§ 2.1.5A - Legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni aziendali ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:27/12/1973
Numero:852


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei [...]
Art. 2.      I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul [...]
Art. 5.      La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in misura [...]
Art. 6.      Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi in agricoltura sono cumulabili con quelli [...]


§ 2.1.5A - Legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni aziendali ed assistenziali

(G.U. 31 dicembre 1973, n. 334, S.O.)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui all'art. 1, commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate al 31 dicembre 1977 e costituiscono titolo valido per il conseguimento da parte dei braccianti agricoli e categorie assimilate di tutte le prestazioni relative alle varie forme di previdenza ed assistenza.

     Alle nuove iscrizioni, cancellazioni e variazioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 5 marzo 1963, n. 322 provvederanno nelle stesse province le commissioni locali per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 7, n. 5 e dall'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

 

          Art. 2.

     I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione.

     Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     La base imponibile del contributo di cui al comma precedente è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1974 i lavoratori autonomi e i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura nella misura di una quota capitaria annua pari a lire 600  per ogni unità attiva facente parte del nucleo coltivatore-allevatore diretto, colonico o mezzadrile.

     I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

          Art. 5.

     La spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è annualmente determinata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in misura non superiore al 5 per cento dell'importo dei contributi riscossi per ciascun anno.

 

          Art. 6.

     Ai fini del raggiungimento del requisito delle 151 giornate di lavoro, previsto dall'art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, i periodi lavorativi in agricoltura sono cumulabili con quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricole, osservando le norme contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.