§ 79.2.956 - O.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 3913.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:22/12/2010
Numero:3913


Sommario
Art. 1.      1. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i tempi di deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo, [...]
Art. 2.      1. In relazione alla mancata realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, sono soppresse le relative [...]
Art. 3.      1. All'art. 4, comma 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, dopo le parole: «una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e [...]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare l'espletamento senza soluzione di continuità delle funzioni del Comitato dei Garanti istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2784 del 29 [...]


§ 79.2.956 - O.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 3913.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 3 gennaio 2011, n. 1)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3905 del 10 novembre 2010;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

     Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 1° settembre 2010;

     Considerata la necessità di assicurare il completamento del ciclo di gestione e riuso delle terre e rocce da scavo prodotte nel corso della realizzazione degli insediamenti abitativi destinati alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009;

     Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i tempi di deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo, che presentino i necessari requisiti merceologici e di qualità ambientale, prodotte nel corso della realizzazione delle opere dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP sono stabiliti in tre anni, in deroga a quanto disposto dall'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Al fine di garantire il riuso delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza varianti progettuali alle predette opere, finalizzate alla definizione e all'approvazione di specifici progetti di riuso delle terre e rocce da scavo, secondo le modalità stabilite dall'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 2.

     1. In relazione alla mancata realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, sono soppresse le relative autorizzazioni di spesa e le corrispondenti risorse sono mantenute nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile per il completamento degli interventi rimasti di propria competenza ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

     2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle residue disponibilità rinvenienti dalle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 le seguenti parole: «di cui all'art. 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 7, comma 1».

 

     Art. 3.

     1. All'art. 4, comma 3 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2010, n. 3898, dopo le parole: «una unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa» sono aggiunte le seguenti: «, anche in deroga all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di una scelta di carattere fiduciario».

     2. Il termine di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di assicurare l'espletamento senza soluzione di continuità delle funzioni del Comitato dei Garanti istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2784 del 29 maggio 2009, all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, dopo le parole: «composto da» sono aggiunte le seguenti: «non più di».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.