Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 24/01/1996 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. |
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo. |
Art. 3. Commissari ad acta. |
Art. 4. Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio. |
Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica. |
Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie. |
Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche. |
Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. |
Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico- edilizia. |
Art. 10. Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico. |
Art. 11. Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche. |
Art. 12. Entrata in vigore. |
§ 38.10.27 - D.L. 24 gennaio 1996, n. 30. [1]
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.
(G.U. 25 gennaio 1996, n. 20).
Capo I
REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della
1. [2].
2. Ai fini della determinazione delle somme da corrispondere a titolo di oblazione ai sensi dell'art. 39 della
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA
E DISPOSIZIONI VARIE
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.
1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della
2. Per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla
3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. Coloro che hanno presentato domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 1987, per la quale il sindaco ha espresso provvedimento di diniego, ed hanno riproposto la domanda ai sensi dell'art. 39 della citata
4. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa. I comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, per anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della
5. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i fondi all'uopo accantonati per progetto finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, ovvero nell'ambito dei lavori socialmente utili. I comuni possono anche avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi.
6. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della
7. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della
8. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del
9. La tipologia di abuso di cui al n. 4 della tabella allegata alla
10. I nuclei abusivi di costruzioni residenziali sanate o in corso di sanatoria ai sensi della
successive modificazioni, che non siano stati ancora oggetto di recupero urbanistico a mezzo di variante agli strumenti urbanistici, di cui all'art. 29 della stessa legge, dovranno essere regolarizzati dai comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base della normativa regionale specificamente adottata.
Art. 3. Commissari ad acta.
1. In caso di inadempienze il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della
2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
Art. 4. Osservatori regionali e osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio.
1. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 23 della
. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture.
Art. 5. Norme in materia di pianificazione urbanistica.
1. - 2. [3].
3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis), della
4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, lettera c-bis, e 2-bis, della
Art. 6. Norme transitorie e sanzionatorie.
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della
2. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della
Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.
3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della
Art. 7. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.
1. Il Ministero dei lavori pubblici entro il 31 marzo 1996 procede al riesame di tutte le procedure di affidamento o di esecuzione delle opere di propria competenza che per qualsiasi ragione risultino sospese, anche di fatto, da più di quattro mesi, alla data del 31 dicembre 1994, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro dei cantieri adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti penali nonchè dei casi di sospensione relativi alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
2. Il riesame di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati.
4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.
5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.
6. Qualora il riesame si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione.
7. Possono essere oggetto del riesame di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate.
8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del
9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del
10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3.
11. Il riesame ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo.
12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.
Capo III
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
Art. 8. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
1. - 12. [4].
13. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo periodo, della
14. Gli atti di cui all'art. 1-bis, comma 2, del
Art. 9. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico- edilizia.
1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'art. 13 della
2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.
3. Per le opere di cui all'art. 26 della
4. [5].
5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:
a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;
b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idro- geologici non sanabile.
Art. 10. Opere di particolare pregio artistico e/o architettonico.
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della
Art. 11. Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche.
1. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della
a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;
b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di handicap che ne abbiano necessità.
2. Lo scorporo delle aliquote previste dall'art. 39, comma 9, terzo periodo, della
Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Il presente decreto non è stato convertito in legge. L'art. 2, comma 61, della
[2] Modifica l'art. 39 della
[3] Modificano l'art. 39 della
[4] Modificano la
[5] Sostituisce l'art. 4 del