§ 76.3.19 - D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.
Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:12/03/1993
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Direzioni centrali
Art. 2.  Commissioni del personale
Art. 3.  Commissione centrale del personale
Art. 4.  Commissione provinciale del personale
Art. 5.  Competenze della commissione provinciale del personale
Art. 6.  Rappresentanti del personale
Art. 7.  Avvicendamento degli organi collegiali
Art. 8.  Procedimenti disciplinari
Art. 9.  Comitati consultivi e tecnico-amministrativi
Art. 10.  Dopolavoro postelegrafonico
Art. 11.  Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l.
Art. 12.  Sostituti portalettere
Art. 13.  Ruoli locali della provincia di Bolzano
Art. 14.  Uffici postali
Art. 15.  Classificazione degli uffici e valutazioni delle prestazioni dei ricevitori, portalettere, fattorini e procaccia
Art. 16.  Classificazione degli uffici di nuova istituzione
Art. 17.  Uffici e servizi temporanei - Sportelli decentrati
Art. 18.  Orario di servizio
Art. 19.  Passaggio di cassa e di gestione
Art. 20.  Trattamento normativo ed economico di istituti vari
Art. 21.  Riserva di posti
Art. 22.  Dispensa
Art. 23.  Quiescenza e previdenza
Art. 24.  Pensione ripartita e riscatto di servizi
Art. 25.  Indennità di buonuscita
Art. 26.  Rinvio
Art. 27.  Entrata in vigore


§ 76.3.19 - D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85.

Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.

(G.U. 1 aprile 1993, n. 76)

 

     Art. 1. Direzioni centrali

     1. Le attribuzioni della direzione centrale per il personale e quelle della direzione centrale per gli uffici locali sono devolute ad un unico organo denominato direzione centrale del personale, la quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo provvedimento sono determinati l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione della direzione in divisioni e sezioni nonchè le competenze di queste ultime.

     2. Con apposito provvedimento, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12 marzo 1994, sono stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo in divisioni e sezioni.

 

          Art. 2. Commissioni del personale

     1. Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale.

     2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale.

     3. Non è consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale.

     4. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 3. Commissione centrale del personale

     1. La commissione centrale del personale è composta:

     a) da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione o da un magistrato amministrativo di qualifica equiparata con funzioni di presidente, nonchè da un presidente supplente in possesso della stessa qualifica;

     b) dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore centrale del personale nonchè da due membri supplenti aventi qualifica dirigenziale;

     c) da quattro funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale, nonchè da quattro membri supplenti aventi la stessa qualifica.

     2. Spettano alla commissione centrale del personale le competenze in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e di trattamento economico del personale, escluso quello con qualifica di dirigente generale, già attribuite alla commissione centrale per gli uffici locali di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione centrale del personale, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, alla commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed al consiglio centrale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582; non competono, comunque, le funzioni di commissione di concorsi interni per la progressione del personale.

     3. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore centrale del personale è sostituito da un membro supplente. Si applica altresì il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti. A parità di voti, prevale quello del presidente.

     5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica dirigenziale; in caso di assenza o impedimento, questi è sostituito da un segretario supplente con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

     6. Il funzionamento della commissione è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, da regolamento interno adottato dalla stessa commissione.

 

          Art. 4. Commissione provinciale del personale

     1. La commissione provinciale del personale è composta:

     a) da un magistrato ordinario o amministrativo con funzioni di presidente e da un presidente supplente sempre appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa;

     b) dal direttore provinciale e da tre funzionari con qualifica dirigenziale e direttiva o, in mancanza, appartenenti al personale dell'esercizio di categoria VIII; nonchè da quattro membri supplenti scelti tra il personale direttivo o appartenente a categoria non inferiore alla VII.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VII e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario supplente ugualmente appartenente a categoria non inferiore alla VII.

     3. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti: a parità di voti, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 5. Competenze della commissione provinciale del personale

     1. Spettano alla commissione provinciale del personale i compiti già attribuiti alla commissione provinciale per gli uffici locali, di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione consultiva provinciale per il personale, di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed al consiglio provinciale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

     2. La commissione tratta le questioni, anche di natura disciplinare, riguardanti il personale della coesistente direzione compartimentale e degli uffici autonomi da questa dipendenti.

