ritenersi estinte le obbligazioni per gli interessi, le somme aggiuntive e le sanzioni amministrative dovute dalle ditte per inadempienze agli obblighi contributivi riferiti a periodi pregressi purché i contributi stessi siano stati corrisposti entro il 29 marzo 1997 (ditte che, avendo versato tardivamente i contributi dovuti, risultano ora debitrici di soli oneri accessori).

Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le modalità di pagamento, come indicato al punto 5.

 

 

4. Domande di regolarizzazione.

Per essere ammessi alla regolarizzazione gli interessati devono presentare agli appositi sportelli polifunzionali, entro il termine del 31 maggio 1997, apposita domanda corredata dalla ricevuta di quanto versato alla medesima data (l'intero importo dovuto o la prima delle rate previste), secondo quanto si riferirà di seguito.

Nel caso di evasione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia, alle domande devono essere allegate le denunce, relative ai rapporti di lavoro o alle attività, a suo tempo omesse.

 

 

5. Modalità di pagamento.

La regolarizzazione deve essere effettuata in venti rate semestrali consecutive di uguale importo con la maggiorazione, per le rate successive alla prima, degli interessi del 5% annuo per il periodo di differimento.

La prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 1997 e le successive entro l'ultimo giorno dei mesi di relativa scadenza (30 novembre 1997, 31 maggio 1998 ecc.).

Le scadenze che cadono di giorno festivo si intendono prorogate al primo giorno successivo non festivo.

L'importo delle rate, comprensivo degli interessi del 5% annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente pari a 0,061026, indicato nella colonna 4 della tabella allegata circolare (all. n. 4).

Per "debito" si intende, per quanto rilevato in premessa, esclusivamente l'ammontare dei contributi non versati.

Esempio di calcolo della rata semestrale costante.

Per determinare l'importo di ciascuna rata costante semestrale al fine di regolarizzare una situazione debitoria, ad esempio, pari a L. 30.000.000, occorre moltiplicare tale somma per il coefficiente 0,061026 indicato alla colonna 4 della tabella. La rata semestrale costante e anticipata per estinguere il debito in venti rate è pari a: L.1.830.780 (L.30.000.000 x 0,061026).

La regolarizzazione può anche avvenire tramite il pagamento attualizzato, al tasso del 5% annuo della quota capitale dovuta con le 20 rate semestrali, in unica soluzione, entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre 1997, nella misura, rispettivamente, del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento.

Per usufruire di questa ulteriore agevolazione i soggetti interessati dovranno applicare all'importo dei contributi dovuti il coefficiente dello 0,819321 e versare la somma così determinata in unica soluzione o nelle tre rate predette.

Esempio di pagamento attualizzato.

Per un debito per contributi pari a L.30.000.000 l'importo da corrispondere sarà pari a L.24.579.630 (L.30.000.000 x 0,819321). Tale importo potrà essere versato in unica soluzione, entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre soluzioni, con pagamento di L. 2.457.963 (10%) al 31 maggio 1997, di L.9.831.852 (40%) al 31 luglio 1997, e di L. 12.289.815 (50%) al 30 novembre 1997.

 

 

6. Contributi che hanno già formato oggetto di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni.

A mente del quinto comma dell'art. 4 del D.L. n. 79 del 1997 possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini sin qui esposti, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto. Nel rinviare, al riguardo, alle direttive impartite nella parte I , al punto 7, della presente circolare si evidenzia, in particolare, che per il settore agricolo detta facoltà non viene riconosciuta soltanto in riferimento ai condono ex L.n. 662 del 1996, ed ex DD.LL. nn. 499 e 538 del 1996, ma indistintamente per tutte le procedure di regolarizzazione agevolata disciplinate dalla previgente normativa (legge n. 724 del 1994; D.L. n. 40 del 1995; D.L. n. 511 del 1996 ecc).

Per la determinazione del debito contributivo rimasto insoluto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 79 del 1997, si dovrà procedere come segue.

