§ 95.1.66 - D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 .
Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:12/12/1988
Numero:526


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativo alla entrata in funzione del servizio centrale della [...]
Art. 2.      1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché delle tesorerie comunali e provinciali, sempre che [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.1.66 - D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 [1] .

Disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989

(G.U. 14 dicembre 1988, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativo alla entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, istituito con l'art. 1 dello stesso decreto, è differito al 1° gennaio 1990. Alla stessa data è, altresì, differito il termine, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, a decorrere dal quale il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume la denominazione di "Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".

     2. I termini di cui agli artt. 3, comma 1, 114, comma 1, lettera a), e 116, comma 2, del citato decreto n. 43 del 1988, previsti per gli adempimenti connessi all'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, nonché i termini di cui agli artt. 3, comma 2, e 9, comma 1, del citato decreto n. 44 del 1988, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre, altresì, il termine previsto dall'art. 115, comma 1, del decreto n. 43 del 1988, per il conferimento della concessione dei servizi. [2]

     3. Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dall'art. 118, comma 1, del citato decreto n. 43 del 1988, è fissato al 31 dicembre 1989.

 

          Art. 2.

     1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché delle tesorerie comunali e provinciali, sempre che non ricorrano le ipotesi previste dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, sono prorogate fino al 31 dicembre 1989. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché a quelle previste dall'articolo 3 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

     1-bis. Per le somme riscosse a partire dal 1° marzo 1989 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 e che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 15 febbraio 1989, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 45 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede in Sicilia. [3]

     2. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio, la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto dal Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

     3. Restano salve, ove non sia provveduto ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni; tuttavia la disposizione recata dal comma 7 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.

     4. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori, nonché le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

     5. Gli esattori e i ricevitori provinciali che non intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi debbono notificare, entro il 28 dicembre 1988, a mezzo di ufficiale giudiziario, al prefetto e all'intendente di finanza atto di rinuncia alla proroga della gestione. La rinuncia alla gestione di una esattoria ha effetto per tutte le gestioni di esattoria conferite al rinunciante.

     6. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1989 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

     7. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1989 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1989 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità spettante per l'anno 1989 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 5 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1988 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1988. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.

     7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano:

     a) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

     b) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987, n. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1988. [4]

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 10 febbraio 1989, n. 44.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.