§ 79.2.643 - O.P.C.M. 19 marzo 2008, n. 3663.
Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei «grandi eventi» relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:19/03/2008
Numero:3663


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire in termini di somma urgenza l'espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del [...]
Art. 2.      1. Per la realizzazione del «grande evento», sono individuati quali sedi per lo svolgimento del Vertice e quali principali strutture di accoglienza gli immobili di cui all'allegato A) del [...]
Art. 3.      1. La regione autonoma della Sardegna provvede, con oneri a proprio carico, alla ricollocazione delle attività espletate negli immobili per i quali si procede alla dismissione, nonchè alla [...]
Art. 4.      1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede
Art. 5.      1. In deroga alle vigenti procedure previste per l'adozione del provvedimento di segretazione, la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento del vertice G8 è coperta da speciali [...]
Art. 6.      1. La Commissione generale di indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed [...]
Art. 7.      1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. L'Ufficio di cui al comma 1 si avvale [...]
Art. 8.      1. La Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 è, altresì, incaricata, quale stazione appaltante, per la realizzazione degli [...]
Art. 9.      1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, gli interventi finalizzati alla realizzazione del Vertice G8 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. L'eventuale ricorso alla [...]


§ 79.2.643 - O.P.C.M. 19 marzo 2008, n. 3663.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei «grandi eventi» relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

(G.U. 21 marzo 2008, n. 69)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008, art. 15 e n. 3652 del 2008, art. 6;

     Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza sopra citata per garantire la realizzazione del predetto «grande evento»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato Interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

     Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale è stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attività programmate;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, n. 3632, recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

     Ritenuto di dover provvedere alla nomina di una Commissione consultiva tecnica, nonchè di una consulta giuridica per assicurare, rispettivamente, l'assistenza in materia tecnico-progettuale, e in materia giuridico-amministrativa, al Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2008, nonchè al Commissario delegato per lo svolgimento delle manifestazioni collegate con l'anno di Presidenza italiana del G8;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2008, recante la nomina dell'on. Francesco Rutelli - Commissario delegato per il grande evento in argomento;

     Ritenuto di dover provvedere alla nomina di una Commissione consultiva tecnica, nonchè di una consulta giuridica per assicurare, rispettivamente, l'assistenza in materia tecnico-progettuale, e in materia giuridico-amministrativa, al Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2008, nonchè al Commissario delegato per lo svolgimento delle manifestazioni collegate con l'anno di Presidenza italiana del G8;

     Ritenuto di dover provvedere alla nomina di una Commissione consultiva tecnico-giuridica per assicurare l'assistenza giuridica, amministrativa e tecnica al Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2008, nonchè al Commissario delegato per lo svolgimento delle manifestazioni collegate con l'anno di Presidenza italiana del G8;

     Ritenuto altresì di dover integrare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632/2007, al fine di implementare la struttura istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, sì da poter provvedere alla soddisfazione dell'ulteriore quadro esigenziale connesso con l'organizzazione delle manifestazioni del G8;

     Ritenuto di dover estendere agli interventi realizzativi dell'intero complesso delle opere, nonchè delle forniture e dei servizi interessati allo svolgimento del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8 la qualificazione di riservatezza e segretezza di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 163/2006, e tenuto conto dell'ineludibile esigenza di assicurare lo svolgimento delle iniziative funzionali al grande evento medesimo in termini di massima sicurezza, soprattutto rispetto alle esigenze derivanti dalla presenza di personalità di vertice politico, militare, amministrativo degli Stati partecipanti;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

     Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 18 gennaio 2008;

     Visto il verbale ed i relativi allegati di cui alla riunione del Comitato di coordinamento nazionale per la Presidenza del Vertice G8, per la definizione delle linee strategiche relative al «grande evento» tenutasi in data 27 febbraio 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero della difesa, la regione autonoma della Sardegna e l'Agenzia del demanio;

     Vista la nota del 7 febbraio del 2008 della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Sentito il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico;

     Sentito il Ministero della difesa;

     Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 18 marzo 2008;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Per consentire in termini di somma urgenza l'espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena è riservata la somma di euro 70 milioni mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate, a valere sullo stanziamento destinato al fondo premiale per i progetti innovativi di qualità di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2007 di riparto delle risorse del QSN-FAS 2007-2013.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riservata la somma di euro 30 milioni a carico del Fondo aree sottoutilizzate, a valere sulle economie della regione Sardegna disponibili sulle risorse FAS assegnate con delibere CIPE antecedenti al 31 dicembre 2006, di cui 10 milioni di euro saranno assegnati alla regione autonoma della Sardegna per la portualità turistica.