Dalla somma versata verranno preliminarmente scomputati gli interessi di differimento, da ritenersi acquisiti all'Istituto a tale titolo; il residuo importo sarà quindi attribuito, a partire dal più remoto dei periodi oggetto della regolarizzazione, ai contributi (quota capitale) e, qualora previste dalla specifica procedura di regolarizzazione di riferimento, alle somme aggiuntive ridotte, in misura proporzionale, secondo i criteri della convalida parziale degli effetti del condono di cui alle istruzioni richiamate al punto 7 della PARTE PRIMA.

Si evidenzia, a tal proposito, che le regolarizzazioni previste dall'art. 18 della legge n. 724 del 1994 e dalle successive disposizioni modificative e di proroga non prevedevano il pagamento di somme aggiuntive ridotte.

Per la parte del debito che residua dalla predetta operazione di imputazione anche i contribuenti del settore dovranno:

a) presentare una nuova domanda di condono con le modalità e nei termini previsti dal D.L. n. 79 del 1997,inserendovi,se del caso, periodi contributivi che non hanno formato oggetto di precedenti condoni:

b) effettuare i richiesti versamenti.

 

 

7. Fiscalizzazione.

Per effetto del richiamo del comma 6 dell'articolo 4 più volte citato al comma 230 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, i soggetti che si avvarranno del condono in argomento potranno in ogni caso regolarizzare le loro posizioni debitorie tramite il versamento dei contributi nelle misure ridotte previste, per i territori del Centro-Nord dalla legge n. 89 del 1991 (fiscalizzazione) e per i territori del Mezzogiorno, dalla legge n. 48 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni.

A mente delle disposizioni citate, infatti, in caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

 

8. Procedimenti di esecuzione in corso.

Sempre a seguito del richiamo al comma 230 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,n. 662, sono sospesi, per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti della regolarizzazione ed alle relative scadenze, i provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase o grado.

A tal riguardo, con particolare riferimento al settore agricolo, si evidenzia che tra le procedure esecutive vanno ricomprese anche quelle promosse dai Concessionari per il recupero dei contributi iscritti nei ruoli "emissione novembre 1994. Conseguentemente le Sedi, a ricezione delle domande di regolarizzazione contenenti anche contributi iscritti nei predetti ruoli, provvederanno, con la massima urgenza, ad inviare ai Concessionari le note di sospensione degli atti esecutivi, in caso di pagamento parziale, oppure il provvedimenti di discarico amministrativo, in caso di pagamento totale.

Le Sedi dovranno altresì controllare, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca la regolarità dei pagamenti in argomento alla quale è subordinato, come già rilevato, il diritto alla sospensione. Su detto controllo da parte delle Sedi si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni.

 

 

Parte terza

Modulistica e disposizioni operative

1. Modulistica

Per il condono in argomento è in corso di predisposizione apposita modulistica, che tiene conto delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 79 del 1997 in trattazione, che verrà inviata, nel più breve tempo possibile, alle Sedi Regionali, e riguarderà, come di consueto, le categorie di contribuenti più numerose.

Per i residui casi, stante l'esiguo numero degli interessati, le domande di condono potranno essere presentate anche informalmente, utilizzando se del caso lo schema del modulo di domanda più similare e bollettini di conto corrente postale recanti nella causale di versamento la indicazione della categoria di appartenenza, il numero di iscrizione all'INPS ed il codice fiscale.

Le Sedi - che non dovranno in alcun modo ritardare le operazioni di regolarizzazione - potranno richiedere agli interessati, e ciò anche dopo la scadenza della domanda di condono stesso, eventuali ulteriori indicazioni ritenute necessarie per la sistemazione delle partite che hanno formato oggetto di sanatoria.

Al fine di agevolare le operazioni di regolarizzazione, nelle more della consegna della nuova modulistica, potrà essere utilizzata quella predisposta per il condono ex D.L. n. 538 del 1996, e ciò con i necessari adattamenti di cui vanno avvertiti i contribuenti (ad es. sanzioni al 10%, "tetto" del 40 per cento, versamento per chi sceglie per il pagamento rateale di entrambe le prime due rate entro il 31 maggio p.v., ecc.).

Per i principali aspetti concernenti la modulistica si fa rinvio a quanto in proposito precisato nei più recenti condoni, per il settore agricolo v. appresso.

