§ 98.1.35896 - Circolare 17 maggio 1996, n. 106 .
Trattamento straordinario di integrazione salariale. Decreto legge 2 aprile 1996, n. 180 e legge 28 dicembre 1995, n. 549. Direttive [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1996
Numero:106

§ 98.1.35896 - Circolare 17 maggio 1996, n. 106 .

Trattamento straordinario di integrazione salariale. Decreto legge 2 aprile 1996, n. 180 e legge 28 dicembre 1995, n. 549. Direttive ministeriali.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Prestazioni temporanee 

Roma, 17 maggio 1996  

 

 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

Nuove disposizioni per gli interventi straordinari in favore di imprese edili e di imprese ubicate in aree interessate da piani di industrializzazione. Proroga dei termini previsti per le imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici, imprese di spedizione, trasporto e vigilanza. Contratti di solidarietà. Limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario.

Il decreto legge n. 180, oltre a reiterare disposizioni già contenute nel decreto legge 8 febbraio 1995, n. 31 e riproposte in decreti successivi per le quali si fa rinvio alla circolare n. 89 del 30 marzo 1995, contiene alcune disposizioni innovative che unitamente a quelle contenute nella legge finanziaria n. 549 formano oggetto delle seguenti istruzioni.

Saranno di seguito illustrate altresì le direttive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha diramato in materia di contratti di solidarietà.

 

 

1) Imprese edili.

Il comma 10 dell'art. 4, riproponendo il comma 10 dell'art. 6 del decreto legge 1° febbraio 1996, n. 39, al terzo periodo, prevede che per i lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 299 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (anzianità aziendale di almeno 36 mesi e periodi di effettivo lavoro di durata non inferiore a 24 mesi, compresi ferie, festività ed infortuni) sempreché ovviamente sussista l'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni stabilita dall'art. 8, comma 3, della legge n. 160/88, il Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale può disporre la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 1-bis, e dell'art. 2, comma 2 ter, della legge n. 56 (vedi circolare n. 155 del 19 maggio 1994, par. 1-3) alle seguenti condizioni:

a) trattasi di azienda dichiarata fallita;

b) l'ubicazione dell'azienda sia compresa nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;

c) sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali.

La concessione del beneficio è ulteriormente soggetta a due limitazione, una di carattere temporale, in quanto può riguardare solo situazioni maturate entro il 31 dicembre 1995, l'altra, di natura finanziaria, atteso che gli oneri devono essere contenuti nei limiti di otto miliardi, il cui importo deve essere stanziato nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 236 del 1993.

Le condizioni anzidette sono accertare direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che verificherà altresì la insussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 3, della legge n. 451 del 1994 o ex art. 11, comma 2, della legge n. 223 del 1991.

Per gli adempimenti finalizzati alla attuazione della pari riduzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, le Sedi interessate si atteranno alle istruzioni di cui alla circolare n. 140 del 18 maggio 1995, paragr. 3.

 

 

2) Piani di reindustralizzazione.

L'art. 4, comma 21, del decreto legge n. 180, prevede per unità produttive interessate da accordi di programma o intese di programma per la reindustralizzazione, le cui caratteristiche sono state definite dal CIPE con delibera del 26 gennaio 1996

(all. 1) :

a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente per crisi aziendale, per le domande presentate con riferimento all'art. 5 della legge n. 451 del 1994 prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 180 (4 aprile 1996);

b) la concessione, in deroga alla normativa vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi, con decorrenza non successiva al 30 giugno 1996, per le unità produttive ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della legge n. 236 del 1993 (aree individuate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 328/88 nonché aree per le quali sia accertato un rilevante squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, cfr. circolare n. 235 del 29 luglio 1994).

Per ottenere tale beneficio l'azienda deve allegare all'istanza CIGS un progetto di lavori socialmente utili approvato dalla commissione per l'impiego ovvero un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa;

c) per i casi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 56 del 1994 (imprese con più di 500 dipendenti) è prevista la proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati alla proroga stessa.

Ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 223 del 3 agosto 1995, paragr. 2, si precisa che l'erogazione del trattamento straordinario per i periodi successivi alla data di comunicazione alla ditta da parte della Sede interessata all'esecuzione del decreto ministeriale di concessione del trattamento in questione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.

Pertanto l'impresa o l'Ente che gestisce il progetto dovrà inviare l'elenco dei lavoratori impegnati, attestando la loro effettiva partecipazione al progetto stesso.

