Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/05/1996 |
Numero: | 96 |
Sommario |
Art. 4, commi 26 e 27, del D.L. n. 180 del 1996: disposizioni in materia di mobilità lunga . |
Art. 1 |
Art. 2 |
Art. 3 |
§ 98.1.35785 - Circolare 4 maggio 1996, n. 96 .
Art. 4, commi 26 e 27, del D.L. n. 180 del 1996: disposizioni in materia di mobilità lunga .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e |
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Primari medico-legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1. Introduzione.
Con
Tali disposizioni sono state reiterate dall'art. 6, commi 25 e 26, del
Le disposizioni medesime sono state poi reiterate, con le predette modifiche, dall'art. 6, commi 26 e 27, del
Tali ultime modifiche consistono nell'estensione anche all'anno 1996 della possibilità di collocamento in mobilità di lavoratori che possono avvalersi dei benefici in parola e nella previsione che, qualora entro l'anno 1995 non siano state collocate in mobilità tutte le previste 8.000 unità, il numero massimo di lavoratori licenziati nel corso del 1995 che possono beneficiare.
Le disposizioni medesime sono state poi reiterate, con le predette modifiche, dall'art. 6, commi 26 e 27, del
Tali ultime modifiche consistono nell'estensione anche all'anno 1996 della possibilità di collocamento in mobilità di lavoratori che possono avvalersi dei benefici in parola e nella previsione che, qualora entro l'anno 1995 non siano state collocate in mobilità tutte le previste 8.000 unità il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possa assegnare le residue unità alle medesime aziende che hanno già presentato domanda entro il 15 settembre 1995 in base ad ulteriori domande da presentare entro il 15 marzo 1996.
Resta pertanto confermato quanto sin dall'inizio stabilito circa: la data entro la quale le imprese interessate dovevano presentare la domanda prevista per l'inserimento nell'ambito di applicazione delle norme in oggetto; il rispetto della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della
2. Disposizioni in materia di mobilità lunga.
Con l'allegato decreto ministeriale 19 ottobre 1995, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1995, n. 252, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato il "Piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento" di cui alle disposizioni in argomento.
Dato che il numero complessivo di lavoratori che le imprese hanno chiesto di collocare nel piano di mobilità era superiore alle previste 8.000 unità, si è reso necessario provvedere ad una proporzionale riduzione per ricondurlo entro tale limite.
Nell'art. 1 del predetto decreto ministeriale è fissato il numero massimo di lavoratori di ciascuna impresa o di ciascun gruppo di imprese che potrà beneficiare dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia fino alla data del compimento dell'età pensionabile o di maturazione del diritto alla pensione di anzianità, mentre l'art. 2 dispone che la specifica distribuzione dei lavoratori da collocare in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive venga effettuata dai gruppi o dalle imprese medesime entro il limite massimo attribuito.
Secondo quanto poi stabilito dal successivo art. 3 tale distribuzione deve essere comunicata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dal collocamento in mobilità dei lavoratori interessati.
Il Ministero medesimo ha recentemente consegnato all'Istituto gli elenchi predisposti dalle imprese contenenti i nominativi dei lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni in parola e la Direzione centrale per la tecnologia informatica, con apposito messaggio, renderà disponibili per la consultazione le liste di tali lavoratori.
In considerazione del fatto che al 31 dicembre 1995 non tutte le imprese in questione hanno collocato in mobilità - ai fini di cui sopra - il numero di lavoratori a ciascuna di loro assegnato e che non sono state quindi raggiunte le complessive 8.000 unità stabilite, con l'art. 4, comma 27, del
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale verranno pertanto assegnate alle imprese richiedenti le residue unità disponibili da collocare in mobilità entro il corrente anno.
Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che tutti i lavoratori in questione, per potersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 4 del decreto legge in oggetto, sono tenuti a presentare - entro gli ordinari termini di legge decorrenti dalla data di licenziamento e utilizzando il modello DS 21 - la domanda di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.
