§ 98.1.35785 - Circolare 4 maggio 1996, n. 96 .
Art. 4, commi 26 e 27, del D.L. n. 180 del 1996: disposizioni in materia di mobilità lunga .


Settore:Normativa nazionale
Data:04/05/1996
Numero:96


Sommario
Art. 4, commi 26 e 27, del D.L. n. 180 del 1996: disposizioni in materia di mobilità lunga . 
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 


§ 98.1.35785 - Circolare 4 maggio 1996, n. 96 .

Art. 4, commi 26 e 27, del D.L. n. 180 del 1996: disposizioni in materia di mobilità lunga .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari medico-legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Introduzione.

Con circolare 12 agosto 1995, n. 231 sono state tra l'altro illustrate le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 25 e 26, del D.L. n. 326 del 1995 che hanno introdotto la possibilità, per determinati lavoratori collocati in mobilità nel corso del 1995, di fruire dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia fino alla data di compimento dell'età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) o alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità.

Tali disposizioni sono state reiterate dall'art. 6, commi 25 e 26, del D.L. n. 416 del 1995 con alcune modifiche per ciò che concerne il comma 25, che ha esteso il proprio campo di applicazione ai lavoratori edili di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 299 del 1994 (convertito dalla legge n. 451 del 1994) aventi i requisiti previsti al comma 3 del medesimo art. 3 ed ha elevato da 5.000 a 8.000 unità il numero massimo di lavoratori licenziati nel corso del 1995 che possono beneficiarne.

Le disposizioni medesime sono state poi reiterate, con le predette modifiche, dall'art. 6, commi 26 e 27, del D.L. n. 515 del 1995 e, con ulteriori modifiche, dall'art. 4, commi 26 e 27, dei D.L. n. 39 del 1996 e D.L. n. 180 del 1996.

Tali ultime modifiche consistono nell'estensione anche all'anno 1996 della possibilità di collocamento in mobilità di lavoratori che possono avvalersi dei benefici in parola e nella previsione che, qualora entro l'anno 1995 non siano state collocate in mobilità tutte le previste 8.000 unità, il numero massimo di lavoratori licenziati nel corso del 1995 che possono beneficiare.

Le disposizioni medesime sono state poi reiterate, con le predette modifiche, dall'art. 6, commi 26 e 27, del D.L. n. 515 del 1995 e, con ulteriori modifiche, dall'art. 4, commi 26 e 27, dei D.L. n. 39 del 1996 e D.L. n. 180 del 1996.

Tali ultime modifiche consistono nell'estensione anche all'anno 1996 della possibilità di collocamento in mobilità di lavoratori che possono avvalersi dei benefici in parola e nella previsione che, qualora entro l'anno 1995 non siano state collocate in mobilità tutte le previste 8.000 unità il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possa assegnare le residue unità alle medesime aziende che hanno già presentato domanda entro il 15 settembre 1995 in base ad ulteriori domande da presentare entro il 15 marzo 1996.

Resta pertanto confermato quanto sin dall'inizio stabilito circa: la data entro la quale le imprese interessate dovevano presentare la domanda prevista per l'inserimento nell'ambito di applicazione delle norme in oggetto; il rispetto della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, cui dette imprese rimangono comunque tenute; l'applicazione, per i lavoratori di cui trattasi, delle disposizioni e della disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data dell'1 settembre 1992.

 

 

2. Disposizioni in materia di mobilità lunga.

Con l'allegato decreto ministeriale 19 ottobre 1995, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1995, n. 252, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato il "Piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento" di cui alle disposizioni in argomento.

Dato che il numero complessivo di lavoratori che le imprese hanno chiesto di collocare nel piano di mobilità era superiore alle previste 8.000 unità, si è reso necessario provvedere ad una proporzionale riduzione per ricondurlo entro tale limite.

Nell'art. 1 del predetto decreto ministeriale è fissato il numero massimo di lavoratori di ciascuna impresa o di ciascun gruppo di imprese che potrà beneficiare dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia fino alla data del compimento dell'età pensionabile o di maturazione del diritto alla pensione di anzianità, mentre l'art. 2 dispone che la specifica distribuzione dei lavoratori da collocare in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive venga effettuata dai gruppi o dalle imprese medesime entro il limite massimo attribuito.

Secondo quanto poi stabilito dal successivo art. 3 tale distribuzione deve essere comunicata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dal collocamento in mobilità dei lavoratori interessati.

Il Ministero medesimo ha recentemente consegnato all'Istituto gli elenchi predisposti dalle imprese contenenti i nominativi dei lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni in parola e la Direzione centrale per la tecnologia informatica, con apposito messaggio, renderà disponibili per la consultazione le liste di tali lavoratori.

