§ 98.1.35884 - Circolare 16 maggio 1996, n. 104 .
Gestioni ART/COMM: precisazioni in materia di prescrizione dei contributi.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/05/1996
Numero:104

§ 98.1.35884 - Circolare 16 maggio 1996, n. 104 .

Gestioni ART/COMM: precisazioni in materia di prescrizione dei contributi.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Contributi 

 

Direzione centrale 

 

Vigilanza 

 

E recuperi 

 

Contributivi 

 

 

 

Circolare n. 104 

 

 

Roma, 16 maggio 1996 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

Periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati 

 

Amministratori di fondi, gestioni e 

 

Casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

Emissione dei bollettini di conto corrente postale necessari per il pagamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. Prima emissione dell'anno 1996: limiti entro i quali possono essere recuperati i contributi per i nuovi iscritti e per i soggetti già assicurati.

 

 

1 - Prescrizione.

Allo scopo di risolvere alcuni quesiti posti dalle Sedi sulla complessa normativa concernente la prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti e di evidenziare i criteri sulla base dei quali è stata realizzata l'emissione del marzo 1996 - e che saranno osservati, con i necessari adattamenti temporali, in occasione di quelle successive - si precisa quanto segue.

1.1 - Nuovi iscritti con periodi arretrati.

Per determinare la data di inizio dell'imposizione , si deve fare riferimento alla data in cui è stata presentata la domanda di iscrizione o è stato notificato l'accertamento d'ufficio della sussistenza dell'obbligo assicurativo. In particolare, in assenza di altri atti interruttivi della prescrizione operati in precedenza, i contributi dovuti possono essere imposti, entro il limite della prescrizione vigente al momento della domanda o della notifica degli accertamenti d'ufficio, secondo le precisazioni che seguono. dalle date sottoindicate.

a) Domanda o accertamenti notificati dal 1° ottobre 1982 al 31 dicembre 1990.

Debbono essere considerati recuperabili tutti i contributi, compresi quelli relativi al SSN, nel limite della prescrizione vigente al momento della domanda o della notifica degli accertamenti d'ufficio; in mancanza di altri atti interruttivi intervenuti successivamente, sono invece caduti in prescrizione quelli relativi al periodo compreso fra il mese successivo a quello in cui è stata fatta la domanda o sono stati notificati gli accertamenti e il 31 dicembre 1990. La richiesta contenuta nei modd. GA e GC 21 recapitati entro il 20 aprile 1996 consentirà, infatti, di recuperare i contributi relativi all'ultimo quinquennio (dal gennaio 1991 in poi), ma non quelli anteriori al quinquennio stesso, se posteriori all'atto interruttivo rappresentato dalla domanda o dagli accertamenti d'ufficio. Si tratta, come è evidente, di casi del tutto particolari, relativi ad ipotesi in cui, pur in presenza di domanda (o di accertamento) anteriore al 21 aprile 1991, la pratica è stata trattata solo recentemente. Poiché l'emissione del marzo 1996 è stata basata, per quanto riguarda l'inizio dell'imposizione, sulle indicazioni fornite dalle Sedi, sarà necessario che, in relazione ai casi ipotizzati - che saranno evidenziati in appositi tabulati dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica - le Sedi stesse provvedano ad inviare agli interessati un duplicato dei bollettini con importo ricalcolato sulla base dei principi sopra esposti.

b) Domanda o accertamenti notificati dal 1° gennaio 1991 al 16 agosto 1995.

Debbono essere considerati recuperabili tutti i contributi (compresi quelli relativi al SSN) dovuti nel limite della prescrizione vigente al momento della domanda o della notifica degli accertamenti d'ufficio, cioè dal gennaio 1982 in poi.

c) Domanda presentata o accertamenti notificati dopo il 16 agosto 1995 ed entro il 25 ottobre 1995.

Debbono essere considerati recuperabili i contributi fissi IVS dal luglio 1985 e i contributi a percentuale dovuti per l'intero anno 1985. I contributi per il SSN saranno invece dovuti dall'anno 1990.

d) Domanda presentata o accertamenti notificati dopo il 25 ottobre 1995 ed entro il 31 dicembre 1995.

