§ 98.1.37175 - Circolare 23 gennaio 1997, n. 16 .
Disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione per i lavori socialmente utili e all'indennità di mobilità contenute nella legge n. 608 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/01/1997
Numero:16


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 


§ 98.1.37175 - Circolare 23 gennaio 1997, n. 16 .

Disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione per i lavori socialmente utili e all'indennità di mobilità contenute nella legge n. 608 del 1996 di conversione del D.L. n. 510 del 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione Centrale Prestazioni Temporanee 

Direzione Centrale Pensioni 

 

Roma, 23 gennaio 1997 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

Periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Conversione del D.L. n. 510 del 1996 recante, tra l'altro, la disciplina dei lavori socialmente utili e dei relativi sussidi di disoccupazione. Chiarimenti sui progetti interregionali nonché, in generale, su tutti i progetti di lavori socialmente utili. Disposizioni in materia di mobilità lunga finalizzata al pensionamento di anzianità. Comunicazione di inizio di una nuova attività di lavoro a tempo parziale o determinato da parte dei lavoratori in mobilità.

 

 

Con legge n. 608 del 28 novembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 281 del 30 novembre 1996, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 510 dell'1 ottobre 1996 recante - tra l'altro - disposizioni riguardanti la disciplina dei lavori socialmente utili e dei relativi sussidi, nonché disposizioni in materia di indennità di mobilità, di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia e di indennità ordinaria di disoccupazione.

Le modifiche apportate in sede di conversione del predetto decreto sono entrate in vigore dall'1 dicembre 1996.

L'art. 1 della legge n. 608 del 1996 stabilisce che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge precedentemente emanati in materia ed elencati nello stesso art. 1.

Per quanto concerne l'erogazione dei sussidi spettanti per i lavori socialmente utili è stata modificata soltanto l'ultima parte dell'art. 1, comma 20, del D.L. n. 510 del 1996 ed è stato inoltre previsto (art. 9, comma 25, stesso decreto, come convertito dalla legge n. 608 del 1996) che il Ministro del lavoro, con apposito decreto, possa prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili riguardanti i lavoratori della regione Sardegna in scadenza a partire dal 30.11.1996.

Restano pertanto valide le istruzioni applicative diramate al riguardo con le precedenti circolari, alle quali si aggiungono - con la presente - chiarimenti e precisazioni riguardanti i progetti interregionali e, in generale, tutti i progetti di lavori socialmente utili, mentre si fa riserva di fornire successivamente le istruzioni relative alla modifica del predetto comma 20, in merito alla quale è necessario acquisire le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le istruzioni riguardanti la proroga dei progetti della regione Sardegna.

Si fa comunque presente sin d'ora che, a seguito della modifica introdotta al comma 20, ai lavoratori impegnati in un progetto di lavoro socialmente utile finanziato con le risorse messe a disposizione da parte della Regione o di altro Ente pubblico il relativo sussidio potrà essere loro eventualmente corrisposto dallo stesso soggetto gestore del progetto anziché dall'INPS.

Per quanto riguarda le altre prestazioni sopraindicate, si precisa che con la legge n. 608 sono state apportate modifiche soltanto in materia di applicazione delle disposizioni sulla mobilità lunga nei confronti di lavoratori collocati o da collocare in mobilità nel periodo 1.1.1995/30.6.1997 e in materia di comunicazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d, della legge n. 223 del 1991, dell'inizio di una nuova attività di lavoro a tempo parziale o determinato da parte del lavoratore in mobilità.

 

 

1) Progetti interregionali di lavori socialmente utili.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel dare comunicazione dell'avvenuta ripartizione per l'anno 1996 delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione, ha sottolineato la necessità che per le domande di sussidio presentate dai lavoratori utilizzati nei progetti interregionali risultino chiaramente la denominazione dei progetti stessi, l'indicazione dell'ente utilizzatore e la data di inizio e di cessazione dell'attività per ogni singolo lavoratore.

Negli allegati 1 e 2 alla presente circolare si riportano pertanto i nuovi modelli di domanda che d'ora in avanti devono essere utilizzati da tutti i lavoratori interessati ai sussidi di cui all'art. 1, commi 3 e 5, del D.L. n. 510 del 1996.

