§ 42.4.1c - Legge 31 dicembre 1961, n. 1406.
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:31/12/1961
Numero:1406


Sommario
Art. 1.  Tabelle organiche.
Art. 2.  Attribuzioni dei direttori centrali.
Art. 3.  Concorsi per l'accesso alle carriere direttive - Titoli di studio.
Art. 4.  Titoli di studio per l'accesso alle carriere di concetto.
Art. 5.  Attribuzioni degli assistenti e disegnatori.
Art. 6.  Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva.
Art. 7.  Promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata.
Art. 8.  Promozioni nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori.
Art. 9.  Mansioni del personale ausiliario.
Art. 10.  Servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici.
Art. 11.  Concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli della carriera del personale ausiliario.
Art. 12.  Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza e seconda classe ed equiparata.
Art. 13.  Promozione alla qualifica di agente di prima classe ed equiparata.
Art. 14.  Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata.
Art. 15.  Conferimento di funzioni superiori.
Art. 16.  Inquadramento nella carriera superiore.
Art. 17.  Trasferimento da un ruolo all'altro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 18.  Valutabilità dei servizi.
Art. 19.  Premio di esercizio.
Art. 20.  Maggiorazioni del premio di esercizio.
Art. 21.  Rapporto informativo – Gravami.
Art. 22.  Riscatto dei servizi.
Art. 23.  Consiglio di amministrazione.
Art. 24.  Commissioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 25.  Consiglio centrale di disciplina.
Art. 26.  Commissioni consultive per il personale.
Art. 27.  Riunioni delle Commissioni consultive.
Art. 28.  Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale.
Art. 29.  Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive.
Art. 30.  Organi dell'Amministrazione centrale.
Art. 31.  Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 32.  Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali.
Art. 33.  Direttori centrali.
Art. 34.  Nomina a consigliere di seconda classe nella carriera direttiva tecnica.
Art. 35.  Promozione a direttore di sezione.
Art. 36.  Conferimento di posti nella carriera direttiva.
Art. 37.  Idonei nei concorsi di accesso alla carriera direttiva.
Art. 38.  Ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di direttore principale di ragioneria.
Art. 39.  Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario.
Art. 40.  Concorsi di merito distinto e concorsi per esame speciale per le promozioni a segretario.
Art. 41.  Decorrenza delle promozioni a segretario.
Art. 42.  Concorsi di merito distinto e per esame speciale per la promozione a perito o geometra.
Art. 43.  Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata.
Art. 44.  Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario o equiparata.
Art. 45.  Ammissione agli scrutini per la promozione a primo segretario o equiparato.
Art. 46.  Conferimento di posti agli idonei di concorsi delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 47.  Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata.
Art. 48.  Idonei del concorso per titoli a capo ufficio principale.
Art. 49.  Esami speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo ufficio e equiparata.
Art. 50.  Ordine di collocamento in ruolo.
Art. 51.  Decorrenza giuridica delle promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata degli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939.
Art. 52.  Idonei nei concorsi per capo ufficio.
Art. 53.  Decorrenza delle promozioni ad ufficiale di seconda classe.
Art. 54.  Decorrenza della nomina ad ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di terza classe.
Art. 55.  Inquadramento nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori.
Art. 56.  Concorso per titoli per l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva del personale tecnico.
Art. 57.  Conferimento di posti nella carriera esecutiva.
Art. 58.  Concorso per titoli riservato agli ufficiali dell'albo nazionale.
Art. 59.  Concorso per titoli.
Art. 60.  Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale riservato al personale ausiliario.
Art. 61.  Inquadramento nella qualifica di agente di esercizio di terza classe ed equiparata.
Art. 62.  Sistemazione dei fattorini telegrafici in servizio al 1° luglio 1957.
Art. 63.  Disposizioni particolari per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria.
Art. 64.  Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici.
Art. 65.  Inquadramento nella carriera ausiliaria del personale già alle dipendenze del governo militare alleato dell'ex territorio libero di Trieste.
Art. 66.  Inquadramento nei ruoli della carriera ausiliaria.
Art. 67.  Promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata.
Art. 68.  Conferimento di posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria.
Art. 69.  Riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria.
Art. 70.  Esonero dal servizio di recapito dei telegrammi.
Art. 71.  Personale della carriera ausiliaria ex combattente.
Art. 72.  Efficacia delle disposizioni dell'art. 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Art. 73.  Inquadramento del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana.
Art. 74.  Trasferimento da altre Amministrazioni.
Art. 75.  Inquadramento nella qualifica di ufficiale di terza classe e nella qualifica di fattorino.
Art. 76.  Concorsi per titoli per posti disponibili nelle qualifiche di ufficiale di terza classe e di fattorino.
Art. 77.  Nomina in ruolo.
Art. 78.  Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti di prima classe ed equiparati.
Art. 79.  Trattamento economico per il personale inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363.
Art. 80.  Decorrenza del regolamento di esecuzione.
Art. 81.  Proroga disposizioni concernenti il titolo di studio.
Art. 82.  Elevazione del limite massimo di età.
Art. 83.  Conferimento di posti di ufficiale dell'albo nazionale.
Art. 84.  Elezioni dei rappresentanti del personale in seno ad organi collegiali.
Art. 85.  Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Art. 86.  Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Art. 87.  Applicabilità.
Art. 88.  Corrispondenza tabelle organiche.
Art. 89.  Copertura della spesa.


§ 42.4.1c - Legge 31 dicembre 1961, n. 1406. [1]

Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

(G.U. 11 gennaio 1958, n. 9, S.O.).

 

Titolo Primo

TABELLE ORGANICHE

 

     Art. 1. Tabelle organiche.

     Le tabelle organiche degli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge.

     La pianta organica degli operai di ruolo di cui alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituita da quella dell'allegato II alla presente legge.

 

Titolo Secondo

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

 

Capo I

CARRIERE DIRETTIVE

 

          Art. 2. Attribuzioni dei direttori centrali. [2]

 

          Art. 3. Concorsi per l'accesso alle carriere direttive - Titoli di studio.

     I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sono per esame o per titoli ed esame.

     Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;

     b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica e diploma di laurea in chimica e in fisica;

     c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile, diploma di laurea in ingegneria meccanica, diploma di laurea in architettura;

     d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, e in ingegneria meccanica.

     Possono accedere alla carriera direttiva di cui alla lettera b) del precedente comma i laureati in ingegneria di altro tipo purché muniti del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

     I candidati laureati in ingegneria e in architettura devono essere, inoltre, provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

     L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

 

Capo II

CARRIERE DI CONCETTO

 

          Art. 4. Titoli di studio per l'accesso alle carriere di concetto.