     3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il direttore provinciale è sostituito dal direttore compartimentale.

     4. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore compartimentale ed il direttore provinciale sono sostituiti da membri supplenti. Si applica altresì il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 6. Rappresentanti del personale

     1. Sino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 3 e 4, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei rappresentanti del personale effettivi e supplenti in seno alla commissione centrale per gli uffici locali, alle commissioni provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive provinciali per il personale in quanto le rispettive liste non contengano altri candidati utilizzabili, alla sostituzione stessa si provvede mediante rappresentante designato dall'organizzazione sindacale interessata.

 

          Art. 7. Avvicendamento degli organi collegiali

     1. Gli organi collegiali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed, in base a questo, da sopprimere, cessano l'attività contestualmente all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 2.

     2. I fatti, per i quali l'istruttoria sia già definita o in corso al momento della cessazione dell'attività dell'organo, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali istituiti con il presente decreto legislativo.

 

          Art. 8. Procedimenti disciplinari

     1. Ai procedimenti disciplinari ed agli inerenti gravami in via amministrativa si applicano, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alregio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito conlegge 18 marzo 1926, n. 562, ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. E' abrogata la lettera a) del comma quinto dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, modificato dall'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10.

 

          Art. 9. Comitati consultivi e tecnico-amministrativi

     1. Nell'art. 4, comma quarto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione: "da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione".

     2. Nell'art. 4, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione: "da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative".

     3. Il comma sesto dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppresso.

     4. Nell'art. 4, comma ottavo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" è sostituito da "tre".

     5. Nell'art. 14, comma primo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione "5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentatività è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione".

     6. Nell'art. 14, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" è sostituito da "quattro".

 

          Art. 10. Dopolavoro postelegrafonico

     1. Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito inlegge 16 giugno 1927, n. 1081, come modificato dall'art. 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

     "La commissione è composta da 9 membri nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva. Le sedute sono valide se siano presenti almeno 7 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 11. Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l.

     1. Con effetto dal 31 dicembre 1993 il personale degli uffici principali e degli uffici locali confluisce in ruoli unici, nel rispetto della qualifica professionale rivestita e dell'anzianità acquisita nella qualifica a tale data; nel caso di pari anzianità, l'inserimento nel ruolo unificato avviene alternando un'unità proveniente dal ruolo degli uffici principali ed un'unità proveniente dal ruolo degli uffici locali.

     2. Con i medesimi criteri si procede all'inserimento nel ruolo dei vincitori di concorsi interni per la copertura di posti conferibili in ciascuna qualifica sino al 1° gennaio 1993, anche se espletati dopo il 31 dicembre 1993.

     3. Dal 1° gennaio 1994 sono banditi concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche del ruolo unificato.

     4. I posti conferibili mediante concorsi interni al 1° gennaio degli anni dal 1991 al 1993 nelle qualifiche dell'esercizio, fatta eccezione per i concorsi di cui all'art. 1, comma 10, ed all'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono attribuiti in base a titoli che tengono conto esclusivamente dell'anzianità di servizio senza demerito, delle funzioni superiori eventualmente svolte in base a provvedimenti di conferimento emessi dall'autorità competente e dei titoli di studio. Il punteggio riferibile all'anzianità non può eccedere la metà del punteggio massimo conseguibile.

     5. I posti disponibili alle singole scadenze 1991-1993 sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, semprechè ricorra il requisito della anzianità minima di servizio previsto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101; qualora difetti tale requisito, sono attribuiti i posti disponibili per l'anno in cui sia maturata l'anzianità richiesta.

     6. I concorsi di cui al comma 4 ed anche quelli riferiti alle scadenze successive sono banditi per i contingenti del ruolo centrale e dei ruoli regionali, istituiti con decreto ministeriale 2 aprile 1990 pubblicato nel 5° supplemento al Bollettino ufficiale n. 23/1990, e si svolgono, rispettivamente, presso l'amministrazione centrale e presso i singoli compartimenti.