In relazione alle richieste di chiarimenti avanzate dalle SAP e da alcuni Enti gestori, si precisa che per i progetti interregionali approvati entro il 31.7.1995 può ancora essere corrisposto il sussidio di cui al predetto comma 5 qualora a tali progetti vengano avviati soggetti, aventi titolo allo stesso, che non abbiano esaurito il periodo massimo di dodici mesi previsto. Destinatari di tale sussidio sono i lavoratori di cui all'art. 1, commi 5 e 11, e all'art. 3 del D.L. n. 510/1996, per la cui individuazione si fa rinvio alla circolare n. 270 del 2 novembre 1995, punti 2 e 4, e alle altre circolari ivi richiamate.

Raggiunto il periodo massimo complessivo di dodici mesi di percezione del sussidio previsto dal comma 5, al lavoratore che prosegue l'attività nel progetto interregionale a cui è stato assegnato compete il sussidio di cui al comma 3 per il residuo periodo di assegnazione.

Si precisa inoltre che per i progetti interregionali non possono presentarsi i problemi sorti per quei progetti le cui risorse regionali a carico del Fondo per l'occupazione sono risultate insufficienti per consentire l'erogazione del sussidio fino al termine del progetto e che hanno comportato l'adozione, da parte di alcune Commissioni regionali per l'impiego, di provvedimenti di sospensione delle attività e di riduzione della durata originariamente prevista, dato che per i progetti interregionali le risorse finanziarie vengono assegnate direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'intera durata prevista.

 

 

2) Chiarimenti riguardanti tutti i progetti di lavori socialmente utili.

Con nota del 31.10.1996 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel far presente che il diritto al sussidio sorge dalla data in cui il singolo lavoratore viene utilizzato nel progetto di lavoro socialmente utile e che il sussidio stesso non può essere riconosciuto per periodi precedenti a tale data, ha precisato che potrà però essere corrisposto l'intero ammontare, anche se l'attività sia iniziata a mese inoltrato, qualora l'interessato abbia comunque lavorato per il numero di ore previsto per l'intero mese, dato che l'articolazione dell'orario di lavoro viene liberamente determinata dal soggetto utilizzatore.

Le SAP provvederanno quindi ad erogare il sussidio per l'intero importo mensile anche nel caso in cui il lavoratore abbia iniziato l'attività nel corso del mese qualora l'Ente gestore dichiari che nello stesso mese l'interessato abbia lavorato per tutte le ore previste dal progetto. La data di effettivo inizio dell'attività da acquisire in tali casi nella procedura automatizzata di liquidazione del sussidio è quella del primo giorno del mese.

Si sottolinea che ciò vale però soltanto per le ore di lavoro relative al mese di inizio dell'attività del singolo lavoratore.

Qualora, in considerazione del ritardo verificatosi nell'assegnazione al progetto, il singolo lavoratore abbia svolto, nel mese di inizio dell'attività, anche le ore di lavoro relative a mesi precedenti, il sussidio per tali mesi non potrà comunque essere erogato.

In questi casi, secondo quanto precisato dal citato Ministero, l'Ente utilizzatore provvederà al riequilibrio dell'orario attraverso la concessione di riposi compensativi.

Il Ministero stesso ha altresì precisato che, in caso di ritardo nell'assegnazione dei lavoratori al progetto, la durata della loro utilizzazione, sempreché l'Ente vi abbia interesse, potrà essere quella originariamente prevista, "anche protraendosi oltre il termine stabilito per la cessazione del progetto".

In sostanza, mentre alla data di scadenza prevista dal progetto i lavoratori utilizzativi fin dall'inizio (per esservi stati assegnati in tempo utile) cesseranno l'attività, quelli che vi siano stati assegnati successivamente potranno invece continuare a lavorare fino alla scadenza individualmente prevista se l'Ente gestore vi abbia interesse.

Così, ad esempio, per un progetto la cui durata prevista sia di nove mesi e che sia iniziato in data 1.7.1996, i lavoratori che vi siano utilizzati da tale data cesseranno l'attività il 31.3.1997, mentre quelli che vi siano stati via via assegnati dopo la data di inizio e sempre per nove mesi potranno invece cessare l'attività alla scadenza del nono mese di utilizzazione.

 

 

3) Disposizioni in materia di mobilità lunga.

Con circolari n. 231 del 1995 e n. 96 del 1996 sono state fornite istruzioni applicative in merito alle particolari disposizioni per il collocamento in mobilità lunga di lavoratori licenziati nel corso degli anni 1995 e 1996 contenute nei decreti-legge allora vigenti.

