Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/10/1996 |
Numero: | 194 |
§ 98.1.36446 - Circolare 11 ottobre 1996, n. 194 .
Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467. Disposizioni per le zone alluvionate nel mese di giugno 1996. Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione centrale |
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Prestazioni temporanee |
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Direzione centrale |
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Ragioneria e finanze |
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Roma, 11 ottobre 1996 |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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E periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e |
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primari medico legali |
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e, per conoscenza |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Sommario
Il
La Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1996 ha pubblicato il
Di seguito si forniscono le istruzioni riguardanti le prestazioni temporanee.
1) Sospensione dei termini.
L'art. 3, comma. 1, del
Tali periodi di sospensione riguardano i soggetti residenti o aventi sede operativa rispettivamente nei comuni delle provincie di Lucca e Massa Carrara e nei comuni delle provincie di Udine e Pordenone per la cui individuazione si rinvia all'elenco allegato alla
Il diritto alla sospensione è subordinato altresì alla condizione che i soggetti interessati abbiano subito rilevanti danni e a tal fine dovrà essere prodotta la certificazione resa ai sensi della
La disposizione trova applicazione anche in materia di termini stabiliti per la richiesta e l'erogazione delle prestazioni temporanee (in particolare, domande di indennità di disoccupazione e di mobilità; richieste di ammissione o autorizzazione alle integrazioni salariali; istanze di rimborso degli importi di cassa integrazione anticipati dal datore di lavoro).
Per quanto specificatamente concerne le richieste di integrazioni salariali, va precisato che la sospensione dei termini può essere applicata non solo nel caso di interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva determinate direttamente dalle calamità ma anche per gli eventi verificatisi anteriormente per i quali il decorso del termine per la relativa richiesta resta sospeso nei periodi sopra indicati; in tal caso il termine stesso riprenderà a decorrere a partire dal 1° gennaio 1997 per la parte residua.
2) Neutralizzazione ai fini dei limiti di durata degli interventi ordinari di integrazione salariale.
In favore delle imprese operanti nei territori dei comuni alluvionati, i periodi di intervento ordinario compresi fra le date degli eventi alluvionali, citate al precedente p.1), e il 31 dicembre 1996 non sono computati ai fini dei limiti massimi di durata previsti dalle norme vigenti (art. 2, co.3, del D.L. n. 467).
In conseguenza di ciò i periodi anzidetti sono da neutralizzare sia fini del computo dei limiti massimi fissati per la durata degli interventi ordinari (art. 6 della
3) Indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il provvedimento di legge in esame ha previsto, all'art. 2, comma 1, la corresponsione di una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale nonché degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, dipendenti da datori di lavoro privati, operanti nei territori individuati secondo quanto indicato al precedente punto 1, ai quali non sia applicabile la disciplina dell'intervento ordinario di integrazione salariale.
La medesima norma dispone, al comma 2, che la concessione di tale indennità deve avvenire a richiesta dei datori di lavoro interessati con l'osservanza della procedura prevista dalla
Avuto riguardo alla circostanza che, come sopra precisato, l'intervento in parola opera in presenza di sospensione del lavoro o riduzione di orario conseguenti agli eventi alluvionali e, quindi, prevalentemente per periodi di paga già scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (10 settembre 1996), viene previsto che in tale ipotesi le relative domande devono essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
Resta fermo che per le richieste riferite a sospensioni dal lavoro o riduzione di orario ricadenti in periodi di paga ancora non scaduti deve applicarsi il termine ordinario di cui all'art. 7, co.1, della
Si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia subito danni rilevanti, secondo quanto attestato in base alle istruzioni impartite al precedente paragrafo 1, il termine ex art. 7 su citato dovrà intendersi sospeso fino alla data del 31 dicembre 1996.
Destinatari della provvidenza sono i lavoratori - con esclusioni degli apprendisti e dei dirigenti - sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali e dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi di cui trattasi.
Per quanto attiene il campo di applicazione, sono previste due ulteriori condizioni: i datori di lavoro possono usufruire della provvidenza in parola solo se hanno natura privatistica e purché non possano avvalersi degli interventi ordinari di integrazione salariale.
Sono, pertanto, esclusi i dipendenti da pubblica amministrazione o da enti pubblici nonché da imprese cui è applicabile la disciplina degli interventi ordinari di integrazione salariale e, in quanto tali, tenuti al versamento della contribuzione relativa (es.imprese artigiane dell'edilizia, imprese agricole) nonché da imprese che, pur non soggette a tale disciplina, rivestono natura pubblica (ad es.aziende municipalizzate).
L'indennità spetta per periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro successivi all'evento alluvionale verificatosi il 19 e 22 giugno 1996 e comunque non oltre il 30 ottobre 1996.
