§ 42.4.1f - Legge 18 febbraio 1963, n. 81.
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:18/02/1963
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di età.
Art. 2.  Corsi pratici di istruzione.
Art. 3.  Giudizi complessivi - Prolungamento del periodo normale per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.
Art. 4.  Assunzione di personale femminile.
Art. 5.  Valutazione del servizio di commutazione.
Art. 6.  Estensione del riscatto di taluni servizi postelegrafonici.
Art. 7.  Ufficiali telefonici fisicamente non idonei alla commutazione.
Art. 8.  Tabelle organiche.
Art. 9.  Concorsi per l'accesso alla carriera direttiva - Titolo di studio.
Art. 10.  Attribuzioni dei direttori centrali.
Art. 11.  Nomina dei direttori centrali.
Art. 12.  Attribuzioni del personale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano.
Art. 13.  Attribuzioni della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile.
Art. 14.  Attribuzioni della carriera di concetto del personale tecnico.
Art. 15.  Accesso alla carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano.
Art. 16.  Attribuzioni della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione.
Art. 17.  Attribuzioni della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.
Art. 18.  Attribuzioni della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.
Art. 19.  Titolo di studio per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.
Art. 20.  Promozione alla qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata.
Art. 21.  Promozione alla qualifica di assistente di commutazione.
Art. 22.  Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici.
Art. 23.  Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico.
Art. 24.  Promozioni ad agente tecnico e agente telefonico di terza e seconda classe.
Art. 25.  Promozione ad agente tecnico e agente telefonico di prima classe.
Art. 26.  Promozione ad agente tecnico e agente telefonico superiore.
Art. 27.  Riserva di posti.
Art. 28.  Conferimento di funzioni superiori.
Art. 29.  Nomina in prova a direttore di ufficio interurbano e ad assistente di commutazione - Periodo di prova.
Art. 30.  Premio di esercizio.
Art. 31.  Competenze accessorie.
Art. 32.  Inquadramento nella carriera superiore.
Art. 33.  Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Art. 34.  Consiglio di amministrazione.
Art. 35.  Commissioni consultive per il personale.
Art. 36.  Riunioni delle Commissioni consultive.
Art. 37.  Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale.
Art. 38.  Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive.
Art. 39.  Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 40.  Organizzazione interna degli uffici.
Art. 41.  Decorrenza di provvedimenti.
Art. 42.  Inquadramento.
Art. 43.  Inquadramento nella carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano - Attribuzione di qualifiche ad personam.
Art. 44.  Inquadramento nella carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione.
Art. 45.  Inquadramento nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile.
Art. 46.  Inquadramento nella qualifica di agente tecnico di terza classe.
Art. 47.  Inquadramento del ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico appartenenti alle altre carriere ausiliarie.
Art. 48.  Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico.
Art. 49.  Soppressione dei ruoli aggiunti.
Art. 50.  Collocamento nei ruoli delle carriere di concetto.
Art. 51.  Trasferimento di posti.
Art. 52.  Attribuzioni della carriera del personale aiuto-contabile.
Art. 53.  Promozioni nella carriera esecutiva del personale aiuto-contabile.
Art. 54.  Attribuzioni e progressione nel ruolo del personale ausiliario ad esaurimento.
Art. 55.  Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive.
Art. 56.  Sistemazione di posizioni di carriera.
Art. 57.  Esami di promozione a primo segretario.
Art. 58.  Concorso per assistente di commutazione.
Art. 59.  Esami speciali mediante colloquio per la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale e a primo aiuto contabile.
Art. 60.  Idonei nei concorsi per esami di promozione ad assistente di commutazione, a capo centrale o equiparati.
Art. 61.  Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Art. 62.  Promozioni a direttore di sezione.
Art. 63.  Concorso riservato a consigliere.
Art. 64.  Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico.
Art. 65.  Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive.
Art. 66.  Concorso riservato per la nomina ad allievo agente telefonico e ad inserviente.
Art. 67.  Efficacia delle disposizioni dell'art. 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Art. 68.  Personale della carriera ausiliaria ex combattente.
Art. 69.  Trasferimenti di ruolo.
Art. 70.  Applicabilità.
Art. 71.  Decorrenza.
Art. 72.  Copertura della spesa.


§ 42.4.1f - Legge 18 febbraio 1963, n. 81. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 22 febbraio 1963, n. 51, S.O.).

 

Titolo I

STATO GIURIDICO

 

     Art. 1. Limite massimo di età.

     L'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera esecutiva degli ufficiali telefonici è stabilito in anni ventitre per gli aspiranti di sesso femminile e in anni trenta per quelli di sesso maschile.

     Per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche il suddetto limite è fissato in anni trenta".

 

          Art. 2. Corsi pratici di istruzione.

     Il secondo comma dell'art. 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere ammessi ai corsi predetti gli aspiranti di sesso femminile che abbiano una età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni venti e gli aspiranti di sesso maschile d'età compresa fra gli anni diciotto e gli anni venticinque".

     Il quarto comma dell'art. 10 della suddetta legge n. 119 è abrogato.

 

          Art. 3. Giudizi complessivi - Prolungamento del periodo normale per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

     [2].

     All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".

     Nei riguardi del personale che abbia riportato i giudizi complessivi di "mediocre" o di "insufficiente" il periodo normale per l'attribuzione del prossimo aumento periodico di stipendio è prolungato rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data da cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'uno o l'altro giudizio complessivo.

 

          Art. 4. Assunzione di personale femminile.

     L'assunzione di personale femminile non è ammessa nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.

     Le assunzioni nella carriera esecutiva degli ufficiali telefonici sono riservate, in misura non superiore al 90 per cento dei posti in organico, al personale femminile.

 

          Art. 5. Valutazione del servizio di commutazione.

     Il primo comma dell'art. 44 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

     "I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro durata, ai fini del trattamento di quiescenza. La maggiorazione opera come servizio effettivo a tutti gli effetti, ivi compreso il raggiungimento dell'anzianità prescritta per il diritto a pensione.

 

          Art. 6. Estensione del riscatto di taluni servizi postelegrafonici.

