Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 24/07/1972 |
Numero: | 321 |
Sommario |
Art. 1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria, con le seguenti [...] |
Art. 2. Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'art. 17 della stessa legge, entro il 1° [...] |
§ 95.1.3B - Legge 24 luglio 1972, n. 321.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, recante modifiche e integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria.
(G.U. 24 luglio 1972, n. 191)
È convertito in legge il
L'art. 1 è sostituito con il seguente:
"L'art. 1 della
"Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista dalla
Le disposizioni previste dalla
Le altre disposizioni previste dalla
L'art. 2 è sostituito con il seguente:
"L'art. 14 della
"Per il quinquennio 1973-1977 a favore dei comuni e delle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle riscosse nell'anno 1972 o a quelle attribuite o devolute per detto anno, maggiorate annualmente del 10 per cento, per i seguenti tributi e compartecipazioni a tributi erariali:
1) per i comuni: a) imposte comunali di consumo al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento; b) compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani in virtù dell'art. 17, primo comma, della
2) per le province, compartecipazione al provento: a) dell'imposta generale sull'entrata; b) delle tasse erariali di circolazione; c) dell'addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con regio
Inoltre ai comuni è attribuita, con le stesse maggiorazioni di cui al comma precedente, una somma d'importo pari a quella attribuita per l'anno 1971 a titolo di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'Enel.
Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.
Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dal n. 1, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sarà determinata in misura proporzionale con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio alla data di abolizione del tributo.
A favore dei comuni e delle province saranno inoltre attribuite, per lo stesso periodo indicato nel primo comma, somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate annualmente, per gli ultimi tre anni, del 7,50 per cento.
Per il quadriennio 1974-1977, ai comuni ed alle province saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1973 maggiorate annualmente del 7,50 per cento, per i seguenti tributi e contributi:
1) per i comuni: a) imposta di famiglia e sul valore locativo; b) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; c) imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni; d) imposta di patente; e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;
2) per le province: a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati; b) addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.
In deroga alle disposizioni previste al n. 3) del precedente art. 12, l'amministrazione finanziaria corrisponderà agli enti indicati al numero stesso, fino al 31 dicembre 1977, somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili, la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite le regioni interessate. Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri innanzi indicati, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.
All'entrata in vigore delle norme di modificazione ed integrazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le disposizioni del presente articolo e quelle di cui al numero 3) dell'art. 12 saranno applicate tenuto conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973, a seconda delle ipotesi indicate nel precedente comma, dei tributi previsti dalla modifica statutaria, rispettivamente per la regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per il periodo indicato nel sesto comma del presente articolo saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria alle camere di commercio e alle aziende di cura, soggiorno e turismo somme d'importo pari alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1973, maggiorate annualmente, per il secondo biennio, del 5 per cento.
Gli enti di cui ai precedenti commi continueranno a percepire ogni entrata afferente agli esercizi fino al 31 dicembre 1972 per i tributi e le compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973 per i tributi e contributi soppressi dal 1° gennaio 1974.
Per il periodo indicato nel sesto comma l'imposta di cui al precedente art. 4, per le quote di spettanza degli enti indicati al numero 3) dell'art. 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo sarà applicata con l'aliquota massima. Il relativo gettito affluirà integralmente al bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 1973 affluiranno al bilancio dello Stato anche le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti locali.
Le intendenze di finanza provvederanno a disporre mensilmente a favore degli enti di cui al numero 3) dell'art. 12, delle province, dei comuni, delle camere di commercio e delle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, il pagamento delle somme dovute decurtate dell'ammontare dei tributi, contributi e compartecipazioni delegati a garanzia di mutui.
Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.
I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.
Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga"".
Dopo l'art. 2, è inserito il seguente art. 2-bis:
"Nel primo comma dell'art. 12 della
All'art. 3, secondo capoverso, lettera a), le parole: "afferenti gli acquisti e le importazioni" sono sostituite con le parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni";
al secondo capoverso, lettera b), le parole: "afferenti gli acquisti e le importazioni" sono sostituite con le parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni"; la parola: "effettuate" è sostituita con la parola: "effettuati";
al secondo capoverso, lettera c), le parole: "afferenti gli acquisti e le importazioni" sono sostituite con le parole: "assolte sugli acquisti e sulle importazioni"; le parole: "ovvero gli acquisti" sono sostituite con le parole: "ovvero sugli acquisti e sulle importazioni";
al terzo capoverso, dopo le parole: "sarà ammessa", sono aggiunte le parole: ", su richiesta del contribuente,".
