Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/04/1996 |
Numero: | 219 |
Sommario |
Art. 1. (Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura) |
Art. 2. (Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL) |
Art. 3. (Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti) |
Art. 4. (Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.29163 - D.L. 26 aprile 1996, n. 219 [1].
Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti
(G.U. 29 aprile 1996, n. 99)
Art. 1. (Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura)
1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della
2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della
3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dall'INAIL o da un loro delegato.
4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.
5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del
Art. 2. (Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL)
1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal sevizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3. (Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti)
1. Il comma 9 dell'articolo 7 del
2. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.
Art. 4. (Modifica al
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5,