     Le disposizioni di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, si applicano anche al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 7. Ufficiali telefonici fisicamente non idonei alla commutazione.

     Gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente inidonei al servizio di commutazione per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra sono adibiti alle mansioni previste nel secondo comma del successivo art. 17, purchè per esse siano ritenuti idonei.

     I posti annualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio non possono essere messi a concorso quando vi siano ufficiali telefonici che in seguito a visita medica collegiale disposta dall'Amministrazione, siano stati dichiarati fisicamente inidonei al servizio di commutazione per cause comuni e non abbiano potuto essere utilizzati nelle mansioni indicate nel citato secondo comma dell'art. 17 della presente legge. Gli ufficiali telefonici nelle anzidette condizioni, trovantisi in aspettativa per infermità o in disponibilità, possono fare passaggio, a domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio, semprechè giudicati da un collegio medico fisicamente idonei a svolgere in modo utile, continuativo ed incondizionato le relative mansioni.

     Il passaggio di ruolo è stabilito, nel limite di posti disponibili nella qualifica iniziale, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Gli ufficiali telefonici trasferiti sono collocati nel ruolo del personale di archivio anche in soprannumero, alla qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianità acquisite e la differenza di stipendio a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per scadenza periodica o per promozione. Ai soli fini del suddetto trasferimento di ruolo, la corrispondenza è stabilita dall'ordine in cui sono indicate nei ruoli delle tabelle H ed L, dell'allegato I le rispettive qualifiche.

     In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale. I posti in soprannumero sono riassorbiti con la cessazione dal servizio o con la promozione dell'interessato.

     Oltre ai casi previsti dall'art. 72 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati in disponibilità gli ufficiali telefonici riconosciuti fisicamente non idonei al servizio di commutazione, che non abbiano potuto essere utilizzati ai sensi del secondo comma del presente articolo, allo scadere dei periodi massimi dell'aspettativa per infermità previsti dagli articoli 68 e 70 del citato testo unico.

     Agli ufficiali telefonici collocati in disponibilità si applicano gli articoli 73 e 77 del suddetto testo unico.

 

Titolo II

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

 

Capo I

TABELLE ORGANICHE

 

          Art. 8. Tabelle organiche.

     Le tabelle organiche degli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge.

     La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella I dell'allegato III alla suddetta legge n. 119 del 1958, è sostituita da quella dell'allegato II alla presente legge.

 

Capo II

CARRIERE DIRETTIVE

 

          Art. 9. Concorsi per l'accesso alla carriera direttiva - Titolo di studio.

     I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sono per esame o per titoli ed esame.

     Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali, lettere e filosofia;

     b) per la carriera direttiva del personale tecnico, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica, in matematica ed in fisica [3].

     Possono accedere alla carriera direttiva di cui alla lettera b) del precedente comma i laureati in ingegneria di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

     I candidati laureati in ingegneria devono essere inoltre provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

     L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote dei posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

 

          Art. 10. Attribuzioni dei direttori centrali.

     I direttori centrali sono preposti alle Direzioni centrali di cui al successivo art. 39: esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coadiuvano l'attività dei dipendenti uffici assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi; provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della direzione e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

 

          Art. 11. Nomina dei direttori centrali.

     I direttori centrali sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali dei ruoli organici della carriera direttiva della Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno due anni di anzianità nella qualifica.

 

Capo III

CARRIERE DI CONCETTO

 

          Art. 12. Attribuzioni del personale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano.

     Gli impiegati della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici interurbani in qualità di titolare o di sostituti del titolare.

 

          Art. 13. Attribuzioni della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile.

     Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella E dell'allegato I alla presente legge svolgono funzioni di collaborazione amministrativo-contabile nonchè di aiuto dirigenza e di revisione del servizi di contabilità anche del traffico telefonico interurbano ed internazionale.

 

          Art. 14. Attribuzioni della carriera di concetto del personale tecnico.

     Gli impiegati della carriera di concetto del personale tecnico svolgono mansioni di dirigenza e di aiuto dirigenza di stazioni ed officine telefoniche e di uffici tecnici periferici e possono essere incaricati dell'assistenza e controllo dei lavori edili ed elettrici sugli impianti della rete telefonica nazionale.

     Gli impiegati medesimi svolgono altresì mansioni di collaborazione tecnica, nonchè di operatori addetti agli impianti di autocommutazione, cavi coassiali, alta frequenza ed altri similari.

 

          Art. 15. Accesso alla carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano.

     I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano sono conferiti mediante concorso, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera appartenenza e siano muniti di un diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Il concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno otto decimi.

     L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare la funzione e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

 

Capo IV

CARRIERE ESECUTIVE

 

          Art. 16. Attribuzioni della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione.

     Gli impiegati della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione sono preposti ai servizi di accettazione e di commutazione telefonica.

 

          Art. 17. Attribuzioni della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.

     Gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici svolgono mansioni di commutazione, accettazione ed informazione telefonica.

     I medesimi svolgono altresì mansioni di telescriventista, di telefonista presso i centralini interni e le stazioni telefoniche, di addetti ai servizi di sala di commutazione quali casellario, avviamento e ripartizioni delle richieste di conversazione, nonchè di addetti con mansioni esecutive ai servizi di contabilità del traffico telefonico interurbano ed internazionale ed a quelli inerenti alla contabilizzazione presso i centri elettrocontabili.

 

          Art. 18. Attribuzioni della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche.

     Gli impiegati della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche svolgono mansioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza di officine telefoniche e di impianti in stazioni amplificatrici ed uffici interurbani. Svolgono altresì mansioni di operatore meccanico, elettricista e radioelettricista e di collaborazione tecnica.

 

          Art. 19. Titolo di studio per l'accesso alla carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche. [4]

     Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle carriere esecutive degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori nonchè del personale specializzato, delle stazioni ed officine telefoniche è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o di istituto professionale limitatamente agli indirizzi e specializzazioni stabiliti nei bandi di concorso.

 

          Art. 20. Promozione alla qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata.

     La promozione alle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe e di operatore tecnico di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio.

 

          Art. 21. Promozione alla qualifica di assistente di commutazione.

