Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 02/07/1925 |
Numero: | 1196 |
Sommario |
Art. unico. Spetta al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi: |
§ 76.4.1 - R.D. 2 luglio 1925, n. 1196. [1]
Attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio.
(G.U. 22 luglio 1925, n. 168).
Spetta al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:
a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
b) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal consiglio di amministrazione;
c) approvare i contratti ad asta pubblica, o a licitazione privata, quando l'importo non superi le lire 50.000.000 e relative variazioni [2];
d) approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le lire 30.000.000 [3];
e) autorizzare liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire 50.000.000 [4];
f) autorizzare transazioni di vertenze quando ciò cui l'amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di lire 20.000.000 [5];
g) approvare gli aumenti periodici di stipendio al personale;
h) approvare le norme e le tariffe per la esecuzione di lavori a cottimo, e la concessione di sussidi e premi di operosità al personale, nei limiti di cui al
i) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le lire 50.000.000 [6];
l) prendere i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità, regolarità e sicurezza del servizio;
m) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del consiglio di amministrazione.
Su conforme parere del consiglio di amministrazione, e con l'approvazione del Ministro potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.
[1] Abrogato dall'art. 24 del
[2] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della
[3] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della
[4] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della
[5] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della
[6] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della