Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 03/03/2010 |
Numero: | 3854 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacità operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno [...] |
Art. 2. 1. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, è modificato come segue |
Art. 3. 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 dopo le parole «soggetto attuatore» è aggiunto il seguente periodo: [...] |
Art. 4. 1. Il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 è abrogato |
Art. 5. 1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole: «il coordinatore dell'Unità tecnica di missione» sono sostituite dalle parole [...] |
Art. 6. 1. Al fine di dare continuità ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro [...] |
§ 79.2.881 - O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3854.
Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia ed altre disposizioni di protezione civile.
(G.U. 16 marzo 2010, n. 62)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto l'art. 17 del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;
Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale è stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attività programmate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;
Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009;
Considerato che per la valorizzazione del sistema museale integrato Uffizi-Pitti, per i lavori di restauro ed adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano e per gli interventi nel complesso Mozzi Bardini sono stati stipulati atti negoziali da parte degli organi ordinariamente competenti, anche finalizzati all'acquisizione delle relative risorse;
Ravvisata l'opportunità di prevedere, a seguito del trasferimento di competenze operato in favore del commissario delegato di cui al citato art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009, la facoltà di ricognizione degli atti negoziali stipulati, anche al fine della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicità degli stessi;
Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, con cui è stato nominato il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 1999 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, i successivi decreti volti a prorogare lo stato di emergenza, nonchè le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18 aprile 2003, n. 3313 del 12 settembre 2003, n. 3375 del 10 settembre 2004 e n. 3473 del 2 settembre 2005;
Viste altresì le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008 e n. 3738 del 5 febbraio 2009;
Vista la nota del 17 febbraio 2010, con la quale il vice presidente della regione Lazio - commissario delegato ha riferito in merito alle iniziative in corso, alle risorse rese disponibili da parte della medesima regione, ed ha rappresentato la necessità che venga prorogata l'attività dell'ufficio commissariale, onde procedere al completamento degli interventi in atto;
Ravvisata la necessità di procedere alla proroga dell'ufficio commissariale, al fine di consentire il definitivo rientro nell'ordinario;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Al fine di ottimizzare in un'ottica di contenimento della spesa la capacità operativa della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, così come ricostituita in Unità tecnica di missione ai sensi dell'art. 14, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 la stessa Unità continua ad operare presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esclusivo svolgimento delle iniziative connesse alle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia. Le unità di personale dirigenziale di livello non generale di cui può avvalersi la medesima Unità tecnica sono ridotte a cinque. Il personale dirigenziale attualmente in servizio presso l'unità, ivi compreso il coordinatore della struttura, cessa dai rispettivi incarichi decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il dirigente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, ferme restanti le altre disposizioni del medesimo comma 3, è nominato coordinatore dell'Unità tecnica di missione di cui al comma 1 con facoltà di procedere al conferimento di nuovi incarichi dirigenziali di livello non generale nel limite delle unità previste al comma 1 nonchè di designare non più di due esperti da nominare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del
3. L'Unità tecnica di missione di cui al comma 1 svolge altresì ogni residuale attività amministrativa e tecnico-gestionale inerente lo svolgimento del grande evento «Mondiali di nuoto Roma 2009». A tal fine il coordinatore della predetta Unità tecnica di Missione subentra al cessato Commissario delegato nelle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 3912 al medesimo intestata [1].
4. Per il funzionamento dell'Unità Tecnica di Missione, il coordinatore della medesima struttura e di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo 2010 è autorizzato ad utilizzare il 50% delle economie accertate e disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle attività poste in essere per lo svolgimento delle iniziative connesse al grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia [2].