     Il disposto di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 34 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "b) per la carriera di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale e di maturità scientifica".

     Allo stesso art. 34 della citata legge n. 119 è aggiunto il seguente comma:

     "L'Amministrazione, inoltre, può limitare l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei periti industriali a coloro che sono provvisti di diploma di perito industriale con una delle specializzazioni previste dall'ordinamento scolastico, indicandole nel relativo bando".

 

Capo III

CARRIERE ESECUTIVE

 

          Art. 5. Attribuzioni degli assistenti e disegnatori.

     Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori svolgono mansioni di assistenza ai lavori edili e di disegnatore presso gli uffici o reparti tecnici.

 

          Art. 6. Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva. [3]

     Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonché del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso.

 

          Art. 7. Promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata.

     Il secondo comma dell'art. 40 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica".

 

          Art. 8. Promozioni nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori.

     Per le promozioni nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori si applicano le disposizioni riguardanti le promozioni alle qualifiche degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le quali è previsto un uguale coefficiente di stipendio.

 

Capo IV

CARRIERE AUSILIARIE

 

          Art. 9. Mansioni del personale ausiliario.

     Il primo comma dell'art. 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresì, mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonché alla conduzione dei carrelli elettrici ed alle mansioni interne presso i centri e i sottocentri automezzi".

 

          Art. 10. Servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici.

     Il primo comma dell'art. 46 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici è svolto dai fattorini e, ove occorra, dagli agenti di esercizio di terza e seconda classe di età non superiore ai 32 anni".

 

          Art. 11. Concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli della carriera del personale ausiliario.

     L'ultimo comma dell'art. 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione".

 

          Art. 12. Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza e seconda classe ed equiparata.

     L'art. 49 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo.

     La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di seconda classe e di agente tecnico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo".

 

          Art. 13. Promozione alla qualifica di agente di prima classe ed equiparata.

     L'art. 48 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di prima classe e di agente tecnico di prima classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito".

 

          Art. 14. Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata.

     L'art. 50 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:

     a) nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che, nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

     b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

     I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito".

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' CARRIERE

 

          Art. 15. Conferimento di funzioni superiori.

     L'ultimo comma dell'art. 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dai seguenti:

     "L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

     L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, sempreché sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

     In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

     Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio delle stazioni radio, delle officine postelegrafoniche e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione".

 

          Art. 16. Inquadramento nella carriera superiore.

     Per il personale di ruolo inquadrato nella carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percette a titolo di stipendio nella qualifica posseduta relative al periodo decorrente fra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irrepetibili.

 

Capo VI

TRASFERIMENTO DI RUOLO E VALUTABILITA' DEI SERVIZI

 

          Art. 17. Trasferimento da un ruolo all'altro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Dopo l'applicazione degli articoli 57, 58, 59, 76 e 77 della presente legge, gli ufficiali iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

     Per l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fisserà, di volta in volta, il numero dei posti che potrà conferire al personale predetto e comunque non eccedente il 50 per cento dei posti disponibili.

     I trasferimenti anzidetti sono disposti con decreto ministeriale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e della Commissione centrale per gli uffici locali, in base ad una graduatoria compilata secondo l'ordine di iscrizione nell'albo nazionale.

     Gli impiegati trasferiti prendono posto, nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente al coefficiente in godimento all'atto del passaggio e sono collocati nella qualifica stessa dopo l'ultimo iscritto.

     E' del pari consentito, nei limiti e con le modalità sopra indicate, il passaggio, a domanda, nell'albo nazionale degli ufficiali di seconda e terza classe della carriera esecutiva.

     E' altresì ammesso, con il consenso dell'interessato, il distacco o l'invio in missione negli uffici locali di personale della carriera esecutiva con qualifiche non superiori a quelle sopraindicate.

 

          Art. 18. Valutabilità dei servizi.

     I servizi prestati in qualità di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale dell'albo nazionale, ricevitore, portalettere effettivo, dal 1° ottobre 1952 ed il servizio di procaccia effettivo prestato tal 17 aprile 1961 sono valutabili, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, primo segretario, capo ufficio e qualifiche equiparate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di passaggio in posti di ruolo organico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o di altre amministrazioni dello Stato.

     Ai fini dell'applicazione della disposizione predetta, i direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C sono equiparati al personale della carriera di concetto; i direttori di uffici locali dei rimanenti gruppi, i titolari di agenzia e gli ufficiali dell'albo nazionale sono equiparati al personale della carriera esecutiva; i ricevitori, i portalettere e i procaccia sono equiparati al personale della carriera ausiliaria.

     Al personale di cui al primo comma del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Titolo Terzo

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 19. Premio di esercizio.

     Al personale del ruolo degli assistenti e dei disegnatori il premio di esercizio previsto dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, è corrisposto nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica.

 

          Art. 20. Maggiorazioni del premio di esercizio.

     L'art. 36 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge è concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni.

     Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle F, L, N, O, P e Q hanno effetto economico per le tabelle F ed L, dal 1° gennaio 1960, per le tabelle N, O, P e Q dal 1° gennaio 1961".

 

Titolo quarto

RAPPORTI INFORMATIVI E GRAVAMI

 

          Art. 21. Rapporto informativo – Gravami. [4]

 

Titolo quinto

RISCATTO DEI SERVIZI

 

          Art. 22. Riscatto dei servizi.

     E' ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1952, con le qualifiche di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     E' altresì ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio prestato dal 1° ottobre 1952 in poi, con la qualifica di ufficiale ricevitore o portalettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio prestato, anteriormente alla nomina in ruolo organico, alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Società Italo-Radio, quelli prestati in qualità di scortapieghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, dell'Albania nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata del servizio in detti uffici per eventi bellici.

     Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei confronti del personale che, anteriormente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali abbia ottenuto l'iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, il servizio, riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. E' altresì da considerarsi con iscrizione al predetto fondo il servizio prestato, anteriormente al 1° luglio 1936, in qualità di ricevitore.

     Il servizio prestato con le qualifiche sopra elencate e con quelle di direttore di ufficio locale e titolare di agenzia, previste dal secondo e terzo comma dell'art. 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le modalità fissate dal primo comma del suddetto articolo ed è ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato non sia avvenuto senza soluzione di continuità.

     Le modalità di esecuzione delle suddette norme sono determinate con apposito regolamento.

