§ 2.1.38 – D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853.
Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1957.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:13/05/1957
Numero:853


Sommario
Art. 1.      I contributi dovuti per l'anno 1957 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per [...]
Art. 2.      Le misure dei contributi, come indicate nella tabella allegata, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende, a norma del regio [...]
Art. 3.      I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia, trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro, relativi a dipendenti assunti per lavori [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 2.1.38 – D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853. [1]

Determinazione dei contributi unificati in agricoltura per l'anno 1957.

(G.U. 27 settembre 1957, n. 240).

 

     Art. 1.

     I contributi dovuti per l'anno 1957 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto, e vistata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Le misure dei contributi, come indicate nella tabella allegata, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle successive disposizioni di attuazione e di modificazione.

     Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi in 300. Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alle aziende per la coltivazione dei fondi e per il governo e la custodia del bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture od al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture od al bestiame.

     Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero di giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare, sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi, in 240.

     I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi e per i giornalieri di campagna, per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze, e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

 

          Art. 3.

     I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia, trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro, relativi a dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

Tabella

 

Specie dei contributi

Salariati fissi

Giornalieri di campagna

Coloni mezzadri

 

Uomini

Donne Ragazzi

Uomini

Donne Ragazzi

 

1.

Assicurazione malattie

27,76

22,37

33,73

26,53

11,29

2.

Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti:

 

 

 

 

 

 

a) contributo base

1,04

0,87

2,00

1,50

 

b) contributo Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati

40,02

21,94

40,02

21,94

3.

Assicurazione tubercolosi:

 

 

 

 

 

 

a) contributo base

0,18

0,18

0,20

0,20

0,10

 

b) contributo integrativo

6,22

5,19

10,37

5,19

3,25

4.

Assicurazione disoccupazione involontaria

19,00

19,00

19,00

19,00

5.

E.N.A.O.L.I.:

 

 

 

 

 

 

a) contributo base

0,18

0,18

0,40

0,20

0,10

 

b) contributo integrativo

0,15

0,15

0,32

0,16

0,08

6.

Tutela maternità

2,43

1,95

2,95

2,32

7.

Assegni familiari

111,10

111,10

111,10

111,10

 

     N.B. I contributi per l'assicurazione contro le malattie e quello per il Fondo adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, previsti rispettivamente al n. 1 e al n. 2, lettera b), sono comprensivi della quota a carico del datore di lavoro e di quella a carico del lavoratore.

     A norma dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, le quote a carico del lavoratore per ogni giornata di lavoro prestata, sono le seguenti:

     a) Assicurazione malattie: salariati fissi: L. 0,15; giornalieri di campagna: uomini: L. 0,20; giornalieri di campagna: donne e ragazzi: L. 0,15.

     b) Fondo adeguamento pensioni e assistenza malattia ai pensionati: uomini: L. 13,30; donne e ragazzi: L. 7,30.

     Il contributo di spettanza del lavoratore è riscosso a carico del datore di lavoro che ne curerà il recupero all'atto della corresponsione della retribuzione.

     Il contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è ridotto a L. 14 per ogni giornata di lavoro, nelle Provincie in cui si applicano le norme per il massimo impiego di mano d'opera.

     Alle giornate effettuate dai compartecipanti familiari e dai coloni ad essi assimilati ai sensi dell'art. 3, terzo comma del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, si applicano le aliquote previste per i giornalieri di campagna, decurtate delle quote per assegni familiari e di quelle per l'assicurazione contro la disoccupazione.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.