§ 27.1.66 - Legge 24 dicembre 1993, n. 539.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:24/12/1993
Numero:539


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative.
Art. 2.  Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3.  Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.
Art. 4.  Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative.
Art. 5.  Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative.
Art. 6.  Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative.
Art. 7.  Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative.
Art. 8.  Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative.
Art. 9.  Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative.
Art. 10.  Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative.
Art. 11.  Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative.
Art. 12.  Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative.
Art. 13.  Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative.
Art. 14.  Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative.
Art. 15.  Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative.
Art. 16.  Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative.
Art. 17.  Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative.
Art. 18.  Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative.
Art. 19.  Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative.
Art. 20.  Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative.
Art. 21.  Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative.
Art. 22.  Totale generale della spesa.
Art. 23.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 24.  Disposizioni diverse.
Art. 25.  Bilancio pluriennale.


§ 27.1.66 - Legge 24 dicembre 1993, n. 539. [1]

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996.

(G.U. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.).

 

     Art. 1. Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

     2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

 

          Art. 2. Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

     3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

     9-bis. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi [2].

     9-ter. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate [3].

     10. [4]

 

          Art. 3. Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

     3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1994, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     4. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

     5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 189.000 miliardi [5] .

     6. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 18.000 miliardi.

     7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 12.000 miliardi.

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in European Currency Units (ECU).

     11. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 2.780 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi.

     12. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     13. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     14. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     15. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     16. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".

     17. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1993 sono riferiti alla competenza dell'anno 1994 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

     18. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

     19. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6868, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     20. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitalo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     22. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

 

          Art. 4. Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

     2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1994, è stabilito in 210.

     3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

     4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

     5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

     8. Per l'anno 1994, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

 

          Art. 5. Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

     4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

 

          Art. 6. Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

     2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1994, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

     3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 7. Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

     2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

     3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1994 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

     4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazione rimborsi di spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1994.

     5. Il Ministro del tesoro può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

     6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1994.

 

          Art. 8. Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

     2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1994. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

     3. Per l'anno finanziario 1994 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     3-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [6] .

 

          Art. 9. Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

     2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1994, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

     3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

     5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

     6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1994, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

          Art. 10. Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

     2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

     3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti da detto fondo, per competenza e cassa, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministero dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1994, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonchè di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

     a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1994 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonchè delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994;

     b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

     c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

     6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1993 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

 

          Art. 11. Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

     3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) militari specializzati

n.

259;

b) militari aiuto-specialisti

n.

2.800.

     4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 26 unità.

     5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 40 unità.

     6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

a) sergenti

n.

1.076;

b) sottocapi e comuni volontari

n.

440.

     7. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 700.

     8. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 3276 e 3277 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

     9. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1994 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

     10. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

     11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

     12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 3274, 3276, 3277 e 3283 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

     13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione del Ministero dei trasporti e della navigazione, l'organizzazione del Ministero medesimo e il riordino del Ministero dell'ambiente.

 

          Art. 12. Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, il fondo iscritto al capitolo 1171 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, in relazione ai provvedimenti concernenti le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero medesimo.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alla riassegnazione ai competenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Ente poste italiane in relazione alle funzioni attribuite al predetto Ministero dai provvedimenti che ne stabiliscono le attribuzioni e l'ordinamento.

 

          Art. 13. Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

     2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) militari specializzati:

 

 

1) Esercito

n.

21.000;

2) Marina

n.

1.450;

3) Aeronautica

n.

34.311;

b) militari aiuto-specialisti:

 

 

1) Esercito

n.

40.000;

2) Marina

n.

13.550;

3) Aeronautica

n.

16.500.

     3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) Esercito

n.

139;

b) Marina

n.

160;

c) Aeronautica

n.

335.

     4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) Esercito (compresi i carabinieri)

n.

1.255;

b) Marina

n.

100;

c) Aeronautica

n.

210.

     5. Il numero degli ufficiali di complemento di prima nomina dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 è ridotto di 428 unità.

     6. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

a) sergenti

n.

4.850;

b) sottocapi e comuni volontari

n.

1.500.

     7. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) sergenti

n.

6.000;

b) graduati e militari di truppa

n.

1.018.

     8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

     9. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1994, è fissata a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

a) sergenti

n.

7.000;

b) graduati e militari di truppa

n.

1.000.

     10. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articolo 34 e 35 della legge stessa, come segue:

a) Esercito

n.

25.778;

b) Marina

n.

6.931;

c) Aeronautica

n.

4.333.

     11. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

     12. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

     13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

     14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

     15. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

     16. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

 

          Art. 14. Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

     2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1994.

     4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

     6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

 

          Art. 15. Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.14).

 

          Art. 16. Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

 

          Art. 17. Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

     2. Alle spese di cui al capitolo 4404 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

     3. Il Ministero del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1994, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e di collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

     5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

 

          Art. 18. Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

 

          Art. 19. Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

 

          Art. 20. Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

     2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1994, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

     3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

 

          Art. 21. Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative.

     1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

     2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonchè con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     5. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

     5-bis. La tassa Depositi e prestiti, ha valere sui fondi accantonati sull'apposito conto corrente di tesoreria, costituito mediante il versamento degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, è autorizzata a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 6 miliardi [7] .

     5-ter. La somma di cui al comma 5-bis sarà assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali al fine di consentire l'acquisto e l'espropriazione di terreni e fabbricati per una migliore gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato [8] .

     5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1994, in relazione alle entrate acquisite per l'attività dell'azienda stessa volta ad assicurare la continuità di gestione del Parco nazionale dello Stelvio [9] .

 

          Art. 22. Totale generale della spesa.

     1. E' approvato in lire 761.015.149.632.000 in termini di competenza e in lire 779.948.063.541.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994.

 

          Art. 23. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, con le tabelle allegate.

 

          Art. 24. Disposizioni diverse.

     1. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Per l'anno finanziario 1994, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

     3. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

     4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1993, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

     5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1994, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

     6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

     9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

     10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

     11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1993 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1994. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

     12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

     13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.155.

     14. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

     15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità europea.

     16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri e dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     16-bis. In relazione agli effetti delle operazioni di conguaglio derivanti dalla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, concernente il regolamento sulla assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed assimilati da parte dei sostituiti d'imposta ed dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti in termini di competenza e di cassa, variazioni compensative tra i capitoli relativi alle spese per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali ed i pertinenti capitoli relativi ai contributi previdenziali, assistenziali e ritenute erariali, iscritti nelle relative rubriche degli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome [10] .

 

          Art. 25. Bilancio pluriennale.

     1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1994-1996, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[7] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[8] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 23 settembre 1994, n. 554.

[10] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 23 settembre 1994, n. 554.