     Il personale, di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, può ottenere, con le modalità di cui allo stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, nonché di quello prestato in qualità di impiegato o agente ausiliario, a contratto a termine.

     Delle suddette norme nonché di quelle dell'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, potrà avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia già cessato dal servizio. La stessa facoltà è concessa ai superstiti del personale medesimo.

 

Titolo sesto

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

 

Capo I

ORGANI COLLEGIALI

 

          Art. 23. Consiglio di amministrazione.

     L'art. 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è così composto:

     a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;

     b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

     d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

     g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

     h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

     i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

     l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

     m) da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

     n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

     Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

     Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 24. Commissioni del Consiglio di amministrazione.

     All'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

     "Per l'esame delle materie relative alla difesa ed alla sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio di amministrazione è sostituito da quello di apposita Commissione, costituita con le stesse modalità previste dal presente articolo per le altre Commissioni di consiglio".

 

          Art. 25. Consiglio centrale di disciplina.

     Il Consiglio centrale di disciplina dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto da un direttore centrale.

     Salvo quanto previsto dal precedente comma, per il Consiglio centrale di disciplina si applicano le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 26. Commissioni consultive per il personale.

     Presso la Direzione generale e presso ogni Direzione provinciale sono istituite rispettivamente una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva provinciale per il personale.

     La Commissione consultiva centrale è composta:

     1) dal direttore centrale per il personale, che la presiede;

     2) da 5 ispettori generali, nominati dal Ministro, su designazione del direttore generale;

     3) da 3 rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione, nominato dal direttore generale, su designazione del direttore centrale del personale.

     Presso ogni direzione provinciale o circondariale postelegrafica la commissione consultiva del personale è composta:

     1) dal direttore provinciale che la presiede;

     2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;

     3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;

     4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto [5] .

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale [6] .

 

          Art. 27. Riunioni delle Commissioni consultive.

     Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti [7] .

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del terzo comma dell'art. 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati [8] .

 

          Art. 28. Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale.

     Le commissioni consultive del personale hanno il compito:

     a) di compilare e proporre alle competenti direzioni compartimentali le graduatorie locali del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie aventi titolo a partecipare a scrutini di promozioni per merito comparativo o a scelta;

     b) di compilare e proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento in altre sedi;

     c) di esprimere motivato parere all'organo competente, nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     d) di esprimere motivato parere all'organo competente nei casi in cui occorra conferire funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita da impiegati appartenenti a carriere diverse da quella direttiva;

     e) di istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi formulando proposte da inviare all'organo competente a decidere;

     f) di esprimere parere sull'assunzione di personale straordinario limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli di dipendenti o ex dipendenti, nonché alle vedove del personale deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione;

     g) di proporre alla direzione compartimentale i provvedimenti necessari per assicurare la piena funzionalità dei servizi e il loro efficace coordinamento, nonché i programmi di spesa conseguenti;

     h) di esprimere parere sugli elenchi provinciali e zonali degli aspiranti alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376;

     i) di esprimere parere sugli atti di concessioni di servizio di competenza del direttore provinciale, con particolare riguardo alla equità del trattamento economico del personale destinato ai servizi stessi [9] .

     Le commissioni consultive provinciali sono nominate con provvedimento del direttore compartimentale e durano in carica 4 anni [10] .

     Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale e nell'ambito della relativa circoscrizione. I rappresentanti del personale rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso alla predetta data [11] .

     La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali hanno competenza per il personale in servizio presso le Direzioni provinciali e Uffici dipendenti. Per il personale in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi e gli uffici lavori, la competenza è attribuita alla Commissione consultiva della provincia in cui hanno sede i predetti uffici.

     Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito da organi dell'Amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.

 

          Art. 29. Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive.

     Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'art. 26 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

     Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3) del secondo comma e al n. 6) del terzo comma dell'art. 26.

     Esse debbono prevedere modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino, di volta in volta, nel numero previsto dall'art. 26, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche.

     Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e provinciali di cui ai precedenti commi possono presentare liste di candidati solo le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

 

Capo II

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

 

          Art. 30. Organi dell'Amministrazione centrale.

     La Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni è ripartita in Direzioni centrali, alle quali sono preposti i direttori centrali.

     Per le attribuzioni e la nomina dei direttori centrali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma primo e 31 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché quelle di cui all'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 31. Organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

     a) Direzioni provinciali dalle quali dipendono direttamente gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed i servizi di portalettere;

     b) Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

     c) Uffici lavori;

     d) Centri automezzi.

     Alle modifiche concernenti la suddivisione in reparti delle Direzioni provinciali nonché la sede e la circoscrizione dei circoli delle costruzioni si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione.

     Alle Direzioni provinciali sono preposti impiegati della carriera direttiva del ruolo amministrativo con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione, ai circoli delle costruzioni impiegati del ruolo delle telecomunicazioni della carriera medesima con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione.

     L'ordinamento, le attribuzioni, la circoscrizione e la sede degli organi periferici di cui alle lettere c) e d) del primo comma sono fissati con decreto ministeriale da emanarsi previo parere del Consiglio di amministrazione. Con le stesse modalità possono essere istituiti sottocentri e sezioni autonome alle dipendenze rispettivamente dei centri automezzi e degli uffici lavori.

     Le disposizioni dell'art. 13 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 e successive integrazioni e modificazioni sono abrogate.

 

Capo III

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE NELLE COMMISSIONI PER GLI UFFICI LOCALI

 

          Art. 32. Rappresentanti del personale in seno alle Commissioni per gli uffici locali.

     I membri effettivi e supplenti previsti dagli articoli 72, comma primo, lettera e), e 73, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed appartenenti alle categorie di personale indicate negli articoli medesimi, sono eletti a scrutinio segreto e diretto secondo le norme del regolamento che sono stabilite con decreto ministeriale.

     I membri previsti dal presente articolo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

Titolo Settimo

DISPOSZIONI TRANSITORIE

 

Capo I

CARRIERE DIRETTIVE

 

          Art. 33. Direttori centrali.

     I capi servizio principali assumono la qualifica di direttore centrale conservando, a tutti gli effetti, il trattamento economico in godimento e le anzianità acquisite.

 

          Art. 34. Nomina a consigliere di seconda classe nella carriera direttiva tecnica.

     Nei confronti dei vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo alle riserve previste dagli articoli 62 e 91 della legge stessa, la nomina a consigliere di seconda classe in prova è riportata, ai soli fini giuridici al 31 dicembre 1957.