     La promozione alla qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella G dell'allegato I si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella H che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

     I posti messi a concorso sono ripartiti nel bando in relazione alle singole esigenze dei vari uffici interurbani.

     Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono dichiarare a quali posti intendano concorrere, indicando espressamente la sede dell'ufficio o, in ordine preferenziale, degli uffici interurbani secondo l'anzidetta ripartizione.

     L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare funzioni di dirigenza di commutazione e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

     Il concorso consta di due prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

     La graduatoria dei vincitori è formata in base al punteggio complessivo dato dalla somma della media aritmetica delle due prove scritte e della prova orale ed in relazione al numero del posti fissato per ciascun ufficio interurbano, seguendo l'ordine preferenziale di sede specificato dai candidati.

     Agli impiegati che conseguono la nomina ad assistente di commutazione, provvisti nella qualifica di provenienza di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella detta qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento della nomina.

     I vincitori non possono essere trasferiti a domanda dalla sede di servizio per la quale hanno conseguito la nomina ad assistente di commutazione se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data della nomina stessa.

 

Capo V

CARRIERE AUSILIARIE

 

          Art. 22. Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti tecnici dei servizi telefonici.

     Gli impiegati dell'esercizio telefonico di cui alla tabella P dell'allegato I alla presente legge sono addetti a lavori di costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazione, giunzione dei cavi e sorveglianza dei tracciati, svolgendo tali compiti anche con la conduzione di automezzi, ed eseguendo inoltre elementari misurazioni elettriche e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti. Sono altresì addetti a lavori di manutenzione di automezzi e svolgono mansioni di pulizia di locali e degli impianti delle stazioni telefoniche, di custodia di queste ultime, di carico, di scarico, trasporto e montaggio di materiali e apparecchiature, nonchè ogni altro incarico di carattere materiale inerente al servizio. [5]

     Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia delle stazioni telefoniche, anche oltre l'orario di obbligo, è corrisposto per tali mansioni, a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, un compenso forfettario nella misura corrispondente all'importo di due ore di servizio straordinario per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Delle prestazioni giornaliere straordinarie effettuate, non attinenti alla custodia, sono compensate quelle eventualmente eccedenti le due ore anzidette, nel limite massimo di trenta ore mensili.

 

          Art. 23. Attribuzioni della carriera del personale ausiliario degli agenti di esercizio telefonico.

     Gli impiegati della carriera di cui alla tabella N sono addetti a lavori di costruzione e piccola manutenzione degli impianti telefonici ed alla sorveglianza delle accettazioni telefoniche; svolgono altresì mansioni di carico, scarico, trasporto e montaggio di materiali e provvedono all'ordine e alla pulizia degli uffici cui sono addetti, nonchè alla custodia degli immobili.

     Agli impiegati della suddetta carriera svolgenti mansioni di custodia di immobili si applica il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo.

 

          Art. 24. Promozioni ad agente tecnico e agente telefonico di terza e seconda classe.

     La promozione alla qualifica di agente tecnico di terza classe e di agente telefonico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al mento al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, quattro anni di servizio effettivo.

     La promozione alla qualifica di agente tecnico di seconda classe e di agente telefonico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

 

          Art. 25. Promozione ad agente tecnico e agente telefonico di prima classe.

     La promozione ad agente tecnico di prima classe e ad agente telefonico di prima classe si consegue mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi, rispettivamente, gli agenti tecnici di seconda classe e gli agenti telefonici di seconda classe.

 

          Art. 26. Promozione ad agente tecnico e agente telefonico superiore.

     La promozione alla qualifica di agente tecnico superiore e di agente telefonico superiore si consegue:

     a) nei limiti di un quinto dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

     b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

     I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito.

 

          Art. 27. Riserva di posti.

     L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario, pari al 20 per cento, in favore dei figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delle vedove del personale dell'Azienda suddetta deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

     La riserva di posti prevista dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, si applica anche per l'accesso alle carriere esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' CARRIERE

 

          Art. 28. Conferimento di funzioni superiori.

     L'incarico di funzioni superiori previsto dai primi due comma dell'art. 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, va conferito agli impiegati i quali rivestono, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

     L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, semprechè sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito, su designazione del Consiglio di amministrazione, sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

     In ogni caso al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

     Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti telefonici e agli agenti tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera esecutiva, rispettivamente, degli ufficiali telefonici e del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche di cui alle tabelle H ed I dell'allegato I alla presente legge. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni previste dalla legge stessa. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 29. Nomina in prova a direttore di ufficio interurbano e ad assistente di commutazione - Periodo di prova.

     Le nomine nella qualifica iniziale della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano e della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione, di cui alle tabelle D e G dell'allegato I hanno luogo a titolo di prova, per un periodo di un anno con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici ed a congedo ordinario.

     Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio il periodo di prova è prolungato, fino al compimento del predetto periodo, ma in ogni caso per non oltre un anno.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, è disposta la restituzione ai ruoli di provenienza nei riguardi dell'impiegato la cui prova non abbia dato esito positivo, o che, entro i termini stabiliti nei precedenti comma, non abbia prestato trecento giorni di effettivo servizio. Peraltro, i vincitori di concorsi a posti di direttore di ufficio interurbano o di assistente di commutazione che non hanno superato il periodo di prova conseguono il collocamento, se più favorevole, rispettivamente nella qualifica di primo segretario o di primo ufficiale telefonico, anche in soprannumero, a tutti gli effetti dalla data di nomina in prova nelle anzidette qualifiche. In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati vacanti altrettanti nella qualifica iniziale.

 

          Art. 30. Premio di esercizio.

