§ 98.1.26534 - Legge 10 febbraio 1989, n. 44.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/02/1989
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della [...]


§ 98.1.26534 - Legge 10 febbraio 1989, n. 44. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989.

(G.U. 11 febbraio 1989, n. 35)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, recante disposizioni per il differimento al 1° gennaio 1990 del termine di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione dei tributi, nonché per assicurare la riscossione delle imposte dirette nell'anno 1989, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526

     All'art. 1, al comma 2, le parole: "che viene elevato a nove mesi" sono soppresse.

     All'art. 2

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Per le somme riscosse a partire dal 1° marzo 1989 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 e che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 15 febbraio 1989, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 45 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede in Sicilia";

     dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     "7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano:

     a) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte di cui all'art. 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'art. 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

     b) relativamente agli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nei comuni della provincia di Sondrio nei quali hanno operato le sospensioni dei pagamenti delle imposte, delle tasse e dei contributi disposte con le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1066 del 20 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1987, n. 1142 dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316 del 28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987, en. 1509 del 20 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1988".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.