Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 27/10/1973 |
Numero: | 674 |
Sommario |
Art. 1. Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico. |
Art. 2. Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni. |
Art. 3. Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo. |
Art. 4. Snellimento di alcune procedure concorsuali. |
Art. 5. Premio industriale. |
Art. 6. Trattamento economico di missione. |
Art. 7. Ritenute erariali e assistenziali. |
Art. 8. Modificazioni all'art. 36 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente il finanziamento di attività assistenziali e dopolavoristiche. |
Art. 9. Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici. |
Art. 10. Modificazioni all'art. 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376. |
Art. 11. Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi. |
Art. 12. Copertura della spesa. |
§ 76.4.41 - Legge 27 ottobre 1973, n. 674.
Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 12 novembre 1973, n. 291).
Art. 1. Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'art. 115 del
Art. 2. Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.
In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonché i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui all'art. 119 del
Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo l'ultimo iscritto di pari anzianità secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
Art. 3. Ristrutturazione di tabelle organiche in conseguenza di passaggi di ruolo.
In corrispondenza al numero delle zone urbanizzate e delle unità addette agli uffici locali trasformati in uffici principali è aumentato l'organico delle tabelle XIV e XIX e contemporaneamente diminuita la consistenza delle tabelle XXIII e XXIV.
Le aliquote percentuali dei posti in atto esistenti nelle qualifiche delle tabelle XIV e XIX vengono ripristinate all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Qualora, in dipendenza della suddetta ristrutturazione, i posti da aumentare sia nella qualifica terminale che in quella intermedia delle tabelle XIV e XIX risultino in numero inferiore a quello degli impiegati provenienti dai ruoli degli uffici locali che vi hanno fatto passaggio durante l'anno, deve essere lasciato scoperto nelle qualifiche iniziali delle tabelle stesse un numero di posti corrispondente alla differenza tra il numero dei suddetti impiegati e quello dei posti da apportare in aumento.
Il riassorbimento dei posti in soprannumero nelle varie qualifiche avviene con la cessazione dal servizio o la promozione delle unità soprannumerarie.
I passaggi di ruolo e la ristrutturazione degli organici previsti dalle disposizioni contenute nei commi precedenti sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
Art. 4. Snellimento di alcune procedure concorsuali.
Per l'espletamento dei concorsi di reclutamento del personale delle qualifiche iniziali delle tabelle XIV e XIX, XXIII e XXIV, XII e XIV, previste rispettivamente dagli articoli 115, 119 e 125 del
I concorsi di reclutamento del personale dell'esercizio previsti dagli articoli 115, 119 e 125 del
Con successivo decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno stabilite le relative norme di esecuzione.
Art. 5. Premio industriale.
Con effetto dal 1° gennaio 1973 le tabelle A e B, di cui alla
Art. 6. Trattamento economico di missione.
Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici l'indennità di trasferta prevista dall'art. 1 della
Il trattamento economico, di cui all'art. 4 della
L'indennità chilometrica prevista nel penultimo comma dell'art. 11 della predetta
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione sono stabilite le condizioni per procedere alla corresponsione del trattamento economico e dell'indennità chilometrica di cui ai due precedenti commi.
Nei casi di incompatibilità di orario dei mezzi pubblici di trasporto o quando non esistano servizi di linea, il dipendente che debba recarsi per servizio in località viciniori, nell'ambito provinciale, alla sede di lavoro può essere autorizzato, dall'organo che dispone la missione, a servirsi di un mezzo di trasporto privato, previo rilascio da parte del dipendente di apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo.
L'importo complessivo dell'indennità chilometrica e dell'indennità oraria di trasferta non può superare quello dell'indennità di missione intera spettante in caso di pernottamento, oltre le spese che l'Amministrazione avrebbe dovuto sopportare per il viaggio se il viaggio stesso fosse stato compiuto con gli ordinari mezzi di trasporto.
Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni della
Art. 7. Ritenute erariali e assistenziali.
Per le ritenute erariali e assistenziali sui compensi di cui al primo comma dell'art. 3 dell'allegato della
Art. 8. Modificazioni all'art. 36 della
All'art. 36 della
"Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo, è altresì devoluta all'Istituto postelegrafonici, a decorrere dall'anno 1973, una quota delle soprattasse telefoniche interurbane ed internazionali spettanti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici corrispondente ad un importo annuo non superiore a lire 1.000 milioni, da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate ad effettuare, ove occorra, anticipazioni rispettivamente all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, per assicurare al personale iscritto il trattamento di quiescenza e previdenza nella stessa misura spettante, a norma delle vigenti disposizioni, al personale statale. Condizioni e modalità di tali anticipazioni e dei relativi rimborsi saranno stabilite con apposite convenzioni, da approvarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".
Art. 9. Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici. [1]
1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'art. 34 del
2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale per i prezzi si applica la normativa di cui al
Art. 10. Modificazioni all'art. 3 della
Il terzultimo comma dell'art. 3 della
"Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell'art. 9 della
Art. 11. Conferimento di posti di alcune tabelle del personale dell'esercizio postelegrafonico a idonei di concorsi.
L'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 6 della
Le disposizioni di cui al comma precedente operano per gli idonei del concorso a 436 posti di vice segretario (ex tabella G).
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di conferire fino al 31 dicembre 1974 agli idonei del concorso di cui all'art. 5 della
Art. 12. Copertura della spesa.
All'onere derivante, per l'anno finanziario 1973, previsto in L. 10.743.400.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e in lire 1.996.250.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende stesse provvederanno:
a) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per lire 10.743.400.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973;
b) l'Azienda di Stato per i servizi telefonici per L. 1.996.250.000 con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Tabelle A - B - C - D - E - F – G
(Omissis).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 23 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 18 della