Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 19/05/2009 |
Numero: | 3772 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'adozione delle iniziative necessarie per l'organizzazione del grande evento «Presidenza del Italiana del G8» di competenza del Ministero degli affari esteri, il Commissario delegato, di [...] |
Art. 2. 1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza, con riguardo al settore scolastico ed universitario, il Commissario [...] |
Art. 3. 1. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i provvedimenti di spesa adottati dalla Direzione di comando e controllo (DI.COMA.C.), istituita ai sensi dell'art. 1, [...] |
Art. 4. 1. Fino al 30 giugno 2009 ed in relazione alle accresciute esigenze amministrative dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, connesse agli eventi sismici [...] |
Art. 5. 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3760/2009 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei [...] |
Art. 6. 1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, [...] |
Art. 7. 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico in ordine alle attività di ricostruzione, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è autorizzato a costituire una [...] |
Art. 8. 1. Per la soluzione di particolari e specifiche problematiche di natura tecnica, ed in particolare, per garantire la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private nell'ambito del processo di [...] |
Art. 9. 1. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui [...] |
Art. 10. 1. Per la realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari ad eliminare il pericolo di crollo, mediante la messa in atto di opere provvisionali, della chiesa di San Marco nel comune [...] |
Art. 11. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni |
Art. 12. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente |
Art. 13. 1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, avvalendosi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avvia un piano di microzonazione sismica [...] |
Art. 14. 1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacità operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno [...] |
§ 79.2.770 - O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3772.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile.
(G.U. 25 maggio 2009, n. 119)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009 e n. 3766 dell'8 maggio 2009;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota del 24 aprile 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Per l'adozione delle iniziative necessarie per l'organizzazione del grande evento «Presidenza del Italiana del G8» di competenza del Ministero degli affari esteri, il Commissario delegato, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2009, n. 3629, è autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilità speciale intestata al Capo della delegazione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della
2. Per la prosecuzione delle attività di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, è autorizzato a trasferire due milioni di euro sulla contabilità speciale n. 5124 aperta presso l'Ufficio Sherpa, utilizzando allo scopo le risorse rivenienti dall'art. 2, comma 64, della
3. Per il compimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'art. 17 del
1. Per assicurare il supporto all'attuazione delle iniziative necessarie per il superamento della situazione d'emergenza, con riguardo al settore scolastico ed universitario, il Commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del dott. Emanuele Fidora, Vice Capo di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. In particolare il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle attività previste dal
3. A fronte del maggior impegno connesso con l'incarico di cui al comma 1, al soggetto attuatore è attribuito un trattamento non superiore a quello attribuito a dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al conseguente onere si provvede mediante le disponibilità del capitolo 1003/1, 1016 e 1015 nell'ambito della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - Programma “Indirizzo politico” . U.P.B. 5.1.1 “Funzionamento” - centro di responsabilità “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2009 [1].
1. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i provvedimenti di spesa adottati dalla Direzione di comando e controllo (DI.COMA.C.), istituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009 per fronteggiare la prima emergenza connessa agli eventi sismici del 6 aprile 2009, decadono ove non espressamente confermati dal Vice-Commissario competente in relazione alla materia trattata dalla funzione di controllo istituita presso la medesima Direzione.
2. Il sindaco dell'Aquila in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 è autorizzato ad avvalersi della società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. per gestire il servizio di erogazione del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 e degli ulteriori benefici previsti dalle ordinanze di protezione civile, per la realizzazione e gestione di una banca dati degli interventi emergenziali, nonchè per l'ordinata gestione dei rientri nelle abitazioni in esito alle dichiarazioni di agibilità e delle verifiche delle dichiarazioni di conformità degli impianti ad esse correlati. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse indicate nel comma 1, dell'art. 7 del
3. Alla banca dati di cui al comma 2, possono accedere le Amministrazioni dello Stato interessate, le Agenzie fiscali, la Guardia di Finanza e la SOGEI [2].
