Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/06/1995 |
Numero: | 236 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 98.1.26980 - Legge 21 giugno 1995, n. 236.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
(G.U. 21 giugno 1995, n. 143)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1, al comma 1, dopo le parole: "per due anni", sono inserite le seguenti: "non prorogabili".
All'art. 2, il comma 4 è soppresso.
All'art. 4:
al comma 2, secondo periodo, le parole: "sentite le rappresentanze sindacali" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici";
al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del
al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso".
All'art. 5, al comma 3, le parole: "l'anno accademico 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996".
All'art. 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in misura non inferiore al 15 per cento".
L'art. 7 è soppresso.
All'art. 10:
il comma 3 è soppresso;
al comma 4, sono soppresse le parole da: "ai fini" fino a: "sessione straordinaria".
L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della
Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis. - 1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.
Art. 11-ter. - 1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'art. 3 del
Art. 11-quater. - 1. Il primo comma dell'art. 114 del