§ 79.2.688 - O.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:04/08/2008
Numero:3696


Sommario
Art. 1.      1. Al terzo periodo dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3490 del 13 gennaio 2006 le parole «quattro mesi» sono sostitute dalle parole «otto mesi»
Art. 2.      1. Al fine di contenere le spese della struttura di cui si avvale il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004 e successive modificazioni ed [...]
Art. 3.      1. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa nonchè con particolare [...]
Art. 4.      1.
Art. 5.      Il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni e agli [...]
Art. 6.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 dopo il comma 4 è inserito il seguente
Art. 7.      1. Il Presidente della Regione Umbria è nominato Commissario delegato in sostituzione del direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del [...]
Art. 8.      1. Per la prosecuzione delle iniziative previste dal Piano degli interventi dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi del 2005, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]
Art. 9.      1. Allo scopo di consentire il completamento in regime ordinario delle attività già programmate finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del [...]
Art. 10.      1. Il Presidente della Regione Puglia è confermato Commissario delegato fino al 31 dicembre 2008 per provvedere al completamento in regime ordinario delle attività già programmate finalizzate al [...]
Art. 11.      1. All'art. 4, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi contributi non concorrono, altresì, [...]
Art. 12.      1. Al fine di consentire la più sollecita adozione delle misure necessarie per il superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente [...]
Art. 13.      1. Nell'ambito della situazione di crisi socio-ambientale in atto nel territorio del comune di Cengio, ed al fine di porre in essere i necessari interventi di regimazione e di ripristino [...]
Art. 14.      1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del [...]
Art. 15.      1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 è così sostituito «3. Al Commissario delegato, in ragione dei maggiori compiti [...]
Art. 16.      1. Il Prefetto di Messina, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, è autorizzato a restituire al Dipartimento [...]
Art. 17.      1. All'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3688 del 2 luglio 2008, le parole «in euro 2.533.505,31» sono sostituite dalle parole «in euro 2.553.505,31»
Art. 18.      1. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008, dopo le parole «Consorzio Unico,» sono aggiunte le parole «ed ai Consorzi di bacino [...]


§ 79.2.688 - O.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 12 agosto 2008, n. 188)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Viste le note del 25 gennaio e del 6 maggio 2008 con cui il comune di Vibo Valentia chiede lo slittamento dei termini stabiliti dall'art. 2, terzo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3490 del 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004 e la nota n. 8865 del 15 luglio 2008 del Commissario delegato;

     Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 in materia di incendi boschivi;

     Visto il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96, e 15 marzo 2006, n. 151;

     Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, recante «Disciplina del trasporto aereo di Stato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008 recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 746, comma quarto, del codice della navigazione»;

     Considerato che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è proprietario della flotta costituita da velivoli Canadair CL-415 e Piaggio P-180 e da aeromobili AW 139 e A 109 e che lo stesso utilizza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali - con particolare riferimento a quelli previsti dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 - velivoli AT 802 e aeromobili S-64 non di proprietà e aeromobili appartenenti ad altre Istituzioni dello Stato;

     Ritenuto che le peculiarità dei compiti affidati al Dipartimento della Protezione Civile comportano l'ineludibile esigenza di disciplinare l'impiego di aeromobili da parte del medesimo mediante apposite disposizioni, che tengano conto delle necessità operative connesse, anche mediante l'adozione di procedure semplificate;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008 e n. 3669 del 17 aprile art. 1;

     Vista la nota del 28 luglio 2008 del Soggetto attuatore e Capo della delegazione del Ministero degli Affari esteri per la Presidenza del G8;

     Visto l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3121 del 4 aprile 2001, nonchè la nota del 9 luglio 2008 del Presidente della regione Abruzzo;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro meridionale, l'ordinanza di protezione civile n. 3680 del 5 giugno 2008 nonchè la nota dell'8 luglio 2008 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Umbria interessato da una grave crisi idrica;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè la nota del 15 luglio 2008 del Presidente della Regione Umbria;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2006, n. 3534 recante la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 100 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonchè la nota dell'Assessore alla protezione civile della Regione Liguria del 30 giugno 2008;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401, del 18 febbraio 2005, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004», così come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3448 del 2005, nonchè la richiesta del 10 luglio 2008 del Presidente della Regione Puglia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3482 del 22 dicembre 2005, recante «Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004» e la la richiesta del 10 luglio 2008 del Presidente della Regione Puglia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