All'art. 4, le parole: "formanti oggetto dell'attività esercitata dai soggetti di cui all'art. 2195, n. 2), del codice civile", sono sostituite con le parole: "formanti oggetto delle attività di cui all'art. 2195, n. 2), del codice civile";
sono aggiunti i seguenti commi:
"Per le merci ed i prodotti soggetti all'imposta generale sull'entrata una volta tanto, sia per disposizione legislativa sia in virtù di facoltà accordata per legge al Ministro per le finanze, l'imposta fissata in base ad aliquota condensata e le relative addizionali saranno applicate, nel momento in cui sorge l'obbligazione tributaria, sul 75 per cento del prezzo o valore soggetto all'imposta ovvero del peso o della quantità delle merci e prodotti stessi.
La norma di cui al precedente comma ha effetto dal 26 maggio 1972".
All'art. 5, le parole: "e per gli acquisti di beni e servizi" sono sostituite con le parole: "e per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi".
Dopo l'art. 5 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5 bis.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 5, per beni strumentali si intendono le costruzioni destinate all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di applicazione ripetuta, sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario o previa trasformazione o incorporazione".
"Art. 5 ter.
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 3 e 4, relativamente alle attività indicate dall'art. 2195, n. 1), del codice civile, e nell'art. 5, si intendono applicate anche alle imprese artigiane ed estese alle imprese agricole per gli atti che rientrano nell'attività esercitata".
"Art. 5 quater.
Sui documenti relativi alle operazioni cui si applicano le disposizioni previste dai precedenti articoli 4 e 5 non è dovuta la tassa di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera a), della tariffa, allegato A, al
"Art. 5 quinquies.
Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5 si applicano su richiesta e sotto l'esclusiva responsabilità dell'acquirente o importatore, il quale deve dichiarare per iscritto all'altro contraente o all'ufficio doganale di essere nelle condizioni indicate dagli articoli stessi".
All'art. 8, secondo comma, dopo le parole: "secondo anno successivo in" è aggiunta la parola: "nuovi";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora le condizioni di cui ai precedenti commi non risultino realizzate, le imposte afferenti le somme non reinvestite in conformità alle direttive anzidette saranno iscritte in un ruolo speciale riscuotibile in unica soluzione, da emettere entro il secondo anno successivo a quello in cui se ne sono verificati i presupposti.
Sulle imposte di cui al comma precedente si applicano una soprattassa pari ad un terzo dell'imposta e un interesse di mora pari all'8 per cento annuo".
Dopo l'art. art. 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8 bis.
All'art. 15 della
"Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari che, secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista dal primo comma dell'art. 17 del regio
"Art. 8 ter.
Dopo il n. 4 del secondo comma dell'art. 11 della
"4 bis) nell'ambito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dal precedente n. 4) ed in relazione a particolari esigenze di alcuni uffici, potranno essere emanate norme concernenti l'assunzione di personale di meccanografia mediante pubblici concorsi da effettuarsi in termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni relative ai limiti massimi di età, non superiore in ogni caso agli anni quaranta, alle riserve di posti in favore di particolari categorie ed alle prove di esame da sostituire con una specifica prova di esame attitudinale. Potrà, altresì, essere disposta l'assunzione, con la qualifica di diurnista nella terza categoria del personale non di ruolo prevista dalla tabella I annessa al regio
"Art. 8 quater.
Le quote esenti dall'imposta di ricchezza mobile stabilite dall'art. 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 240.000, in lire 360.000 e in lire 600.000 sono rispettivamente elevate a lire 360.000, a lire 480.000 e a lire 840.000.
La quota esente di lire 40.000 prevista dall'ultimo comma dello stesso art. 89 è elevata a lire 50.000.
Le quote di reddito indicate nel terzo e quarto comma dell'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette in lire 720.000, in lire 660.000 e in lire 480.000 sono modificate rispettivamente in lire 600.000, in lire 540.000 e in lire 240.000.Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1973".
Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria di cui alla
I relativi decreti potranno tuttavia stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attività, compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e dei privati, compresa la istituzione di nuovi uffici, entrino in vigore anteriormente alle date del 1° gennaio 1973 e del 1° gennaio 1974 stabilite per l'entrata in vigore delle disposizioni indicate al primo comma.
Le altre disposizioni di cui al terzo capoverso dell'art. 1 del
La Commissione di cui al primo comma dell'art. 17 della
I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 17 della