     La funzione di "Ispettore generale sostituto del direttore" di cui alla lettera a) della tabella C annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è soppressa e le funzioni di "vice capo reparto" e di "capo di ufficio" ivi previste sono modificate, rispettivamente, in "vice direttore centrale" e "capo di reparto". Nella tabella E allegata alla predetta legge n. 465, alla lettera a) "capo reparto" è modificato in "direttore centrale", alla lettera b) "vice capo reparto" è modificato in "vice direttore centrale" e alla lettera c) "capo di ufficio" è modificato in "capo di reparto"; alle funzioni equiparate previste nella suddetta lettera b) è aggiunta quella di "vice capo della ragioneria" e di esse sono soppresse le ultime quattro. Nella stessa tabella E, alle lettere c) e d) è aggiunto, rispettivamente, "ispettore generale e direttore di divisione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive" e "direttore di sezione a disposizione o addetto all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni od a mansioni ispettive"; alla lettera c) "a livello di ufficio" è sostituito da "a livello di reparto" ed alla lettera e) la funzione di "capo dell'ufficio del vice ispettore" è modificata in "capo di divisione esercizio e manutenzione".

 

          Art. 31. Competenze accessorie.

     Al personale dei ruoli organici della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano, delle carriere esecutive dei capi turno e dagli assistenti di commutazione, del personale di archivio e del personale aiuto contabile e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico, la maggiorazione del premio di esercizio prevista nella tabella A annessa alla legge 27 maggio 1961, n. 465, è corrisposta nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati di corrispondente carriera e qualifica.

     Per i capi degli uffici interurbani di 1, 2 e 3 classe, il premio di rendimento previsto nel quarto comma dell'art. 24 della suddetta legge n. 465, è stabilito, per ogni giornata di effettiva prestazione, rispettivamente nella misura di lire 1500, lire 1250 e lire 1000.

     Agli impiegati della carriera direttiva in servizio presso i centri meccanografici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano le disposizioni sulla indennità di servizio di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324. Ai suddetti non si applica il secondo comma dell'art. 24 della predetta legge n. 465 del 1961.

 

          Art. 32. Inquadramento nella carriera superiore.

     Per il personale di ruolo inquadrato in carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percette nella qualifica posseduta, relative al periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento, sono irrepetibili.

 

          Art. 33. Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Gli ultimi due comma degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958 n. 119, sono soppressi.

 

Titolo III

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

 

          Art. 34. Consiglio di amministrazione.

     Il capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è membro del Consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 35. Commissioni consultive per il personale.

     Presso la direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso ogni Ispettorato di zona sono istituite, rispettivamente, una Commissione consultiva centrale e una Commissione consultiva di zona per il personale.

     La Commissione consultiva centrale è composta:

     1) dal direttore centrale per il personale, che la presiede;

     2) da cinque ispettori generali, nominati dal Ministro su designazione del direttore dell'Azienda suddetta;

     3) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto col sistema della proporzionale per lista.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Direzione centrale del personale, con qualifica di direttore di sezione, nominato dal direttore dell'Azienda su designazione del direttore centrale del personale.

     La Commissione consultiva di zona è composta:

     1) dal capo dell'Ispettorato che la presiede;

     2) da cinque funzionari della carriera direttiva nominati dal direttore dell'Azienda su designazione del capo dell'Ispettorato di zona;

     3) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto col sistema della proporzionale per lista.

     Nelle zone in cui mancano funzionari direttivi nel numero indicato al punto 2) la Commissione è integrata da altrettanti impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a primo segretario o equiparata, nominati dal direttore dell'Azienda su designazione del capo dell'Ispettorato di zona.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario o equiparata, nominato dal capo dell'Ispettorato di zona.

 

          Art. 36. Riunioni delle Commissioni consultive.

     Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. [6]

     In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo e quarto comma dell'articolo precedente ed i segretari durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 37. Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale.

     Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di:

     a) proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;

     b) proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;

     c) esprimere motivato parere al direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi previsti al quarto comma dell'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     d) formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita;

     e) istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;

     f) esprimere parere, a richiesta del capo dell'Ispettorato di zona, su questioni inerenti al personale;

     g) esprimere parere anche sull'assunzione di personale straordinario prevista dall'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli dei dipendenti o ex dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e alle vedove del personale telefonico statale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

     La Commissione consultiva di zona ha altresì il compito di proporre al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui sono interessati gli organi periferici.

     La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive di zona hanno competenza per il personale in servizio presso gli Ispettorati di zona e uffici dipendenti.

     Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito da organi dell'amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.

 

          Art. 38. Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione, sono stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'art. 35 e sono determinati la procedura ed i criteri di massima cui esse debbono attenersi nell'esercizio della loro attribuzioni.

     Con lo stesso decreto viene regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3) del secondo e del quarto comma dell'art. 35.

     Esse debbono prevedere modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, nel numero previsto dall'articolo 35, soltanto rappresentanti elettivi appartenenti alla carriera medesima, della quale fanno parte gli impiegati di cui si prendono in esame le pratiche.

     Per le elezioni dei rappresentanti del personale nelle Commissioni consultive centrale e di zona di cui ai precedenti comma possono presentare liste di candidati solo le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori telefonici statali.

 

          Art. 39. Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è suddivisa nelle seguenti direzioni centrali:

     A) Amministrative: 1) Personale e affari generali; 2) Patrimonio e approvvigionamenti; 3) Ispezione; 4) Ragioneria;

     B) Tecniche: 1) Commerciale e del traffico; 2) Impianti; 3) Esercizio e manutenzione; 4) Controllo delle concessioni.

     Gli organi periferici sono gli Ispettorati di zona, con sede a Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e con propri uffici per l'esercizio e la manutenzione ubicati anche in altre località. Dagli Ispettorati di zona, cui sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge con qualifica di ispettore generale, dipendono gli uffici telefonici interurbani e le stazioni ed officine telefoniche.

 

          Art. 40. Organizzazione interna degli uffici.

     Al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la ripartizione interna della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dei dipendenti organi periferici prevista dall'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

     Dalla data predetta la competenza attribuita al Ministro per le poste e le telecomunicazioni dall'art. 12, comma secondo, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è estesa:

     a) alla ripartizione delle Direzioni centrali in reparti e dei reparti in sezioni;

     b) alla ripartizione interna degli Ispettorati di zona e degli altri uffici e organi periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     c) all'organizzazione interna di tutti gli uffici predetti nei limiti dei ruoli vigenti.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni si provvede altresì alla divisione in tre classi degli uffici interurbani, in relazione al volume complessivo del traffico telefonico.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 41. Decorrenza di provvedimenti.