     Vista la nota del 26 giugno 2008 del Presidente della Regione Marche - Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio - economico - sanitaria nel territorio della Regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè la nota dell'Assessore alle politiche sanitarie della regione Calabria del 18 luglio 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008 recante la proroga, sino al 31 dicembre 2008, dello stato di emergenza nel comune di Cengio in provincia di Savona, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3577 del 30 marzo 2007, la richiesta dell'11 giugno 2008 del Commissario delegato e la nota del 16 luglio 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004, la conseguente ordinanza di protezione civile n. 3387 del 22 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2008, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;

     Vista la nota del 30 giugno 2008 del Presidente della Regione autonoma della Sardegna - Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 in data 11 luglio 2008 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 in data 11 luglio 2008 nonchè la nota del 28 luglio 2008 del Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari» e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, da ultimo, le ordinanze n. 3643 del 23 gennaio 2008 e n. 3691 del 10 luglio 2008, nonchè la nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2008 DPC/BRU/49268;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3688 del 2 luglio 2008 recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate alla definitiva chiusura di situazioni di criticità determinatesi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e la nota del 29 luglio 2008 dell'Assessore alla protezione civile della medesima regione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008, nonchè l'art. 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori diposizioni di protezione civile» con cui il predetto stato d'emergenza è stato differito al 31 dicembre 2009, nonchè da ultimo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al terzo periodo dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3490 del 13 gennaio 2006 le parole «quattro mesi» sono sostitute dalle parole «otto mesi»:

 

     Art. 2.

     1. Al fine di contenere le spese della struttura di cui si avvale il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3339 del 20 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione tecnico-consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 9, della medesima ordinanza di protezione civile e ridotta da cinque a tre componenti, designati rispettivamente, uno dal Commissario delegato e due dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile ed opera fino al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 3.

     1. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa nonchè con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, ed alle connesse attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, l'impiego degli aeromobili di cui all'art. 743 del codice della navigazione da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere realizzato per il rigoroso perseguimento dei fini istituzionali cui lo stesso è preposto, onde accrescere la tempestività e l'efficacia dell'azione dipartimentale.

     2. In considerazione delle prioritarie ed ineludibili esigenze istituzionali di cui comma 1, gli aeromobili comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione. L'Ente nazionale per l'assistenza al volo (E.N.A.V.) e l'Ente nazionale aviazione civile (E.N.A.C.) assicurano ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle citate attività, le priorità previste dalla normativa vigente e le esenzioni dalle tariffe di navigazione aerea sia di rotta, sia terminali.

     3. Le attività aeronautiche disposte per le esigenze di cui al comma 1 sono qualificate come voli di Stato ai sensi della previsione dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008.

     4. La qualifica così attribuita dovrà essere comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Voli di Stato, di Governo e Umanitari per i conseguenti adempimenti di competenza previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2008.

     5. Qualora il Dipartimento della Protezione Civile per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali abbia la necessità di utilizzare aeromobili di altre Amministrazioni dello Stato, le richieste di fruizione di tali aeromobili saranno inoltrate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile o dal direttore generale dell'ufficio attività aeronautica del medesimo Dipartimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e Umanitari, per la fruizione degli aeromobili della Presidenza del Consiglio dei Ministri; al Comando Operativo di vertice Interforze, per la fruizione degli aeromobili del Ministero della Difesa; alle Amministrazioni di competenza, per la fruizione dei rispettivi aeromobili.

     6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nonchè al fine di soddisfare le nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri correlate all'ottimizzazione dell'utilizzo dei velivoli antincendi, il medesimo Dipartimento è autorizzato a stipulare un'apposita convenzione con lo Stato Maggiore del Ministero della difesa mediante la quale disciplinare l'utilizzo di personale navigante militare, cui riconoscere un'indennità operativa mensile da definire sulla base dei criteri previsti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002 n. 163.

     7. Previa rinegoziazione dei contratti in essere per la gestione dei velivoli antincendi, si provvederà alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6, a valere sul Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

 

     Art. 4.

     1. [In relazione alla necessità di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi allo svolgimento del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del vertice G8, tenuto conto dell'ineludibile esigenza di provvedere allo svolgimento delle predette iniziative in termini di massima sicurezza ed urgenza, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 è autorizzato a conferire l'incarico di Coordinatore dei responsabili dei procedimenti, con compiti di alta sorveglianza sull'andamento dei lavori ad un professionista di comprovate capacità tecniche, in deroga all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale Coordinatore, che agisce in raccordo con il Commissario delegato, può svolgere il proprio compito di supervisione con il supporto di soggetti individuati in deroga all'art. 8 commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Con separato provvedimento del Commissario delegato sarà determinato il compenso da corrispondere al predetto Coordinatore con oneri a carico dei fondi commissariali] [1].