Debbono essere considerati dovuti i contributi fissi IVS relativi al decennio anteriore (fissi dall'ottobre 1985 e percentuali per l'intero anno 1985) Per quanto riguarda il SSN, sono dovuti i contributi relativi all'anno 1991.

e) Domanda presentata o accertamenti notificati dopo il 31 dicembre 1995.

Si possono recuperare i contributi fissi IVS relativi all'ultimo quinquennio. A titolo di esempio, si precisa che, qualora la domanda venga presentata o gli accertamenti vengano notificati dopo il 31 dicembre 1995 ed entro il 25 gennaio 1996, possono essere recuperati i contributi IVS dal 4 trimestre 1990 in poi.

Per quanto riguarda il SSN, sono dovuti i contributi relativi all'anno 1991.

1.2 - Recuperabilità dei contributi per i soggetti già assicurati.

A decorrere dal gennaio 1996, come si è detto, la prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti è fissata in cinque anni, anche per quanto riguarda l'assicurazione IVS. Ad integrazione di quanto comunicato con le precedenti disposizioni sull'argomento, si conferma che tale termine non può essere esteso a dieci anni su denuncia del lavoratore. La disposizione dell'art. 3, comma 9, come precisato con circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti.

 

 

2 - Utilizzabilità ai fini pensionistici dei contributi fissi e di quelli versati sul minimale di reddito.

2.1 - utilizzabilità del contributo fisso in assenza del versamento del contributo a percentuale (periodo anteriore al luglio 1990).

Come è noto, la contribuzione aggiuntiva aziendale di cui all'art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, costituisce parte integrante della contribuzione IVS. Pertanto, con riferimento al periodo anteriore al luglio 1990, il mancato versamento di tale contribuzione aggiuntiva determina l'impossibilità di utilizzare i contributi mensili versati per l'anno al quale si riferisce l'omissione, sia per il titolare che per gli eventuali collaboratori familiari. Si richiamano in proposito le disposizioni emanate con il messaggio n. 03455 del 10 ottobre 1982 e con la circolare n. 1815 del 7 marzo 1983, con la circolare n. 1820 del 30 maggio 1983 e con la circolare n. 136 del 15 giugno 1988.

Per il passato, la situazione poteva essere sanata versando il contributo omesso. Attualmente, per effetto delle nuove norme sulla prescrizione e in mancanza di specifici atti interruttivi, i contributi stessi in molti casi non possono più essere accettati dall'Istituto.

In quest'ultima ipotesi, deve essere effettuata una contrazione del periodo assicurativo accreditabile, operando come segue.

a) si somma alla contribuzione versata (contribuzione fissa e contribuzione a percentuale) quella a percentuale ancora dovuta;

b) si divide l'importo così ottenuto per 12;

c) si divide l'importo corrispondente alla contribuzione versata per quello di cui al punto b);

d) si accredita un numero di contributi mensili pari al quoziente intero ottenuto con l'operazione di cui al punto c). L'accredito deve essere effettuato a partire dal mese di gennaio o dal mese di inizio dell'attività, se posteriore.

Un esempio può chiarire il concetto sopra esposto.

Si supponga che per un determinato anno siano dovute L. 1.200.000 per contribuzione fissa e L. 600.000 per contribuzione a percentuale e che un artigiano abbia versato per intero la quota fissa e la metà di quella a percentuale. Il numero di contributi mensili da accreditare risulterà dalle seguenti oper azioni: - contribuzione versata + contribuzione dovuta = L.1.800.000 - contribuzione mensile dovuta (L.1.800.000:12)= L. 150.000 - contributi accreditabili (1. 500.000:150.000) N. 10

2.1.2 - Crediti estinti per effetto di norme di legge o abbandonati in base a disposizioni amministrative.

La contrazione di cui sopra non deve essere effettuata in relazione ai debiti contributivi da considerare estinti per effetto dell'art. 2, comma 13, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dell'art. 4-bis della legge 17 marzo 1993, n. 63 e dell'art. 3, comma 6 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166.