1. L'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, è modificato come segue:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il commissario delegato per i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze e di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007, così come modificato dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3783 del 17 giugno 2009, nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, provvede ad assicurare, con i poteri previsti dalle citate ordinanze, la realizzazione dei lavori di restauro architettonico e strutturale, nonchè l'adeguamento strutturale e la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso museale degli Uffizi di Firenze e degli interventi relativi al complesso Mozzi Bardini. Il commissario provvede altresì a realizzare gli interventi relativi ai lavori di adeguamento del Corridoio Vasariano.»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il commissario delegato opera una ricognizione dei contratti stipulati, acquisendo la relativa documentazione dai soggetti interessati, anche ai fini della loro rinegoziazione in termini di maggiore efficienza ed economicità.»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione ed il completamento dei lavori di cui al comma 1 il commissario delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori che agiscono sulla base di direttive impartite dal medesimo commissario, nonchè di consulenti tecnici. Il commissario delegato è autorizzato a costituire una apposita struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da tre unità di personale appartenente a pubbliche amministrazioni, anche locali, che sono poste in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1 il commissario delegato è autorizzato a richiedere l'apertura di una apposita contabilità speciale al medesimo intestata. E' conseguentemente disposta la chiusura della contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il commissario delegato è autorizzato ad attribuire, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, un compenso ai soggetti attuatori ed ai consulenti di cui al comma 2 per le attività espletate.»;
f) al comma 7, le parole: «soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «commissario delegato»;
g) il comma 8 è soppresso;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della contabilità speciale di cui al comma 3.».
2. L'Unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 trasmette al commissario delegato, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009, n. 3829, nonchè i lavori di realizzazione del nuovo Auditorium di Firenze, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente comma. Le somme disponibili nell'ambito dei quadri economici relativi alle predette opere possono essere utilizzate dal commissario delegato per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione finalizzati alla più proficua realizzazione delle opere stesse, nonchè per il compenso da attribuire ai soggetti attuatori e per gli oneri della struttura di cui al comma 2.
3. Per l'espletamento dei compiti relativi agli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi degli uffici e, all'occorrenza, del personale del comune di Firenze, dell'U.T.G. - Prefettura di Firenze, delle amministrazioni periferiche dello Stato e dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.
1. Alla fine del comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 dopo le parole «soggetto attuatore» è aggiunto il seguente periodo: «ed al personale utilizzato dal medesimo commissario delegato a cui potranno essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza ed all'attività effettivamente resa».
2. Il commissario delegato di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è autorizzato ad avvalersi del supporto di personale e mezzi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Ai fini della completa caratterizzazione e corretta individuazione delle destinazioni di recupero o di smaltimento dei rifiuti rinvenienti nell'ambito delle attività in corso per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia, il deposito temporaneo dei rifiuti stessi può essere costituito, nel rispetto delle normative di tutela ambientale e igienico-sanitario, anche in luogo prossimo a quello della relativa produzione, in deroga ai limiti quantitativi di deposito temporaneo.
1. Il comma 11 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 è abrogato.
2. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3527 del 16 giugno 2006 sono soppresse le seguenti parole: «con riferimento in particolare ai "Grandi Eventi" di cui all'art. 5-bis, comma 5, del
1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole: «il coordinatore dell'Unità tecnica di missione» sono sostituite dalle parole «l'ANAS S.p.a., che provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,».
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Unità tecnica di missione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, trasmette all'ANAS S.p.a. di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data della presente ordinanza, ogni documentazione concernente gli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010. A decorrere dalla medesima data cessano tutti gli incarichi riguardanti la realizzazione delle opere di cui al presente articolo ove non confermati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, ovvero l'Unità tecnica di missione provvede altresì a trasferire all'ANAS S.p.a. le risorse finanziarie presenti nella contabilità speciale n. 5261 ed assegnate per la realizzazione delle opere infrastrutturali IX lotto funzionale della strada statale Sassari-Olbia.
1. Al fine di dare continuità ai procedimenti di delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma ed accelerare le iniziative per assicurare il rientro nell'ordinario, il termine previsto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3648 del 23 gennaio 2008, già prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2008, n. 3690, e dall'art. 16 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, è prorogato fino al 28 febbraio 2011.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della