§ 79.3.37 - D.L. 1 ottobre 1996, n. 512 .
Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:01/10/1996
Numero:512


Sommario
Art. 1.  Incremento e ripianamento degli organici.
Art. 1 bis.  Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 1 ter.  Interpretazione autentica
Art. 2.  Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto.
Art. 3.  Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 4.  Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996.
Art. 5.  Norme di amministrazione e contabilità.
Art. 6.  Copertura finanziaria.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 79.3.37 - D.L. 1 ottobre 1996, n. 512 [1] .

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

(G.U. 2 ottobre 1996, n. 231)

 

     Art. 1. Incremento e ripianamento degli organici.

     1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

     2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelle che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tal fine, detta graduatoria avrà validità triennale.

     3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.

     6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul "reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 1 bis. Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [2].

     1. Per le esigenze connesse alle attività di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché nel limite massimo di dieci unità, del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno.

     2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, qualora il numero delle istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento è disposto secondo il criterio della maggiore anzianità di servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996–1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione: “Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale”.

 

          Art. 1 ter. Interpretazione autentica [3].

     1. Le indennità di rischio corrisposte agli appartenenti ai Corpo dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.

 

          Art. 2. Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto.

     1. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzazione, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali in Italia e all'estero, nonché quelle per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

 

          Art. 3. Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

     2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

 

          Art. 4. Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996.

     1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al concorso nella lotta agli incendi boschivi e relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature, di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 23.000 milioni.

     2. All'onere di lire 23.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 15.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Norme di amministrazione e contabilità.

     1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

     2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

 

          Art. 6. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

          Art. 7. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     TABELLA 1 (prevista dall'art. 1, comma 1) - INCREMENTO DI ORGANICO AREA OPERATIVA TECNICA.

…..(Omissis).


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 novembre 1996, n. 609. Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, ad eccezione degli articoli 1, commi 3, 5, 7; 1-ter, 2; 3.

[2] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.