La cessazione o sospensione della partecipazione al progetto dei lavori socialmente utili dovrà essere tempestivamente comunicata dalla impresa o dall'Ente su indicato alla SAP competente, che provvederà a sospendere o cessare il pagamento diretto delle prestazioni ovvero a comunicare, se del caso, nei modi più rapidi possibili, il provvedimento adottato alla ditta che anticipa il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Per quanto attiene le assenze dalla partecipazione ai lavori socialmente utili che non comportano perdita del diritto al trattamento (assenza per giustificato motivo o malattia) ovvero determinano la sola sospensione del trattamento stesso (riposo obbligatorio prima e dopo il parto), si richiamano i criteri vigenti in materia che peraltro risultano ribaditi con riferimento al sussidio di disoccupazione nella circolare n. 82 dell'11 aprile 1996.

 

 

3) Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici.

La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 22, proroga fino al 31 dicembre 1997, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a L. 40 miliardi e secondo i criteri concessivi che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto il Ministro del Tesoro, l'estensione alla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese esercenti attività commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo nonché agli operatori turistici con più di 50 addetti; si fa riserva di istruzioni dopo l'emanazione del decreto anzidetto.

 

 

4) Imprese di spedizione e trasporto e imprese di vigilanza.

Il termine per usufruire degli interventi straordinari, già fissato al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, comma 7, della legge n. 236 del 1993 e prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 31 del 1995 (cfr. circolare n. 89, p. 6, del 30 maggio 1995) è stato prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1996 dall'art. 4, comma 15, del decreto legge n. 180 del 1996.

 

 

5) Contratto di solidarietà.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del 2 febbraio c.a. (vedi all. 2) ha diramato due direttive in materia di contratto di solidarietà.

Con la prima, il Ministero ha ribadito che in via di principio, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del contratto di solidarietà che si inserisce in un contesto aziendale operativo sia pure a livelli ridotti, non si verificano i presupposti per il pagamento diretto delle prestazioni.

Tuttavia, in determinate situazioni sopravvenute alla stipula del contratto di solidarietà, quali le procedure concorsuali ovvero con la cessazione dell'attività aziendale può risultare effettivamente impedita la corresponsione del trattamento di integrazione salariale.

In tali situazioni il predetto Dicastero non esclude che possa essere autorizzato il pagamento diretto previa verifica, ove necessaria, da parte del locale Ispettorato del lavoro, delle circostanze giustificative.

Pertanto le imprese distinatarie di decreti ministeriali concessivi del trattamento straordinario per solidarietà, qualora sopraggiungano circostanze impeditive delle dovute anticipazioni potranno avanzare richiesta agli Organi ministeriali, tramite gli uffici periferici del Ministero stesso ovvero la SAP competente, al pagamento diretto delle prestazioni.

Ove la richiesta dovesse pervenire alla SAP, sarà immediatamente trasmessa ai predetti uffici, unitamente agli elementi in possesso utili ai fini dell'autorizzazione.

Con la seconda direttiva il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche le imprese appaltatrici del servizio di mensa o ristorazione possono utilizzare il contratto di solidarietà sempreché la situazione di esubero sia dipendente dalle difficoltà della impresa committente comprovate dall'avvenuta ammissione agli interventi di integrazione salariale, ordinari o straordinari.

 

 

7) Limiti temporali.

Con messaggio n. 30926 del 25 ottobre 1995 (all.3) sono state fornite istruzioni in merito alla direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 riguardante la individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91.

Il criterio di cui alla predetta direttiva ha assunto forza legislativa, essendo stato recepito dall'art. 4, comma 35, del decreto legge n. 180 del 1996.

In conseguenza di ciò il CIPE con delibera del 26 gennaio 1996 (vedi all.4) detta criteri per la concessione del trattamento straordinario in prosecuzione di precedenti piani quadriennali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico che abbiano già beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 che ha stabilito le condizioni per le proroghe di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 223 del 1991.

Pertanto le Sedi daranno esecuzione ai decreti ministeriali emanati in base alla predetta delibera CIPE, che risulterà richiamata nel decreto ministeriale di concessione, per l'erogazione del trattamento straordinario oltre la durata stabilita dall'art. 1, comma 3, della legge n. 223 del 1991 (e cioè oltre i 48 mesi).

Lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 39, al comma 34, stabilisce che l'intervento straordinario di cui all'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236 del 1993 con il quale la durata dell'intervento stesso è stata equiparata alla durata della gestione commissariale dell'amministrazione straordinaria con esercizio di impresa, si intende concessa in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223.

Trovano quindi applicazione al riguardo le istruzioni di cui alla circolare n. 103 dell'11 aprile 1995.

