§ 98.1.37446 - Circolare 7 marzo 1997, n. 54 .
L. 28 novembre 1996, n. 608; L. 20 dicembre 1996, n. 642; L. 23 dicembre 1996, n. 647. Integrazioni salariali straordinarie.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/03/1997
Numero:54

§ 98.1.37446 - Circolare 7 marzo 1997, n. 54 .

L. 28 novembre 1996, n. 608; L. 20 dicembre 1996, n. 642; L. 23 dicembre 1996, n. 647. Integrazioni salariali straordinarie.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati Provinciali 

 

 

Con le leggi indicate in oggetto sono stati convertiti i decreti legge recanti disposizioni in materia di integrazioni salariali per la cui applicazione risultano già impartite le necessarie istruzioni.

A) Legge 28 novembre 1996, n. 608

La conversione in legge del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 ha concluso il lungo iter per l'approvazione di numerose disposizioni [1], alcune delle quali hanno nel frattempo esaurito i propri effetti.

Si ravvisa, comunque, l'opportunità di richiamare le istruzioni impartite per l'applicazione ai fini di ogni utile riferimento in occasione dell'esecuzione dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concessivi dei previsti trattamenti.

1) Art. 3, comma 1 - Il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società non operative della G.E.P.I. e dell'I.N. S.A.R. è prorogato, con pari riduzione dell'indennità di mobilità, sino al 31 maggio 1995 (v. circ. n. 223 del 3 agosto 1995, punto 1).

2) Art. 4, comma 2 - La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° gennaio - 31 maggio 1995 è equiparata a quella del sussidio ai lavoratori disoccupati impegnati in lavori socialmente utili (v. circ. n. 140 del 18 maggio 1995).

3) Art. 4, comma 5 - Il termine relativo alla concessione delle proroghe previste dall'art. 1 della legge n. 56 del 1994 viene differito al 31 dicembre 1995 (v. circ. n. 155 del 9 maggio 1994).

Per quanto attiene in particolare la esclusione dalle proroghe stesse stabilita per i lavoratori aventi i requisiti per ottenere l'indennità di mobilità lunga, si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 25 e 26, del decreto legge 7 ottobre 1995, n. 416, e successive reiterazioni e integrazioni concernenti l'estensione dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, l'esclusione riguarda i lavoratori dipendenti dalle imprese ammesse al collocamento in mobilità lunga elencate nei decreti ministeriali allegati alla circolare n. 96 del 4 maggio 1996 e alla circolare n. 16 del 23 gennaio 1997 o che saranno emanati a saturazione del previsto contingente.

4) Art. 4, comma 6 - I periodi di proroga ex legge n. 56 del 1994 scadenti entro il 31 dicembre 1995 possono essere ulteriormente prorogati per la durata massima di 12 mesi in favore di lavoratori che facciano valere il diritto all'indennità di mobilità e limitatamente al periodo di spettanza dell'indennità stessa (v. circ. n. 89 del 30 marzo 1995).

Anche per tali periodi opera l'esonero del limite temporale ex art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

5) Art. 4, comma 9 - I benefici disposti dall'art. 5, comma 2 e 4, sono limitati ai contratti di solidarietà stipulati sino al 14 giugno 1995 (v. circ. n. 223 del 3 agosto 1995, punto 3).

6) Art. 4, comma 10 - Il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato per un periodo massimo di 18 mesi in favore dei lavoratori edili aventi determinati requisiti occupazionali. Per i dipendenti da imprese fallite che non abbiano tali requisiti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di disporre la proroga del trattamento anzidetto nel limite di 8 miliardi di spesa (v. circolare n. 89 del 30 marzo 1995, punto 5), e circolare n. 106 del 17 maggio 1996, punto 1).

7) Art. 4, comma 15 - Proroga al 31 dicembre 1996 dell'estensione della normativa delle integrazioni salariali straordinarie alle imprese di spedizione e di trasporto con più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza (v. circ. n. 210 del 16 settembre 1993, punto E).

8) Art. 4, comma 19 - Proroga di un anno ed estensione ai lavoratori sospesi nel corso del 1995, dell'indennità speciale in favore di lavoratori dipendenti da imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e spedizionieri doganali (v. circ. n. 223 del 3 agosto 1995, punto 4).

9) Art. 4, comma 21 - Concessione, in deroga alla normativa vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi per le unità produttive interessate da accordi o intese di programma di reindustrializzazione di cui alla delibera C.I.P.E. del 26 gennaio 1996 nonché proroga per la durata di 12 mesi in favore dei dipendenti da imprese con più di 500 addetti e con unità produttive che abbiano cessato l'attività; del trattamento straordinario già prorogato per 12 mesi ex art. 1, comma 2, della legge n. 56 del 1994 e per ulteriori 12 mesi ai sensi dell'art. 4, comma 6 (v. preced. punto 5) (v. circ. n. 223 del 3 agosto 1995, punto 2), e circolare n. 106 del 17 maggio 1996, punto 2); messaggio n. 00809 dell'8 agosto 1996 che si allega alla presente).

10) Art. 4, comma 34 - È sancito il criterio secondo cui la concessione del trattamento straordinario ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993 per l'intera durata della gestione commissariale delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria con esercizio di impresa non è sottoposta ai limiti temporali previsti dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (v. circ. n. 106 del 17 maggio 1996, punto 7).

11) Art. 4, comma 35 - Definizione del quinquennio previsto, ai fini dei limiti temporali del trattamento straordinario di integrazione salariale, dall'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 (v. circ. n. 106 del 17 maggio 1996, punto 7).