     3. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 sulla apposita contabilità speciale prevista per lo svolgimento del vertice G8 di cui al comma 12 dell'art. 8 della presente ordinanza. Fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di erogazione di cui alla delibera citata al comma 1, le erogazioni sono effettuate secondo le modalità fissate con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione su richiesta del Commissario delegato per lo svolgimento delle manifestazioni collegate con l'anno di Presidenza italiana del G8.

 

     Art. 2.

     1. Per la realizzazione del «grande evento», sono individuati quali sedi per lo svolgimento del Vertice e quali principali strutture di accoglienza gli immobili di cui all'allegato A) del verbale richiamato in premessa, di proprietà dello Stato, in corso di dismissione da parte del Ministero della difesa a favore della regione autonoma della Sardegna, previa delocalizzazione di alcune attività e funzioni ivi ancora svolte.

     2. Nell'ambito delle esigenze del «grande evento», che verranno definite a seguito di appropriate indagini da parte del Commissario delegato, l'Agenzia del demanio provvede ad accelerare l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari al trasferimento alla regione autonoma Sardegna, a termini dello Statuto speciale e ricorrendone i requisiti, degli immobili di cui allegato B) del verbale richiamato in premessa, già in uso al Ministero della difesa e da quest'ultimo ritenuti non più necessari per i propri fini istituzionali e immediatamente dismissibili.

     3. Gli immobili di cui all'allegato C) del verbale richiamato in premessa sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna con le modalità stabilite nell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero della difesa, la regione autonoma della Sardegna e l'Agenzia del demanio.

     4. In relazione agli immobili da trasferire appartenenti al Demanio - ramo difesa la presente ordinanza in deroga alle procedure previste dall'art. 829 del codice civile, vale quale sdemanializzazione e ne determina il passaggio al patrimonio disponibile dello Stato, ai fini del successivo trasferimento alla regione.

     5. Restano escluse dal trasferimento alla regione autonoma della Sardegna eventuali porzioni di aree appartenenti al demanio marittimo che comunque saranno rese disponibili ai fini dell'organizzazione del vertice G8.

 

     Art. 3.

     1. La regione autonoma della Sardegna provvede, con oneri a proprio carico, alla ricollocazione delle attività espletate negli immobili per i quali si procede alla dismissione, nonchè alla bonifica dei sedimi militari dismessi, con esclusione delle attività da ricollocare a cura del Commissario delegato, indicate al successivo art. 4.

     2. In un'ottica di sviluppo socio-economico e turistico dell'isola La Maddalena, la regione autonoma della Sardegna provvede a finanziare gli interventi infrastrutturali relativi ai beni acquisiti al demanio regionale. La regione provvederà inoltre a finanziare i lavori relativi al molo e alle banchine nell'area antistante l'autoreparto compresa tra Cala Camiciotto e Molo Carbone nell'area dell'Arsenale.

 

     Art. 4.

     1. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede:

     a) alle attività necessarie per la delocalizzazione provvisoria e definitiva, d'intesa con il Ministero della difesa e con la collaborazione dell'Agenzia del demanio, delle strutture e delle attività facenti capo al Ministero della difesa che insistono nell'area dell'Arsenale Militare e nell'aliquota di interesse dell'adiacente area operativa, nell'Ospedale Militare e nelle caserme Faravelli e Sauro situati sull'isola La Maddalena, individuati quali sedi per lo svolgimento del Vertice e quali strutture di accoglienza delle Delegazioni e di gestione tecnico-logistica del Vertice;