Si illustrano di seguito le modifiche apportate a tali disposizioni dai successivi decreti reiterativi e dalla legge di conversione, fornendo anche indicazioni relativamente ai decreti ministeriali riguardanti la materia.

Il numero massimo complessivo di lavoratori collocabili in mobilità lunga ai sensi delle disposizioni in parola, che in origine era previsto in 5.000 unità e che in seguito era stato portato a 8.000, è ora fissato in 10.000 unità.

Dato che, in base al "piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento" approvato con decreto ministeriale del 19.10.1995, nel corso dell'anno 1995 sono stati collocati in mobilità lunga soltanto 5.970 lavoratori sugli 8.000 allora previsti e che le residue unità dovevano essere assegnate alle stesse aziende che avevano già presentato domanda entro il 15.9.1995, in base alle ulteriori domande presentate entro il 15.3.1996, con decreto del 13.6.1996 (v. allegato 3) il Ministro del lavoro ha approvato un secondo piano di mobilità per la ripartizione, tra le predette aziende, delle 2.020 unità attribuibili.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247 relativo all'applicazione nei confronti del personale dipendente dalla soc. coop. a r.l. Federazione italiana dei consorzi agrari (Federconsorzi) - nel limite di 10 unità - delle disposizioni sul collocamento in mobilità lunga, le restanti 10 unità sono state assegnate a tale azienda con decreto ministeriale del 5.7.1996 (v. allegato 4).

Successivamente, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 27, quinto periodo, del decreto-legge n. 510/1996 - che ha elevato a 10.000 il numero delle unità collocabili in mobilità lunga ed ha previsto che le aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni che avevano già presentato domanda nei termini sopraindicati potevano presentare, entro la data del 31.10.1996, una ulteriore istanza per l'assegnazione di altre unità - il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 4 dicembre 1996 (v. allegato 5), ha approvato un nuovo piano di mobilità per l'attribuzione delle 2.000 unità aggiuntive.

Com'è già avvenuto per quanto riguarda i lavoratori licenziati nel corso dell'anno 1995, quando il predetto Ministero farà pervenire all'Istituto gli elenchi di quelli licenziati nel corso del 1996, nei cui confronti trovano applicazione le suddette disposizioni sulla mobilità lunga, con apposito messaggio della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica le SAP verranno messe in condizione di consultare le liste dei lavoratori interessati.

Come già precisato al punto 3 della circolare n. 96/1996, i lavoratori inclusi negli elenchi del Ministero, collocati in mobilità nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 ed aventi titolo alla data di cessazione del rapporto di lavoro all'indennità di mobilità lunga prevista dall'art. 7, comma 7, della stessa legge, in base a quanto stabilito dall'art. 4, comma 26, del decreto-legge indicato in oggetto sono ammessi alla fruizione della pensione di anzianità secondo le disposizioni e la disciplina in vigore alla data dell'1.9.1992.

Al riguardo dovranno essere applicati i criteri contenuti nella predetta circolare.

In sede di conversione del decreto-legge n. 510 del 1996, al comma 27 dell'art. 4 è stato aggiunto un periodo in cui si prevede che, qualora entro il 31.12.1996 non siano state collocate in mobilità lunga tutte le 10.000 unità complessivamente previste, il Ministro del lavoro può provvedere all'assegnazione delle unità residue alle aziende appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni ovvero appartenenti al settore chimico, che presentino apposita domanda entro il 31.1.1997 per lavoratori da collocare in mobilità lunga entro il 30.6.1997.

Le aziende del settore chimico possono peraltro presentare tale domanda soltanto per i lavoratori appartenenti ad unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

Ulteriori indicazioni in proposito verranno fornite dopo l'approvazione del relativo decreto ministeriale.

In relazione ad alcune perplessità manifestate con riferimento ai lavoratori rientranti nel campo di applicazione della legge n. 5 del 1960, che - nell'ambito del suddetto limite massimo di 10.000 unità - sono ancora collocabili in mobilità lunga da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si precisa che nei confronti di tali lavoratori il requisito contributivo minimo per l'accesso ai benefici della mobilità lunga di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 è di 23 anni, anziché di 28, e che il trattamento di mobilità, spettante fino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità, cesserà alla fine del mese di conseguimento del requisito di 30 anni di contribuzione, sempreché siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo.

