§ 79.2.709 - O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:03/12/2008
Numero:3719


Sommario
Art. 1.      1. Il prof. Gian Michele Calvi, nominato soggetto attuatore di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710, esplica la propria [...]
Art. 2.      1. In relazione all'esigenza di dotare il sistema nazionale e regionale di protezione civile di una colonna mobile di pronto intervento, per l'assistenza delle popolazioni, in caso di emergenze, [...]
Art. 3.      1. Per la conclusione delle iniziative poste ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, le economie [...]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3526 del 27 maggio 2006 è incrementata di euro 293.938,02, con oneri da porre a carico [...]
Art. 5.      1. Le somme percepite dalle associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale e nazionale della protezione civile, a titolo di indennizzo per il conferimento di imballaggi usati e [...]


§ 79.2.709 - O.P.C.M. 3 dicembre 2008, n. 3719.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 11 dicembre 2008, n. 289)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008, art. 15, n. 3652 del 2008, art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile, art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008, n. 3704, n. 3707 e 3710 del 2008;

     Viste le note dell'Ufficio Sherpa G8 datate 28 luglio 2008 e 12 novembre 2008;

     Vista la nota del 14 novembre 2008, con cui il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha comunicato che nella seduta del 13 novembre 2008 la medesima Conferenza ha approvato la proposta di norma da inserire in una ordinanza di protezione civile finalizzata a costituire il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale centrale unica d'acquisto per la realizzazione della Colonna mobile nazionale di protezione civile;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008;

     Visto, in particolare, quanto stabilito all'art. 10, comma 3, della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica Indonesiana e la successiva ordinanza di protezione civile n. 3526 del 27 maggio 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008» e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3565 del 16 febbraio 2007 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei "Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008"»;

     Vista la nota del 30 ottobre 2008 del Presidente del Comitato organizzatore Varese 2008;

     Vista la richiesta formulata dal sindaco di Varese in occasione di una apposita riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2008;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale»;

     Viste le ordinanza di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, nonchè, da ultimo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008, recante disposizioni urgenti di protezione civile per incrementare le attività di raccolta differenziata, conferimento nonchè smaltimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio nel territorio della regione Campania;

     Ritenuta la necessità di provvedere ad apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al sopra citato quadro normativo al fine di accelerare le iniziative dirette al superamento del contesto emergenziale in atto nella regione Campania;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il prof. Gian Michele Calvi, nominato soggetto attuatore di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3710, esplica la propria attività relativamente alle opere ed agli interventi da realizzare nelle isole di La Maddalena e Caprera, funzionali allo svolgimento del Vertice G8, da individuarsi con provvedimento del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629.

     2. Per la realizzazione degli ulteriori interventi complementari, relativi al Vertice G8, il Commissario delegato si avvale del coordinatore della struttura di missione unificata di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 n. 3684.

     3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al coordinatore ivi citato, sulla quale possono essere trasferiti, in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità speciale, fondi giacenti sulla contabilità speciale n. 5123, intestata al soggetto attuatore di cui al comma 1.

     4. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 si provvede anche mediante i poteri derogatori previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate nelle premesse, ed in particolare dalle ordinanze n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3663 del 19 marzo 2008, n. 3669 del 17 aprile 2008, n. 3684 del 13 giugno 2008 e n. 3696 del 4 agosto 2008.

     5. Per le attività concernenti il «processo di Heiligendamm» è autorizzata, nei limiti della effettiva disponibilità di fondi e fermo restando lo svolgimento delle attività attribuite all'Ufficio Sherpa G8, la corresponsione all'OCSE di contributi fino ad un massimo di € 500.000,00 per l'anno 2008 ed € 1.000.000,00 per l'anno 2009, a valere sui fondi assegnati alla contabilità speciale n. 5124 aperta per il medesimo Ufficio.

     6. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

     «3-ter. L'Ufficio di cui al comma 1 si avvale altresì di un dirigente di seconda fascia del ruolo dei referendari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale è attribuita la retribuzione di parte variabile nella fascia massima prevista per le funzioni dirigenziali non generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di studio e ricerca su temi economici internazionali di interesse per la preparazione della Presidenza italiana del Vertice G8. I relativi oneri gravano sui fondi assegnati alla contabilità speciale n. 5124 aperta per il medesimo Ufficio».

     7. Al fine di realizzare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione dell'ospedale di La Maddalena, correlati al grande evento della Presidenza italiana del G8, il Soggetto attuatore di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3710 del 31 ottobre 2008 provvede, in termini di somma urgenza, ad attivare le conseguenti iniziative con le modalità previste dall'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, avvalendosi delle risorse finanziarie pari ad euro 1.500.000,00 e rese disponibili dall'ASL Olbia con nota protocollo 54968 del 6 novembre 2008 sugli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, da trasferire sulla contabilità speciale n. 5123 intestata al medesimo soggetto attuatore.

     8. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, dopo le parole «dell'importanza mondiale del G8» è aggiunto il seguente periodo: «in deroga all'art. 43, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

 

     Art. 2.

