Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 08/08/1972 |
Numero: | 484 |
Sommario |
Art. unico. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti [...] |
§ 17.3.9B - Legge 8 agosto 1972, n. 484. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.
(G.U. 26 agosto 1972, n. 222)
È convertito in legge il
All'art. 1, primo comma, dopo le parole: "nei comuni di", è inserita la parola: "Barbara", e le parole: "è sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione" sono sostituite con le seguenti: "è sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione";
all'art. 1, secondo comma, le parole: "Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972", e le parole: "entro il 30 novembre 1972" sono sostituite con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972".
All'art. 3, primo comma, dopo la parola: "curerà" è aggiunta la parola: "gratuitamente".
L'art. 4 è sostituito con il seguente:
"Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'art. 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente".
All'art. 7, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione".
All'art. 8, secondo comma, le parole: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 972".
All'art. 12 è aggiunto il seguente comma:
"Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel 1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972".
[1] Abrogata dall'art. 24 del