Ciò sulla base delle direttive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito a suo tempo (v. parte B, punto 1, della circolare n. 178/1994) in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 4- bis del decreto-legge n. 404/1993, come convertito dalla legge n. 501 del 1993, che per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere ha stabilito che i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità richiesti per l'applicazione del suddetto art. 7, comma 7, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianità.

Si precisa inoltre che, per effetto del richiamo delle disposizioni e della disciplina sulle pensioni di anzianità in vigore alla data dell'1.9.1992, i lavoratori delle miniere, cave e torbiere - inclusi negli elenchi del Ministero del lavoro - che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 153 del 1969, raggiungono il requisito contributivo di 35 anni con la maggiorazione di anzianità, conservano il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità secondo i criteri di cui allo stesso art. 18.

Si ricorda infine che, per tali lavoratori, l'età pensionabile è fissata a 55 anni dall'art. 1 della legge n. 5 del 1960 e che i requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia vengono gradualmente elevati secondo la progressione stabilita nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 503 del 1992.

La pensione anticipata di vecchiaia per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale dei minatori può pertanto essere liquidata, in presenza degli altri requisiti di legge, quando l'interessato abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età ed abbia maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nell'anno di compimento dell'età pensionabile (v. circolare n. 65 del 6 marzo 1995, capitolo I, punto 5.1).

Ciò considerato si precisa che, qualora il lavoratore in mobilità lunga perfezioni il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prima del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, l'indennità di mobilità potrà essere corrisposta fino alla fine del mese di maturazione del diritto alla predetta pensione di vecchiaia.

 

 

4) Comunicazione relativa all'inizio di una nuova attività di lavoro a tempo parziale o determinato da parte dei lavoratori in mobilità.

L'art. 4, comma 38, del decreto-legge n. 510 del 1996, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 608 del 1996, sostituisce le parole "preventiva comunicazione", contenute nell'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 223 del 1991, con le parole "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".

Per effetto di tale sostituzione, pertanto, il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dal relativo trattamento - oltre che negli altri casi previsti dal predetto art. 9, comma 1 - quando non abbia provveduto, entro cinque giorni, a dare comunicazione alla competente Sede dell'INPS dell'inizio di una nuova attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato.

Una disposizione con effetti analoghi a quella del citato comma 38 era già contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. a), punto 2), del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 262. Tale norma aveva introdotto la possibilità di inviare la comunicazione di rioccupazione in argomento entro lo stesso termine di cinque giorni previsto per le comunicazioni dei datori di lavoro alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego delle assunzioni da loro effettuate.

All'atto della decadenza per mancata conversione del predetto decreto, peraltro, la disposizione non è stata inserita nel decreto reiterativo ed è stata poi riproposta soltanto con la legge n. 608 del 1996, con la conseguenza che, nel frattempo, mentre i datori di lavoro potevano comunicare entro i cinque giorni successivi le assunzioni da loro effettuate, i lavoratori dovevano invece di nuovo comunicare preventivamente la propria rioccupazione a tempo parziale o determinato.

Stante la situazione di incertezza venutasi a determinare - anche per il fatto che nella circolare n. 230 del 1993, parte B), punto 2), è stato riportato il criterio (concordato con il Ministero del lavoro) secondo il quale la comunicazione di assunzione tempestivamente inviata all'INPS o alla Sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro non comporta decadenza del diritto del lavoratore al trattamento in atto, ma soltanto sospensione della prestazione per le giornate lavorate - si dispone che anche per le pratiche non ancora definite alla data di entrata in vigore (1.12.1996) della predetta legge n. 608 possa essere considerata utilmente presentata, ai fini del mantenimento del diritto del lavoratore alla fruizione dell'indennità di mobilità residua, sia la comunicazione di assunzione inviata entro cinque giorni all'INPS o alla Sezione circoscrizionale per l'impiego da parte del datore di lavoro, sia quella inviata dal lavoratore stesso nei cinque giorni successivi alla sua rioccupazione.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Domanda di sussidio per periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili

(Art. 1, comma 3, D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608/1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla S.A.P./C.O. INPS 

 

 

di 

 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

 

 

nat 

 

a 

 

il 

 

, 

codice fiscale 

 

, 

abitante a 

 

c.a.p 

 

via 

 

n.  