     Per coloro che alla data di espletamento dei concorsi non si trovavano in servizio continuativo presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal 31 dicembre 1957, la nomina a consigliere di seconda classe è riportata alla data dalla quale ha avuto inizio l'incarico di studio o il rapporto di lavoro mantenuto con continuità fino all'espletamento dei concorsi stessi.

 

          Art. 35. Promozione a direttore di sezione.

     Ai consiglieri di prima e seconda classe dei ruoli tecnici di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla presente legge, aventi titolo alla riserva dei posti prevista dagli articoli 62 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in possesso del diploma di laurea da data anteriore a quella del conferimento dell'incarico o comunque anteriore al 1° gennaio 1955 è attribuita un'anzianità convenzionale, non superiore ad anni tre, pari al periodo dell'attività di incarico di studio, di allievo telefonista o di meccanico, svolto anteriormente al 31 dicembre 1957, presso l'Amministrazione postelegrafonica.

     L'anzianità di cui al precedente comma è valutabile ai soli fini dell'anzianità di carriera prevista dall'art. 164, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli interessati, su domanda, possono optare, sempre che non ne abbiano fruito, per il beneficio previsto dall'art. 72 il quale non è cumulabile con quello previsto dal presente articolo.

 

          Art. 36. Conferimento di posti nella carriera direttiva.

     I posti disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito con decreto ministeriale del 4 agosto 1958 nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato I della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riservati e conferiti mediante concorso per titoli, da bandirsi una volta soltanto in prima applicazione della presente legge, al personale appartenente ai ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal precedente art. 3, comma secondo, lettera b), che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato per almeno quattro anni funzioni inerenti al proprio titolo di studio.

 

          Art. 37. Idonei nei concorsi di accesso alla carriera direttiva.

     Agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 3 novembre 1960 possono essere conferiti i posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici.

 

Capo II

CARRIERE DI CONCETTO

 

          Art. 38. Ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica di direttore principale di ragioneria.

     L'ultimo comma dell'art. 64 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato.

     Le disposizioni di cui all'art. 66 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applicano anche nei confronti degli impiegati con qualifica di primo segretario in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo stesso; in caso di promozione alla qualifica di direttore principale di ragioneria gli interessati conservano lo stipendio di cui sono provvisti.

 

          Art. 39. Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario.

     Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II, capo I del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958.

     Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

     Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

     1) gli impiegati del ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto e di vice segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

     2) i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'art. 175 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e che, al 30 giugno 1958, avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopracitate disposizioni.

     Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1) e 2) del precedente comma.

     Sono ammessi, altresì, gli impiegati dello stesso ruolo, scrutinati il 4 dicembre 1958 alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata e che, in applicazione degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, alla data del 31 dicembre 1958 avevano maturato le anzianità di servizio previste dalle sopra richiamate disposizioni.

     Nei soli confronti degli impiegati anzidetti le promozioni conferite alla qualifica di segretario aggiunto o equiparata, si intendono annullate.

     Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 ed al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta già conferite, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate.

     I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette.

 

          Art. 40. Concorsi di merito distinto e concorsi per esame speciale per le promozioni a segretario.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V, titolo II, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per merito distinto e due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, in sostituzione degli identici concorsi indetti rispettivamente il 30 giugno 1959 ed il 31 dicembre 1959, i cui bandi sono revocati.

     Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

     Ai concorsi di merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 30 giugno 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto o di vice segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni sopra richiamate.

     Ai concorsi per merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 31 dicembre 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nel precedente comma.

 

          Art. 41. Decorrenza delle promozioni a segretario.

     La decorrenza giuridica delle promozioni a segretario, da conferirsi con i concorsi previsti dagli articoli 39 e 40 non può, in ogni caso, essere riportata, per gli aventi titolo all'applicazione delle disposizioni degli articoli 70 e 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, a data anteriore a quella di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 42. Concorsi di merito distinto e per esame speciale per la promozione a perito o geometra.

     I concorsi previsti dagli articoli 39 e 40 sono banditi anche per la promozione alle qualifiche di perito o geometra dei ruoli organici delle carriere di concetto dei periti industriali e dei geometri, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli anzidetti e di quelle dell'art. 41.

 

          Art. 43. Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparata.

     Ferme restando le promozioni mediante scrutini, alla qualifica di primo segretario o equiparata, conferite a tutto il 23 settembre 1959, le cui decorrenze vanno rettificate alla data del primo scrutinio effettuato dopo il 1° luglio 1958, e salvo quanto previsto dall'art. 86 della presente legge, sono tenuti scrutini suppletivi effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1° luglio 1958, ai quali sono ammessi gli impiegati che conseguano la nomina alla qualifica di segretario o equiparata, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 39, 40 e 42 con decorrenza, ai fini economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

     Le promozioni possono essere conferite, ove occorra, in soprannumero.

     Il numero dei posti, compresi quelli in soprannumero, da conferire con gli scrutini suppletivi di cui al primo comma del presente articolo va determinato in rapporto al numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale rapporto risulti identico a quello esistente fra il numero dei posti, relativi alla qualifica di primo segretario o equiparata, già conferiti con i corrispondenti scrutini ed il numero degli impiegati ammessi agli scrutini medesimi.

     Il soprannumero non può, in ogni caso, eccedere il numero dei posti conferiti con gli scrutini espletati.

     L'assorbimento dei posti in soprannumero è effettuato, dal 1° gennaio 1963 in poi, in ragione di un terzo delle vacanze che si verifichino nella qualifica di primo segretario o equiparata, computando per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

     In corrispondenza ai posti in soprannumero, di cui ai precedenti commi, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera di concetto.

     Le promozioni, da conferire mediante gli scrutini suppletivi previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza già fissata per le promozioni conferite con gli scrutini espletati.

 

          Art. 44. Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario o equiparata.

     Dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 39, 40, 42 e 43 sono tenuti con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, scrutini per la promozione alle qualifiche di primo segretario, di primo geometra e di primo perito nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse nell'anno 1960.

     Le promozioni conferite mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono dal 31 dicembre 1960.

     Dalla data anzidetta decorrono anche le promozioni alle qualifiche sopraindicate, da conferire mediante concorsi di merito distinto ed esami di idoneità, da bandirsi ai sensi dell'art. 370 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

     Restano ferme le promozioni conferite nelle qualifiche superiori a quella di primo segretario o equiparata con scrutini tenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 45. Ammissione agli scrutini per la promozione a primo segretario o equiparato.

