§ 17.3.9B - Legge 8 agosto 1972, n. 484.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:08/08/1972
Numero:484


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti [...]


§ 17.3.9B - Legge 8 agosto 1972, n. 484. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

(G.U. 26 agosto 1972, n. 222)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, dopo le parole: "nei comuni di", è inserita la parola: "Barbara", e le parole: "è sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione" sono sostituite con le seguenti: "è sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione";

     all'art. 1, secondo comma, le parole: "Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972", e le parole: "entro il 30 novembre 1972" sono sostituite con le seguenti: ", rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972".

     All'art. 3, primo comma, dopo la parola: "curerà" è aggiunta la parola: "gratuitamente".

     L'art. 4 è sostituito con il seguente:

     "Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'art. 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente".

     All'art. 7, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione".

     All'art. 8, secondo comma, le parole: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 972".

     All'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

     "Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel 1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.