In proposito si richiama l'attenzione delle Sedi sui seguenti aspetti:

- Artigiani E Commercianti. Per quanto riguarda Il modulo intercalare per esporre i dati contributivi di eventuali collaboratori - già previsto in precedenti condoni e fornito, in tali occasioni, tramite le Sedi Regionali - le SAP dovranno correggere l'importo delle somme aggiuntive in 10 % annuo, laddove nelle precedenti versioni è contenuta l'indicazione 17 % annuo.

- Datori Di Lavoro Domestico. Come si ricorderà, in occasione del condono di cui al D.L. n. 538 del 1996 e della L. n. 662 del 1996, è stata prevista un' "Avvertenza importante" da allegare, come intercalare, al modulo di domanda per la categoria di contribuenti in argomento. Anche tale modulo dovrà essere modificato dalle SAP correggendo sia la parte relativa alle somme aggiuntive ridotte (ora 10% annuo), sia al "tetto" (ora 40 %).

 

 

2. Settore agricolo.

Per la gestione del condono è stato predisposto un nuovo modello di domanda semplificato rispetto a quelli in uso per precedenti procedure di regolarizzazione ed è stato opportunamente adattato il bollettino di c/c postale 8045.

2.1. Domanda

La domanda contiene tre prospetti uno per i datori di lavoro e i concedenti a compartecipazione familiare e piccola colonia, uno per i lavoratori autonomi ed associati e gli IATP ed uno, il prospetto n. 3 per la specifica dei contributi dovuti al SSN dai datori di lavoro ed assimilati.

Per ogni categoria di contribuzione (OTI e OTD; PC/CF;CD;CM; IATP) deve essere prodotta una specifica domanda, similmente, deve essere prodotta una domanda per ogni comune di contribuzione e per ogni azienda condotta nello stesso comune.

2.2. Bollettini di versamento.

Per i primi versamenti, in attesa delle direttive che saranno impartite in ordine ai conti correnti postali già istituiti per ogni Sede provinciale, (cfr. messaggio n. 30817 del 19 febbraio 1997) dovranno essere utilizzati i bollettini c/c p. 8045 appositamente rimodulati e contraddistinti dalla specie "978".

I nuovi modelli di domanda ed i nuovi bollettini saranno forniti a breve a tutte le Sedi dell'Istituto.

Si sottolinea che per la compilazione della modulistica bisogna attenersi alle istruzioni stampate sul retro della domanda.

A dette istruzioni ed avvertenze si fa rinvio quali istruzioni operative per le Sedi.

 

 

3. Bollettini di conto corrente postale.

Per quanto concerne i bollettini di conto corrente postale, la nuova fornitura conterrà il riferimento al D.L. n. 79 del 1997 in trattazione, ma per il versamento potranno essere utilizzate anche le eventuali residue scorte recanti il riferimento al D.L. n. 538 del 1996.

In prosieguo - ove necessario - potranno essere effettuate ulteriori forniture di bollettini, ma sono già in fase avanzata iniziative per il periodico invio dei bollettini stessi direttamente a coloro che si avvarranno del condono rateale. In proposito si fa riserva di successive più dettagliate comunicazioni.

I numeri di conto corrente postale sono quelli utilizzati in occasione del condono di cui al D.L. n. 538 del 1996

Con l'occasione si raccomanda un'attenta prestampa del c.d. "quinto campo".

Si fa comunque presente che i contribuenti interessati possono avvalersi per le operazioni di pagamento, oltre che del canale postale, anche degli sportelli bancari.

 

 

4. Disposizioni operative.

La presentazione del modulo da parte del contribuente sarà effettuata in un'unica copia, per cui lo sportello polifunzionale ricevente, nel caso in cui la regolarizzazione contributiva riguardi entrambi gli Enti previdenziali interessati, dovrà curarne l'invio in fotocopia all'Ente di pertinenza.

Tale adempimento dovrà essere effettuato con la massima tempestività.

4.1. Consegna e distribuzione della modulistica.

In relazione alla nuova modulistica, nella fornitura della quale si è tenuto conto sia degli esiti dei precedenti condoni, sia - per quanto possibile - dei fabbisogni segnalati, le Sedi Regionali dovranno curare tutte le iniziative necessarie per l'immediata ricezione e distribuzione della stessa nel proprio ambito territoriale a tutte le Sedi autonome di produzione ed ai Centri Operativi interessati alla riscossione dei contributi.

