§ 76.4.1 - R.D. 2 luglio 1925, n. 1196.
Attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:02/07/1925
Numero:1196


Sommario
Art. unico.      Spetta al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:


§ 76.4.1 - R.D. 2 luglio 1925, n. 1196. [1]

Attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio.

(G.U. 22 luglio 1925, n. 168).

 

     Art. unico.

     Spetta al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

     a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

     b) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal consiglio di amministrazione;

     c) approvare i contratti ad asta pubblica, o a licitazione privata, quando l'importo non superi le lire 50.000.000 e relative variazioni [2];

     d) approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le lire 30.000.000 [3];

     e) autorizzare liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire 50.000.000 [4];

     f) autorizzare transazioni di vertenze quando ciò cui l'amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di lire 20.000.000 [5];

     g) approvare gli aumenti periodici di stipendio al personale;

     h) approvare le norme e le tariffe per la esecuzione di lavori a cottimo, e la concessione di sussidi e premi di operosità al personale, nei limiti di cui al regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

     i) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le lire 50.000.000 [6];

     l) prendere i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità, regolarità e sicurezza del servizio;

     m) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del consiglio di amministrazione.

     Su conforme parere del consiglio di amministrazione, e con l'approvazione del Ministro potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della L. 3 maggio 1967, n. 309 e l'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[3] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della L. 3 maggio 1967, n. 309 e l'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[4] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della L. 3 maggio 1967, n. 309 e l'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[5] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della L. 3 maggio 1967, n. 309 e l'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[6] Per una modifica dell’importo di cui alla presente lettera vedi l'art. 2 della L. 3 maggio 1967, n. 309 e l'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 325.