Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/05/1996 |
Numero: | 106 |
§ 98.1.35896 - Circolare 17 maggio 1996, n. 106 .
Trattamento straordinario di integrazione salariale. Decreto legge 2 aprile 1996, n. 180 e legge 28 dicembre 1995, n. 549. Direttive ministeriali.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione centrale |
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Prestazioni temporanee |
Roma, 17 maggio 1996 |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali |
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e periferici dei rami professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e |
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primari medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Sommario
Nuove disposizioni per gli interventi straordinari in favore di imprese edili e di imprese ubicate in aree interessate da piani di industrializzazione. Proroga dei termini previsti per le imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici, imprese di spedizione, trasporto e vigilanza. Contratti di solidarietà. Limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Il decreto legge n. 180, oltre a reiterare disposizioni già contenute nel
Saranno di seguito illustrate altresì le direttive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha diramato in materia di contratti di solidarietà.
1) Imprese edili.
Il comma 10 dell'art. 4, riproponendo il comma 10 dell'art. 6 del
a) trattasi di azienda dichiarata fallita;
b) l'ubicazione dell'azienda sia compresa nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del
c) sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali.
La concessione del beneficio è ulteriormente soggetta a due limitazione, una di carattere temporale, in quanto può riguardare solo situazioni maturate entro il 31 dicembre 1995, l'altra, di natura finanziaria, atteso che gli oneri devono essere contenuti nei limiti di otto miliardi, il cui importo deve essere stanziato nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, della
Le condizioni anzidette sono accertare direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che verificherà altresì la insussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 3, della
Per gli adempimenti finalizzati alla attuazione della pari riduzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, le Sedi interessate si atteranno alle istruzioni di cui alla
2) Piani di reindustralizzazione.
L'art. 4, comma 21, del decreto legge n. 180, prevede per unità produttive interessate da accordi di programma o intese di programma per la reindustralizzazione, le cui caratteristiche sono state definite dal CIPE con delibera del 26 gennaio 1996
(all. 1) :
a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente per crisi aziendale, per le domande presentate con riferimento all'art. 5 della
b) la concessione, in deroga alla normativa vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi, con decorrenza non successiva al 30 giugno 1996, per le unità produttive ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della
Per ottenere tale beneficio l'azienda deve allegare all'istanza CIGS un progetto di lavori socialmente utili approvato dalla commissione per l'impiego ovvero un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa;
c) per i casi di cui all'art. 1, comma 2, della
Ad integrazione delle istruzioni contenute nella
Pertanto l'impresa o l'Ente che gestisce il progetto dovrà inviare l'elenco dei lavoratori impegnati, attestando la loro effettiva partecipazione al progetto stesso.
La cessazione o sospensione della partecipazione al progetto dei lavori socialmente utili dovrà essere tempestivamente comunicata dalla impresa o dall'Ente su indicato alla SAP competente, che provvederà a sospendere o cessare il pagamento diretto delle prestazioni ovvero a comunicare, se del caso, nei modi più rapidi possibili, il provvedimento adottato alla ditta che anticipa il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Per quanto attiene le assenze dalla partecipazione ai lavori socialmente utili che non comportano perdita del diritto al trattamento (assenza per giustificato motivo o malattia) ovvero determinano la sola sospensione del trattamento stesso (riposo obbligatorio prima e dopo il parto), si richiamano i criteri vigenti in materia che peraltro risultano ribaditi con riferimento al sussidio di disoccupazione nella
3) Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici.
La
4) Imprese di spedizione e trasporto e imprese di vigilanza.
Il termine per usufruire degli interventi straordinari, già fissato al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, comma 7, della
5) Contratto di solidarietà.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del 2 febbraio c.a. (vedi all. 2) ha diramato due direttive in materia di contratto di solidarietà.
Con la prima, il Ministero ha ribadito che in via di principio, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del contratto di solidarietà che si inserisce in un contesto aziendale operativo sia pure a livelli ridotti, non si verificano i presupposti per il pagamento diretto delle prestazioni.
Tuttavia, in determinate situazioni sopravvenute alla stipula del contratto di solidarietà, quali le procedure concorsuali ovvero con la cessazione dell'attività aziendale può risultare effettivamente impedita la corresponsione del trattamento di integrazione salariale.
In tali situazioni il predetto Dicastero non esclude che possa essere autorizzato il pagamento diretto previa verifica, ove necessaria, da parte del locale Ispettorato del lavoro, delle circostanze giustificative.
Pertanto le imprese distinatarie di decreti ministeriali concessivi del trattamento straordinario per solidarietà, qualora sopraggiungano circostanze impeditive delle dovute anticipazioni potranno avanzare richiesta agli Organi ministeriali, tramite gli uffici periferici del Ministero stesso ovvero la SAP competente, al pagamento diretto delle prestazioni.