12) Art. 4, comma 36 - Ad integrazione dell'art. 2, comma 22, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogata l'estensione della normativa delle integrazioni salariali straordinarie alle imprese di vigilanza sino al 31 dicembre 1997 nonché alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti sino al 31 dicembre 1996 (v. circ. n. 215 del 12 novembre 1996).

13) Art. 6, comma 1 - Allo scopo di velocizzare l'erogazione delle prestazioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere anche in unica soluzione il trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi in cui il piano contenga prospettive di risanamento ovvero misure di gestione degli esuberi alternative al collocamento in mobilità.

14) Art. 6, comma 2 - Abolizione, per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 della riduzione dell'orario di lavoro su base annuale ed estensione della misura del trattamento al 60 per cento della retribuzione persa a tutto il territorio nazionale (v. circ. n. 223 del 3 agosto 1995, punto 3).

15) Art. 9, comma 25 - Il Ministero del lavoro, nel limite complessivo di 50 miliardi, può disporre, con proprio decreto, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nei seguenti casi:

A) fino a 3 mesi, i trattamenti in favore dei dipendenti da imprese con più di 500 addetti destinatarie della proroga ex art. 4, comma 21 (v. prec. punto 9);

B) fino a 3 mesi, i trattamenti relativi ad imprese soggette a procedura concorsuale ovvero che abbiano cessato l'attività o abbiano effettuato dismissioni anche parziali;

C) fino a 12 mesi per i contratti di solidarietà che interessano aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 208/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. Per tale proroga la misura del trattamento è fissata al 70 per cento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale.

Si fa riserva delle istruzioni operative.

B) Legge 7 novembre 1996, n. 569

La legge n. 569, nel convertire il decreto legge 6 settembre 1996, n. 467 concernente gli eventi alluvionali verificatisi nelle provincie di Lucca, Massa-Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996, ha disposto all'art. 7, comma 1, che la durata dell'indennità pari al trattamento di integrazione salariale per i dipendenti di datori di lavoro non soggetti alla normativa delle integrazioni salariali spetta sino al 31 dicembre 1996.

In tal senso deve ritenersi modificata la circ. n. 194 del 11 ottobre 1996, punto 3), 9° cpv.

C) Legge 20 dicembre 1996, n. 642

La legge n. 642, concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, all'art. 5, comma 8, stabilisce in favore dei dipendenti dai consorzi agrari che abbiano già fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ex legge n. 223 del 1991 e delle proroghe ex legge n. 56 del 1994 e successive modificazioni, un ulteriore periodo di proroga non eccedente i 9 mesi anche in deroga alla normativa vigente.

D) Legge 23 dicembre 1996, n. 647

La legge n. 647 concernente il settore portuale e marittimo all'art. 1, comma 13 e 14, ha convertito in legge le disposizioni relative alla proroga al 31 dicembre 1996 dell'indennità prevista per i dipendenti da imprese marittime o esercenti servizi di rimorchio nonché quelle relative alla proroga sino al 30 giugno 1996 dell'indennità istituita per i soci e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge n. 84 del 1994 (v. circ. n. 281 del 14 novembre 1995).

Inoltre ha concesso un'ulteriore proroga di tale ultima indennità nel limite di 1.000 unità, con l'avvertenza che, ove il beneficio non risulti interamente utilizzato nell'anno 1996, esso è prorogato al 30 giugno 1997.

Il direttore generale

Trizzino

__________

[1] La legge n. 510 del 1996 dispone, all'art. 1, comma 2, la validità degli atti e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge di cui si riportano gli estremi in quanto riguardanti la materia trattata nella presente circolare: D.L. 9 dicembre 1994, n. 674; D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, D.L. 7 aprile 1995, n. 105; D.L. 14 giugno 1995, n. 232; D.L. 4 agosto 1995, n. 326; D.L. 2 ottobre 1995, n. 416; D.L. 4 dicembre 1995, n. 515; D.L. 1 febbraio 1996, n. 39; D.L. 2 aprile 1996, n. 180; D.L. 3 giugno 1996, n. 30 e D.L. 2 agosto 1996, n. 404.

 

 

Allegato 1

I.N. P.S.

Direzione centrale prestazioni temporanee

Uff. V

 

Ai Dirigenti le Sap 

 

Ai Direttori dei centri operativi 

e, p. c.: 

Ai Dirigenti le sedi regionali 

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, del D.L. n. 180 del 1996, reiterato dal D.L. n. 300 del 3 giugno 1996.

In relazione ad alcune perplessità insorte in occasione dell'esecuzione dei decreti ministeriali concessivi della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto legge n. 180 del 1986, ora decreto legge n. 300 del 1996, si precisa, in base alle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato al riguardo, che non sono estensibili a tale tipologia di intervento i requisiti previsti per la proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale ex art. 1, comma 2, della legge n. 56 del 1994, di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legge n. 31, reiterato da ultimo dal comma 6 dell'art. 4 del decreto legge n. 300 (v. circ. n. 89 del 30 marzo 1995, par. 4). L'ammissione al beneficio in argomento non è pertanto subordinata alla sussistenza o permanenza nel corso della proroga del diritto all'indennità di mobilità.

Per quanto concerne l'ammontare della prestazione, il predetto dicastero ha altresì espresso l'avviso che alla erogazione del trattamento straordinario in esame non è estensibile la riduzione del 20 per cento stabilita dall'art. 4, comma 6, del citato decreto legge.

Il direttore generale

Trizzino