Il Direttore Generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

Criteri per l'applicazione dell'articolo 6, comma 21, del decreto - legge 4 dicembre 1995, n. 515

Il Cipe

Visto l'articolo 1, comma 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto - legge 8 febbraio 1995, n. 32, - convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 - recante, tra l'altro, le disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto - legge che reca la definizione di aree depresse e dei diversi istituti della programmazione negoziata, nonché il 2 comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da stipulare;

Visto l'articolo 6, comma 21, del decreto - legge 4 dicembre 1995, n. 515, che prevede - nei casi in cui il Governo abbia stipulato protocolli di impresa o intese di programma per la reindustralizzazione con le regioni ovvero con le parti sociali - la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte del Ministro del lavoro, in deroga alla normativa vigente;

Considerato che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da unità produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, più in generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di reindustralizzazione richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo;

Considerato, altresì, che il legislatore non ha definito i requisiti e le caratteristiche del "protocollo di intesa";

Ritenuto urgente, in particolare, individuare criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le priorità nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo scopo;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale;

Delibera

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 21, del D.L. n. 515 del 1995 si intendono per "accordo di programma" e "intesa di programma" quelli definiti dal comma 1, punti c) ed e), della legge n. 104 del 1995 ed approvati dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1.

2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa" sono richiesti i seguenti requisiti:

- soggetti firmatari:

a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o Presidente o componente delegato del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) Presidente della Regione o Assessore delegato;

c) Segretario, o suo delegato, delle Confederazioni e/o Unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a livello nazionale o regionale;

Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno dei soggetti di cui ai punti b) e c);

- oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di reindustralizzazione definito quanto a:

a) tipo e settore di intervento;

b) localizzazione dell'intervento;

c) provenienza delle fonti di finanziamento;

d) soggetti realizzatori;

e) ricadute occupazionali;

f) durata.

3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che vanno corredate, oltreché dal citato progetto di reindustralizzazione, anche da un progetto di lavori socialmente utili, si dovrà tenere conto:

a) dell'avvio effettivo della reindustralizzazione entro un anno dalla decorrenza del beneficio richiesto;

b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300 unità, anche se dipendenti da più imprese della stessa area).

4. Si procederà alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in considerazione delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti priorità;

a) i casi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56;

b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso i competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da imprese articolate in più unita locali, si considererà la data di protocollo più favorevole.

5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio 1996.

6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti.

a) Quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il protocollo non sia stato già sottoscritto dal Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al punto 2) della presente deliberazione: convalida del protocollo già stipulato da parte del Ministro del lavoro medesimo;

b) Quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, essere presenti gli elementi di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti;

Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3 della presente deliberazione.

Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 451 del 1994, riferirà sullo stato di applicazione della presente deliberazione.

 

 

Allegato 2

 

Roma, 26 gennaio 1996 

Il Presidente delegato 

 

Prof.Augusto Fantozzi 

 

 

Agli uffici regionali 

 

Del lavoro e.m.o. 

 

e, per conoscenza, 

 

Agli Uffici provinciali del lavoro 

 

per il tramite degli U.R.L.M.O. 

 

Agli Ispettorati regionali del lavoro 

 

Agli Ispettorati provinciali del lavoro 

 

Per il tramite degli i.r.l. 

 

All'Assessorato regionale del lavoro 

 

Della regione Sicilia-ufficio 

 

Regionale del lavoro 

 

All'assessorato regionale del lavoro 

 

Della regione Sicilia 

 

Ispettorato regionale del lavoro 

 

Alla provincia autonoma di Trento 

 

Dipartimento sezione lavoro 

 

Alla Provincia autonoma di Bolzano 

 

Alto Adige-assessorato per gli 

 

Affari sociali 

 

Alle agenzie per l'impiego 

 

Per il tramite degli u.r.l.m.o. 

 

Alle Direzioni generali div. I 

 

All'Inps-direzione centrale 

 

Prestazioni temporanee ufficio v 

 

Loro sedi 

Oggetto: contratto di solidarietà direttive su alcune problematiche sorte in sede di applicazione della normativa

Si fa seguito alla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., relativa ai contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 legge n. 863 del 1984 e art. 5 legge n. 236 del 1993, per fornire direttive sui seguenti problemi emersi in sede di applicazione della normativa citata

Pagamento diretto

Al riguardo si conferma che, in via generale, detto beneficio non vada autorizzato, data la peculiarità dell'istituto - che si inserisce in un contesto aziendale operativo, sia pure modificato in termini di prestazione di lavoro e quindi di organizzazione produttiva.