     7. I criteri per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4 sono stabiliti dalla commissione centrale per gli uffici locali e dalla commissione centrale del personale; per le decorrenze successive la competenza è della commissione centrale del personale di cui all'art. 2.

 

          Art. 12. Sostituti portalettere

     1. Gli iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio e l'assunzione temporanea anche in province diverse da quella di appartenenza in base all'anzianità di iscrizione e, in caso di parità di iscrizione, alla maggiore età.

     2. La mancata accettazione della nomina nella qualifica di operatore di esercizio comporta la cancellazione dall'albo.

 

          Art. 13. Ruoli locali della provincia di Bolzano

     1. Le disposizioni dell'art. 11 si applicano ai ruoli locali della provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. In relazione alla situazione dei ruoli locali e degli inerenti concorsi di progressione, l'unificazione può essere effettuata in tempi anteriori a quelli indicati nell'art. 11.

 

          Art. 14. Uffici postali

     1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici postali di minore, media e rilevante entità e di ricevitorie nonchè per mezzo di recapiti di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

     2. La istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici di cui al comma 1 nonchè del servizio di recapito e dei posti di fattorino e di procacciato sono disposte con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi sui relativi capitoli di spesa, previa autorizzazione del direttore centrale del personale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.

 

          Art. 15. Classificazione degli uffici e valutazioni delle prestazioni dei ricevitori, portalettere, fattorini e procaccia

     1. La classificazione in uffici di minore, media e rilevante entità e la rispettiva organizzazione funzionale in reparti e settori sono stabilite in base alla loro importanza da valutarsi con periodicità quinquennale secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.

     2. Con le stesse modalità sono stabiliti i criteri di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, del servizio di recapito, dei posti di fattorino e di procacciato.

 

          Art. 16. Classificazione degli uffici di nuova istituzione

     1. La classificazione e l'assegno numerico del personale degli uffici postali di nuova istituzione sono stabiliti provvisoriamente con l'ordinanza istitutiva, in base all'importanza presunta.

     2. Decorso un anno dalla data di istituzione si provvede alla classificazione definitiva con le modalità previste dall'art. 15 nonchè alla determinazione del relativo assegno numerico del personale.

 

          Art. 17. Uffici e servizi temporanei - Sportelli decentrati

     1. Per esigenze temporanee di carattere locale il direttore compartimentale, su proposta motivata del direttore provinciale, può autorizzare per determinati periodi l'attivazione di uffici di minore entità, di zone di recapito e di posti di fattorino, aggregati ad un ufficio postale viciniore.

     2. Per esigenze particolari di carattere locale, tali da non giustificare l'istituzione di uffici postali, il direttore compartimentale, con le modalità di cui al comma 1, può disporre l'attivazione, anche su strutture mobili, di sportelli decentrati alle dipendenze dell'ufficio postale territorialmente competente.

     3. Le istituzioni temporanee, di cui ai commi 1 e 2, possono essere subordinate al concorso dell'ente richiedente nelle spese di gestione.

 

          Art. 18. Orario di servizio

     1. L'orario di servizio al pubblico degli uffici postali e delle ricevitorie è determinato dal direttore compartimentale, sulla base di criteri prestabiliti dal direttore generale. Il direttore compartimentale, ai sensi degli articoli 5e17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può delegare il compito ai direttori provinciali che lo espletano in relazione alle esigenze del territorio.

 

          Art. 19. Passaggio di cassa e di gestione

     1. Nei casi di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio postale, o dell'impiegato responsabile della sezione autonoma di cassa, il passaggio di cassa o quello di gestione al contabile subentrante avviene secondo la disciplina stabilita con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.

 

          Art. 20. Trattamento normativo ed economico di istituti vari

     1. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da adottare di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede alla omogeneizzazione della disciplina concernente:

     a) il compenso di cui all'art. 43 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per l'incremento del servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi;

     b) le maggiorazioni del premio industriale, di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, come modificato in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

     c) il compenso di intensificazione, di cui all'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, all'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, nonchè all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

     d) il trattamento normativo ed economico di missione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) l'esercizio temporaneo di funzioni superiori, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 non possono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 21. Riserva di posti

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per le assunzioni di personale appartenente a categorie protette si applicano le limitazioni previste dall'art. 59, secondo comma, e dall'art. 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonchè dall'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

 

          Art. 22. Dispensa

     1. La dispensa dal servizio per motivi di salute ha effetto dalla data della visita medica collegiale, di cui all'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     2. Il procedimento per la dispensa deve essere portato a compimento entro sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza dei risultati della visita medica collegiale.