1. Fino al 30 giugno 2009 ed in relazione alle accresciute esigenze amministrative dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, connesse agli eventi sismici del 6 aprile 2009, il personale ivi in servizio è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, fino al 31 dicembre 2009, oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite [3].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3760/2009 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, per l'attuazione dell'art. 2 del
1. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo ed all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad implementare la dotazione organica dell'Ufficio del Consigliere Giuridico del medesimo Dipartimento nei termini di cui al presente articolo.
2. Il Consigliere Giuridico è autorizzato ad avvalersi di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, fino al 30 giugno 2010 [4].
3. Presso il Commissario delegato è assegnato un contingente di cinque unità di personale preposto all'Ufficio del Commissario delegato appartenente alla pubblica amministrazione civile o militare, da chiamare in posizione di comando ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755, e di cinque unità di personale individuate tra quelle già in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.
4. [Ai tre consulenti di cui al comma 2 è riconosciuta un'indennità mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 50% del trattamento economico in godimento] [5].
5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.
1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico in ordine alle attività di ricostruzione, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è autorizzato a costituire una Commissione di esperti che fornisce le proprie valutazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica [6].
1. Per la soluzione di particolari e specifiche problematiche di natura tecnica, ed in particolare, per garantire la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private nell'ambito del processo di ricostruzione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici e di cui al
2. [A tal fine le funzioni di Direttore del Servizio tecnico Centrale sono attribuite ad un soggetto a cui conferire un incarico di dirigente generale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del
3. [Al fine di compensare le spese derivanti dall'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale di cui al comma 2, sono resi indisponibili due posti di dirigenti di seconda fascia nel quadro della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previsti nella tabella «A» del
1. In relazione alle esigenze funzionali della Struttura di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della medesima disposizione, è autorizzato a conferire, per l'espletamento delle funzioni di soggetto attuatore di cui al comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, fino al 31 dicembre 2009, un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 4, del
2. Il comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 è soppresso.
3. Al Soggetto attuatore di cui al comma 1 è corrisposto un compenso pari al 40% del trattamento economico in godimento [10].
1. Per la realizzazione degli interventi di somma urgenza necessari ad eliminare il pericolo di crollo, mediante la messa in atto di opere provvisionali, della chiesa di San Marco nel comune dell'Aquila, il Vice-Commissario delegato di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, provvede avvalendosi, in qualità di soggetto attuatore, del Segretario Regionale ai lavori pubblici della regione Veneto.
2. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede alla realizzazione degli interventi avvalendosi di imprese locali abruzzesi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie stanziate dalla
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte le seguenti disposizioni:
delibere della giunta regionale n. 361 del 16 maggio 2003 e n. 1230 del 12 dicembre 2001.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui ai commi precedenti, in deroga all'art. 17, comma 24, della
1. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, avvalendosi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, avvia un piano di microzonazione sismica dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad anticipare un contributo straordinario di euro 300.000,00 a carico del Fondo della protezione civile. Per l'utilizzo di tale contributo il predetto Istituto tiene apposita evidenza contabile, rendicontando e documentando le spese effettivamente sostenute che non possono superare l'importo predetto [11].
1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacità operativa della Struttura di Missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 17 del
2. Per le finalità di cui al comma 1, le sette unità di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, sono ridotte a sei, le venti unità di personale di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 sono ridotte a dieci, le dodici unità di personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 sono ridotte a quattro. Per la definizione dei provvedimenti inerenti alla gestione dei fondi stanziati, l'Unità tecnica di Missione può avvalersi, nell'ambito delle economie di spesa realizzate ai sensi del presente comma, della consulenza di una figura professionale di comprovata esperienza nel settore.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[3] Comma così modificato dall'art. 7 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[5] Comma abrogato dall'art. 11 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[7] Comma così modificato dall'art. 7 della
[8] Comma abrogato dall'art. 7 della
[9] Comma abrogato dall'art. 7 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[11] Comma così modificato dall'art. 7 della