Per quanto concerne, poi, la richiesta di concessione dell'indennità in parola, si fa presente che la domanda relativa deve essere redatta mediante compilazione del modello IGI 15, limitatamente al frontespizio, su cui andrà apposta la dicitura "indennità
Il datore di lavoro medesimo dovrà contestualmente attestare, ai sensi di quanto disposto dalla
- l'attività produttiva viene svolta nell'ambito territoriale cui si applica il provvedimento in esame;
- la sospensione dal lavoro ovvero la riduzione di orario è conseguente agli eventi alluvionali.
Qualora la richiesta si riferisca a periodi che iniziano con la settimana in cui si è verificata l'alluvione, i giorni precedenti il 19 e il 22 giugno sono da considerarsi non indennizzabili.
La indennità pro-alluvionati risulta equiparata, soltanto ai fini della determinazione del relativo importo, al trattamento straordinario di integrazione salariale, cui si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.
Ne deriva che sono applicabili le disposizioni concernenti la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, comprese quindi quelle relative al limite massimo mensile e alla incumulabilità o incompatibilità con altre prestazioni previdenziali ovvero con redditi da lavoro autonomo o dipendente. Non si estendono invece alla prestazione in esame le disposizioni relative ai benefici accessori (accreditamento figurativo ai fini pensionistici e trattamento di fine rapporto) né quelle concernenti il contributo addizionale.
La Commissione provinciale per le integrazioni salariali per i lavoratori dell'industria valuterà quindi la domanda di indennità ed in particolare la congruità dell'intervento richiesto.
Sul piano operativo si precisa che le imprese le cui domande risultino accolte dovranno essere invitate a compilare le richieste di pagamento in favore dei lavoratori interessati, utilizzando i mod IGI Str./aut., sui quali verrà apposta la dicitura "Art. 2,
Per quanto attiene il disposto del quarto comma dell'art. 2 del decreto legge in esame che richiama le disposizioni sull'assorbimento degli importi spettanti a titolo di integrazioni salariali, mobilità e disoccupazione previsto dall'art. 7, comma 3, del
Eventuali situazioni dubbie dovranno, ricorrendo il caso, essere segnalate alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee-Uff. V.
4) Istruzioni contabili.
In relazione alle disposizioni contenute al punto 3) della presente circolare, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla liquidazione dell'indennità in argomento e, ove spettanti, dei connessi assegni per il nucleo familiare, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/60 e GAT 30/60. Ciò in quanto per la copertura finanziaria sia dell'indennità che dei trattamenti di famiglia, è stato previsto apposito stanziamento a carico dello Stato.
Eventuali recuperi dell'indennità suddetta e dei relativi assegni per il nucleo familiare devono essere imputati, rispettivamente, ai conti di nuova istituzione GAU 24/60 e GAT 24/60.
Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, al codice di bilancio esistente 69.
Nell'allegato sono riportati i conti di nuova istituzione di cui sopra è cenno.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato
Variazioni al piano dei conti |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAU 30/60 |
Denominazione completa |
Indennità a favore dei lavoratori |
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sospesi o lavoranti ad orario ridotto a |
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seguito degli eventi alluvionali del |
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giugno 1996 nei Comuni della Toscana e |
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del Friuli-Venezia Giulia - Art. 2, |
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comma 1, del |
Denominazione abbreviata |
Indennità ai lav.sosp.alluv.1996 Art. 2 |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAU 24/60 |
Denominazione completa |
Entrate varie - Recuperi e reintroiti |
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dell'indennità a favore dei lavoratori |
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sospesi o lavoranti ad orario ridotto a |
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seguito degli eventi alluvionali del |
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giugno 1996 nei Comuni della Toscana e |
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del Friuli-Venezia Giulia di cui |
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all'art. 2, comma 1, del decreto-legge |
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n. 467 del 1996 |
Denominazione abbreviata |
E.V-recup.e reintr.indennità Art. 2 |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAT 30/60 |
Denominazione completa |
Assegni per il nucleo familiare |
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connessi con l'indennità ai lavoratori |
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sospesi o lavoranti ad orario ridotto a |
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seguito degli eventi alluvionali del |
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giugno 1996 nei Comuni della Toscana e |
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del Friuli-Venezia Giulia - Art. 2, |
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comma 1, del |
Denominazione abbreviata |
Anf connessi con ind.lav.alluv.96 Art. 2 |
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Tipo variazione |
I |
Codice conto |
GAT 24/60 |
Denominazione completa |
Entrate varie - Recuperi e reintroiti |
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degli assegni per il nucleo familiare |
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connessi con l'indennità ai lavoratori |
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sospesi o lavoranti ad orario ridotto a |
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seguito degli eventi alluvionali del |
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giugno 1996 nei Comuni della Toscana e |
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del Friuli-Venezia Giulia di cui |
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all'art. 2, comma 1, del decreto-legge |
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n. 467 del 1996 |
Denominazione abbreviata |
E.V-rec.anf connessi con ind.lav.art. 2 |
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