 

, 

telefono 

 

, 

premesso che non fruisce di alcuna prestazione di disoccupazione, 

chiede 

la corresponsione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 510/1996 previsto per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili. 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

 

medesim 

 

, 

consapevole delle conseguenze civili e penali  

in cui incorrerebbe in caso di false dichiarazioni, 

dichiara 

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15: 

- 

di avere/non avere [1] fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione fino al 

 

 

data in cui è stat 

, 

licenziat 

 

dalla ditta 

 

 

via 

, 

 

 

 

 

- 

di avere/non avere [1] fruito dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per 

 

l'edilizia fino al 

 

; 

- 

di avere/non avere [1] presentato domanda per la concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia; 

- 

di essere/non essere [1] titolare di pensione diretta e di avere/non avere [1] presentato domanda di pensione diretta; 

- 

di avere/non avere [1] già fruito del sussidio previsto per i lavori socialmente utili dal 

 

 

al 

 

dal 

 

al 

 

e dal 

 

al 

; 

- 

di avere regolarmente partecipato alle attività di progetto cui attualmente è assegnato. 

 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le variazioni che  

dovessero intervenire in merito a quanto sopra dichiarato e, in particolare, l'eventuale interruzione  

dell'attività di lavoro socialmente utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data) 

 

(firma) 

 

[1] Cancellare l'ipotesi che non ricorre. 

 

 

 

Spazio Riservato All'ente Gestore Del Progetto 

 

 

 

 

 

(denominazione Ente) 

 

 

 

Si attesta che 

 

l 

 

Sig. 

 

nat 

 

a 

 

, il 

, 

partecipa regolarmente, dal 

, 

al progetto di lavoro socialmente utile approvato il 

, 

che terminerà il 

 

e che prevede un impegno di n 

 

ore mensili. 

 

 

 

 

 

 

 

(timbro a datario dell'Ente) 

 

(firma del funzionario) 

 

 

Spazio Riservato All'ufficio Del Lavoro 

 

 

Si attesta, ai fini della concessione del sussidio di disoccupazione spettante per i periodi di  

utilizzazione in lavori socialmente utili, che 

 

l 

 

Sig. 

 

nat 

 

a 

 

il 

, 

essendo: [1] 

 

- 

iscritt 

 

nella lista di mobilità di 

; 

 

- 

iscritt 

 

nella prima classe delle liste di collocamento con effetto dal 

; 

- 

compres.. in una delle categorie di lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lett. c), della legge n. 223 del 1991, 

 

in data 

 

è stat 

 

assegnat 

 

: [1] 

- 

al progetto di lavoro socialmente utile approvato il  

, 

denominato 

 

 

 

e gestito da 

, 

con finanziamento a carico: 

 

a) 

del Fondo per l'occupazione; 

 

 

 

b) 

della Regione  

 

o dell'Ente  

; 

 

c) 

in parte del Fondo per l'occupazione e in parte della Regione 

 

o 

 

 

dell'Ente 

; 

 

 

ovvero 

 

- 

al progetto interregionale di lavori socialmente utili approvato il 

, 

denominato 

 

 

e gestito da  

 

 

con finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(timbro a datario dell'Ufficio) 

 

(firma del funzionario) 

 

[1] Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

 

 

Allegato 2

Domanda di sussidio per periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili

(Art. 1, comma 5, D.L. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla S.A.P./C.O. INPS 

 

 

di 

 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

 

 

nat 

 

a 

 

il 

 

, 

codice fiscale 

 

, 

abitante a 

 

c.a.p 

 

via 

 

n.  

 

, 

telefono 

 

, 

premesso che non fruisce di alcuna prestazione di disoccupazione, 

chiede 

la corresponsione del sussidio di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. n. 510/1996 previsto per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili. 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

 

medesim 

 

, 

consapevole delle conseguenze civili e penali  

in cui incorrerebbe in caso di false dichiarazioni, 

dichiara 

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15: 

- 

di avere/non avere [1] fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione fino al 

 

 

data in cui è stat 

, 

licenziat 

 

dalla ditta 

 

 

via 

, 

 

 

- 

di avere/non avere [1] fruito dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per 

 

l'edilizia fino al 

 

; 

- 

di avere/non avere [1] presentato domanda per la concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia; 

- 

di essere/non essere [1] titolare di pensione diretta e di avere/non avere [1] presentato domanda di pensione diretta; 

 

di avere/non avere [1] già fruito del sussidio previsto per i lavori socialmente utili dal 

 

 

al 

 

dal 

 

al 

 

e dal 

 

al 

; 

- 

di avere regolarmente partecipato alle attività di progetto cui attualmente è assegnato. 

