§ 98.1.36446 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 194 .
Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467. Disposizioni per le zone alluvionate nel mese di giugno 1996. Indennità pari al trattamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/10/1996
Numero:194

§ 98.1.36446 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 194 .

Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467. Disposizioni per le zone alluvionate nel mese di giugno 1996. Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

 

Direzione centrale 

 

Prestazioni temporanee 

 

Direzione centrale 

 

Ragioneria e finanze 

 

 

 

 

Roma, 11 ottobre 1996 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

E periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

Il decreto legge n. 467 del 1996 ha disposto per i soggetti danneggiati dall'alluvione del mese di giugno 1996 la sospensione dei termini: la sospensione si applica anche a quelli vigenti in materia di prestazioni temporanee. Con il medesimo provvedimento è stata prevista la neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale ricadenti nel periodo giugno-dicembre 1996 ai fini dei limiti massimi di durata e la concessione di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza dell'alluvione, appartenenti a settori produttivi esclusi dalla normativa sulle integrazioni salariali.

La Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1996 ha pubblicato il decreto legge 6 settembre 1996, n. 467 reiterativo del decreto legge 11 luglio 1996, n. 366, non convertito in legge per scadenza dei termini, che dispone alcune provvidenze in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi nei provincie di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone.

Di seguito si forniscono le istruzioni riguardanti le prestazioni temporanee.

 

 

1) Sospensione dei termini.

L'art. 3, comma. 1, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione scaduti o che scadono nei periodi compresi tra le date del 19 e 22 giugno 1996 e del 31 dicembre 1995.

Tali periodi di sospensione riguardano i soggetti residenti o aventi sede operativa rispettivamente nei comuni delle provincie di Lucca e Massa Carrara e nei comuni delle provincie di Udine e Pordenone per la cui individuazione si rinvia all'elenco allegato alla circolare n. 164 dell'8 agosto 1996.

Il diritto alla sospensione è subordinato altresì alla condizione che i soggetti interessati abbiano subito rilevanti danni e a tal fine dovrà essere prodotta la certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevista dall'art. 1, co.9, del provvedimento secondo cui l'esistenza del danno rilevante deve essere confermata dal sindaco o da un suo delegato.

La disposizione trova applicazione anche in materia di termini stabiliti per la richiesta e l'erogazione delle prestazioni temporanee (in particolare, domande di indennità di disoccupazione e di mobilità; richieste di ammissione o autorizzazione alle integrazioni salariali; istanze di rimborso degli importi di cassa integrazione anticipati dal datore di lavoro).

Per quanto specificatamente concerne le richieste di integrazioni salariali, va precisato che la sospensione dei termini può essere applicata non solo nel caso di interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva determinate direttamente dalle calamità ma anche per gli eventi verificatisi anteriormente per i quali il decorso del termine per la relativa richiesta resta sospeso nei periodi sopra indicati; in tal caso il termine stesso riprenderà a decorrere a partire dal 1° gennaio 1997 per la parte residua.

 

 

2) Neutralizzazione ai fini dei limiti di durata degli interventi ordinari di integrazione salariale.

In favore delle imprese operanti nei territori dei comuni alluvionati, i periodi di intervento ordinario compresi fra le date degli eventi alluvionali, citate al precedente p.1), e il 31 dicembre 1996 non sono computati ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalle norme vigenti (art. 2, co.3, del D.L. n. 467).

In conseguenza di ciò i periodi anzidetti sono da neutralizzare sia fini del computo dei limiti massimi fissati per la durata degli interventi ordinari (art. 6 della legge n. 164 del 1975 e art. 1 della legge n. 427 del 1975), sia in riferimento ai limiti stabiliti per la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'art. 1, co.9, della legge n. 223 del 1991.

 

 

3) Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il provvedimento di legge in esame ha previsto, all'art. 2, comma 1, la corresponsione di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale nonché degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, dipendenti da datori di lavoro privati, operanti nei territori individuati secondo quanto indicato al precedente punto 1, ai quali non sia applicabile la disciplina dell'intervento ordinario di integrazione salariale.

La medesima norma dispone, al comma 2, che la concessione di tale indennità deve avvenire a richiesta dei datori di lavoro interessati con l'osservanza della procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164.

Avuto riguardo alla circostanza che, come sopra precisato, l'intervento in parola opera in presenza di sospensione del lavoro o riduzione di orario conseguenti agli eventi alluvionali e, quindi, prevalentemente per periodi di paga già scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (10 settembre 1996), viene previsto che in tale ipotesi le relative domande devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Resta fermo che per le richieste riferite a sospensioni dal lavoro o riduzione di orario ricadenti in periodi di paga ancora non scaduti deve applicarsi il termine ordinario di cui all'art. 7, co.1, della legge n. 164 del 1975.

Si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia subito danni rilevanti, secondo quanto attestato in base alle istruzioni impartite al precedente paragrafo 1, il termine ex art. 7 su citato dovrà intendersi sospeso fino alla data del 31 dicembre 1996.

Destinatari della provvidenza sono i lavoratori - con esclusioni degli apprendisti e dei dirigenti - sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali e dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi di cui trattasi.

Per quanto attiene il campo di applicazione, sono previste due ulteriori condizioni: i datori di lavoro possono usufruire della provvidenza in parola solo se hanno natura privatistica e purché non possano avvalersi degli interventi ordinari di integrazione salariale.

Sono, pertanto, esclusi i dipendenti da pubblica amministrazione o da enti pubblici nonché da imprese cui è applicabile la disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e, in quanto tali, tenuti al versamento della contribuzione relativa (es.imprese artigiane dell'edilizia, imprese agricole) nonché da imprese che, pur non soggette a tale disciplina, rivestono natura pubblica (ad es.aziende municipalizzate).