     b) alla ricollocazione delle attività facenti capo all'Ospedale Militare De Murtas e caserma Ederle situati nella città di Cagliari e di cui alla tabella «C» del verbale citato in premessa, con oneri a carico della regione autonoma della Sardegna;

     c) a porre in essere, tutte le attività amministrative, tecniche e operative necessarie per la ristrutturazione delle aree e degli immobili di cui al comma 2 dell'art. 3;

     d) a porre in essere, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, tutte le occorrenti iniziative per l'eventuale ristrutturazione del comprensorio di Punta Rossa situato sull'isola di Caprera per il successivo utilizzo ad esclusivi fini di attività di ricerca, divulgazione e sviluppo e formazione delle specialità ambientali, artistiche e sociali della Sardegna;

     e) all'espletamento, in via generale, di tutte le altre iniziative anche di carattere culturale, divulgativo e informativo, comunque necessarie alla realizzazione del grande evento in rassegna, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna, se limitate al suo territorio.

     2. Il Commissario delegato provvede a carico delle somme stanziate dall'art. 2, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e delle ulteriori risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

 

     Art. 5.

     1. In deroga alle vigenti procedure previste per l'adozione del provvedimento di segretazione, la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento del vertice G8 è coperta da speciali misure di riservatezza e sicurezza, dovendo garantire la protezione di interessi essenziali alla sicurezza dello Stato.

     1-bis. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dei servizi di assistenza, sistemazione alberghiera, trasporti e ristorazione funzionali allo svolgimento del Vertice G8, nonchè gli allestimenti e le attrezzature di servizio necessarie al regolare svolgimento del Vertice da svolgere nel rispetto delle condizioni di segretezza imposte dalla natura del predetto evento, è dichiarato non compatibile sul piano temporale con il rispetto delle procedure delineate dalla predetta normativa [1].

     1-ter. L'abilitazione di sicurezza prevista dall'art. 17, comma 3, deI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora non acquisibile in tempi compatibili con lo svolgimento del Vertice G8, può essere sostituita da ogni altro accertamento di analoga natura disposto per le medesime finalità in via straordinaria dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza [2].

     2. Il Commissario delegato è autorizzato a conseguire sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie o altre utilità per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il conseguimento dei servizi necessari per la celebrazione dell'evento, nonchè per l'organizzazione di ogni altra iniziativa funzionale al buon esito del Vertice con particolare riferimento alla diffusione di adeguate informazioni del ruolo e dell'importanza mondiale del G8 in deroga all'art. 43, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [3].

 

     Art. 6.

     1. La Commissione generale di indirizzo di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è integrata con un rappresentante designato dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 7.

     1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. L'Ufficio di cui al comma 1 si avvale altresì di un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui conferire, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, un incarico dirigenziale di livello generale con compiti di studio e ricerca su temi economici e finanziari di interesse per la preparazione della Presidenza italiana del G8».

     2. L'Ufficio dello Sherpa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2008 e la Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8 si avvalgono di personale messo a disposizione da Organizzazioni internazionali o enti pubblici o privati a seguito di specifiche intese.

     3. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «Commissario delegato, su proposta del» sono soppresse.

     4. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «Il Commissario delegato è autorizzato a stipulare, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa e» sono sostituite dalle parole «Il Capo dell'Ufficio Sherpa è autorizzato a stipulare,».

     5. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «il Commissario delegato è autorizzato a conferire, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa,» sono sostituite dalle parole «Il Capo dell'Ufficio Sherpa è autorizzato a conferire».

     6. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, così come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3652 del 2008, le parole «sette contratti» sono sostituite con le parole «nove contratti».

     7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2008, recante la Costituzione dell'Ufficio Sherpa G8 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si intende modificato nei termini di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

     8. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri» sono sostituite dalle parole «, a conclusione del grande evento, di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo».

     9. All'art. 9, commi 5 e 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «omnicomprensiva» sono soppresse.

     10. Alla fine del comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo «- commi 18, 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - articoli 7, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; - art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni».

     11. Al personale della struttura di missione del Commissario delegato di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006.

 

     Art. 8.