     2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 dopo le parole: «dal Commissario delegato» sono aggiunte le seguenti: «da due rappresentanti nominati dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e le parole: «da un rappresentante nominato dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi» sono sostituite dalle parole: «da un rappresentante nominato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

     3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 le parole: «da un rappresentante del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per la gestione dei grandi eventi» sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

     4. All'art. 8, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, 2ª alinea le parole: «124 e 208» sono soppresse.

     5. Per il compimento delle iniziative per lo svolgimento del grande evento, il Commissario delegato è autorizzato a derogare all'art. 59-duodecies comma 5, limitatamente al dimezzamento dei termini, così come introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 257 che ha novellato il decreto legislativo 626 del 1994.

     6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 i termini di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), comma 2 e dell'articolo 16, commi 4 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti a sette giorni.

     7. Per accelerare le iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, il Soggetto attuatore del Ministero degli Affari Esteri è autorizzato, ove necessario, a derogare agli articoli 46 e 46-bis del Regolamento generale edilizio del comune di Roma di cui alla delibera 18 agosto 1934 n. 5261.

 

     Art. 5.

     Il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati alle attività di assistenza alle popolazioni e agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata per il ripristino dello stato dei luoghi nel comune di Chieti e nel comune di Celano, di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile del 4 aprile 2001, n. 3121, è autorizzato a trasferire al bilancio della Regione Abruzzo in appositi capitoli di bilancio le risorse tuttora disponibili sulla contabilità speciale n. 3069 all'uopo istituita presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila della Banca d'Italia, quantificate in euro 1.68.510,42, e specificamente finalizzate al completamento, con procedure ordinarie, delle iniziative poste in essere in regime straordinario.

 

     Art. 6.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «5. I soggetti attuatori provvedono direttamente o attraverso i comuni ricadenti nelle aree protette statali (Parchi nazionali e riserve naturali statali) affinchè pervengano agli enti gestori di tali aree protette sistematicamente e prontamente copie dei relativi Catasti delle aree percorse dal fuoco, aggiornati, necessari alla pianificazione AIB dell'area protetta ed alla relativa gestione del territorio come da vigente normativa».

     2. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

     «6. Per l'attuazione dei piani di emergenza comunali e intercomunali da realizzarsi all'interno di aree protette statali e regionali, i comuni o i soggetti con potere sostitutivo incaricati della predisposizione di tali piani operano d'intesa con i responsabili degli enti gestori di dette aree protette.

     7. I soggetti attuatori provvedono direttamente o attraverso i comuni ricadenti nelle aree protette statali (Parchi nazionali e riserve naturali statali) affinchè pervengano agli enti gestori di tali aree protette sistematicamente e prontamente le copie dei relativi piani di emergenza comunali ed intercomunali con le relative zone di interfaccia urbano foresta, aggiornati, necessari alla pianificazione AIB dell'area protetta ed alla relativa gestione del territorio come da vigente normativa».

     3. L'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 è cosi sostituito:

     «Art. 6 - 1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dovranno provvedere ad informare adeguatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni circa i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia di incendi boschivi, allo scopo di favorire, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, comprensiva della apposita sezione dedicata alle aree protette statali di cui all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi mediante la sottoscrizione, da parte delle stesse Regioni, delle convenzioni previste dall'art. 7 della legge n. 353/2000».

 

     Art. 7.

     1. Il Presidente della Regione Umbria è nominato Commissario delegato in sostituzione del direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2008, e provvede avvalendosi dei poteri e delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 8.

     1. Per la prosecuzione delle iniziative previste dal Piano degli interventi dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi del 2005, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 e del 13 gennaio 2006, la Regione Liguria è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie rivenienti dal mutuo stipulato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3534 del 25 luglio 2006.

 

     Art. 9.

     1. Allo scopo di consentire il completamento in regime ordinario delle attività già programmate finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, il Presidente della Regione Puglia è confermato Commissario delegato fino al 31 dicembre 2008.

     2. Dal 1° gennaio 2009 le residue disponibilità finanziarie sono trasferite al bilancio della Regione Puglia in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

     3. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Puglia oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

 

     Art. 10.

     1. Il Presidente della Regione Puglia è confermato Commissario delegato fino al 31 dicembre 2008 per provvedere al completamento in regime ordinario delle attività già programmate finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3482 del 22 dicembre 2005.