     I provvedimenti emessi in applicazione degli articoli 69 e 72 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ferma restando la decorrenza giuridica dalla data prevista dall'art. 100 della suddetta legge, hanno effetto economico, se più favorevole, dalla data dei provvedimenti stessi.

 

          Art. 42. Inquadramento.

     Gli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono inquadrati come segue nelle tabelle di cui all'allegato I alla presente legge, conservando le anzianità di carriera e di qualifica possedute:

     a) nelle tabelle A, B e C, rispettivamente, il personale delle carriere direttive di cui alle tabelle A, B e C dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119;

     b) nelle tabelle E ed F, rispettivamente, il personale delle carriere di concetto di cui alle tabelle D ed E del predetto allegato II;

     c) nelle tabelle H ed I, rispettivamente, il personale delle carriere esecutive di cui alle tabelle F e G del citato allegato II;

     d) nelle tabelle O, P e Q, rispettivamente, il personale delle carriere ausiliarie di cui alle tabelle I, L ed H dello stesso allegato II.

     In prima attuazione della presente legge, l'inquadramento nelle tabelle I e Q e nella qualifica di ufficiale telefonico superiore della tabella H ha luogo anche in soprannumero.

     I salariati di cui alla tabella B dell'allegato III alla predetta legge n. 119 sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti categorie della pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, conservando l'anzianità acquisita.

 

          Art. 43. Inquadramento nella carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano - Attribuzione di qualifiche ad personam.

     Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile, di cui alla tabella D dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, rivestenti una qualifica con coefficienti di stipendio 340 e superiori, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni funzioni di direzione degli uffici interurbani in qualità di titolare o di sostituti del titolare, possono essere inquadrati alla corrispondente qualifica del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori di ufficio interurbano di cui alla tabella D dell'allegato I.

     L'inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti comma conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

     Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto di cui alla tabella D dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio inferiore a 340, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno due anni le funzioni di capo ufficio interurbano, di capo ufficio interurbano aggiunto e di vice capo ufficio interurbano, conservano le qualifiche stesse, in relazione al coefficiente di stipendio spettante, finchè esplichino le relative funzioni.

     I posti di volta in volta disponibili nella qualifica di direttore di ufficio interurbano possono essere riservati, per non oltre la metà, agli impiegati di cui al precedente comma, semprechè alla data del bando di concorso esercitino le funzioni contemplate nel comma stesso.

 

          Art. 44. Inquadramento nella carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione.

     Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici, di cui alla tabella F dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono una qualifica con coefficiente di stipendio 284 o superiore e svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione e di commutazione telefonica, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione di cui alla tabella G dell'allegato I.

     L'inquadramento suddetto è disposto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda degli interessati da presentarsi entro 30 giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Gli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti comma conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

     Fino all'emanazione dei provvedimenti di inquadramento, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capoturno di commutazione o di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella F dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 conservano ad personam le anzidette qualifiche.

 

          Art. 45. Inquadramento nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile.

     Gli impiegati provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici di cui alla tabella F dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, i quali da almeno due anni svolgono lodevolmente presso gli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici le mansioni previste nel successivo art. 52, possono essere inquadrati con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data suddetta, nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile ad esaurimento di cui alla tabella M dell'allegato I.

     L'inquadramento suddetto è disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita.

     Dalla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al successivo art. 64, gli impiegati che vengono a risultare ancora in soprannumero in ciascuna qualifica dell'anzidetto ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile, esclusi i soprannumeri determinatisi in applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono restituiti al ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici di cui alla tabella H dell'allegato I, nella qualifica corrispondente, anche in soprannumero, conservando le anzianità acquisite.

 

          Art. 46. Inquadramento nella qualifica di agente tecnico di terza classe.

     Gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di agente tecnico di 4 classe sono inquadrati, dalla data suddetta, nella qualifica di agente tecnico di 3 classe. Ai fini del trattamento economico, si applicano, ove occorra, le disposizioni di cui all'art. 1, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 47. Inquadramento del ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico appartenenti alle altre carriere ausiliarie.

     Il personale della tabella I dell'allegato II alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, ad esclusione di quello con qualifica di capo commesso principale, può chiedere, con domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella N dell'allegato I.

     L'inquadramento e disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, nella qualifica corrispondente per coefficiente di stipendio a quella di provenienza, conservando gli inquadrati le anzianità possedute.

     Il personale della tabella H dell'allegato II alla suddetta legge n. 119 può chiedere l'inquadramento nel ruolo organico della anzidetta carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico con le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'inquadramento viene disposto secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nel limite delle disponibilità di organico esistenti dopo l'applicazione dei precedenti comma, nella qualifica risultante dal seguente quadro di equiparazione:

     Commesso e usciere capo, agente telefonico di 2 classe;

     Usciere, agente telefonico di 3 classe;

     Inserviente, allievo agente telefonico.

     L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per gli inservienti per i quali ha effetto dal 1° luglio 1961 o dalla successiva data di nomina nella predetta qualifica.

     Al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della qualifica di inquadramento sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore allo stipendio spettante all'atto dell'inquadramento.

 

          Art. 48. Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico.

     Gli operai appartenenti alla pianta organica di cui alla tabella B dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, e i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nominati avventizi di quarta categoria ai sensi all' art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono chiedere con domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella N dell'allegato I alla legge medesima.

     L'inquadramento nel ruolo anzidetto viene effettuato a decorrere dal 1 luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, nel limite delle disponibilità di organico risultanti dopo l'applicazione del precedente articolo, sulla base di una graduatoria compilata dal Consiglio di amministrazione valutando come titoli preminenti l'anzianità complessiva del servizio comunque prestato con qualsiasi denominazione alle dipendenze dell'Azienda suddetta e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie dell'anzidetto ruolo di cui alla tabella N dell'allegato I alla presente legge.

     Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per conseguire uno stipendio pari o immediatamente inferiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica e utile a pensione.

     In corrispondenza dei posti risultanti in soprannumero rispetto alle singole dotazioni delle categorie di mestieri stabilite nella pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, posteriormente all'inquadramento previsto nei precedenti comma, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella quarta categoria della pianta stessa e, nell'ordine, ove occorra, nelle categorie superiori nonchè nelle qualifiche iniziali del ruolo di cui alle tabelle Q ed N dell'allegato I.