In considerazione del fatto che al 31 dicembre 1995 non tutte le imprese in questione hanno collocato in mobilità - ai fini di cui sopra - il numero di lavoratori a ciascuna di loro assegnato e che non sono state quindi raggiunte le complessive 8.000 unità stabilite, con l'art. 4, comma 27, del D.L. n. 39 del 1996 e del D.L. n. 180 del 1996 è stata prevista la possibilità della presentazione entro il 15 marzo 1996, da parte delle medesime imprese, di ulteriori domande per l'inserimento di altri lavoratori nel suddetto piano di mobilità.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale verranno pertanto assegnate alle imprese richiedenti le residue unità disponibili da collocare in mobilità entro il corrente anno.

Si richiama l'attenzione delle Sedi sulla circostanza che tutti i lavoratori in questione, per potersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi 26 e 27 dell'art. 4 del decreto legge in oggetto, sono tenuti a presentare - entro gli ordinari termini di legge decorrenti dalla data di licenziamento e utilizzando il modello DS 21 - la domanda di indennità di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia.

Le domande presentate dovranno per il momento essere istruite e definite ai fini della concessione delle prestazioni in parola per la durata prevista, rispettivamente, dall'art. 7, commi 1, 2 e 4 o dall'art. 11, comma 2, della legge n. 223 del 1991, accertando - nel contempo - se gli interessati siano o meno in possesso dei requisiti di età e di contribuzione richiesti per poter beneficiare delle disposizioni sulla mobilità lunga.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla permanenza nelle liste di mobilità di tali lavoratori (compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa ed all'assegno per il nucleo familiare) oltre i limiti di durata ordinariamente previsti, che secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 27, del decreto legge in oggetto sono posti a carico delle imprese, si fa riserva di fornire successivamente specifiche istruzioni.

 

 

3. Disposizioni in materia di pensioni.

I lavoratori inclusi negli elenchi trasmessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati in mobilità a norma degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 ed aventi titolo alla data di cessazione del rapporto di lavoro all'indennità di mobilità lunga prevista dall'art. 7, comma 7, della stessa legge n. 223 del 1991, a norma dell'art. 4, comma 26, del D.L. n. 180 del 1996 sono ammessi a fruire della pensione di anzianità secondo le disposizioni e la disciplina in vigore alla data del 1° settembre 1992.

Pertanto i predetti lavoratori possono conseguire la pensione di anzianità al perfezionamento dei 35 anni di assicurazione e di contribuzione previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall'età anagrafica, a decorrere dal mese successivo a quello della loro maturazione, sempreché presentino la relativa domanda di pensione entro il mese di perfezionamento di detti requisiti.

In caso di presentazione della domanda dopo tale mese, i lavoratori in parola possono conseguire la pensione dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa e - sulla base di quanto precisato con messaggio 14 aprile 1995, n. 01076 (allegato 2) - fino al giorno precedente la decorrenza del pensionamento conservano il diritto di percepire l'indennità di mobilità, a meno che non venga superato il suo ordinario limite di durata.

Gli anzidetti criteri relativi alla decorrenza della pensione di anzianità trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori aventi diritto, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia a norma dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 299 del 1994, convertito dalla legge n. 451 del 1994, inclusi nell'elenco di cui sopra. Per tali lavoratori la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui al predetto art. 3, comma 4, è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, ivi compresa la pensione di anzianità (vedasi circolare 22 marzo 1995, n. 79).

I criteri di cui sopra trovano applicazione anche nei casi in cui la pensione di anzianità venga liquidata a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e di pregressa contribuzione da lavoro autonomo.

Anche per i lavoratori inclusi negli elenchi trasmessi dal Ministero del lavoro, aventi titolo all'indennità di mobilità lunga prevista dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 ovvero al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia a norma dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 299 del 1994, il requisito di età pensionabile - ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti - rimane confermato al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno per le donne.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

D.M. 19 ottobre 1995

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Piano di collocamento di mobilità finalizzata al pensionamento

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, comma 25, del decreto legge 4 ottobre 1995, n. 416, che prevede l'estensione delle disposizioni dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ai lavoratori collocati in mobilità nel corso dell'anno 1995, entro il limite massimo di 8.000 unità, al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione, ovvero risanamento aziendale, nonché piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali in sede governativa prima del 31 dicembre 1994 e posti in essere da imprese che abbiano già utilizzato le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quella dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 6, comma 26, del decreto legge 4 ottobre 1995, n. 416, che prevede:

che le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 25, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 settembre 1995;

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 25 ed approva le domande entro il 15 ottobre 1995;

Visto l'art. 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede che ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino a quest'ultima data;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede che ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede che ai lavoratori edili di cui al comma 3 del medesimo art. 3 o di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Esaminate le domande presentate dalle imprese e la documentazione ad esse allegata;

