Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 06/06/2009 |
Numero: | 3780 |
Sommario |
Art. 1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti. |
Art. 2. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila |
Art. 3. Presentazione della dichiarazione dei redditi ed attività di assistenza fiscale |
Art. 4. Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione |
Art. 5. Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e compensazione volontaria |
Art. 6. Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 |
Art. 7. Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 |
§ 79.2.777 - O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.
Attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009».
(G.U. 10 giugno 2009, n. 132)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto l'art. 9, comma 2, della
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti interventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009 recante: «Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 16 aprile 2009, n. 3 emanato in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, recante: «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Visti, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere c) e g), del sopra citato decreto-legge;
Considerato che si rende necessario disporre la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonchè i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli Uffici dell'Agenzia delle entrate;
Considerato altresì che appare necessario rimodulare i termini di sospensione per gli adempimenti ed i versamenti dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, disponendo la sospensione anche in favore di contribuenti residenti in comuni colpiti dal sisma, non rientranti nel territorio provincia dell'Aquila, come individuati dall'art. 1, comma 2, del
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti.
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al comma 1.
3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 1 e 2, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 28, secondo comma, e 29 del
3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati ai predetti enti dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariale a favore dei comuni interessati di importi pari alle anticipazioni concesse [2].
3-bis. Gli importi dei tributi di spettanza della provincia dell'Aquila non percepiti per effetto della sospensione dei versamenti tributari sono anticipati al predetto ente dallo Stato, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A decorrere dalla data della ripresa della riscossione dei predetti tributi sospesi, si provvede a ridurre i trasferimenti erariali a favore della provincia dell'Aquila di importi pari alle anticipazioni concesse [3].
Art. 2. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti nella provincia dell'Aquila
1. Nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune diverso da quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del
2. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale del 9 aprile 2009, versano le ritenute non subite in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009. Le ritenute di cui al presente comma sono prelevate dal sostituto d'imposta in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
3. Ai contribuenti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti nei medesimi commi, non si applicano sanzioni ed interessi.
Art. 3. Presentazione della dichiarazione dei redditi ed attività di assistenza fiscale
1. Le persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1, possono presentare entro il 26 ottobre 2009 ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies, del
2. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 2 del
3. I sostituti che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2009, effettuano, ove possibile, entro il mese di dicembre 2009, le operazioni di conguaglio di cui all'art. 19 del predetto
4. Le persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 aprile 2009, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune diverso dal quelli individuati dall'art. 1, comma 2, del
Art. 4. Sospensione dei termini in favore dell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione
1. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della
2. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della
3. Anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della
4. Ai fini previsti dall'art. 19, comma 2, lettera a), del
5. Con riferimento ai ruoli relativi ai debitori interessati dalla sospensione di cui all'art. 1, comma 1, sono prorogati al terzo anno successivo alla data di scadenza di tale sospensione:
a) il termine di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), del
b) il termine di cui all'art. 36, comma 4-quinquies, del
c) il termine di decorrenza di cui all'art. 36, comma 4-sexies, del
Art. 5. Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e compensazione volontaria
1. Per i rimborsi IVA di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi all'anno 2008 ed ai primi tre trimestri del 2009, nel limite di euro 516.456,90, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza, sono esclusi dall'obbligo di presentazione delle garanzie, se non ancora presentate.
2. Nel periodo di vigenza della sospensione della riscossione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 28-ter del
Art. 6. Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009
1. L'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 è abrogato.
Art. 7. Modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009
1. All'art. 2 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. A fronte del maggior impegno connesso con l'incarico di cui al comma 1, al soggetto attuatore è attribuito un trattamento non superiore a quello attribuito a dirigenti di prima fascia in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al conseguente onere si provvede mediante le disponibilità del capitolo 1003/1, 1016 e 1015 nell'ambito della missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” - Programma “Indirizzo politico” . U.P.B. 5.1.1 “Funzionamento” - centro di responsabilità “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2009».
2. All'art. 3, comma 2, è aggiunto il seguente comma: «3. Alla banca dati di cui al comma 2, possono accedere le Amministrazioni dello Stato interessate, le Agenzie fiscali, la Guardia di Finanza e la SOGEI».
3. All'art. 4, comma 1, prima delle parole «In relazione alle» sono inserite le seguenti parole «Fino al 30 giugno 2009 ed».
4. All'art. 6, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Consigliere Giuridico è autorizzato ad avvalersi di un consulente da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati amministrativi o avvocati dello Stato, anche in posizione di fuori ruolo, fino al 30 giugno 2010».
5. All'art. 7, il comma 2 è cosi sostituito: «2. La Commissione di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
6. All'art. 8, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
7. I commi 2 e 3 dell'art. 8 sono soppressi.
8. All'art. 13, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole «che non possono superare l'importo predetto».
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[3] Comma aggiunto, come ulteriore "3 bis", dall'art. 8 della