Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/03/1997 |
Numero: | 54 |
§ 98.1.37446 - Circolare 7 marzo 1997, n. 54 .
L. 28 novembre 1996, n. 608; L. 20 dicembre 1996, n. 642; L. 23 dicembre 1996, n. 647. Integrazioni salariali straordinarie.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e |
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primari medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati Amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati Regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati Provinciali |
Con le leggi indicate in oggetto sono stati convertiti i decreti legge recanti disposizioni in materia di integrazioni salariali per la cui applicazione risultano già impartite le necessarie istruzioni.
A)
La conversione in legge del
Si ravvisa, comunque, l'opportunità di richiamare le istruzioni impartite per l'applicazione ai fini di ogni utile riferimento in occasione dell'esecuzione dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale concessivi dei previsti trattamenti.
1) Art. 3, comma 1 - Il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società non operative della G.E.P.I. e dell'I.N. S.A.R. è prorogato, con pari riduzione dell'indennità di mobilità, sino al 31 maggio 1995 (v.
2) Art. 4, comma 2 - La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 1° gennaio - 31 maggio 1995 è equiparata a quella del sussidio ai lavoratori disoccupati impegnati in lavori socialmente utili (v.
3) Art. 4, comma 5 - Il termine relativo alla concessione delle proroghe previste dall'art. 1 della
Per quanto attiene in particolare la esclusione dalle proroghe stesse stabilita per i lavoratori aventi i requisiti per ottenere l'indennità di mobilità lunga, si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 25 e 26, del
4) Art. 4, comma 6 - I periodi di proroga ex
Anche per tali periodi opera l'esonero del limite temporale ex art. 1, comma 9, della
5) Art. 4, comma 9 - I benefici disposti dall'art. 5, comma 2 e 4, sono limitati ai contratti di solidarietà stipulati sino al 14 giugno 1995 (v.
6) Art. 4, comma 10 - Il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato per un periodo massimo di 18 mesi in favore dei lavoratori edili aventi determinati requisiti occupazionali. Per i dipendenti da imprese fallite che non abbiano tali requisiti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di disporre la proroga del trattamento anzidetto nel limite di 8 miliardi di spesa (v.
7) Art. 4, comma 15 - Proroga al 31 dicembre 1996 dell'estensione della normativa delle integrazioni salariali straordinarie alle imprese di spedizione e di trasporto con più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza (v.
8) Art. 4, comma 19 - Proroga di un anno ed estensione ai lavoratori sospesi nel corso del 1995, dell'indennità speciale in favore di lavoratori dipendenti da imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e spedizionieri doganali (v.
9) Art. 4, comma 21 - Concessione, in deroga alla normativa vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi per le unità produttive interessate da accordi o intese di programma di reindustrializzazione di cui alla
10) Art. 4, comma 34 - È sancito il criterio secondo cui la concessione del trattamento straordinario ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della
11) Art. 4, comma 35 - Definizione del quinquennio previsto, ai fini dei limiti temporali del trattamento straordinario di integrazione salariale, dall'art. 1, comma 9, della
12) Art. 4, comma 36 - Ad integrazione dell'art. 2, comma 22, della
13) Art. 6, comma 1 - Allo scopo di velocizzare l'erogazione delle prestazioni il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere anche in unica soluzione il trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi in cui il piano contenga prospettive di risanamento ovvero misure di gestione degli esuberi alternative al collocamento in mobilità.
14) Art. 6, comma 2 - Abolizione, per i contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14 giugno 1995 della riduzione dell'orario di lavoro su base annuale ed estensione della misura del trattamento al 60 per cento della retribuzione persa a tutto il territorio nazionale (v.
15) Art. 9, comma 25 - Il Ministero del lavoro, nel limite complessivo di 50 miliardi, può disporre, con proprio decreto, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nei seguenti casi:
A) fino a 3 mesi, i trattamenti in favore dei dipendenti da imprese con più di 500 addetti destinatarie della proroga ex art. 4, comma 21 (v. prec. punto 9);
B) fino a 3 mesi, i trattamenti relativi ad imprese soggette a procedura concorsuale ovvero che abbiano cessato l'attività o abbiano effettuato dismissioni anche parziali;
C) fino a 12 mesi per i contratti di solidarietà che interessano aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del
Si fa riserva delle istruzioni operative.
B)
La legge n. 569, nel convertire il
In tal senso deve ritenersi modificata la
C)
La legge n. 642, concernente interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, all'art. 5, comma 8, stabilisce in favore dei dipendenti dai consorzi agrari che abbiano già fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ex
D)
La legge n. 647 concernente il settore portuale e marittimo all'art. 1, comma 13 e 14, ha convertito in legge le disposizioni relative alla proroga al 31 dicembre 1996 dell'indennità prevista per i dipendenti da imprese marittime o esercenti servizi di rimorchio nonché quelle relative alla proroga sino al 30 giugno 1996 dell'indennità istituita per i soci e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art. 21 della
Inoltre ha concesso un'ulteriore proroga di tale ultima indennità nel limite di 1.000 unità, con l'avvertenza che, ove il beneficio non risulti interamente utilizzato nell'anno 1996, esso è prorogato al 30 giugno 1997.
Il direttore generale
Trizzino
__________
[1] La
Allegato 1
I.N. P.S.
Direzione centrale prestazioni temporanee
Uff. V
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Ai Dirigenti le Sap |
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Ai Direttori dei centri operativi |
e, p. c.: |
Ai Dirigenti le sedi regionali |
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, del
In relazione ad alcune perplessità insorte in occasione dell'esecuzione dei decreti ministeriali concessivi della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 21, del
Per quanto concerne l'ammontare della prestazione, il predetto dicastero ha altresì espresso l'avviso che alla erogazione del trattamento straordinario in esame non è estensibile la riduzione del 20 per cento stabilita dall'art. 4, comma 6, del citato decreto legge.
Il direttore generale
Trizzino