     Agli operai di ruolo inquadrati a norma del presente articolo è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente telefonico di terza classe, la seguente anzianità di servizio:

     operai di 1 categoria, anni tre e mesi sei;

     operai di 2 categoria, anni due e mesi sei;

     operai di 3 e 4 categoria, anni uno e mesi sei.

     Le medesime anzianità sono attribuite agli avventizi di quarta categoria provenienti dalla tabella B dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, in relazione alla categoria salariale cui appartenevano.

     Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente telefonico di terza classe, nei quali siano valutate le anzianità predette, al personale interessato non sono applicabili le norme del successivo art. 67, nonchè quelle ivi richiamate della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

 

          Art. 49. Soppressione dei ruoli aggiunti.

     I ruoli aggiunti, istituiti per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dall'art. 52 della legge 27 febbraio 1958, sono soppressi.

     Gli impiegati provenienti dai suddetti ruoli aggiunti sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, dopo l'ultimo degli impiegati di pari qualifica iscritti nei ruoli stessi, conservando le anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

     Gli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrati o aventi titolo all'inquadramento, ai sensi dell'art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle categorie del personale civile non di ruolo disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio i937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione e di integrazione, al maturare dei requisiti prescritti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la nomina nei ruoli aggiunti, sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente al ruolo aggiunto nel quale avrebbero avuto titolo ad essere inquadrati ai sensi del citato art. 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     L'inquadramento previsto dal precedente comma ha luogo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale, ove occorra, anche in soprannumero.

     Non può essere scrutinato per la promozione l'impiegato che abbia conseguito l'inquadramento ai sensi del presente articolo prima che abbia maturato l'anzianità richiesta per la scrutinabilità l'impiegato del ruolo organico che lo precede.

 

          Art. 50. Collocamento nei ruoli delle carriere di concetto.

     Gli impiegati ammessi con riserva e risultati idonei nei concorsi per esame speciale mediante colloquio indetti alla data del 31 dicembre 1959 per la promozione a segretario nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono collocati nella stessa qualifica, con effetto dalla data suddetta.

     Agli impiegati di cui al precedente comma si applica, per la promozione a primo segretario, l'art. 370 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 51. Trasferimento di posti. [7]

 

          Art. 52. Attribuzioni della carriera del personale aiuto-contabile.

     Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) svolgono mansioni di collaborazione amministrativo-contabile, di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

 

          Art. 53. Promozioni nella carriera esecutiva del personale aiuto-contabile.

     Le promozioni nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto-contabile (ad esaurimento) sono conferite con le stesse modalità stabilite per le corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici.

 

          Art. 54. Attribuzioni e progressione nel ruolo del personale ausiliario ad esaurimento.

     Gli impiegati del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella O dell'allegato I svolgono le attribuzioni previste per gli impiegati della carriera del personale ausiliario della tabella N dello stesso allegato I.

     Per il conferimento delle promozioni a capo commesso di seconda classe, a capo commesso di prima classe ed a capo commesso principale nell'anzidetto ruolo ad esaurimento si applicano le stesse disposizioni che regolano le promozioni alle qualifiche, rispettivamente, di agente tecnico di 2 classe, di agente tecnico di 1 classe e di agente tecnico superiore.

 

          Art. 55. Elezioni dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il decreto che approva le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Le prime elezioni sono effettuate entro novanta giorni dalla data del decreto previsto dal precedente comma.

     La funzione di rappresentanza del personale non può essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a più di una Commissione consultiva o in una Commissione consultiva e nel Consiglio di amministrazione. In caso di elezione in più organi collegiali l'opzione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di proclamazione dei risultati.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 37 sono operative dalla data di nomina delle Commissioni consultive.

 

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 56. Sistemazione di posizioni di carriera.

     Gli impiegati che hanno preso parte ai concorsi di promozione a segretario per merito distinto e per esame speciale mediante colloquio banditi il 31 dicembre 1958 ed il 30 giugno 1959, aventi titolo, in relazione al punteggio riportato, ad utile collocamento nelle relative graduatorie, sono inseriti a tutti gli effetti, in base al punteggio stesso, nella graduatoria del primo corrispondente concorso al quale avrebbero potuto partecipare fruendo dell'art. 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     A tal fine deve essere effettuata una nuova determinazione dei posti, conferibili mediante concorsi banditi il 30 giugno 1958, il 31 dicembre 1958, il 30 giugno 1959, il 31 dicembre 1959, secondo la ripartizione proporzionale di cui all'art. 361 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli impiegati aventi titolo all'inserimento in graduatoria a norma del primo comma del presente articolo, i quali risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti conferibili, sono inclusi, sempre secondo la votazione riportata, nella graduatoria del concorso immediatamente posteriore e, ove occorra, in quelle successive.

     Fermo restando in ogni caso il disposto dell'art. 70 della suddetta legge n. 119 del 1958, la decorrenza giuridica della promozione a segretario degli impiegati fruenti dell'art. 96 della legge stessa non può essere riportata a data anteriore al 26 marzo 1958.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati partecipanti al concorso di promozione a segretario per esame speciale mediante colloquio bandito il 31 dicembre 1959.

     Gli impiegati che conseguono la promozione a segretario in seguito all'inserimento in precedenti graduatorie sono ammessi agli scrutini tenuti posteriormente al 30 giugno 1958 per l'avanzamento a primo segretario, ai quali avrebbero partecipato qualora fossero risultati originari vincitori dei relativi concorsi. Tali scrutini sono rinnovati ora per allora per il conferimento del numero dei posti di volta in volta disponibili ai sensi dell'art. 370 del suddetto testo unico.

 

          Art. 57. Esami di promozione a primo segretario.

     Ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari provenienti dal ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla tabella H dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica il successivo art. 67, purchè non abbiano fruito delle disposizioni ivi richiamate salvo che per promozioni a ruolo aperto.

 

          Art. 58. Concorso per assistente di commutazione.