     1. La Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 è, altresì, incaricata, quale stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8; la struttura stessa opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, specificamente, ove funzionale agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche presso il Dipartimento della protezione civile, fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate ai richiamati due grandi eventi.

     2. Tenuto conto del quadro esigenziale sopravvenuto, l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, n. 3632, è così sostituito: 1. «La Struttura di missione denominata "Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità nazionale", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, è integrata, anche in ragione degli ulteriori obiettivi da conseguire connessi al Vertice G8, con tre unità di livello dirigenziale non generale e con venti unità aventi qualifica funzionale, o equiparata, di aree III, II o I, appartenenti alla Pubblica amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando. Di tale contingente non più di dodici unità possono essere soggetti estranei alla Pubblica amministrazione, ai quali, con riferimento alle funzioni loro assegnate, è attribuita la posizione economica dell'aree III, II o I, previste dal C.C.N.L. per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale, appartenente alla Pubblica amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando, in servizio presso la struttura, fermo il trattamento economico in godimento ordinario e straordinario, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006».

     3. Il personale non dirigenziale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, e di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632, così come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta del coordinatore della Struttura di missione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007.

     4. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2008, potrà avvalersi di un soggetto attuatore cui affidare specifici settori di intervento sulla base di apposite direttive impartite dallo stesso Commissario.

     5. Per la realizzazione degli interventi connessi ai grandi eventi di cui al comma 1 il Commissario delegato per la realizzazione del Vertice G8 nomina un soggetto attuatore che si avvale della nuova struttura di missione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare il soggetto attuatore provvede alle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, alla stipula dei relativi contratti, alla direzione dei lavori ed al pagamento dei relativi stati di avanzamento lavori, nonchè alla rendicontazione delle somme erogate ai sensi della normativa vigente. La corresponsione dei compensi incentivanti correlati alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma è subordinata al rispetto dei termini definiti con apposito provvedimento del soggetto attuatore.

     6. Il soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi necessari allo svolgimento degli eventi di cui al comma 1 procedendo alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

     7. Per il compimento delle iniziative previste dal comma 5 il Commissario delegato per l'organizzazione del Vertice G8, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 5, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004, delle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, in tema di valutazione di impatto ambientale alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture sono autorizzati a derogare, oltre a quelle previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632, alle seguenti disposizioni:

     agli articoli 11, 15, 48, 49, 50, 51 e 107 del decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 - delibera della Giunta n. 36/7 del 5 settembre 2006;

     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni articoli 109, 193 [4];

     art. 1 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nella parte in cui nella parte seconda del titolo III viene inserito l'art. 23;

     decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005;

     articoli 47, 49, 51, 53, 59, 61 e 70 della legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9. I termini per le procedure di incidenza ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i termini per il rilascio del parere sanitario, di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti della metà.

     7-bis. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze emanate per lo svolgimento del Vertice G8 il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione autonoma della Sardegna provvede con apposito motivato provvedimento:

     a) all'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, in deroga all'art. 21, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233;

     b) alla verifica ed alla dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale, nonchè all'autorizzazione ed ai pareri per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. In tali casi, il direttore regionale rappresenta, direttamente o tramite suo delegato, il Ministero dei beni culturali in sede di Conferenza dei servizi, in deroga agli articoli 7, comma 2, lettera n), e 18, comma 1, lettere b), e), h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233 [5].

     8. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 4 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima è acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla metà. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi con riferimento alla data di realizzazione dell'evento, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

     9. [Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale il soggetto attuatore, di cui al comma 5, è autorizzato a procedere agli affidamenti dei lavori, espressamente riservandosi il potere di imporre al soggetto affidatario le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite successivamente all'esito della valutazione d'impatto ambientale, consentendo, altresì, l'apertura dei cantieri e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze ambientali] [6].

     10. Per le motivazioni indicate nelle premesse e tenuto conto della assoluta indifferibilità ed urgenza delle iniziative di assunzione dei molteplici e complessi interventi concernenti le opere e le manifestazioni attinenti ai predetti grandi eventi, è istituita apposita commissione consultiva tecnica nominata dal coordinatore della struttura di missione; essa opera a titolo gratuito ed è composta da otto unità da prescegliere nel mondo accademico e professionale, con compiti consultivi e di assistenza in materia tecnico-progettuale.

