§ 55.2.6 – L. 4 agosto 1975, n. 403.
Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:04/08/1975
Numero:403


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1976 le somme che saranno versate all'Istituto mobiliare italiano in conto capitale ed in conto interessi a rimborso dei finanziamenti [...]
Art. 3.      All'onere di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad [...]


§ 55.2.6 – L. 4 agosto 1975, n. 403. [1]

Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

(G.U. 26 agosto 1975, n. 226).

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e con le modalità e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente [2].

     Le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 le somme che saranno versate all'Istituto mobiliare italiano in conto capitale ed in conto interessi a rimborso dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni, affluiranno al bilancio dello Stato. Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'art. 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

     Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma precedente saranno riassegnate all'Istituto mobiliare italiano per essere destinate alla concessione di finanziamenti a termini della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

     In dipendenza delle norme di cui ai precedenti commi saranno apportate le occorrenti modifiche alla convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto mobiliare italiano, di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

     La relazione trimestrale che l'istituto mobiliare italiano presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, è trasmessa anche al Ministero del tesoro.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1975 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministro per il tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

     Per l'emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1975 le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] L’importo di lire 30 miliardi di cui al presente comma è stato elevato a lire 70 miliardi dall'art. 1 del D.L. 29 novembre 1975, n. 573.