In proposito si raccomanda vivamente una gestione molto accorta dei moduli in questione, al fine di evitare sprechi.

Le Sedi Regionali dovranno dare immediata comunicazione alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi Contributivi (fax 06/59054578 ovvero 06/59054603) della avvenuta ricezione e distribuzione della modulistica.

Le SAP ed i Centri Operativi, a loro volta, dovranno aver cura di prendere opportuni contatti con i locali uffici dell'INAIL, oltre che, come in passato, per il reciproco scambio dei bollettini, anche al fine di concordare una congrua fornitura dei moduli in questione anche agli sportelli polifunzionali operanti presso gli Uffici diversi dagli Enti previdenziali.

Come si è avuto modo di evidenziare con la presente circolare, il condono di cui al D.L. n. 79 del 1997 contiene condizioni molto favorevoli per coloro che intendono definire la loro posizione debitoria nei confronti dell'Istituto. Di tali aspetti, come proficuamente fatto in precedenti analoghe occasioni, le Sedi avranno cura di dare la massima diffusione utilizzando i consueti canali e assicurando agli interessati ogni utile collaborazione per la corretta compilazione delle domande di regolarizzazione.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Oggetto: art. 4 D.L. n. 79 del 1997 condono previdenziale

Direzione centrale

Vigilanza e recuperi

Contributi

Ai dirigenti centrali e periferici

Oggetto: nuove disposizioni in materia di condono previdenziale (art. 4 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 Marzo U.S. è stato pubblicato il decreto legge 28 marzo 1997, n. 7

Recante "misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica".

Tra le norme del predetto provvedimento, avente efficacia dallo stesso giorno della pubblicazione, è di particolare interesse per l'istituto quella concernente disposizioni in materia di condono previdenziale (art. 4.).

Si richiamano le caratteristiche principali di queste disposizioni:

A) la scadenza per la presentazione della domanda di regolarizzazione e per il pagamento in unica soluzione ovvero delle prime due rate previste, per chi opta per il pagamento rateale, è fissata al 31 maggio P.V.,

B) è possibile il pagamento, oltre che in unica soluzione, anche in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo (60 rate bimestrali per il soggetti operanti nelle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;

C) in luogo delle sanzioni civili, i contributi e premi dovranno essere maggiorati degli interessi nella misura del 10% annuo, nel limite massimo del 40% dei contributi e premi complessivamente goduti,

D) l'interesse sulla rata, per il differimento, è fissato nella misura del 7% annuo. In caso di pagamento in trenta rate, l'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7% annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato nella colonna 4 della tabella A allegata al decreto stesso. Quanto prima verrà inviata la tabella per la determinazione delle rate in caso di pagamento in sessanta rate:

E) i periodi contributivi regolarizzabili sono quelli maturasti fino a tutto il mese di dicembre 1996.

F) delle più favorevoli condizioni introdotte dal nuovo condono potranno avvalersi, oltre che i soggetti che hanno presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'art. 1, comma 218, della legge n. 662 del 1996, anche i soggetti che hanno presentata domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 e 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

La norma reca altresì particolari disposizioni per i soggetti contribuenti del settore agricolo.

Al riguardo sono previste per il pagamento dei contributi omessi 20 rate semestrali maggiorate degli interessi al 5 per cento annuo per il periodo di differimento.

In alternativa, può procedersi alla regolarizzazione mediante il pagamento attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale in unica soluzione, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

Anche per quanto concerne le norme sul settore agricolo è prevista la possibilità di corrispondere alle nuove condizioni i contributi che hanno fatto oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

Nel più breve tempo possibile saranno diramate dettagliate istruzioni e si provvederà alla fornitura della modulistica occorrente.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 2

Tabella "a" - pagamento in trenta rate

Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice del 7% relativo ad un capitale unitario

(allegata al D.L. 28 marzo 1997, n. 79 in G.U. n. 74 del 29.3.97 e prevista dall'art. 4, comma 2 del D.L. stesso)