     11. [Per le motivazioni del pari indicate nelle premesse, è istituita una consulta giuridica composta da quattro magistrati amministrativi di cui uno contabile, nominati dal coordinatore della struttura di missione, con compiti consultivi in materia giuridico-amministrativa] [7].

     12. In favore del soggetto attuatore di cui al comma 5 è autorizzata l'apertura di due distinte contabilità speciali, da attivare secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sulle quali affluiranno le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi affidati al medesimo soggetto attuatore.

     13. Agli oneri relativi all'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 64, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 408, della stessa legge, ivi compreso il compenso da corrispondere ai componenti della consulta di cui al comma 11 pari ad un'indennità mensile onnicomprensiva fissata al 25% del trattamento economico in godimento.

     14. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può destinare alla struttura di cui al comma 1 personale comandato, nel limite massimo di dieci unità, in servizio presso i propri Uffici senza mutare la natura del comando e il titolo giuridico abilitante [8].

     15. Al fine di favorire opportunità di formazione e sviluppo di capacità di gestione di situazioni complesse il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 2007 è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a bandire una selezione per titoli ed esami orale per l'assunzione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore al 31 dicembre 2009, di dieci unità di personale di età non superiore a 35 anni in possesso di titolo di laurea in ingegneria o architettura in deroga alla normativa vigente [9].

 

     Art. 9.

     1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, gli interventi finalizzati alla realizzazione del Vertice G8 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità. L'eventuale ricorso alla conferenza di servizi afferente agli interventi sopra citati, si attiva mediante convocazione della stessa entro sette giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere entro sette giorni dalla richiesta [10].

     2. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo [11].

     3. Il Commissario delegato in raccordo con il presidente della regione autonoma della Sardegna e degli organi apicali delle amministrazioni pubbliche dotate di specifiche competenze per il rilascio delle approvazioni, autorizzazioni, visti o nulla osta occorrenti per la realizzazione delle opere e degli interventi, può, anche in deroga alla normativa vigente inerente al regime vincolistico a protezione del patrimonio culturale, definire accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento per assicurare che l'attuazione delle iniziative sia accompagnata da misure di adeguata tutela degli interessi pubblici coinvolti, tenuto conto della specificità del contesto e delle peculiari esigenze di urgenza, speditezza e sicurezza correlate all'organizzazione del grande evento.

     4. Per la realizzazione delle opere ricomprese nel Piano approvato dal Commissario delegato si procede con le procedure d'urgenza e derogatorie previste dalla presente ordinanza.

     5. Per consentire l'espletamento del vertice del G8 il soggetto attuatore di cui al comma 5 dell'art. 8 provvede a porre in essere le occorrenti iniziative per il potenziamento del potabilizzatore e la manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione nell'isola della Maddalena. A tal fine i soggetti competenti provvedono a trasferire le risorse finanziarie disponibili sulla apposita contabilità speciale prevista per lo svolgimento del vertice G8 di cui al comma 12 dell'art. 8 della presente ordinanza

     La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma aggiunto dall'art. 10 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742 e così modificato dall'art. 6 della O.P.C.M. 12 marzo 2009, n. 3746.

[2] Comma aggiunto dall'art. 10 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della O.P.C.M. 5 febbraio 2009, n. 3738.

[4] Alinea così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 aprile 2009, n. 3756.

[7] Comma sostituito dall'art. 4 della O.P.C.M. 31 ottobre 2008, n. 3710 e abrogato dall'art. 4 della O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.

[8] Il contingente di cui al presente comma è stato ridotto a cinque unità dall'art. 6 della O.P.C.M. 28 aprile 2010, n. 3873.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 13 giugno 2008, n. 3684.

[10] Vedi quanto precisato dall'art. 1 della O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.

[11] Vedi quanto precisato dall'art. 1 della O.P.C.M. 17 aprile 2008, n. 3669.