Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/12/1987 |
Numero: | 550 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal primo comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per l'emanazione dei Testi unici previsti [...] |
§ 98.1.26461 - Legge 29 dicembre 1987, n. 550.
Nuovo termine per l'emanazione dei Testi unici previsti dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni
(G.U. 8 gennaio 1988, n. 5)
1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal primo comma dell'articolo unico della
2. Nei Testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun Testo unico. Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze interpretative, di migliorarne la formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie e di pervenire l'inadempimento dell'obbligo tributario, possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e correzioni di cui all'art. 17, secondo comma, della
3. [2].
4. La Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della
5. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della
6. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun Testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino all'anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun Testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresì emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
7. Il Ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun Testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.
8. Fermo restando l'articolo unico, primo comma, secondo periodo, della
9. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza".
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 30 giugno 1990 dall'art. 17 della
[2] Modifica il secondo comma, art. 1, della