Ove la richiesta dovesse pervenire alla SAP, sarà immediatamente trasmessa ai predetti uffici, unitamente agli elementi in possesso utili ai fini dell'autorizzazione.
Con la seconda direttiva il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche le imprese appaltatrici del servizio di mensa o ristorazione possono utilizzare il contratto di solidarietà sempreché la situazione di esubero sia dipendente dalle difficoltà della impresa committente comprovate dall'avvenuta ammissione agli interventi di integrazione salariale, ordinari o straordinari.
7) Limiti temporali.
Con messaggio n. 30926 del 25 ottobre 1995 (all.3) sono state fornite istruzioni in merito alla direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 riguardante la individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91.
Il criterio di cui alla predetta direttiva ha assunto forza legislativa, essendo stato recepito dall'art. 4, comma 35, del
In conseguenza di ciò il CIPE con
Pertanto le Sedi daranno esecuzione ai decreti ministeriali emanati in base alla predetta delibera CIPE, che risulterà richiamata nel decreto ministeriale di concessione, per l'erogazione del trattamento straordinario oltre la durata stabilita dall'art. 1, comma 3, della
Lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 39, al comma 34, stabilisce che l'intervento straordinario di cui all'art. 7, comma 10 ter, della
Trovano quindi applicazione al riguardo le istruzioni di cui alla
Il Direttore Generale
Trizzino
Allegato 1
Criteri per l'applicazione dell'articolo 6, comma 21, del decreto -
Il Cipe
Visto l'articolo 1, comma 1 del
Visto il decreto -
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto - legge che reca la definizione di aree depresse e dei diversi istituti della programmazione negoziata, nonché il 2 comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da stipulare;
Visto l'articolo 6, comma 21, del decreto -
Considerato che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da unità produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, più in generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di reindustralizzazione richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo;
Considerato, altresì, che il legislatore non ha definito i requisiti e le caratteristiche del "protocollo di intesa";
Ritenuto urgente, in particolare, individuare criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le priorità nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo scopo;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio;
Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale;
Delibera
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 21, del
2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa" sono richiesti i seguenti requisiti:
- soggetti firmatari:
a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o Presidente o componente delegato del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Presidente della Regione o Assessore delegato;
c) Segretario, o suo delegato, delle Confederazioni e/o Unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a livello nazionale o regionale;
Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno dei soggetti di cui ai punti b) e c);
- oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di reindustralizzazione definito quanto a:
a) tipo e settore di intervento;
b) localizzazione dell'intervento;
c) provenienza delle fonti di finanziamento;
d) soggetti realizzatori;
e) ricadute occupazionali;
f) durata.
3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che vanno corredate, oltreché dal citato progetto di reindustralizzazione, anche da un progetto di lavori socialmente utili, si dovrà tenere conto:
a) dell'avvio effettivo della reindustralizzazione entro un anno dalla decorrenza del beneficio richiesto;
b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300 unità, anche se dipendenti da più imprese della stessa area).
4. Si procederà alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in considerazione delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti priorità;
a) i casi di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso i competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da imprese articolate in più unita locali, si considererà la data di protocollo più favorevole.
5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio 1996.
6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti.
a) Quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il protocollo non sia stato già sottoscritto dal Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al punto 2) della presente deliberazione: convalida del protocollo già stipulato da parte del Ministro del lavoro medesimo;
b) Quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, essere presenti gli elementi di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti;
Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3 della presente deliberazione.
Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della
Allegato 2
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Roma, 26 gennaio 1996 |
Il Presidente delegato |
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Prof.Augusto Fantozzi |
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Agli uffici regionali |
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Del lavoro e.m.o. |
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e, per conoscenza, |
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Agli Uffici provinciali del lavoro |
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per il tramite degli U.R.L.M.O. |
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Agli Ispettorati regionali del lavoro |
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Agli Ispettorati provinciali del lavoro |
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Per il tramite degli i.r.l. |
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All'Assessorato regionale del lavoro |
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Della regione Sicilia-ufficio |
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Regionale del lavoro |
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All'assessorato regionale del lavoro |
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Della regione Sicilia |
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Ispettorato regionale del lavoro |
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Alla provincia autonoma di Trento |
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Dipartimento sezione lavoro |
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Alla Provincia autonoma di Bolzano |
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Alto Adige-assessorato per gli |
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Affari sociali |
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Alle agenzie per l'impiego |
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Per il tramite degli u.r.l.m.o. |
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Alle Direzioni generali div. I |
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All'Inps-direzione centrale |
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Prestazioni temporanee ufficio v |
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Loro sedi |
Oggetto: contratto di solidarietà direttive su alcune problematiche sorte in sede di applicazione della normativa
Si fa seguito alla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., relativa ai contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1
Pagamento diretto
Al riguardo si conferma che, in via generale, detto beneficio non vada autorizzato, data la peculiarità dell'istituto - che si inserisce in un contesto aziendale operativo, sia pure modificato in termini di prestazione di lavoro e quindi di organizzazione produttiva.
