§ 76.3.9 - Legge 26 giugno 1965, n. 832.
Variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:26/06/1965
Numero:832


Sommario
Art. 1.      Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi:
Art. 2.      Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'art. 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonchè per i posti che si renderanno vacanti entro un anno [...]
Art. 3.      Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307, [...]
Art. 4.      Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno [...]


§ 76.3.9 - Legge 26 giugno 1965, n. 832. [1]

Variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale.

(G.U. 23 luglio 1965, n. 183)

 

     Art. 1.

     Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi:

     "Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di emissione del decreto che indìce il concorso.

     Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma.

     Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti più concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata successivamente".

 

          Art. 2.

     Per i posti disponibili oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'art. 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonchè per i posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio, nei quadri A e B del ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe in prova, riservato a coloro che nel quinquennio antecedente alla data del 25 gennaio 1963 abbiano rivestito, anche non continuativamente, le qualifiche di coadiutore o coadiutore reggente per almeno tre mesi complessivi, purchè non cessati per loro colpa.

     Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualifica, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma.

     Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere i requisiti prescritti dall'art. 31 della citata legge, ivi compreso il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età.

     L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine di graduatoria, anche i posti che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, entro e non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli che si renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per questi ultimi posti l'Amministrazione può bandire, subito dopo l'entrata in vigore della presente legge, pubblico concorso per esami ai sensi dell'art. 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

 

          Art. 3.

     Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'art. 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonchè per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino in prova, riservato:

     a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, procaccia reggenti con almeno tre mesi di anzianità complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

     b) a coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656, modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120;

     c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data.

     Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età. Gli aspiranti, però, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall'art. 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare.

 

          Art. 4.

     Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di cui alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno essere inclusi, con le modalità indicate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche quelli che si renderanno disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti che indicono i concorsi medesimi.

     Gli idonei che nella graduatoria eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti [2].

     Il Ministro, tuttavia, su conforme parere del consiglio di amministrazione ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria [3].

     La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche per i posti che si rendano disponibili nei ruoli delle carriere direttive e di concetto delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro due anni dall'approvazione della graduatoria dei relativi concorsi, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento dei posti messi a concorso [4].

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 23 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 23 della L. 12 marzo 1968, n. 325.