     Successivamente all'applicazione degli articoli 44 e 60 della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di assistente di commutazione nel ruolo di cui alla tabella G dell'allegato I sono conferiti, nella prima applicazione della presente legge, con concorso per esame speciale mediante colloquio, riservato agli ufficiali telefonici che svolgono lodevolmente da almeno due anni mansioni di dirigenza del servizio di accettazione e di commutazione telefonica.

     L'ammissione al concorso è disposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il colloquio verte sui servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     Al concorso anzidetto non si applica il secondo comma del precedente art. 21.

 

          Art. 59. Esami speciali mediante colloquio per la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale e a primo aiuto contabile.

     Il concorso per esami di cui all'art. 42, secondo comma, n. 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, da bandirsi per i primi due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge, è sostituito da un esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     L'esame è bandito nel mese di febbraio. I vincitori sono promossi con effetto dalla data da cui hanno decorrenza le promozioni conferite mediante scrutinio per merito comparativo e nel limite di un quarto dei posti disponibili alla data medesima salvo quanto previsto dall'art. 361, comma sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Gli impiegati promossi in applicazione del presente articolo precedono in ruolo i promossi nello scrutinio per merito comparativo effettuato nello stesso anno in cui è stato bandito l'esame speciale.

     Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     Sono ammessi all'esame speciale gli impiegati del corrispondente ruolo organico delle carriere esecutive, i quali, alla data del bando, abbiano compiuto otto anni di servizio nel ruolo di appartenenza, valutando ai fini del compimento di tale periodo:

     1) per intero il servizio prestato nel ruolo aggiunto o nel ruolo speciale transitorio corrispondente al ruolo organico di appartenenza;

     2) per intero il servizio prestato in ruolo aggiunto o speciale transitorio della carriera esecutiva non corrispondente al ruolo organico di appartenenza, oppure in altri ruoli organici della carriera esecutiva;

     3) per intero il servizio militare reso anteriormente alla nomina in ruolo presso reparti combattenti;

     4) per intero il periodo di frequenza ai corsi per allievo telefonista o meccanico;

     5) per due terzi il servizio reso nei ruoli della carriera ausiliaria.

     Ai fini della partecipazione all'esame speciale è richiesta una permanenza minima di quattro anni nel ruolo di appartenenza.

     Tale limitazione non si applica nel computo del servizio di cui al n. 1) del quinto comma del presente articolo.

     Gli impiegati che, pur avendo i requisiti prescritti, non prendono parte al primo concorso per esame speciale cui hanno titolo a partecipare, o al successivo quando è stata accertata la impossibilità per ragioni di salute di partecipare al primo, non possono ulteriormente avvalersi di questo speciale sistema di avanzamento.

 

          Art. 60. Idonei nei concorsi per esami di promozione ad assistente di commutazione, a capo centrale o equiparati.

     Nella prima attuazione della presente legge, gli impiegati non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità dei concorsi per esami espletati per la promozione alle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale od equiparate, di cui alle tabelle F e G dell'allegato H alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, possono conseguire la promozione a primo ufficiale telefonico, a capo centrale o equiparato ed a primo aiuto contabile nei ruoli di cui alle tabelle H, I ed M dell'allegato I, mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili.

     Le promozioni decorrono ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli impiegati che conseguono la promozione a primo ufficiale telefonico in applicazione dei precedenti commi, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono lodevolmente da almeno un anno mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o commutazione telefonica, possono essere trasferiti dalla predetta data nel ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I, alla qualifica di assistente di commutazione.

     Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, a domanda degli interessati, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero del provvedimento di promozione a primo ufficiale telefonico.

 

          Art. 61. Decorrenza dei provvedimenti previsti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Le prime promozioni conferite mediante scrutinio dopo l'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ed in attuazione della legge stessa e delle disposizioni in essa richiamate, eccezion fatta per gli scrutini tenuti ai sensi dell'art. 361, primo e secondo comma, e 362 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono retrodatate a tutti gli effetti al 31 dicembre 1957, nel limite dei posti comunque disponibili alla data stessa in ciascuna qualifica o in quelle superiori.

     Ai fini della determinazione dei posti anzidetti si ha riguardo alla dotazione organica delle tabelle di cui all'allegato II alla citata legge n. 119.

     La retrodatazione di cui al precedente comma è applicabile anche per i vincitori dei concorsi di inquadramento banditi ai sensi dell'art. 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e delle disposizioni poste in calce alla tabella B dell'allegato III alla legge medesima.

     Le promozioni e gli inquadramenti anzidetti possono essere retrodatati in base alle norme di cui ai precedenti commi nei soli confronti degli impiegati che al 31 dicembre 1957 erano in possesso di tutti i requisiti richiesti per le promozioni stesse o per la partecipazione ai concorsi.

     Per i concorsi di cui al terzo comma del presente articolo, l'inquadramento, nei confronti di coloro che avevano maturato il periodo di servizio richiesto dalle norme che disciplinano tali concorsi posteriormente al 31 dicembre 1957, è disposto dalla data di compimento del periodo stesso.

     Le retrodatazioni disposte in base alle norme sopra indicate non comportano modifiche nella posizione di ruolo occupata dagli interessati nè la revisione dei provvedimenti concernenti le promozioni conferite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

     Per il personale inquadrato con effetto retroattivo ai sensi dei precedenti commi terzo, quarto e quinto, le eventuali maggiori somme percette nella posizione di provenienza per il periodo intercorrente tra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irrepetibili.

     Nel limite del numero complessivo dei posti recati in aumento in ciascuna qualifica ed in quelle superiori dello stesso ruolo alla data di decorrenza delle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge, la decorrenza di tutte le promozioni successivamente conferite è retrodatata a tale data o a quella successiva in cui gli interessati hanno maturato l'anzianità di servizio richiesta e, in ogni caso, ad una data non anteriore a quella di effetto delle promozioni degli impiegati che precedono.

     Per la decorrenza delle promozioni conferite mediante scrutinio nella prima attuazione delle anzidette tabelle organiche si applicano, fino al raggiungimento del limite di cui al precedente comma, le disposizioni ivi previste per la retrodatazione di promozioni.