N. RATEI 

QUOTA CAPITALE 

QUOTA INTERESSE 

RATA ANTICIPATA 

DEBITO RESIDUO 

COL. 1 

COL. 2 

COL. 3 

COL. 4 

COL. 5 

1 

0,039241 

- 

0,039241 

0,960759 

2 

0,028032 

0,011209 

0,039241 

0,932727 

3 

0,028359 

0,010882 

0,039241 

0,904368 

4 

0,028690 

0,010551 

0,039241 

0,875678 

5 

0,029024 

0,010217 

0,039241 

0,846654 

6 

0,029363 

0,009878 

0,039241 

0,817291 

7 

0,029705 

0,009536 

0,039241 

0,787586 

8 

0,030052 

0,009189 

0,039241 

0,757534 

9 

0,030403 

0,008838 

0,039241 

0,727131 

10 

0,030757 

0,008484 

0,039241 

0,696374 ³ 

11 

0,031116 

0,008125 

0,039241 

0,665258 

12 

0,031479 

0,007762 

0,039241 

0,633779 

13 

0,031846 

0,007395 

0,039241 

0,601933 

14 

0,032218 

0,007023 

0,039241 

0,569715 

15 

0,032594 

0,006647 

0,039241 

0,537121 

16 

0,032974 

0,006267 

0,039241 

0,504147 

17 

0,033359 

0,005882 

0,039241 

0,470788 

18 

0,033748 

0,005493 

0,039241 

0,437040 

19 

0,034142 

0,005099 

0,039241 

0,402898 

20 

0,034540 

0,004701 

0,039241 

0,368358 

21 

0,034943 

0,004298 

0,039241 

0,333415 

22 

0,035351 

0,003890 

0,039241 

0,298064 

23 

0,035763 

0,003478 

0,039241 

0,262301 

24 

0,036180 

0,003061 

0,039241 

0,226121 

25 

0,036602 

0,002639 

0,039241 

0,189519 

26 

0,037030 

0,002211 

0,039241 

0,152489 

27 

0,037462 

0,001779 

0,039241 

0,115027 

28 

0,037899 

0,001342 

0,039241 

0,077128 

29 

0,038341 

0,000900 

0,039241 

0,038787 

30 

0,038787 

0,000454 

0,039241 

0,000000 

 

1,000000 

0,177230 

1,177230 

 

 

 

Allegato 3

Tabella "b" - pagamento in sessanta rate

(Piano di ammortamento a rata costante anticipata bimestrale al tasso annuo semplice del 7% relativo ad un capitale unitario).