Considerato che il piano di collocamento in mobilità di cui al comma 25 è finalizzato a favorire l'attuazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, o risanamento aziendale, ovvero di gestione delle eccedenze, in relazione alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio;

Valutata la rispondenza delle domande presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle finalità del piano aziendale;

Visto il limite massimo di 8.000 unità di cui al comma 25 del predetto art. 6;

Visto il numero complessivo di unità pari a 8.738, di cui alle richieste delle imprese;

Ritenuto di dover procedere ad una riduzione percentuale nella misura dell'8% per ogni singola impresa;

Ritenuto di dover provvedere all'attribuzione delle unità da porre in mobilità tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, fatta salva la successiva ripartizione tra le singole imprese del gruppo, indicate nella domanda e aventi i requisiti;

Decreta:

     Art. 1

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 6, comma 25, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, è così articolato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gruppo Olivetti 

902 

per le società: 

Olivetti - Syntax Processing - Baltea - Olivetti Canon Industriale - Elea - Olivetti Synthesis  

 

- Mondinform 

 

 

- Gruppo Fintecna 

70 

per le società: Italstrade - Servizi Tecnici - Idrotecna - Condotte d'Acqua - Metroroma 

 

- Gruppo Iritecna 

80 

per le società:  

Bonifica - Garboli - Iritecna in liquidazione - Italeco - Italimpa - Italsanità in liquidazione -  

 

Mantelli Estero - Mededil in liquidazione - Sicit in liquidazione - Sistemi Urbani - Stretto  

 

di Messina - Svei 

 

 

- Progema 

14 

 

 

- Gruppo Ericsson 

273 

per le società: Ericsson TLC - Catel - Intelcat - Intelpa - Intelna - Intelba - Elte Siciliana - Intelme 

 

- Gruppo Finmeccanica 

729 

per le società:  

Alenia Az. di Finmeccanica - Meteor - Alfa Romeo Avio - Alelco - OAN - Ansaldo Az. di 

 

Finmeccanica - Ansaldo Energia - Augusta Elicotteri Meridionali - Augusta Sistemi - 

 

Mecaer - Siai Marchetti - Officine Galileo - Augusta Omi - Fiar - GF Sistemi Avionici -  

 

Oto Melara 

- ATI 

48 

 

 

- Gruppo FIAT 

1.040 

per le società: Fiat Auto - Industrie Magneti Marelli - FIAT Geotech/New Holland - Vilca 

 

- Simmel Difesa 

25 

- La Rinascente 

120 

- Alcatel Italia 

437 

- Italtel 

1.357 

- Elmer 

11 

- Sirti 

182 

- Bull HN Information Systems Italia 

94 

- Oerlikon Contravers 

44 

- Manuli Autoadesivi 

18 

- Siemens Telecomunicazioni 

164 

- Raccorderia Meridionale 

36 

 

 

- Gruppo Calabrese 

91 

per le società: Calabrese Veicoli Industriali - Calabrese Engineering 

 

- Alcatel Dial Face 

23 

- Nuovo Pignone 

32 

- Cantieri del Mediterraneo 

41 

- Bacini Napoletani 

8 

 

 

- Gepi 

141 

per le società:  

Dali - Tecnotubi - Nuova Dublo - Persico e Pempinello - Eutron S. Aviotel - Tessile di  

 

Cetraro - Laboratorio Confezione Maglieria - Confezioni Calabresi - Temesa - Morgana -  

 

Geconf 2000 - Nuova Mistral 

- IFAP IRI - Servizi 

5 

 

 

- Gruppo ILVA 

163 

per le società:  

Ilva in liquidazione - Sidermontaggi - Ilva Servizi Energie - DMV Stainless Italia - Dalmine 

 

Tubi Precisione - Dalmine A.T.B. - Tubificio di Piombino - Dalmine Tubi Industriali -  

 

Dalmine Laboratory Service - Dalmine - TAD Tubi Acc. e Der.Com. - Tubi di Qualità - 

 

Siderlandini 

 

 

- Edilter 

27 

- Fag Italia 

36 

- Site 

41 

- Fidia 

18 

- Elettronica 

23 

- Kuwait Raffinazione Chimica 

41 

- Società Tecnica Internazionale Sotecni 

7 

 

 

- Gruppo ENI 

885 

per le società: 

Agip Petroli - Saipem Italia - EniChem - Isaf - Agricoltura - Fosfotec- Montefibre -  

 

EniChem Fibre - Enirisorse - Nuova Solmine - Pertusola Sud - Gruppo Tessile Salernitano 

 

 

- Cartiere Burgo 

16 

- Centro Sviluppo Materiali 

24 

- Gruppo Falck 

11 

per le società: Falck Nastri - Falck Lamiere 

 