     Agli scrutini suppletivi per la promozione a primo segretario o qualifica equiparata di cui all'art. 43, sono ammessi anche gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di segretario o equiparata ed abbiano conseguito la promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso per esame speciale con decorrenza ai fini economici da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente art. 43 nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi vanno ricompresi solo gli impiegati della carriera di concetto che trovansi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

     I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito comparativo dopo i promossi negli scrutini già espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 46. Conferimento di posti agli idonei di concorsi delle carriere di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera di concetto dei periti industriali e dei geometri possono essere assegnati ai candidati idonei rispettivamente nei concorsi a 90 posti di vice perito e a 133 posti di vice geometra, banditi con i decreti ministeriali del 1° aprile 1959 e del 4 dicembre 1958.

     I posti relativi alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno disponibili sino al 31 dicembre 1963, possono essere assegnati ai candidati idonei del concorso a 1100 posti di vice segretario bandito con decreto ministeriale del 2 dicembre 1957, modificato dal decreto ministeriale 14 aprile 1958.

 

Capo III

CARRIERE ESECUTIVE

 

          Art. 47. Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata.

     I capi ufficio ed equiparati, i quali, alla data del 30 giugno 1957, rivestono la qualifica di primo ufficiale o equiparata sono collocati nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza.

     Sono esclusi da tale collocamento i capi uffici ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto".

 

          Art. 48. Idonei del concorso per titoli a capo ufficio principale.

     Il terzo comma dell'art. 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Gli idonei sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale secondo l'ordine di graduatoria fino ad un massimo di 1100 posti".

     I posti previsti in aumento alla tabella L non sono riassorbiti dal soprannumero previsto all'ultimo comma dell'art. 75 della suindicata legge n. 119.

 

          Art. 49. Esami speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo ufficio e equiparata.

     Il concorso per esame di cui all'art. 42, secondo comma, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, è sostituito da un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     L'esame è bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima, salvo quanto previsto dall'art. 361, comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui è stato bandito l'esame speciale.

     Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati esecutivi di ruolo organico, i quali, alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando al fini del compimento di tale periodo:

     1) per intero, il servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;

     2) per intero, il servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;

     3) per intero, il servizio prestato anteriormente all'inquadramento nel ruolo organico di appartenenza, in qualità di direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia e di ufficiale anche prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonché in qualità di impiegato non di ruolo di terza categoria o superiore;

     4) per intero, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina in ruolo presso reparti combattenti;

     5) per due terzi il servizio prestato nei ruoli della carriera ausiliaria.

     Ai fini della partecipazione all'esame speciale, è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

     Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al n. 1) del quinto comma del presente articolo.

     Chi ha partecipato o partecipa ad uno dei concorsi per esame speciale banditi in applicazione dell'art. 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e del presente articolo, non può ripeterlo. Coloro che, pur avendo i requisiti prescritti, non hanno preso e non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare e al successivo, quando è stata accertata l'impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.

 

          Art. 50. Ordine di collocamento in ruolo.

     Le promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata, conferite in applicazione dell'art. 42, comma secondo, n. 1), e dell'art. 81 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, hanno effetto dalla data nella quale è stato effettuato lo scrutinio per merito comparativo previsto dal secondo comma, n. 2), dello stesso art. 42 per il conferimento dei posti relativi allo stesso anno in cui sono stati banditi i concorsi per esame e per esame speciale mediante colloquio.

     L'ordine di inserimento in ruolo è il seguente:

     1) vincitori del concorso per esame previsto dall'art. 42, comma secondo, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo a partecipare anche all'esame speciale mediante colloquio;

     2) vincitori dell'esame speciale mediante colloquio;

     3) vincitori del concorso per esame di cui al precedente punto 1) non aventi titolo a partecipare all'esame speciale mediante colloquio;

     4) promossi mediante scrutinio per merito comparativo.

     Nel procedere agli scrutini per la promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparata, secondo i criteri dell'art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Consiglio di amministrazione valuta come titolo di merito l'aver conseguito la promozione a capo ufficio o qualifica equiparata attraverso concorso per esame o mediante concorso per esame speciale, attribuendo diversi coefficienti per le due differenti ipotesi.

     La ripartizione dei posti conferibili per l'anno 1959 mediante esame, colloquio e scrutinio è effettuata sulla base della disponibilità dei posti esistenti alla data nella quale è stato effettuato il relativo scrutinio per merito comparativo.

 

          Art. 51. Decorrenza giuridica delle promozioni alla qualifica di capo ufficio o equiparata degli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939.

     Le promozioni conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'art. 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 16 novembre 1951. A tale data sono riportati gli effetti giuridici delle promozioni al grado IX, di gruppo C, o alle corrispondenti qualifiche del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni conferite dopo la data medesima e anteriormente a quella di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, agli impiegati già in servizio di ruolo e non di ruolo anteriormente al 23 marzo 1939.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 della citata legge n. 119 e del presente articolo, è considerato servizio non di ruolo anche quello prestato in qualità di ricevitore, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapieghi.

     Le disposizioni di cui all'art. 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed al precedente comma si applicano agli impiegati della carriera esecutiva che alla data del 23 marzo 1939 prestavano servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere rurale di cui al libro terzo del Codice postale e delle telecomunicazioni nonché in qualità di fattorino telegrafico e di scortapieghi. Gli impiegati medesimi sono inclusi - ora per allora - nello scrutinio al quale avrebbero avuto titolo a partecipare.

 

          Art. 52. Idonei nei concorsi per capo ufficio.

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di capo ufficio o equiparato possono essere conferiti, nel limite del 50 per cento della disponibilità, mediante scrutinio per merito comparativo riservato agli impiegati dello stesso ruolo non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità dei concorsi per esami di cui all'art. 42, secondo comma, punto 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, espletati per la promozione alle qualifiche medesime.

 

          Art. 53. Decorrenza delle promozioni ad ufficiale di seconda classe.

     Nei confronti di coloro i quali sono stati inquadrati nei ruoli organici della carriera esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, le promozioni ad ufficiale di seconda classe e equiparate, conferite dopo il 30 aprile 1958, nonché quelle da conferire dopo l'entrata in vigore della presente legge agli impiegati che trovansi nelle condizioni sopra indicate, decorrono, ai soli fini giuridici, dal 1° maggio 1958.

 

          Art. 54. Decorrenza della nomina ad ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di terza classe.

     La nomina ad ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di terza classe è retrodatata al 31 dicembre 1957 nei confronti dei vincitori del concorso per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale 10 maggio 1955, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme poste in calce alla tabella N dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per l'ammissione al concorso per titoli per l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.

     I vincitori del concorso per titoli anzidetto prendono posto in ruolo dopo l'ultimo degli iscritti all'atto dell'approvazione della relativa graduatoria.

