§ 98.1.28098 - D.L. 28 marzo 1989, n. 110 .
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/03/1989
Numero:110


Sommario
Art. 1.  (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile)
Art. 2.  (Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva)
Art. 3.  (Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e [...]
Art. 4.  (Fiscalizzazione degli oneri sociali)
Art. 5.  (Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio [...]
Art. 6.  (Assicurazione per gli apprendisti artigiani)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28098 - D.L. 28 marzo 1989, n. 110 [1].

Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

(G.U. 29 marzo 1989, n. 73)

 

 

     Art. 1. (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile)

     1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti o accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal Contratto collettivo.

     2. La contribuzione relativa alla eventuale differenza tra la retribuzione di cui al comma primo e la retribuzione corrisposta, salvi i diritti spettanti al lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, è a carico del datore di lavoro.

     3. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'art. 7, comma primo, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 45. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è elevata a 11,25. Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione relativa alla eventuale differenza tra il limite minimo di retribuzione giornaliera e la retribuzione corrisposta.

     4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma primo dell'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

     «1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

     1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma primo è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire duemilioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

     5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'art. 5, comma quinto, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

     «5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

 

          Art. 2. (Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva)

     1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

     2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli Uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

     3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli artt. 633 e segg. del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'art. 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'art. 1, comma tredicesimo, del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

     4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma terzo, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli artt. 442 e segg. del codice di procedura civile.

     5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del servizio centrale della riscossione, di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'art. 2 del decreto stesso, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma quarto. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

     7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

     8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie sono tenuti ad avvalersi dei sistemi di cui ai commi quinto e settimo, con la concessione da parte degli enti stessi di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al trenta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro il 30 novembre 1989 secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'art. 2, comma settimo, del D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

     9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

     10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

     11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal Consiglio di amministrazione, ovvero, per delega di quest'ultimo, dal comitato esecutivo, ovvero, per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai Comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

     12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

     13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

     14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dello SCAU per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

     15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti al Servizio Contributi Agricoli Unificati, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

     16. Le disposizioni di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 20 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

     17. Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali e assistenziali.

     18. La misura del contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

     19. I soggetti che abbiano esercitato o esercitino la facoltà di presentare dichiarazioni sostitutive per redditi di lavoro autonomo e di impresa e per i corrispettivi delle operazioni imponibili ai fini fiscali, per i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni all'INPS ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS, o in unica soluzione, entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni sostitutive devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi alla riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

 

          Art. 3. (Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e Camere di commercio ed artigianato)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

     2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali..

     3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al n. 8) del primo comma dell'art. 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al n. 1) del primo comma del predetto articolo.

     4. Il secondo comma dell'art. 45 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

     “Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.”.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del Testo unico di cui al comma quarto, unitamente alla denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, di cui agli artt. 12 e 13 del medesimo Testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori assicurati.

     6. All'atto della iscrizione presso le Camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

     7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

     8. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio dei supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 4. (Fiscalizzazione degli oneri sociali)

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

     a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma quarto dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma primo dell'art. 4 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

     b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

     d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

     a) lire 102.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manufatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati, indicato dal comma quarto dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma primo dell'art. 4 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

     b) ulteriori lire 30.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) lire 39.500 per ogni dipendente delle imprese alberghiere, e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane.

     3. Le riduzioni di cui ai commi primo e secondo, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

     4. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'art. 1, commi primo e settimo, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     5. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma quarto successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'art. 10, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     6. I benefici di cui ai commi quarto e quinto non si cumulano fra loro né con il beneficio di cui ai commi primo, lettere b) e d), e secondo, lettera b), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

     7. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'art. 10, comma primo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1989 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 la predetta riduzione sarà di lire 125.000. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

     8. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

     9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette retribuzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

     10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

     a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

     b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

     c) siano stati retribuiti o denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dal comma primo dell'art. 1.

     11. Le disposizioni di cui al comma decimo operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

     12. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'art. 7 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'art. 1, comma primo, del presente decreto, da verificarsi semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma decimo. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

     13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento. Con salvezza delle situazioni di cui al comma dodicesimo, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

     14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 1, comma settimo, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

     15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuati in difformità alle disposizioni del presente decreto, sono conguagliati senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per il 1989, in lire 5.728 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5.728 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento..

     17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. (Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione)

     1. Il termine di cui all'art. 2 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'art. 59 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1989.

     [2] All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.965 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 900 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'art. 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

     3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'art. 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'art. 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'art. 1, comma secondo, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

     4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

 

          Art. 6. (Assicurazione per gli apprendisti artigiani)

     1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     2. Le convenzioni di cui al comma primo stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

     3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma secondo. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

     4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

 

          Art. 7. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 7 dicembre 1989, n. 389, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.