Comunque, anche se non previsto esplicitamente dalla legge che disciplina l'istituto, il rinvio operato dall'art. 1 comma 6 della legge n. 863 del 1984 al corpus normativo in materia di integrazione salariale straordinaria, in quanto compatibile, rende ipotizzabile in alcune fattispecie del tutto singolari l'applicazione del beneficio in esame.

Tali appaiono i casi in cui siano sopravvenuti in corso di solidarietà eventi imprevisti o imprevedibili all'epoca della stipula del relativo contratto collettivo aziendale, quali le procedure concorsuali o la cessazione di attività.

Eventi, quindi, di tale gravità da impedire, per il precipitare dell'azienda in una situazione pressoché irreversibile e di congelamento delle precarie risorse finanziarie in essere, la dovuta anticipazione dell'intervento salariale richiesto e ciò specialmente nei casi in cui il relativo Decreto Ministeriale sia già intervenuto.

Le specifiche autorizzazioni al pagamento diretto quindi, saranno adottate soltanto in presenza delle predetta circostanze obiettive evidenziate in espressa istanza di parte o a seguito di specifica segnalazione dell'INPS.

Il provvedimento di autorizzazione potrà essere adottato, ove ritenuto necessario, anche avvalendosi della verifica da parte del locale organo ispettivo in merito alla sussistenza dei presupposti dianzi specificati.

Aziende appaltatrici servizi di mensa

È opportuno chiarire che, sulla base della normativa vigente, le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali possono utilizzare il contratto di solidarietà e, di conseguenza, far fruire i dipendenti interessati dello specifico trattamento di integrazione salariale, qualora la situazione di esubero determinatasi sia da ricollegarsi ad una situazione di difficoltà dell'azienda committente.

Tale situazione di difficoltà, da intendersi in senso "lato" ai fini della solidarietà, deve comunque, per costituire presupposto di accesso al beneficio, aver dato luogo all'applicazione della Cigo o della Cigs nelle sue varie causali.

Ne consegue, pertanto, che le aziende in questione possono ricorrere all'istituto della solidarietà, anche in concomitanza con l'applicazione della legge n. 56 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte delle aziende committenti.

Il Ministro

 

 

Allegato 3

I.N. P.S. 

 

Direzione centrale 

 

Prestazioni temporanee 

 

Uff. V 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

Messaggio n. 30926 

Ai Consiglieri di amministrazione 

Del 25.10.1995 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

Oggetto: Limite massimo di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito che ai fini della verifica del limite massimo (36 mesi nel quinquennio) di usufruibilità del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/91, si debba determinare il quinquennio stesso con decorrenza fissa a partire dall'11 agosto 1990.

Essendo scaduto in data 11 agosto 1995 il primo quinquennio di applicazione della norma su citata, a partire dal 12 agosto 1995 è iniziato a decorrere il nuovo quinquennio entro cui va collocato il limite massimo in questione.

In conseguenza di ciò deve ritenersi modificata la circolare n. 103 dell'11 aprile 1995 nel punto in cui si fa riferimento al quinquennio mobile (terz' ultimo periodo del paragrafo 1).

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 4

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

Criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale

Il Cipe

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo;

Visto l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;

Visto l'articolo 15 del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato in società per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e l'ENEL;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 1, del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991 prevedendo la possibilità di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi, con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolare sul territorio;

Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995 - con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 223 del 1991;

Vista la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 223 dl 1991;

Considerato che il processo di riassetto delle risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si è svolto nel quinquennio 1991/95, durante il quale l'economia ha attraversato gravi difficoltà;

Ritenuto necessario favorire con opportune misure il tempestivo completamento del predetto processo di riassetto;

Rilevato che l'interpretazione formulata con la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/95 consente la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alle aziende, cui è già stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione dei programmi già approvati ai sensi della citata deliberazione del 18 ottobre 1994;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare continuità nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto occupazionale;

Delibera

1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che abbiano già beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994- possono essere presentati a completamento di quelli già approvati, programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1 della sopracitata legge n. 223 del 1991, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza dei procedenti piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o conversione.

2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali programmi dovranno comunque:

- essere in linea con gli interventi guida di carattere programmatico - strategico e gli obiettivi produttivi e occupazionali già fissati nei precedenti piani approvati, anche se non portati a definitivo compimento, per documentate difficoltà di carattere tecnico - organizzativo determinatesi nel quadro delle emergenze economico - produttive attraversate dal paese;

- assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la sistemazione del restante personale in esubero soprattutto attraverso il passaggio a società acquirenti;

- prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei programmi da realizzare.

3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 451 del 1994, riferirà sullo stato di applicazione della presente deliberazione.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Presidente delegato