 

          Art. 55. Inquadramento nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori.

     Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle varie qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori sono conferiti agli impiegati degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali alla data medesima abbiano disimpegnato, per almeno due anni, mansioni di assistente o di disegnatore.

     Il collocamento si effettua, nella qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio uguale a quello della qualifica rivestita nel ruolo di provenienza, secondo l'ordine del ruolo stesso e conservando a tutti gli effetti le anzianità di qualifica acquisite.

     I posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso riservato, una volta soltanto, al personale comunque denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno centottanta giornate di effettivo lavoro presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con mansioni del ruolo medesimo .

     Nei confronti di tale personale si prescinde dal limite massimo di età.

 

          Art. 56. Concorso per titoli per l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva del personale tecnico.

     Gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per titoli, banditi in applicazione delle disposizioni poste in calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati, nel limite dei posti comunque disponibili, nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato I alla presente legge con effetto dal 1° luglio 1961, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

 

          Art. 57. Conferimento di posti nella carriera esecutiva.

     I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, detratti quelli occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al susseguente art. 76, sono conferiti, in numero non superiore a mille, agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C, banditi con decreti ministeriali 28 dicembre 1951 e 11 febbraio 1954, quest'ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

     In ogni caso non possono essere assunti idonei del concorso a posti di gruppo C, bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, i quali nella relativa graduatoria siano collocati dopo il 2.500° posto.

     I posti ulteriormente disponibili sono conferiti mediante concorso per titoli agli ufficiali dell'albo nazionale, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, i quali risultino in servizio da data anteriore al 1° gennaio 1961, presso gli uffici principali e presso gli uffici dell'Amministrazione centrale.

     Gli ufficiali dell'albo nazionale sono inquadrati nella qualifica di ufficiale di 3a classe, conservando il trattamento economico di cui sono provvisti. I medesimi sono collocati in ruolo dalla data di approvazione della graduatoria.

     Nel concorso previsto dal presente articolo si tiene conto, come titolo valutabile, dell'anzianità complessiva di iscrizione nell'albo nazionale nonché del servizio effettivo prestato presso gli uffici principali e dell'Amministrazione centrale.

     Il secondo comma dell'art. 73 della citata legge n. 119 è abrogato.

 

          Art. 58. Concorso per titoli riservato agli ufficiali dell'albo nazionale.

     Salvo quanto previsto dagli articoli 57, 59 e 76 della presente legge, i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio sono conferiti, nel limite di 300, mediante concorso per titoli al quale sono ammessi, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, gli ufficiali dell'albo nazionale in servizio presso gli uffici locali da data anteriore al 1° gennaio 1961.

     Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianità di iscrizione all'albo nazionale.

 

          Art. 59. Concorso per titoli.

     Sino al 30 giugno 1962, i posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle M, N, O e P dell'allegato I alla presente legge, detratti quelli occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 56 e 57, sono conferiti mediante concorsi per titoli, ai quali sono ammessi gli impiegati esecutivi dei ruoli aggiunti e non di ruolo, compresi gli straordinari, nonché gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto e gli operai comunque denominati, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso.

     Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì, gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età.

     Gli idonei sono inquadrati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio, se successiva; in ogni caso la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

     Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo, in relazione alla data dalla quale decorrono gli effetti economici, dopo l'ultimo iscritto.

     I posti disponibili sino al 1° luglio 1962 nella qualifica iniziale del ruolo organico di cui alla tabella R dell'allegato I alla presente legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati. Sino a tale data l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra ed assimilati è calcolata per gli altri ruoli organici della carriera esecutiva sulla metà dei posti disponibili.

 

          Art. 60. Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale riservato al personale ausiliario.

     I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, dopo la sistemazione del personale di cui agli articoli 57, 58, 59, 76 e 77 della presente legge, e quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1963 saranno riservati e conferiti, limitatamente al 30 per cento mediante concorso per titoli riservato agli impiegati ausiliari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al ruolo anzidetto.

 

Capo IV

CARRIERA AUSILIARIA

 

          Art. 61. Inquadramento nella qualifica di agente di esercizio di terza classe ed equiparata.

     Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di agente di esercizio di quarta classe o di agente tecnico di quarta classe sono inquadrati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, nella qualifica di agente di esercizio di terza classe o di agente tecnico di terza classe.

     Ai fini del trattamento economico si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     La nomina di cui all'art. 53 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è conferita nella qualifica di agente di esercizio di terza classe.

     I portalettere e ricevitori addetti a zone rurali urbanizzate, i quali non hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio in applicazione dell'art. 53 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, perché sprovvisti dell'anzianità o del titolo di studio richiesti possono essere nominati agenti di esercizio di terza classe, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché alla data medesima risultino in possesso di tali requisiti. I portalettere o ricevitori, effettivi e provvisori, che, alla data di urbanizzazione della zona rurale cui sono addetti, non abbiano compiuto il periodo di servizio richiesto, possono ottenere l'inquadramento previsto dall'art. 53 sopra richiamato su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla maturazione del periodo medesimo.

 

          Art. 62. Sistemazione dei fattorini telegrafici in servizio al 1° luglio 1957.

     La nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 363 dell'11 gennaio 1957 è sostituita, con effetto dalla data di efficacia del decreto stesso, dalla seguente:

     "Sono nominati fattorini delle poste e telegrafi, ove occorra, anche in soprannumero:

     1) i fattorini telegrafici di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 732, secondo l'ordine del ruolo;

     2) i fattorini provvisori che abbiano compiuto il 18° anno di età, secondo la data di assunzione, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

     3) con le stesse modalità di cui al punto 2) i fattorini provvisori, in servizio alla data del 1° luglio 1957, al compimento del 18° anno di età".

 

          Art. 63. Disposizioni particolari per gli impiegati non di ruolo di quarta categoria.

     Le disposizioni di cui al punto 2) della nota posta in calce alla tabella P allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, si applicano, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche a coloro che al 30 giugno 1957 non rivestivano più la qualifica di fattorino telegrafico per essere stati nominati agenti diurnisti con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo.

     Agli impiegati che ottengono l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, in applicazione del precedente comma, sono conferite le promozioni cui avrebbero avuto titolo in relazione alla posizione di ruolo spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363.

     Gli effetti economici dei provvedimenti emessi in applicazione dei precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 64. Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici.

     Le disposizioni del quarto comma dell'art. 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applicano, con effetto dal 31 dicembre 1957, ai salariati nominati operai temporanei dal 1° settembre 1946 a qualsiasi mansione applicati successivamente a tale data.