 

          Art. 62. Promozioni a direttore di sezione.

     Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di consigliere di prima classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico si applicano, ai fini della promozione a direttore di sezione, le disposizioni dell'art. 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

     Agli impiegati di cui al precedente comma si applica, sempre che non ne abbiano già fruito salvo che per promozioni a ruolo aperto, il beneficio previsto dal successivo art. 67 che, solo a tal fine, conserva efficacia per un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 63. Concorso riservato a consigliere.

     Metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico di cui alle tabelle B e C dell'allegato I può essere conferita mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data suddetta, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva.

     La nomina in ruolo dei vincitori è disposta in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

     I posti compresi nella aliquota stabilita dal primo comma del presente articolo che risultino disponibili dopo l'applicazione del comma stesso possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato agli impiegati dell'Azienda suddetta di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario in possesso di un diploma di laurea.

     Nel primo concorso pubblico si applica l'art. 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

 

          Art. 64. Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico.

     I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle E e F nell'allegato I possono essere conferiti:

     1) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato: a) per i tre quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; b) per i due quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno sei anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente di stipendio 240;

     2) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esame, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda stessa che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di seconda classe o di aiuto contabile di seconda classe o di operatore tecnico di seconda classe. Può essere altresì ammesso al concorso per titoli ed esame, purchè in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il personale di ruolo e il personale straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel precedente primo comma sono previsti i concorsi stessi.

     In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

     Al personale nominato nella qualifica iniziale delle carriere di concetto in applicazione del presente articolo è attribuita, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di anni cinque, di anni tre e di anni due se proveniente, rispettivamente, da qualifica con coefficiente di stipendio 345 o superiore, 284 e 240 ovvero in possesso di diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado che svolge mansioni proprie della carriera di concetto rispettivamente almeno da nove, sei e tre anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato come allievo telefonista o meccanico.

     Gli impiegati di cui al precedente comma che non fruiscano integralmente dell'anzianità convenzionale per la promozione ivi prevista, conservano la residua anzianità ai fini della promozione alla qualifica di segretario o equiparata.

 

          Art. 65. Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive.

     Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle H ed I dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge e in servizio almeno dal 31 dicembre 1962, fermo restando il disposto di cui al primo comma del precedente art. 4.

     Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

     La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con effetto giuridico dal 1 luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati in ruolo con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed agli effetti economici, se più favorevoli, dalla data del relativo provvedimento.

 

          Art. 66. Concorso riservato per la nomina ad allievo agente telefonico e ad inserviente.

     I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico e del personale dei servizi di anticamera di cui, rispettivamente, alle tabelle N e Q dell'allegato I, dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 47 e 48 sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato per una volta soltanto al personale non di ruolo, ivi compreso quello straordinario, che alla data di pubblicazione del relativo bando abbia prestato servizio per almeno 180 giornate con mansioni proprie della carriera ausiliaria alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso del titolo di studio.

     I posti che si rendono disponibili nella qualifica di allievo agente telefonico possono essere conferiti agli idonei del relativo concorso anzidetto con effetto dalla data in cui si manifesta la necessaria disponibilità di posti. A tal fine la graduatoria conserva efficacia per due anni dalla data del relativo decreto di approvazione.

 

          Art. 67. Efficacia delle disposizioni dell'art. 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Per l'ammissione ai concorsi di promozione banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli scrutini tenuti entro lo stesso periodo sono applicabili le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

 

          Art. 68. Personale della carriera ausiliaria ex combattente.

     Al personale ex combattente ed assimilato dei ruoli organici della carriera ausiliaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è concesso un aumento di due anni di anzianità nella qualifica rivestita o acquisita in prima applicazione della presente legge.

     I predetti benefici non sono cumulabili con i benefici eventualmente goduti come riconoscimento della qualifica di combattente.

     Gli interessati, con domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero del decreto di inquadramento o di nomina nella carriera ausiliaria, possono optare per il trattamento più favorevole.

 

          Art. 69. Trasferimenti di ruolo.

     Gli impiegati rivestenti la qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge forniscano le loro prestazioni presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici o nell'interesse dei servizi di istituto della stessa Azienda possono essere trasferiti, con il loro assenso, nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli dell'Azienda suddetta, nel limite dei posti risultanti disponibili dopo l'applicazione delle precedenti disposizioni della presente legge.

     Gli impiegati appartenenti al ruolo organico di cui alla tabella U dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno due anni presso uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, possono chiedere il trasferimento nel ruolo di cui alla tabella P dell'allegato I.

     Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Gli interessati sono trasferiti in soprannumero nella qualifica corrispondente a quella rivestita, conservando le anzianità possedute, nel limite della dotazione organica complessiva.

     In corrispondenza dei posti in soprannumero, da riassorbirsi o per cessazione o per promozione degli impiegati trasferiti, ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale.

     I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina nei ruoli organici presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ai fini del trattamento di quiescenza applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato. [8]

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano pure nei confronti del personale straordinario assunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

 

          Art. 70. Applicabilità.

     Le disposizioni della presente legge si applicano al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e gli articoli 27, 31, terzo comma, 32, 34, 49, 62 e 69 anche all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 71. Decorrenza.

     Le disposizioni della presente legge decorrono, agli effetti giuridici, dal 1 gennaio 1961 ed agli effetti economici dal 2 febbraio 1962.

 

          Art. 72. Copertura della spesa.

     L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni faranno fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge con la disponibilità dei propri bilanci.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

 

Tabelle [9]

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma abrogato dall'art. 20 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 29 novembre 1973, n. 809.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 agosto 1974, n. 370.

[6] Comma così sostituito dall'art. 43 della L. 22 dicembre 1981, n. 797.

[7] Articolo così modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, dalla L. 14 agosto 1971, n. 736 e, successivamente, abrogato dalla nota (a) alla tabella X, allegato B della L. 29 novembre 1973, n. 809.

[8] Ai sensi dell'art. 51 della L. 12 marzo 1968, n. 325, è abrogata la disposizione relativa al termine di trenta giorni di cui al presente comma.

[9] Tabelle modificate dalla L. 11 febbraio 1970, n. 27.