§ 98.1.27466 - D.L. 30 giugno 1972, n. 276 .
Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/06/1972
Numero:276


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, prorogato di sei mesi con l'art. 1 del [...]
Art. 2.      All'onere di lire 33 miliardi derivante dall'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato [...]


§ 98.1.27466 - D.L. 30 giugno 1972, n. 276 [1] .

Ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

(G.U. 3 luglio 1972, n. 170)

 

     Art. 1.

     Il termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, prorogato di sei mesi con l'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 16, è ulteriormente prorogato di tre mesi.

     Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per i residui paraffinosi greggi di cui alla lettera N) aggiunta, con l'art. 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, alla tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono ridotte da L. 250 a L. 50 per quintale relativamente ai numeri 1, 2 e 3 e da L. 175 a L. 35 per quintale relativamente al n. 4.

     Le riduzioni stabilite nel comma precedente esplicano la loro efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine prorogato con il primo comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 33 miliardi derivante dall'art. 1 del presente decreto si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno finanziario 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

     Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     Per l'emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collegamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

     Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del Tesoro.

     Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1972, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ha effetto dal 1° luglio 1972 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 8 agosto 1972, n. 458.