     La disposizione del quinto comma del citato art. 88 si applica nei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e degli agenti tecnici dei trasporti.

 

          Art. 65. Inquadramento nella carriera ausiliaria del personale già alle dipendenze del governo militare alleato dell'ex territorio libero di Trieste.

     Il personale che fu assunto nell'ex territorio libero di Trieste in qualità di operaio temporaneo o giornaliero e successivamente nominato dal governo militare alleato agente diurnista, trovantesi nelle condizioni previste dall'art. 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è inquadrato, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di agente di seconda classe del ruolo della carriera ausiliaria corrispondente alle mansioni disimpegnate.

 

          Art. 66. Inquadramento nei ruoli della carriera ausiliaria.

     Gli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati in ruolo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, e della nota apposta in calce alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria di cui alle tabelle S, T ed U dell'allegato I alla legge medesima.

     L'inquadramento in ciascuno dei ruoli anzidetti viene effettuato sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione che deve valutare come titoli preminenti l'anzianità complessiva di servizio e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascuna graduatoria.

     L'inquadramento decorre dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva e il collocamento in ruolo avviene, eventualmente, con riserva di anzianità nei confronti dei vincitori del concorso per titoli previsto dal successivo art. 76.

     Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica, e utile a pensione.

 

          Art. 67. Promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata.

     Agli operai di ruolo, inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente art. 66, è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di terza classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio:

     operai di 1ª categoria, anni 3 e mesi 6;

     operai di 2ª categoria, anni 2 e mesi 6;

     operai di 3ª e 4ª categoria, anni 1 e mesi 6.

     Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata, nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'art. 72 della presente legge nonché quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo.

 

          Art. 68. Conferimento di posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera ausiliaria.

     Salvo quanto previsto dai precedenti articoli di cui al presente capo IV nonché dagli articoli 75 e 76 della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto agli impiegati ausiliari di ruolo aggiunto e non di ruolo compresi gli straordinari, agli operai nominati in ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché agli operai non di ruolo e giornalieri comunque denominati, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di pubblicazione della presente legge.

     Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

     Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianità complessiva di servizio e, in particolare, ai periodi di servizio prestati con mansioni proprie del ruolo cui si riferisce ciascun concorso.

     I vincitori sono nominati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva e prendono posto dopo i dipendenti inquadrati ai sensi del precedente art. 66.

     Ai vincitori dei concorsi di cui al presente articolo provvisti, quali operai non di ruolo, di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale non pensionabile e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

 

          Art. 69. Riserva di posti nei concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria.

     Nei primi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un'aliquota di posti non superiore al 20 per cento può essere riservata agli operai giornalieri, comunque denominati, in servizio alla data di pubblicazione dei relativi bandi ed in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione di quello dell'età .

 

          Art. 70. Esonero dal servizio di recapito dei telegrammi.

     Agli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di agente di esercizio di seconda classe non si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

 

          Art. 71. Personale della carriera ausiliaria ex combattente.

     Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

     I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

     Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono optare per il trattamento più favorevole.

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

 

          Art. 72. Efficacia delle disposizioni dell'art. 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo, sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

 

          Art. 73. Inquadramento del personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

     Il personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del soppresso Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è inquadrato nella carriera e qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando ad ogni effetto le anzianità acquisite. Il personale predetto è collocato nei ruoli delle varie carriere dopo l'ultimo iscritto alla data da cui decorre l'inquadramento.

 

          Art. 74. Trasferimento da altre Amministrazioni.

     Il personale di ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria di altre Amministrazioni dello Stato, applicato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alle mansioni di cui agli articoli 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere trasferito, con decreto dei Ministri competenti nella corrispondente carriera dell'Amministrazione medesima.

     Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera o di qualifica acquisite e sono collocati nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite di un decimo dei posti disponibili nella qualifica nella quale avviene il trasferimento.

     Gli impiegati che rivestono una qualifica per la quale è previsto un coefficiente di stipendio non compreso nell'allegato I alla presente legge,sono collocati, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nella qualifica per la quale è stabilito un coefficiente immediatamente superiore a quello relativo alla qualifica di provenienza.

 

          Art. 75. Inquadramento nella qualifica di ufficiale di terza classe e nella qualifica di fattorino.

     L'inquadramento degli idonei dei concorsi per titoli, banditi in applicazione dell'art. 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è disposto a tutti gli effetti dal 31 dicembre 1957 per le categorie di personale previste dall'articolo 78 citato, primo comma, n. 1), lettere b) e c), n. 2, lettere b), c) e d), nonché per gli impiegati di cui alla lettera a) dei numeri medesimi che alla data predetta avevano compiuto un biennio, anche non continuativo, di servizio effettivo.

     Per gli impiegati di cui al primo comma, n. 1), lettera a) e n. 2), lettera a), dello stesso art. 78 della predetta legge n. 119, i quali non avevano compiuto al 31 dicembre 1957 un biennio di effettivo servizio, l'inquadramento è disposto, agli effetti giuridici, dalla stessa data del 31 dicembre 1957 e dalla data di assunzione se successiva e, agli effetti economici, dalla data di compimento di detto biennio.

     Gli impiegati medesimi prendono posto in ruolo dopo l'ultimo di coloro che sono stati collocati alla data di decorrenza degli effetti economici.

     Gli impiegati aventi titolo al collocamento nei ruoli aggiunti degli operatori di esercizio e degli agenti di esercizio, con effetto dal 31 dicembre 1957, sono inquadrati, dalla stessa data, rispettivamente alla qualifica di ufficiale di terza classe e di fattorino con precedenza rispetto agli impiegati di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 76. Concorsi per titoli per posti disponibili nelle qualifiche di ufficiale di terza classe e di fattorino.

     Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio sono conferiti mediante:

     1) un concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di terza classe al quale sono ammessi:

     a) gli impiegati ausiliari di ruolo organico e di ruolo aggiunto i quali, applicati a mansioni esecutive anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al concorso bandito in applicazione dell'art. 78 della legge stessa per non aver compiuto alla data del relativo bando il prescritto triennio di mansioni superiori;

     b) gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 78, comma primo, n. 1), della legge 27 febbraio 1958, n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo;

     c) gli operai, comunque denominati, che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato servizio con mansioni esecutive per almeno 180 giornate di effettivo lavoro;

     2) un concorso per titoli per la nomina a fattorino, al quale sono ammessi gli impiegati che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 78, comma primo, n. 2) della citata legge n. 119, non abbiano potuto partecipare al relativo concorso per giustificato motivo nonché gli scortapieghi.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente comma si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere esecutiva ed ausiliaria.

