Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/08/1996 |
Numero: | 450 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui |
Art. 2. Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci |
Art. 3. Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno |
Art. 4. Fondi per le aree depresse |
Art. 5. Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni |
Art. 6. Aree protette |
Art. 7. Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210 |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 98.1.29288 - D.L. 30 agosto 1996, n. 450 [1].
Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
(G.U. 31 agosto 1996, n. 204)
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal
2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2. Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci
1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal
Art. 3. Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno
1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3e 6 del
2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 19 del
Art. 4. Fondi per le aree depresse
1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del
2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del
3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5. Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della
Art. 6. Aree protette
1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della
Art. 7. Modifica e integrazione della
1. L'articolo 2 della
"Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2".
2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della
4. Il comma 1 dell'articolo 3 della
" 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità, tramite la USL territorialmente competente, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità".
5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.
6. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,