     1. In relazione all'esigenza di dotare il sistema nazionale e regionale di protezione civile di una colonna mobile di pronto intervento, per l'assistenza delle popolazioni, in caso di emergenze, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a procedere all'espletamento di procedure unitarie di acquisizione dei beni che costituiscono il primo modulo delle colonne mobili regionali destinate a comporre quella nazionale.

     2. I beni acquisiti con le modalità di cui al comma 1 sono trasferiti in proprietà alle regioni e da queste utilizzate in conformità alle modalità previste nelle «Procedure di attivazione della colonna mobile nazionale delle regioni».

     3. Agli oneri relativi all'attuazione del presente articolo, quantificati in € 22.318.900,00 si provvede:

     quanto ad € 15.033.700,00 a valere sulle risorse del «Fondo per la protezione civile», che presenta le occorrenti disponibilità;

     quanto € 7.285.200,00, pari al 5% dell'annualità 2006 del «Fondo regionale della protezione civile», di cui all'art. 138, commi 16 e 17, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a valere sulla annualità 2008 del medesimo Fondo, che il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trattenere.

     4. Le regioni potranno destinare ulteriori risorse, provenienti dai propri bilanci, per il potenziamento dei mezzi e materiali necessari all'implementazione delle colonne mobili regionali, all'uopo avvalendosi delle condizioni economiche ottenute dal Dipartimento della protezione civile con le procedure di acquisizione di cui al comma 1, che costituiscono procedure di acquisizione quadro.

 

     Art. 3.

     1. Per la conclusione delle iniziative poste ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, le economie derivanti dalle assegnazioni delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono destinate, rispettivamente nella misura del 50% al comune di Varese ed al Comitato organizzatore Varese 2008.

 

     Art. 4.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3526 del 27 maggio 2006 è incrementata di euro 293.938,02, con oneri da porre a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

     2. In relazione alle esigenze derivanti dalle molteplici emergenze in atto sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli assetti organizzativi, dirigenziali e non, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 30 settembre 2008.

     3. Alle deroghe previste dal comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, è aggiunta infine la seguente: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7.».

 

     Art. 5.

     1. Le somme percepite dalle associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale e nazionale della protezione civile, a titolo di indennizzo per il conferimento di imballaggi usati e rifiuti di imballaggio, ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715 del 19 novembre 2008, sono vincolate al finanziamento di attività proprie delle medesime associazioni.

     2. Allo scopo di incentivare il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggio da parte dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, n. 3715, le piattaforme convenzionate con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e con i Consorzi di filiera, individuate ed attrezzate ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3715/2008, possono, anche in deroga alle autorizzazioni in essere nonchè alla vigente normativa, ricevere, stoccare temporaneamente e trasportare, presso i centri di recupero e smaltimento autorizzati, tutte le tipologie di rifiuti di imballaggi, predisponendo le occorrenti misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente.

     3. Gli imballaggi usati e i rifiuti di imballaggio conferiti presso le piattaforme di cui al precedente comma dai soggetti indicati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, n. 3715 costituiscono materiali prodotti da parte dei Comuni di residenza dei singoli conferitori.

     4. I dati relativi a tali quantità di materiali, da calcolarsi separatamente rispetto alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune della regione Campania attraverso proprie iniziative, si computano ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 11, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono comunicati dal Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) al Sottosegretario di Stato al fine del monitoraggio della raccolta differenziata ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto.

     5. Al fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata nei comuni della regione Campania, il Sottosegretario di Stato, avvalendosi del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e dei Consorzi di filiera provvede a porre in essere tutte le iniziative necessarie ad attivare, d'intesa con i comuni interessati, punti di raccolta nelle piazze all'uopo individuate, per il conferimento di imballaggi usati e di rifiuti di imballaggi da parte dei cittadini, in deroga alla normativa vigente, adottando tutte le misure necessarie per la salvaguardia della salute e dell'ambiente [1].

     6. Tenuto conto della straordinaria necessità ed urgenza del contesto emergenziale nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania adotta tutte le iniziative volte, in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, alla realizzazione del termovalorizzatore nel territorio del Comune di Napoli a norma dell'art. 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, comprese quelle afferenti alle attività di progettazione, esecuzione e gestione del termovalorizzatore. A tal fine, il Sottosegretario di Stato è autorizzato a concludere operazioni di partenariato pubblico e privato come definite dall'art. 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, anche avvalendosi di società a capitale interamente pubblico in qualità di soggetti promotori a norma dell'art. 153 del decreto legislativo medesimo.

     7. Ai fini della definizione dell'iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli, il Sottosegretario di Stato è autorizzato a promuovere la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'individuazione di idonei soggetti dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera.

     8. In relazione all'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, con l'attivazione immediata dei siti di cui al comma 3 per le successive fasi di gestione dei rifiuti ivi conferiti, nelle more dell'evasione degli incombenti di cui al medesimo comma 3 riguardo alle occorrenti determinazioni autorizzative, i Commissari ad acta delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nominati ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, svolgono attività di coordinamento e controllo della gestione dei siti medesimi, presso i quali sono conferiti i cumuli di rifiuti indifferenziati e pericolosi rimossi da aree pubbliche o private.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3742.