Le domande presentate dovranno per il momento essere istruite e definite ai fini della concessione delle prestazioni in parola per la durata prevista, rispettivamente, dall'art. 7, commi 1, 2 e 4 o dall'art. 11, comma 2, della
Per quanto riguarda gli oneri relativi alla permanenza nelle liste di mobilità di tali lavoratori (compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa ed all'assegno per il nucleo familiare) oltre i limiti di durata ordinariamente previsti, che secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 27, del decreto legge in oggetto sono posti a carico delle imprese, si fa riserva di fornire successivamente specifiche istruzioni.
3. Disposizioni in materia di pensioni.
I lavoratori inclusi negli elenchi trasmessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati in mobilità a norma degli artt. 4 e 24 della
Pertanto i predetti lavoratori possono conseguire la pensione di anzianità al perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall'età anagrafica, a decorrere dal mese successivo a quello della loro maturazione, sempreché presentino la relativa domanda di pensione entro il mese di perfezionamento di detti requisiti.
In caso di presentazione della domanda dopo tale mese, i lavoratori in parola possono conseguire la pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa e - sulla base di quanto precisato con messaggio 14 aprile 1995, n. 01076 (allegato 2) - fino al giorno precedente la decorrenza del pensionamento conservano il diritto di percepire l'indennità di mobilità, a meno che non venga superato il suo ordinario limite di durata.
Gli anzidetti criteri relativi alla decorrenza della pensione di anzianità trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori aventi diritto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia a norma dell'art. 3, comma 4, del
I criteri di cui sopra trovano applicazione anche nei casi in cui la pensione di anzianità venga liquidata a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e di pregressa contribuzione da lavoro autonomo.
Anche per i lavoratori inclusi negli elenchi trasmessi dal Ministero del lavoro, aventi titolo all'indennità di mobilità lunga prevista dall'art. 7, commi 6 e 7, della
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
D.M. 19 ottobre 1995
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 6, comma 25, del
Visto l'art. 6, comma 26, del
che le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 25, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995;
che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 25 ed approva le domande entro il 15 ottobre 1995;
Visto l'art. 7, comma 6, della
Visto l'art. 7, comma 7, della
Visto l'art. 3, comma 4, del
Esaminate le domande presentate dalle imprese e la documentazione ad esse allegata;
Considerato che il piano di collocamento in mobilità di cui al comma 25 è finalizzato a favorire l'attuazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, o risanamento aziendale, ovvero di gestione delle eccedenze, in relazione alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio;
Valutata la rispondenza delle domande presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle finalità del piano aziendale;
Visto il limite massimo di 8.000 unità di cui al comma 25 del predetto art. 6;
Visto il numero complessivo di unità pari a 8.738, di cui alle richieste delle imprese;
Ritenuto di dover procedere ad una riduzione percentuale nella misura dell'8% per ogni singola impresa;
Ritenuto di dover provvedere all'attribuzione delle unità da porre in mobilità tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, fatta salva la successiva ripartizione tra le singole imprese del gruppo, indicate nella domanda e aventi i requisiti;
Decreta:
Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 6, comma 25, del
- Gruppo Olivetti |
902 |
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per le società: |
Olivetti - Syntax Processing - Baltea - Olivetti Canon Industriale - Elea - Olivetti Synthesis |
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- Mondinform |
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- Gruppo Fintecna |
70 |
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per le società: Italstrade - Servizi Tecnici - Idrotecna - Condotte d'Acqua - Metroroma |
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- Gruppo Iritecna |
80 |
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per le società: |
Bonifica - Garboli - Iritecna in liquidazione - Italeco - Italimpa - Italsanità in liquidazione - |
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Mantelli Estero - Mededil in liquidazione - Sicit in liquidazione - Sistemi Urbani - Stretto |
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di Messina - Svei |
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- Progema |
14 |
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- Gruppo Ericsson |
273 |
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per le società: Ericsson TLC - Catel - Intelcat - Intelpa - Intelna - Intelba - Elte Siciliana - Intelme |
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- Gruppo Finmeccanica |
729 |
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per le società: |
Alenia Az. di Finmeccanica - Meteor - Alfa Romeo Avio - Alelco - OAN - Ansaldo Az. di |
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Finmeccanica - Ansaldo Energia - Augusta Elicotteri Meridionali - Augusta Sistemi - |
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Mecaer - Siai Marchetti - Officine Galileo - Augusta Omi - Fiar - GF Sistemi Avionici - |
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Oto Melara |
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- ATI |
48 |
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- Gruppo FIAT |