 

 

 

 

l 

 

sottoscritt 

 

si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le variazioni che  

dovessero intervenire in merito a quanto sopra dichiarato e, in particolare, l'eventuale interruzione  

dell'attività di lavoro socialmente utile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data) 

 

(firma) 

 

[1] Cancellare l'ipotesi che non ricorre. 

 

 

Spazio Riservato All'ente Gestore Del Progetto 

 

 

 

 

 

(denominazione Ente) 

 

 

 

Si attesta che 

 

l 

 

Sig. 

 

nat 

 

a 

 

, il 

, 

partecipa regolarmente, dal 

, 

al progetto di lavoro socialmente utile approvato il 

, 

che terminerà il 

 

e che prevede un impegno di n 

 

ore mensili. 

 

 

 

 

 

 

 

(timbro a datario dell'Ente) 

 

(firma del funzionario) 

 

 

Spazio Riservato All'ufficio Del Lavoro 

 

 

Si attesta, ai fini della concessione del sussidio di disoccupazione spettante per i periodi di  

utilizzazione in lavori socialmente utili, che 

 

l 

 

Sig. 

 

nat 

 

a 

 

il 

, 

iscritt 

 

nella lista di mobilità di 

 

in data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3

Il ministro del lavoro

E della previdenza sociale

...omissis...

Ritenuto di dover provvedere all'attribuzione delle unità da porre in mobilità tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, consentendo che la successiva ripartizione tra le singole imprese del gruppo, indicate nella domanda ed aventi i requisiti sia effettuata dai gruppi richiedenti, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi;

Decreta

Art. 1

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300 è così articolato:

Alcatel dial face 

12 

Alcatel italia 

268 

Asi 

1 

Ati 

6 

Bacini napoletani 

9 

Bridgestone/firestone italia 

11 

Bull italia (gruppo) 

61 

per le società: Bull HN Information System Italia - Compuprint - (il cui personale proviene dalla Divisione Compuprint della società Bull Italia ai sensi dell'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47 della L. n. 428 del 1990) 

 

Calabrese (gruppo) 

41 

per le società: Calabrese Engineering - Calabrese Veicoli Industriali 

 

Cantieri mediterraneo 

28 

Cantiere burgo 

8 

Cogei 

20 

Elettronica 

8 

Eni (gruppo) 

202 

per le società: Agip Petroli (ex Praoil) - Agricoltura - Enichem - Enichem Fibre - Enirisorse -  

 

Fosfotec - Gruppo Tessile Salernitano - Isaf - Nuova Solmine - Saipem Italia 

 

Ericsson (gruppo) 

191 

per le società: Catel - Elte - Ericsson TLC - Intelcat - Intelme - Intelna - Intelpa 

 

E.V.C. - European Vinyls Corporation 

7 

Fiat (gruppo) 

20 

per la socoetà Vilca 

 

Fidia 

8 

Fincantieri 

11 

Finmeccanica (gruppo) 

213 

per le società: Alenia Az. di Finmeccanica - Alfa Romeo Avio - Ansaldo Az. di Finmeccanica -  

 

Ansaldo Energia - Agusta - Agusta Omi - Agusta Sistemi - Elicotteri Meridionali - GF Sistemi  

 

Avionici - OAN - Oto Melara 

 

Fintecna (gruppo) 

7 

per la società Ponteggi Dalmine 

 

F.i.v. Edoardo bianchi 

1 

Gepi (gruppo) 

38 

per le società : Conf. Calabresi - Eutron S. - Geconf 2000 - Morgana - Nuova Dublo - Nuova Mistral - Tecnotubi - Temesa - Tessile di Cetraro 

 

IMET  

11 

Iritecna (gruppo) 

20 

per le società: Bonifica - Garboli - Iritecna in liquidazione - Italeco - Sistemi Urbani 

 

Italcementi 

16 

Italtel e siemens telematica 

239 

Itin 

8 

Kuwait 

11 

Manuli autoadesivi 

4 

M.c.m. - manifatture cotone mezzogiorno 

7 

Nuovo pignone 

5 

Oerlikon - contraves 

14 

Olivetti (gruppo) 

310 

per le società: Elea - Modiform - Olivetti Personal Computer (il cui personale proviene da Olivetti S.p.A., ai sensi dell'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47 della L. n. 428 del 1990) - Olivetti Synthesis - Syntax Processing 

 

Progema 

4 

Raccorderia meridionale 

5 

Sgl carbon 

5 

Sgs thomson 

37 

Sirti 

142 

Site 

11 

Totale 

2020 

     Art. 2

La distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive sarà effettuata, nel limite del numero attribuito, dai gruppi o dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di riferimento.