Quest'ultima disposizione stabilisce testualmente che "I crediti di importo non superiore a lire cinquantamila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione"

Rientrano nella norma richiamata - che assorbe il contenuto di quelle da ultimo citate e pertanto deve essere riferita a tutte le situazioni pregresse - i singoli crediti che non superano le 50.000 lire a bollettino per soli contributi, sia che si riferiscano a contributi fissi, sia che siano relativi a contribuzione a percentuale.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell'ipotesi di crediti da considerare abbuonati per effetto di disposizioni amministrative. Per l'abbuono dei piccoli crediti, si vedano le disposizioni contenute nella circolare n. 265 R.C.V. del 14 dicembre 1989, nella circolare n. 1 R.C.V. del 2 gennaio 1990, nella circolare n. 70 del 23 marzo 1993 e la circolare n. 294 del 9 novembre 1994, emanata in applicazione della determinazione commissariale n. 474 del 20 ottobre 1994.

In tutti i casi suddetti, i contributi non recuperati vanno considerati come versati.

2.1.3 - Abbandono dell'azione legale di recupero

La contrazione di cui al precedente punto 2.1 va invece effettuata in relazione ai contributi per i quali deve essere iniziata l'azione amministrativa di recupero, anche se per i contributi medesimi non deve essere coltivata l'azione legale in considerazione dell'esiguo importo del credito stesso. In questo caso, infatti, non si tratta di una mera rinuncia al credito per ragioni di opportunità economica, ma di un mancato pagamento da parte di un soggetto al quale l'omissione contributiva è stata regolarmente notificata.

2.2 - Utilizzabilità del contributo versato sul minimale di reddito in assenza del versamento del contributo a conguaglio o a saldo (periodo posteriore al giugno 1990).

Per il periodo posteriore al giugno 1990, il contributo dovuto per l'assicurazione IVS è unico, anche se il versamento avviene in tempi e con modalità diverse. Peraltro, l'assenza del versamento dei contributi a conguaglio (o a saldo) non impedisce la copertura contributiva dell'anno interessato, visto che l'obbligo di tale versamento è solo eventuale e collegato all'esistenza di redditi che potrebbero anche mancare. In altri termini, fino al momento della comunicazione, da parte del Ministero delle Finanze, dei dati relativi alle dichiarazioni reddituali dei singoli soggetti, il mancato versamento dei contributi a conguaglio non può essere considerato come una omissione. In conseguenza, a seguito dei singoli versamenti, viene accreditato, sulla posizione assicurativa di ogni soggetto, un contributo mensile per ogni mese di attività prestata e viene attribuito il reddito desunto dall'importo dei pagamenti effettuati. Tali registrazioni, peraltro, possono essere definitivamente convalidate solo dopo la verifica conseguente ai controlli incrociati con il Fisco. Prima di tale verifica, il versamento può essere utilizzato solo in via provvisoria e salvo rettifica. Pertanto, se in un momento successivo ai primi versamenti, si accerta il mancato o incompleto pagamento del contributo per la parte relativa al reddito eccedente il minimale, si dovrà

- dare immediatamente inizio all'azione di recupero dei contributo omessi; la relativa comunicazione all'interessato

- da effettuare con raccomandata R.R. - dovrà contenere l'avvertenza che in caso di mancato pagamento del dovuto entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, si procederà alla revisione della posizione contributiva individuale e all'accredito di un numero di contributi mensili ridotto in proporzione ai versamenti effettuati;

- alla rideterminazione del numero dei contributi accreditabili nell'ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute (ovviamente la posizione dovrà essere ricostituita in relazione al pagamento effettuato);

- alla rideterminazione dell'importo reddituale dei singoli mesi, visto che la somma pagata rappresenta solo una parte di quella dovuta;

- all'assunzione dei conseguenti provvedimenti in materia pensionistica.

Le operazioni concernenti la posizione contributiva e la determinazione dell'importo dei redditi saranno compiute direttamente dalla Direzione Centrale Tecnologia Informatica al momento della comunicazione dei dati reddituali da parte del Ministero delle Finanze, ma potranno essere effettuate anche dalle Sedi, per singoli soggetti, al momento della definizione di una domanda di pensione, sulla base dei dati forniti dal soggetto e con le modalità che saranno successivamente indicate dalla suddetta Direzione Centrale.

Il contenuto della presente circolare deve essere portato a conoscenza delle Associazioni di categoria e dei Consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali di informazione.

Il Direttore generale

Trizzino