1.040 |
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per le società: Fiat Auto - Industrie Magneti Marelli - FIAT Geotech/New Holland - Vilca |
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- Simmel Difesa |
25 |
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- La Rinascente |
120 |
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- Alcatel Italia |
437 |
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- Italtel |
1.357 |
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- Elmer |
11 |
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- Sirti |
182 |
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- Bull HN Information Systems Italia |
94 |
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- Oerlikon Contravers |
44 |
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- Manuli Autoadesivi |
18 |
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- Siemens Telecomunicazioni |
164 |
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- Raccorderia Meridionale |
36 |
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- Gruppo Calabrese |
91 |
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per le società: Calabrese Veicoli Industriali - Calabrese Engineering |
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- Alcatel Dial Face |
23 |
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- Nuovo Pignone |
32 |
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- Cantieri del Mediterraneo |
41 |
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- Bacini Napoletani |
8 |
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- Gepi |
141 |
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per le società: |
Dali - Tecnotubi - Nuova Dublo - Persico e Pempinello - Eutron S. Aviotel - Tessile di |
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Cetraro - Laboratorio Confezione Maglieria - Confezioni Calabresi - Temesa - Morgana - |
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Geconf 2000 - Nuova Mistral |
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- IFAP IRI - Servizi |
5 |
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- Gruppo ILVA |
163 |
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per le società: |
Ilva in liquidazione - Sidermontaggi - Ilva Servizi Energie - DMV Stainless Italia - Dalmine |
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Tubi Precisione - Dalmine A.T.B. - Tubificio di Piombino - Dalmine Tubi Industriali - |
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|
Dalmine Laboratory Service - Dalmine - TAD Tubi Acc. e Der.Com. - Tubi di Qualità - |
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|
Siderlandini |
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|
|
|||||
- Edilter |
27 |
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- Fag Italia |
36 |
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- Site |
41 |
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- Fidia |
18 |
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- Elettronica |
23 |
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- Kuwait Raffinazione Chimica |
41 |
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- Società Tecnica Internazionale Sotecni |
7 |
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|
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- Gruppo ENI |
885 |
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per le società: |
Agip Petroli - Saipem Italia - EniChem - Isaf - Agricoltura - Fosfotec- Montefibre - |
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|
EniChem Fibre - Enirisorse - Nuova Solmine - Pertusola Sud - Gruppo Tessile Salernitano |
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- Cartiere Burgo |
16 |
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- Centro Sviluppo Materiali |
24 |
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- Gruppo Falck |
11 |
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per le società: Falck Nastri - Falck Lamiere |
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- SGS Thomson Microeletronics |
36 |
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- GFT Donna |
17 |
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- Italcementi |
66 |
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- Rebin |
12 |
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- Itin |
36 |
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- Cogei |
32 |
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- Imet |
27 |
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- Fratelli Poscio |
24 |
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- Fincantieri |
228 |
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- F.I.V. Edoardo Bianchi |
18 |
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- M.C.M. - Manifatture Cotone Mezzogiorno |
27 |
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- Maia |
15 |
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- Bridgestone/Firestone Italia |
46 |
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- Ote |
9 |
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- Italiana Coke |
20 |
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- Asi |
3 |
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- Scac |
18 |
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- SGL Carbon |
35 |
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- Bosco Industrie Meccaniche |
14 |
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- EVC - European Vinyls Corporation |
39 |
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Totale |
8.000 |
La specifica distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive sarà effettuata, nel limite del numero attribuito, dai gruppi o dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di riferimento.