L'indennità spetta per periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro successivi all'evento alluvionale verificatosi il 19 e 22 giugno 1996 e comunque non oltre il 30 ottobre 1996.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di concessione dell'indennità in parola, si fa presente che la domanda relativa deve essere redatta mediante compilazione del modello IGI 15, limitatamente al frontespizio, su cui andrà apposta la dicitura "indennità D.L. n. 467 del 1996", e al quadro A) debitamente sottoscritto dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro medesimo dovrà contestualmente attestare, ai sensi di quanto disposto dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15, che:

- l'attività produttiva viene svolta nell'ambito territoriale cui si applica il provvedimento in esame;

- la sospensione dal lavoro ovvero la riduzione di orario è conseguente agli eventi alluvionali.

Qualora la richiesta si riferisca a periodi che iniziano con la settimana in cui si è verificata l'alluvione, i giorni precedenti il 19 e il 22 giugno sono da considerarsi non indennizzabili.

La indennità pro-alluvionati risulta equiparata, soltanto ai fini della determinazione del relativo importo, al trattamento straordinario di integrazione salariale, cui si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

Ne deriva che sono applicabili le disposizioni concernenti la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, comprese quindi quelle relative al limite massimo mensile e alla incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali ovvero con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si estendono invece alla prestazione in esame le disposizioni relative ai benefici accessori (accreditamento figurativo ai fini pensionistici e trattamento di fine rapporto) né quelle concernenti il contributo addizionale.

La Commissione provinciale per le integrazioni salariali per i lavoratori dell'industria valuterà quindi la domanda di indennità ed in particolare la congruità dell'intervento richiesto.

Sul piano operativo si precisa che le imprese le cui domande risultino accolte dovranno essere invitate a compilare le richieste di pagamento in favore dei lavoratori interessati, utilizzando i mod IGI Str./aut., sui quali verrà apposta la dicitura "Art. 2, D.L. n. 467 del 1996", con l'avvertenza che il trattamento retributivo da indicare è quello ordinariamente spettante, a norma del contratto di lavoro, per il periodo della sospensione o di riduzione di orario, cioè lo stesso trattamento preso a base per la determinazione dell'importo delle integrazioni salariali.

Per quanto attiene il disposto del quarto comma dell'art. 2 del decreto legge in esame che richiama le disposizioni sull'assorbimento degli importi spettanti a titolo di integrazioni salariali, mobilità e disoccupazione previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si rileva che l'ipotesi in esame non appare concretamente verificabile, stante il perdurare del rapporto di lavoro.

Eventuali situazioni dubbie dovranno, ricorrendo il caso, essere segnalate alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee-Uff. V.

 

 

4) Istruzioni contabili.

In relazione alle disposizioni contenute al punto 3) della presente circolare, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla liquidazione dell'indennità in argomento e, ove spettanti, dei connessi assegni per il nucleo familiare, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/60 e GAT 30/60. Ciò in quanto per la copertura finanziaria sia dell'indennità che dei trattamenti di famiglia, è stato previsto apposito stanziamento a carico dello Stato.

Eventuali recuperi dell'indennità suddetta e dei relativi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati, rispettivamente, ai conti di nuova istituzione GAU 24/60 e GAT 24/60.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio esistente 69.

Nell'allegato sono riportati i conti di nuova istituzione di cui sopra è cenno.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato

 

Variazioni al piano dei conti 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

GAU 30/60 

Denominazione completa 

Indennità a favore dei lavoratori 

 

sospesi o lavoranti ad orario ridotto a 

 

seguito degli eventi alluvionali del 

 

giugno 1996 nei Comuni della Toscana e 

 

del Friuli-Venezia Giulia - Art. 2, 

 

comma 1, del decreto-legge n. 467 del 1996 

Denominazione abbreviata 

Indennità ai lav.sosp.alluv.1996 Art. 2 

 

D.L. n. 467 del 1996 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

GAU 24/60 

Denominazione completa 

Entrate varie - Recuperi e reintroiti 

 

dell'indennità a favore dei lavoratori 

 

sospesi o lavoranti ad orario ridotto a 

 

seguito degli eventi alluvionali del 

 

giugno 1996 nei Comuni della Toscana e 

 

del Friuli-Venezia Giulia di cui 

 

all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 

 

n. 467 del 1996 

Denominazione abbreviata 

E.V-recup.e reintr.indennità Art. 2 

 

D.L. n. 467 del 1996 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

GAT 30/60 

Denominazione completa 

Assegni per il nucleo familiare 

 

connessi con l'indennità ai lavoratori 

 

sospesi o lavoranti ad orario ridotto a 

 

seguito degli eventi alluvionali del 

 

giugno 1996 nei Comuni della Toscana e 

 

del Friuli-Venezia Giulia - Art. 2, 

 

comma 1, del decreto-legge n. 467 del 1996 

Denominazione abbreviata 

Anf connessi con ind.lav.alluv.96 Art. 2 

 

D.L. n. 467 del 1996 

Tipo variazione 

I 

Codice conto 

GAT 24/60 

Denominazione completa 

Entrate varie - Recuperi e reintroiti 

 

degli assegni per il nucleo familiare 

 

connessi con l'indennità ai lavoratori 

 

sospesi o lavoranti ad orario ridotto a 

 

seguito degli eventi alluvionali del 

 

giugno 1996 nei Comuni della Toscana e 

 

del Friuli-Venezia Giulia di cui 

 

all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 

 

n. 467 del 1996 

Denominazione abbreviata 

E.V-rec.anf connessi con ind.lav.art. 2 

 

D.L. n. 467 del 1996