     2. Dal 1° gennaio 2009 le residue disponibilità finanziarie sono trasferite al bilancio della Regione Puglia in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

     3. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Puglia oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

 

     Art. 11.

     1. All'art. 4, quarto comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006 è aggiunto il seguente periodo: «I medesimi contributi non concorrono, altresì, alla formazione della base imponibile regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.»

 

     Art. 12.

     1. Al fine di consentire la più sollecita adozione delle misure necessarie per il superamento dell'emergenza socio-economico-sanitaria nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2007, con particolare riguardo all'accertamento dei disavanzi finanziari relativi al periodo 2001 - 2007 e alla definizione dei correlati piani di rientro e delle connesse azioni comunicative, il Commissario delegato è autorizzato ad acquisire le necessarie professionalità attraverso la stipula di contratti di collaborazione coordinata continuativa, nel complessivo limite di spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2008, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007. All'art. 3, comma 11, della predetta ordinanza dopo le parole «di natura amministrativa» è aggiunta quella «fiscale».

 

     Art. 13.

     1. Nell'ambito della situazione di crisi socio-ambientale in atto nel territorio del comune di Cengio, ed al fine di porre in essere i necessari interventi di regimazione e di ripristino idraulico del Rio Scaffe, che scorre a monte dello stabilimento ex Acna, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, è autorizzato a trasferire al medesimo comune, la progettazione esecutiva delle predette opere e le occorrenti risorse finanziarie presenti nella propria contabilità speciale.

 

     Art. 14.

     1. Allo scopo di consentire il completamento delle attività in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 22 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, le disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato- Presidente della regione Autonoma della Sardegna, sono trasferite al bilancio della Regione in un apposito capitolo di spesa da istituire per le specifiche finalità in questione.

     2. Alla conclusione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Autonoma della Sardegna, oltre agli adempimenti di natura contabile, da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita rendicontazione delle spese effettuate.

 

     Art. 15.

     1. Il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 è così sostituito «3. Al Commissario delegato, in ragione dei maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza è riconosciuto un compenso mensile pari al 60% del trattamento economico spettante in godimento alla data di conferimento dell'incarico».

     2. Il comma 12 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 le parole «anche militare, in posizione di distacco o comando» sono soppresse e dopo le parole «appartenenti alla Pubblica Amministrazione, alla Regione, alle Amministrazioni locali ed Enti pubblici» sono aggiunte le parole «previa autorizzazione di quest'ultime. Al predetto personale è riconosciuto un compenso determinato con provvedimento del Commissario delegato».

     3. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei è altresì autorizzato a derogare all'art. 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed al decreto del Ministero dei beni e le attività culturali del 29 gennaio 2008.

 

     Art. 16.

     1. Il Prefetto di Messina, nominato Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, è autorizzato a restituire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie, pari a euro 2.163.165,52, anticipate dal medesimo Dipartimento per la realizzazione dell'approdo di Ginostra e della scuola elementare nel comune di Lipari, in deroga ad eventuali vincoli di destinazione delle risorse giacenti nella contabilità speciale di cui al comma 3.

     2. [Il Commissario delegato Prefetto di Messina in ragione dell'aggravio lavorativo del personale appartenente al corpo della Polizia municipale del Comune di Lipari derivante dall'incremento dell'afflusso turistico durante i mesi estivi sul territorio delle isole Eolie, nonchè allo scopo di intensificare i servizi di vigilanza a tutela del traffico veicolare e pedonale per assicurare la salvaguardia della popolazione, è autorizzato a corrispondere a detto personale fino ad un massimo di 70 ore di lavoro straordinario mensile - effettivamente reso - in eccedenza alle ordinarie autorizzazioni] [2].

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico della contabilità speciale n. 3055 intestata al medesimo Commissario delegato.

 

     Art. 17.

     1. All'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3688 del 2 luglio 2008, le parole «in euro 2.533.505,31» sono sostituite dalle parole «in euro 2.553.505,31».

 

     Art. 18.

     1. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31 luglio 2008, dopo le parole «Consorzio Unico,» sono aggiunte le parole «ed ai Consorzi di bacino di cui alla legge della Regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni,».

     2. Per consentire ai Commissari ad acta nominati ai sensi dell'art. 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio 2008, l'espletamento degli adempimenti finalizzati a consentire la continuità del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1180, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere differiti di trenta giorni.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma abrogato dall'art. 10 della O.P.C.M. 19 novembre 2008, n. 3716.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 19 marzo 2009, n. 3749.