La distribuzione di cui al precedente art. 2 dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla collocazione in mobilità dei lavoratori.
Il Ministro
Treu
Allegato 2
Messaggio 14 aprile 1995, n. 01076
I.N.P.S. |
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Direzione generale |
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Direzione centrale prestazioni temporanee |
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Direzione centrale sistema qualità |
|
Direzione centrale pianificazione e C.P.P. |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Direttori dei centri operativi |
e, p.c.: |
Ai Presidenti dei comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Oggetto: Chiarimenti in materia di indennità di mobilità e di pensione di anzianità.
1. Indennità di mobilità e pensione di anzianità.
Numerose Sedi hanno avanzato quesito per sapere se possa essere concessa l'indennità di mobilità a lavoratori in possesso del requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità (n. 1820 contributi settimanali) e, in caso negativo, se debba essere considerata indebita l'indennità erogata dopo la maturazione del suddetto minimo contributivo.
Al riguardo si precisa che i lavoratori in mobilità hanno diritto di beneficiare della relativa prestazione per la durata ordinaria determinata ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della
Al termine del periodo di durata così stabilito i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il prolungamento dell'indennità di mobilità, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 7, possono continuare a percepire l'indennità soltanto se non hanno maturato il diritto al pensionamento di anzianità (si vedano
Pertanto, nei limiti della durata ordinaria dell'indennità di mobilità, come sopra determinata, il lavoratore che abbia raggiunto o superato il requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità ha diritto a percepire l'indennità di mobilità stessa fino al giorno precedente la decorrenza della pensione.
Nel momento in cui le Sedi dovranno stabilire se continuare o meno a corrispondere l'indennità di mobilità dopo il periodo di durata ordinaria, dovrà essere effettuata una specifica indagine per accertare che ciascun lavoratore destinatario della mobilità lunga ex art. 7, comma 7, non abbia già raggiunto o superato il requisito minimo per richiedere la pensione di anzianità.
2. Accertamento del requisito contributivo per l'accesso alla "mobilità lunga" e per il diritto alla pensione di anzianità.
In relazione a quanto sopra è indispensabile assumere iniziative per evitare sia le situazioni di indebito connesse alla percezione dell'indennità di mobilità oltre la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, sia il danno derivante agli interessati dalla ritardata percezione della pensione stessa, esigenza che si manifesta nei confronti dei lavoratori 50enni e delle lavoratrici 45enni dipendenti dalle aziende che per prime hanno attivato le procedure di mobilità.
A tale scopo, gli uffici per le prestazioni temporanee, qualora non siano in grado di accertare in via autonoma la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, richiederanno agli uffici liquidazione pensioni o GPA, secondo la scelta operata dalla Sede, l'effettuazione dell'istruttoria necessaria alla esatta determinazione dei citati requisiti.
Ovviamente, la suddetta attività verrà considerata in sede di valutazione dei risultati produttivi.
In fase istruttoria dovrà essere effettuata un'attenta valutazione del conto assicurativo e considerare, oltre ai periodi di mobilità già fruiti dagli interessati, anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa per servizio militare, maternità, ecc., richiedendo agli interessati, ove necessario, la relativa documentazione.
Gli uffici prestazioni temporanee, a seguito dell'accertamento della data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, procederanno al successivo aggiornamento della procedura di pagamento della mobilità con la data di cessazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati.
Allo scopo di agevolare l'individuazione dei soggetti per i quali procedere agli accertamenti di cui sopra, è stata resa disponibile una ulteriore funzione della procedura (PGM 4651 OPZ. PF1=Gestione domande/PF6=Gestione indennità di mobilità/PF3=lista domande in corso/4=lista probabili).