     Art. 3

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale acquisirà periodiche informazioni dalle aziende o gruppi di cui l'art. 1 e, qualora rilevasse la non collocazione in mobilità finalizzata al pensionamento delle 2.020 unità assegnate, provvederà con successivo decreto ad attribuire le unità residue alle aziende destinatarie del presente provvedimento, secondo le modalità che saranno tempestivamente stabilite e rese note.

Roma, 13 giugno 1996

Il Ministro: Treu

N. B.: Con lettera del 20.11.1996 il Ministero del lavoro ha comunicato che le 4 unità attribuite alla PROGEMA sono passate alla ASTRIM SERVICE per effetto della cessione del ramo aziendale relativo a tali unità.

 

 

Allegato 4

Il ministro del lavoro

e della previdenza sociale

Visto l'art. 6, commi 26 e 26, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, art. 6, commi 25 e 26; 1° febbraio 1996, n. 39, art. 4, commi 26 e 26; 2 aprile 1996, n. 180, art. 4 commi 26 e 27; 3 giugno 1996, n. 300, art. 4, commi 26 e 27, che prevedevano l'estensione delle disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ai lavoratori collocati in mobilità nel corso degli anni 1995 e 1996, entro il limite massimo di ottomila unità;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, relativo all'applicazione al personale della Federconsorzi, nel limite di 10 unità, di quanto previsto dall'art. 4, commi 26 e 27, del decreto 3 giugno 1996, n. 300, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996;

Vista l'istanza presentata il 15 maggio 1996 della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (federconsorzi), soc. cooperativa a r. l.;

Decreta:

Ai lavoratori della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (federconsorzi), soc. cooperativa a r. l., con sede legale in Roma, Via Salaria n. 226, si applica nel limite di 10 unità, individuate sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, quanto previsto dall'art. 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300.

Roma, 5 luglio 1996

Il Ministro: Treu

 

 

Allegato 5

Il ministro del lavoro

e della previdenza sociale

Visto l'art. 4, comma 26, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 4, comma 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1995 relativo al piano di mobilità finalizzata al pensionamento;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1996 relativo all'attribuzione delle 2000 unità non utilizzate dalle aziende destinatarie del provvedimento di cui al capoverso precedente;

Visto in particolare l'art. 4, comma 27, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che le aziende destinatarie dei provvedimenti ministeriali di cui sopra, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazione, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26;

Viste le domande presentate dalle aziende entro il 31 ottobre 1996;

Visti gli accordi sindacali stipulati in sede governativa in merito alle sopravvenute esigenze di riduzione di personale;

Visto il numero complessivo attribuibile di 2000 unità da porre in mobilità lunga;

Considerato che dalle domande ammissibili risulta una richiesta complessiva di lavoratori da collocare in mobilità pari a 2252 unità;

Ritenuto di dover quindi procedere ad una riduzione percentuale nella misura dell'11,19% per ogni singola impresa o gruppo si imprese;

Ritenuto di dover provvedere all'attribuzione delle unità da porre in mobilità tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, consentendo che la successiva ripartizione tra le singole imprese del gruppo, indicate nella domanda ed eventi i requisiti sia effettuata dai gruppi richiedenti, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi;

Decreta

     Art. 1

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 4, comma 27, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è così articolato:

Alcatel dial face 

21 

Alcatel italia 

373 

Gruppo ericsson 

266 

per li società: Ericsson TLC - Elte Siciliana - Catel - Intelme - Intelna - Intelba - Intelcat - Intelpa 

 

Italtel 

1004 

Simens telematica 

151 

Sirti 

185 

Totale 

2000 

     Art. 2

La distribuzuine delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive sarà effettuata, nel limite del numero attribuito, dai gruppi i dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di riferimento.

     Art. 3

Le aziende o i gruppi di aziende di cui all'art. 1 dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dalla collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, l'elenco nominativo dei lavoratori medesimi.

Roma, 4 dicembre 1996

Il Ministro: Treu