     3. Il personale, divenuto fisicamente inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza od a parte di esse durante il periodo di prova, è dispensato dal servizio.

 

          Art. 23. Quiescenza e previdenza

     1. Il personale del ruolo degli uffici locali conserva l'iscrizione ai fondi di quiescenza e di previdenza gestiti dall'Istituto postelegrafonici anche dopo l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali.

     2. Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto è iscritto ai fondi di cui al comma 1.

 

          Art. 24. Pensione ripartita e riscatto di servizi

     1. Nei riguardi del personale transitato, con o senza soluzione di continuità, dai ruoli degli uffici locali p.t. in quelli delle amministrazioni statali o viceversa prima dell'entrata in vigore dellalegge 25 ottobre 1989, n. 355, e cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente, salvo rivalsa, dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o dall'Istituto postelegrafonici.

     2. L'onere per il trattamento di quiescenza si attribuisce per quote a ciascun fondo pensioni, considerando la durata espressa in mesi senza tener conto delle frazioni di mese, dei rispettivi servizi e periodi a carico; ai fini della determinazione delle quote i periodi ed i servizi utili per entrambi i fondi si attribuiscono in proporzione alla durata dei periodi a carico di ciascun fondo.

     3. La rivalsa di cui al comma 1 si esercita secondo le norme di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 6 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

     4. Nei casi di transito dai ruoli degli uffici locali p.t. a quelli di altre amministrazioni dello Stato previsti dal comma 2 dell'art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, anche se il dipendente è cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonchè nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto postelegrafonici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, subentra nel diritto degli iscritti al fondo di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, o dei loro aventi causa, alla pensione ovvero alla quota di pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in relazione ai periodi che, per effetto del riscatto previsto dall'art. 157 del ripetuto testo unico n. 1417/1967, siano stati posti a carico del fondo di cui all'art. 140 del testo unico n. 1417/1967.

     5. Il subentro dell'Istituto postelegrafonici alla pensione od alla quota di pensione di cui al comma 4 si attua mediante il versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. La riserva matematica è calcolata alla data della cessazione dal servizio del dipendente o alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente a tale data ovvero alla data di acquisizione del diritto alla pensione stessa.

     6. Nel caso in cui sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge un provvedimento definitivo di riscatto ai sensi dell'art. 157 del testo unico n. 1417/1967, semprechè la posizione assicurativa presso l'INPS inerisca esclusivamente alla pensione supplementare, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di maturazione del diritto a detta pensione supplementare, può avanzare domanda di rinuncia al pagamento della ripetuta pensione supplementare verso la mancata applicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici della detrazione di cui all'art. 161 del testo unico n. 1417/1967. Nel caso di decesso dell'interessato prima della scadenza del termine anzidetto, il termine, per gli aventi causa, è di novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici.

     7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa all'Istituto postelegrafonici la riserva matematica relativa alla pensione supplementare, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981.

 

          Art. 25. Indennità di buonuscita

     1. Nei casi previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di ricongiungimento del servizio prestato con iscrizione al fondo gestito dall'Istituto postelegrafonici con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal citato testo unico, l'intero importo dell'indennità medesima è corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente è iscritto all'atto della cessazione dal servizio, salvo rivalsa della quota non a proprio carico.

     2. Sulla quota d'indennità oggetto della rivalsa, che non sia versata in unica soluzione all'ente che ha effettuato il pagamento entro sessanta giorni dalla data della richiesta, sono dovuti gli interessi legali.

 

          Art. 26. Rinvio

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto legislativo in merito all'ordinamento degli uffici ed allo stato giuridico ed economico del personale, si applicano le norme proprie dei preesistenti rispettivi ordinamenti coordinate in funzione dell'unificazione.

 

          Art. 27. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1° gennaio 1994.