N. RATEI 

QUOTA CAPITALE 

QUOTA INTERESSI 

RATA ANTICIPATA 

DEBITO RESIDUO 

COL. 1 

COL. 2 

COL. 3 

COL. 4 

COL. 5 

1 

0,021887 

0,000000 

0,021887 

0,978113 

2 

0,012964 

0,008923 

0,021887 

0,965149 

3 

0,013054 

0,008833 

0,021887 

0,952095 

4 

0,013145 

0,008742 

0,021887 

0,938950 

5 

0,013238 

0,008649 

0,021887 

0,925712 

6 

0,013332 

0,008555 

0,021887 

0,912380 

7 

0,013428 

0,008459 

0,021887 

0,898952 

8 

0,013524 

0,008363 

0,021887 

0,885428 

9 

0,013623 

0,008264 

0,021887 

0,871805 

10 

0,013722 

0,008165 

0,021887 

0,858083 

11 

0,013823 

0,008064 

0,021887 

0,844260 

12 

0,013926 

0,007961 

0,021887 

0,830334 

13 

0,014030 

0,007857 

0,021887 

0,816304 

14 

0,014136 

0,007751 

0,021887 

0,802168 

15 

0,014243 

0,007644 

0,021887 

0,787925 

16 

0,014352 

0,007535 

0,021887 

0,773573 

17 

0,014463 

0,007424 

0,021887 

0,755110 

18 

0,014575 

0,007312 

0,021887 

0,744535 

19 

0,014689 

0,007198 

0,021887 

0,729846 

20 

0,014805 

0,007082 

0,021887 

0,715041 

21 

0,014923 

0,006964 

0,021887 

0,700118 

22 

0,015043 

0,006844 

0,021887 

0,685075 

23 

0,015164 

0,006723 

0,021887 

0,669911 

24 

0,015288 

0,006599 

0,021887 

0,654623 

25 

0,015413 

0,006474 

0,021887 

0,639210 

26 

0,015541 

0,006346 

0,021887 

0,623669 

27 

0,015671 

0,006216 

0,021887 

0,607998 

28 

0,015803 

0,006084 

0,021887 

0,592195 

29 

0,015937 

0,005950 

0,021887 

0,576258 

30 

0,016074 

0,005813 

0,021887 

0,560184 

31 

0,016213 

0,005674 

0,021887 

0,543971 

32 

0,016354 

0,005533 

0,021887 

0,527617 

33 

0,016498 

0,005389 

0,021887 

0,511119 

34 

0,016644 

0,005243 

0,021887 

0,494475 

35 

0,016793 

0,005094 

0,021887 

0,477682 

36 

0,016945 

0,004942 

0,021887 

0,460737 

37 

0,017099 

0,004788 

0,021887 

0,443638 

38 

0,017257 

0,004630 

0,021887 

0,426381 

39 

0,017417 

0,004470 

0,021887 

0,408964 

40 

0,017580 

0,004307 

0,021887 

0,391384 

41 

0,017746 

0,004141 

0,021887 

0,373638 

42 

0,017916 

0,003971 

0,021887 

0,355722 

43 

0,018088 

0,003799 

0,021887 

0,337634 

44 

0,018265 

0,003622 

0,021887 

0,319369 

45 

0,018444 

0,003443 

0,021887 

0,300925 

46 

0,018627 

0,003260 

0,021887 

0,282298 

47 

0,018814 

0,003073 

0,021887 

0,263484 

48 

0,019005 

0,002882 

0,021887 

0,244479 

49 

0,019199 

0,002688 

0,021887 

0,225280 

50 

0,019398 

0,002489 

0,021887 

0,205882 

51 

0,019600 

0,002287 

0,021887 

0,186282 

52 

0,019807 

0,002080 

0,021887 

0,166475 

53 

0,020019 

0,001868 

0,021887 

0,146456 

54 

0,020235 

0,001652 

0,021887 

0,126221 

55 

0,020455 

0,001432 

0,021887 

0,105766 

56 

0,020681 

0,001206 

0,021887 

0,085085 

57 

0,020912 

0,000975 

0,021887 

0,064173 

58 

0,021148 

0,000739 

0,021887 

0,043025 

59 

0,021389 

0,000498 

0,021887 

0,021636 

60 

0,021636 

0,000251 

0,021887 

0,000000 

 

1,000000 

0,313220 

1,313220 

 

 

 

Allegato 4

Settore agricolo

Piano di ammortamento a rata costante anticipata semestrale al tasso annuo semplice del 5% relativo ad un capitale unitario

Quota rata col. 1 

Quota capitale col. 2 

Rata interesse col. 3 

Debito anticipata col. 4 

residuo col. 5 

1 

0,061026 

0,938974 

0,000000 

0,061026 

2 

0,041374 

0,019652 

0,061026 

0,897600 

3 

0,042087 

0,018939 

0,061026 

0,855513 

4 

0,042825 

0,018201 

0,061026 

0,812688 

5 

0,043590 

0,017436 

0,061026 

0,769098 

6 

0,044383 

0,016643 

0,061026 

0,724715 

7 

0,045204 

0,015822 

0,061026 

0,679511 

8 

0,046057 

0,014969 

0,061026 

0,633454 

9 

0,046943 

0,014083 

0,061026 

0,586511 

10 

0,047864 

0,013162 

0,061026 

0,538647 

11 

0,048821 

0,012205 

0,061026 

0,489826 

12 

0,049817 

0,011209 

0,061026 

0,440009 

13 

0,050855 

0,010171 

0,061026 

0,389154 

14 

0,051937 

0,009089 

0,061026 

0,337217 

15 

0,053066 

0,007960 

0,061026 

0,284151 

16 

0,054245 

0,006781 

0,061026 

0,229906 

17 

0,055478 

0,005548 

0,061026 

0,174428 

18 

0,056768 

0,004258 

0,061026 

0,117660 

19 

0,058121 

0,002905 

0,061026 

0,059539 

20 

0,059539 

0,001487 

0,061026 

0,000000 

 

1,000000 

0,220520 

1,220520