     La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della nomina degli idonei dei concorsi di cui al primo comma è stabilita al 1° gennaio 1961.

     Per le somme corrisposte a qualsiasi titolo prima dell'entrata in vigore della presente legge al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 16 della presente legge.

 

          Art. 77. Nomina in ruolo.

     Dopo il 1° luglio 1962 gli impiegati non di ruolo, compresi quelli straordinari, assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano partecipato ai concorsi banditi in applicazione dell'art. 78 della stessa legge n. 119 e della presente legge sono inquadrati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, se in godimento del trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo o nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, se in godimento di trattamento economico superiore.

 

Capo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

 

          Art. 78. Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti di prima classe ed equiparati.

     Agli impiegati della carriera esecutiva che rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista di prima classe, capo radioelettricista di prima classe, capo tecnico di prima classe, capo officina di prima classe ed a quelli che, in applicazione della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di assistente capo di prima classe e disegnatore capo di prima classe è attribuito il trattamento economico corrispondente al coefficiente 357 a decorrere dal 31 dicembre 1957 ovvero, nel caso che la promozione stessa sia stata conferita successivamente al 31 dicembre 1957, dalla data di promozione alla predetta qualifica.

     Ai fini della determinazione degli scatti di stipendio spettanti nel nuovo coefficiente si osservano le disposizioni di cui all'art. 94 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

 

          Art. 79. Trattamento economico per il personale inquadrato nella carriera esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363.

     Il disposto di cui alla seconda nota posta in calce alla tabella P alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica anche agli impiegati appartenenti ai ruoli previsti dalla stessa nota, promossi alla qualifica di ufficiale di seconda classe o equiparata nel periodo dal 1° luglio 1957 al 26 marzo 1958.

 

Capo VII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI E DELLE AGENZIE POSTELEGRAFONICHE

 

          Art. 80. Decorrenza del regolamento di esecuzione.

     Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1960, contenente norme di esecuzione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, in materia di uffici locali postali e telegrafici, agenzie, ricevitorie e servizi di portalettere, ha effetto dal 1° luglio 1960.

 

          Art. 81. Proroga disposizioni concernenti il titolo di studio. [12]

 

          Art. 82. Elevazione del limite massimo di età.

     Sino al 30 settembre 1967 il limite massimo di età per partecipare ai concorsi a posti di ricevitore e di portalettere, banditi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 120 del 27 febbraio 1958, è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, prestino servizio da almeno un anno presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie ovvero che abbiano da almeno un anno la nomina a sostituto ricevitore o sostituto portalettere, o procaccia postale con obbligazione personale, o incaricato in base a contratto di diritto privato del recapito dei telegrammi e degli espressi.

 

          Art. 83. Conferimento di posti di ufficiale dell'albo nazionale.

     I posti di ufficiale dell'albo nazionale che si renderanno disponibili dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1963 saranno conferiti, mediante concorso per titoli riservato agli ufficiali giornalieri e provvisori degli uffici locali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per l'ammissione al concorso si prescinde dal titolo di studio e dal limite massimo di età.

     Gli idonei del concorso previsto dal presente articolo sono collocati nell'albo nazionale degli ufficiali, in relazione alle disponibilità dei posti, semestralmente e secondo l'ordine di graduatoria.

     Dopo la sistemazione dei giornalieri i posti del suddetto triennio che rimanessero eventualmente non conferiti saranno assegnati agli idonei del concorso a 1.700 posti per ufficiali dell'albo nazionale, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

 

Capo VIII

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE MEDIANTE ELEZIONE

 

          Art. 84. Elezioni dei rappresentanti del personale in seno ad organi collegiali.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i decreti che approvano le norme del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali.

     Nella prima attuazione della presente legge saranno indette nuove elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

     Le prime elezioni, comprese quelle di cui al precedente comma, saranno effettuate entro 90 giorni dalla data dei decreti previsti dal primo comma.

     Il mandato dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione, alle Commissioni consultive centrale e provinciali ed alle Commissioni per gli uffici locali ha inizio per tutti dalla stessa data.

     La funzione di rappresentanza del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di uno degli organi collegiali di cui al precedente comma. In caso di elezione in seno a due o più degli organi stessi l'opzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di proclamazione dei risultati delle relative elezioni.

     Fino alla nomina dei rappresentanti del personale, con la osservanza delle norme di cui alla presente legge, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, primo comma, lettere l) ed m) della legge 27 febbraio 1958, n. 119, cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti del personale prevista dal precedente art. 23 e dalle disposizioni del presente articolo ovvero è prorogato, se necessario, sino a tale nomina.

 

Titolo Ottavo

DISPOSIZIONI FINALI

 

Capo I

ABROGAZIONE

 

          Art. 85. Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Le disposizioni di cui agli ultimi due commi degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono abrogate.

 

Capo II

DECORRENZA DEI PROVVEDIMENTI E APPLICABILITA'

 

          Art. 86. Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezione fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'art. 361, primo e secondo comma, e 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

     Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle allegate alla citata legge n. 119.

     La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'art. 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e delle disposizioni poste in calce alle tabelle N, O e P dell'allegato I ed alla tabella A dell'allegato III alla legge medesima.

     Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

     Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio, richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi, posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

     Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati nè la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     Le promozioni, conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, hanno effetto dalla data di decorrenza delle tabelle medesime nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori.

     Tutte le promozioni conferite al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni successivamente alla data del 1° gennaio 1961 sono retrodatate a tale data, nel limite dei posti in incremento previsti alla data stessa dalla presente legge, sempreché il personale fosse in possesso al 1° gennaio 1961 dell'anzianità di servizio richiesta per le promozioni.

 

          Art. 87. Applicabilità.

     Le disposizioni della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 23, non si applicano al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

Capo III

CORRISPONDENZA TABELLE ORGANICHE E COPERTURA DELL'ONERE

 

          Art. 88. Corrispondenza tabelle organiche.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1958, n. 119, e nella presente legge, la corrispondenza delle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilita dal quadro di cui all'allegato III alla presente legge.

 

          Art. 89. Copertura della spesa.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1960, n. 564, e del decreto ministeriale 28 maggio 1960, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali.

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[5] Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 17 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[6] Gli originari commi 3, 4, 5 e 6 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 3 e 4 per effetto dell'art. 17 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[7] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[8] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[9] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[10] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[11] Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[12] Articolo abrogato dall'art. 104 della L. 2 marzo 1963, n. 307.