Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.11 università |
Data: | 21/04/1995 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare improrogabilmente fino al 30 [...] |
Art. 2. 1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti |
Art. 3. 1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite [...] |
Art. 5. 1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. [...] |
Art. 6. 1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio [...] |
Art. 7. [9] |
Art. 8. 1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università per gli impianti già realizzati |
Art. 9. 1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel [...] |
Art. 10. 1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere [...] |
Art. 11. [12] |
Art. 11 bis. [13] |
Art. 11 ter. [14] |
Art. 11 quater. [15] |
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 57.11.207 - D.L. 21 aprile 1995, n. 120 [1] .
Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.
(G.U. 22 aprile 1995, n. 94)
Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università "La Sapienza" di Roma è autorizzata a rinnovare improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, previa intesa con la Regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del
1. Il n. 3) del primo comma dell'art. 13 del
"3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
3 bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.".
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 10 e 12, della
3. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'art. 22, comma 11, del
4. [3].
1. Le disposizioni dell'art. 4, comma 8, della
2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici [4] .
3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del
4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso [6] .
5. L'art. 28 del
1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995 le università stabiliscono, in deroga ai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'art. 5 della
2. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 4, della
3. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'art. 25 del
1. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della
2. L'art. 48 del
3. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'art. 2, comma 5, della
4. Le università sono comunque tenute a rinnovare gli organi collegiali scaduti secondo le modalità vigenti nelle more dell'adozione degli statuti di cui al comma 1; fino a tale rinnovo detti organi permangono nell'attuale composizione.
5. Sono fatte salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Le disposizioni di cui all'art. 6 del
1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.
2. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.
3. [10]
4. Limitatamente all'anno 1995 è indetta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel mese di maggio, una sessione straordinaria degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo [11] .
1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'art. 1 della
1. La laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Trieste è, a tutti gli effetti, equipollente alla laurea in scienze politiche.
1. Ai fini dell'iscrizione negli albi professionali, gli attestati di cui all'art. 3 del
1. Il primo comma dell'art. 114 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 1 della
[3] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 18 della
[9] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[10] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Articolo così sostituito dalla legge di conversione. Per l’interpretazione autentica del presente articolo per la parte riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena, vedi l'art. 8 della
[13] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[14] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[15] Articolo inserito dalla legge di conversione.