Comunque, anche se non previsto esplicitamente dalla legge che disciplina l'istituto, il rinvio operato dall'art. 1 comma 6 della
Tali appaiono i casi in cui siano sopravvenuti in corso di solidarietà eventi imprevisti o imprevedibili all'epoca della stipula del relativo contratto collettivo aziendale, quali le procedure concorsuali o la cessazione di attività.
Eventi, quindi, di tale gravità da impedire, per il precipitare dell'azienda in una situazione pressoché irreversibile e di congelamento delle precarie risorse finanziarie in essere, la dovuta anticipazione dell'intervento salariale richiesto e ciò specialmente nei casi in cui il relativo Decreto Ministeriale sia già intervenuto.
Le specifiche autorizzazioni al pagamento diretto quindi, saranno adottate soltanto in presenza delle predetta circostanze obiettive evidenziate in espressa istanza di parte o a seguito di specifica segnalazione dell'INPS.
Il provvedimento di autorizzazione potrà essere adottato, ove ritenuto necessario, anche avvalendosi della verifica da parte del locale organo ispettivo in merito alla sussistenza dei presupposti dianzi specificati.
Aziende appaltatrici servizi di mensa
È opportuno chiarire che, sulla base della normativa vigente, le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali possono utilizzare il contratto di solidarietà e, di conseguenza, far fruire i dipendenti interessati dello specifico trattamento di integrazione salariale, qualora la situazione di esubero determinatasi sia da ricollegarsi ad una situazione di difficoltà dell'azienda committente.
Tale situazione di difficoltà, da intendersi in senso "lato" ai fini della solidarietà, deve comunque, per costituire presupposto di accesso al beneficio, aver dato luogo all'applicazione della Cigo o della Cigs nelle sue varie causali.
Ne consegue, pertanto, che le aziende in questione possono ricorrere all'istituto della solidarietà, anche in concomitanza con l'applicazione della
Il Ministro
Allegato 3
I.N. P.S. |
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Direzione centrale |
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Prestazioni temporanee |
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Uff. V |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
Messaggio n. 30926 |
Ai Consiglieri di amministrazione |
Del 25.10.1995 |
Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Oggetto: Limite massimo di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito che ai fini della verifica del limite massimo (36 mesi nel quinquennio) di usufruibilità del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 223/91, si debba determinare il quinquennio stesso con decorrenza fissa a partire dall'11 agosto 1990.
Essendo scaduto in data 11 agosto 1995 il primo quinquennio di applicazione della norma su citata, a partire dal 12 agosto 1995 è iniziato a decorrere il nuovo quinquennio entro cui va collocato il limite massimo in questione.
In conseguenza di ciò deve ritenersi modificata la
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 4
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica |
Criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale
Il Cipe
Vista la
Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della
Visto l'articolo 1, comma 21, della
Visto l'articolo 15 del decreto -
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto -
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 1, del decreto -
Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995 - con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del comma 9 dell'articolo 1 della citata
Vista la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 223 dl 1991;
Considerato che il processo di riassetto delle risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si è svolto nel quinquennio 1991/95, durante il quale l'economia ha attraversato gravi difficoltà;
Ritenuto necessario favorire con opportune misure il tempestivo completamento del predetto processo di riassetto;
Rilevato che l'interpretazione formulata con la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/95 consente la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alle aziende, cui è già stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione dei programmi già approvati ai sensi della citata deliberazione del 18 ottobre 1994;
Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare continuità nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto occupazionale;
Delibera
1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che abbiano già beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994- possono essere presentati a completamento di quelli già approvati, programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1 della sopracitata
2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali programmi dovranno comunque:
- essere in linea con gli interventi guida di carattere programmatico - strategico e gli obiettivi produttivi e occupazionali già fissati nei precedenti piani approvati, anche se non portati a definitivo compimento, per documentate difficoltà di carattere tecnico - organizzativo determinatesi nel quadro delle emergenze economico - produttive attraversate dal paese;
- assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la sistemazione del restante personale in esubero soprattutto attraverso il passaggio a società acquirenti;
- prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei programmi da realizzare.
3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione.
4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della
Roma, 26 gennaio 1996
Il Presidente delegato