- SGS Thomson Microeletronics 

36 

- GFT Donna 

17 

- Italcementi 

66 

- Rebin 

12 

- Itin 

36 

- Cogei 

32 

- Imet 

27 

- Fratelli Poscio 

24 

- Fincantieri 

228 

- F.I.V. Edoardo Bianchi 

18 

- M.C.M. - Manifatture Cotone Mezzogiorno 

27 

- Maia 

15 

- Bridgestone/Firestone Italia 

46 

- Ote 

9 

- Italiana Coke 

20 

- Asi 

3 

- Scac 

18 

- SGL Carbon 

35 

- Bosco Industrie Meccaniche 

14 

- EVC - European Vinyls Corporation 

39 

 

 

 

 

Totale 

8.000 

     Art. 2

La specifica distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive sarà effettuata, nel limite del numero attribuito, dai gruppi o dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di riferimento.

     Art. 3

La distribuzione di cui al precedente art. 2 dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dalla collocazione in mobilità dei lavoratori.

Il Ministro

Treu

 

 

Allegato 2

Messaggio 14 aprile 1995, n. 01076

I.N.P.S. 

 

Direzione generale 

 

Direzione centrale prestazioni temporanee 

 

Direzione centrale sistema qualità 

 

Direzione centrale pianificazione e C.P.P. 

 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Direttori dei centri operativi 

e, p.c.: 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

Oggetto: Chiarimenti in materia di indennità di mobilità e di pensione di anzianità.

1. Indennità di mobilità e pensione di anzianità.

Numerose Sedi hanno avanzato quesito per sapere se possa essere concessa l'indennità di mobilità a lavoratori in possesso del requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità (n. 1820 contributi settimanali) e, in caso negativo, se debba essere considerata indebita l'indennità erogata dopo la maturazione del suddetto minimo contributivo.

Al riguardo si precisa che i lavoratori in mobilità hanno diritto di beneficiare della relativa prestazione per la durata ordinaria determinata ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, tenendo conto anche delle limitazioni previste dai successivi commi 3 e 4.

Al termine del periodo di durata così stabilito i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per ottenere il prolungamento dell'indennità di mobilità, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 7, possono continuare a percepire l'indennità soltanto se non hanno maturato il diritto al pensionamento di anzianità (si vedano circ. 2 gennaio 1992, n. 3, punto 3.2.2; circ. 6 luglio 1993, n. 150, art. 6 - commi 10 e 11; circ. 4 marzo 1994, n. 74, punto c).

Pertanto, nei limiti della durata ordinaria dell'indennità di mobilità, come sopra determinata, il lavoratore che abbia raggiunto o superato il requisito minimo contributivo per la pensione di anzianità ha diritto a percepire l'indennità di mobilità stessa fino al giorno precedente la decorrenza della pensione.

Nel momento in cui le Sedi dovranno stabilire se continuare o meno a corrispondere l'indennità di mobilità dopo il periodo di durata ordinaria, dovrà essere effettuata una specifica indagine per accertare che ciascun lavoratore destinatario della mobilità lunga ex art. 7, comma 7, non abbia già raggiunto o superato il requisito minimo per richiedere la pensione di anzianità.

2. Accertamento del requisito contributivo per l'accesso alla "mobilità lunga" e per il diritto alla pensione di anzianità.

In relazione a quanto sopra è indispensabile assumere iniziative per evitare sia le situazioni di indebito connesse alla percezione dell'indennità di mobilità oltre la maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, sia il danno derivante agli interessati dalla ritardata percezione della pensione stessa, esigenza che si manifesta nei confronti dei lavoratori 50enni e delle lavoratrici 45enni dipendenti dalle aziende che per prime hanno attivato le procedure di mobilità.

A tale scopo, gli uffici per le prestazioni temporanee, qualora non siano in grado di accertare in via autonoma la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, richiederanno agli uffici liquidazione pensioni o GPA, secondo la scelta operata dalla Sede, l'effettuazione dell'istruttoria necessaria alla esatta determinazione dei citati requisiti.

Ovviamente, la suddetta attività verrà considerata in sede di valutazione dei risultati produttivi.

In fase istruttoria dovrà essere effettuata un'attenta valutazione del conto assicurativo e considerare, oltre ai periodi di mobilità già fruiti dagli interessati, anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa per servizio militare, maternità, ecc., richiedendo agli interessati, ove necessario, la relativa documentazione.

Gli uffici prestazioni temporanee, a seguito dell'accertamento della data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, procederanno al successivo aggiornamento della procedura di pagamento della mobilità con la data di cessazione del trattamento, dandone comunicazione agli interessati.

Allo scopo di agevolare l'individuazione dei soggetti per i quali procedere agli accertamenti di cui sopra, è stata resa disponibile una ulteriore funzione della procedura (PGM 4651 OPZ. PF1=Gestione domande/PF6=Gestione indennità di mobilità/PF3=lista domande in corso/4=lista probabili).