§ 38.11.12 - D.L. 1 giugno 1971, n. 290.
Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:01/06/1971
Numero:290


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno bradisismico in atto nell'area flegrea, è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:
Art. 2.      Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumità pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971, ma [...]
Art. 3.      Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali dell'abitato di Pozzuoli [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza [...]
Art. 5.      Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi [...]
Art. 6.      Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti [...]
Art. 7.      A favore delle ditte che alla data del 1° marzo 1970 risultino proprietarie di unità immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di cui all'art. 3 ed espropriate in attuazione del presente [...]
Art. 8.      Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, dal certificato catastale d'attualità o da altro atto [...]
Art. 9.      Il contributo concesso ai sensi dell'art. 7 della presente legge è revocato quando le opere non siano state ultimate entro due anni dalla data in cui è pervenuta all'interessato la comunicazione [...]
Art. 10.      Alla costruzione degli alloggi, dei locali e delle opere di urbanizzazione previste dalla lett. c) dell'art. 1 del presente decreto provvede l'Istituto autonomo case popolari della provincia di [...]
Art. 11.      Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla [...]
Art. 12.      Il programma degli interventi di cui al presente decreto da realizzare nell'ambito del piano di cui al precedente art. 3-bis è predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari della [...]
Art. 13.      I progetti per la costruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione debbono rispondere alle prescrizioni delle vigenti norme sull'edilizia antisismica di seconda categoria di cui [...]
Art. 14.      Alle opere realizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'ISES non si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.
Art. 15.      L'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne [...]
Art. 16.      L'ufficio del Genio civile di Napoli provvede, mediante accreditamenti disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche, sui fondi stanziati in base all'art. 23, alla esecuzione delle opere per [...]
Art. 17.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, [...]
Art. 18.      Le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica si applicano in quanto siano compatibili con [...]
Art. 19.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico e dei servizi di [...]
Art. 20.      La spesa per la redazione da parte del comune del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli, da inquadrarsi nell'assetto regionale ed articolarsi secondo le risultanze dello studio sulla [...]
Art. 21.      Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area flegrea è istituito il Centro di studi per i fenomeni vulcanici dei Campi flegrei, con sede a [...]
Art. 22.      Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di [...]
Art. 23.      Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in [...]
Art. 24.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nell'anno finanziario 1971, per l'integrazione dei [...]
Art. 25.      Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e [...]
Art. 26. 
Art. 27.      Nella località considerata nel precedente articolo la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più [...]
Art. 28.      Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nel comune di Pozzuoli e che [...]
Art. 29.      In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto di L. [...]
Art. 30.      In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito [...]
Art. 31.      Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 28, 29 e 30 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio [...]
Art. 32.      E' autorizzata la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'anno finanziario 1971, per la concessione di [...]
Art. 33.      La riscossione dei tributi, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a [...]
Art. 34.      All'onere di L. 3.400 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 3523 dello stato di previsione del [...]
Art. 35.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 38.11.12 - D.L. 1 giugno 1971, n. 290. [1]

Interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

(G.U. 1 giugno 1971, n. 138).

 

Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici, a seguito dell'accentuarsi del fenomeno bradisismico in atto nell'area flegrea, è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato, nel comune di Pozzuoli:

     a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

     b) agli studi ed indagini sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto per accertarne le cause e le evoluzioni e per indicare le parti dell'abitato da trasferire;

     c) alla costruzione di alloggi per accogliere le famiglie che occupano immobili da sgomberare, di locali da adibire ad attività commerciali, artigiane e professionali e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria [2];

     d) alla costruzione di opere di edilizia sociale e pubblica, esclusa quella scolastica per la quale si provvede con gli stanziamenti di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641;

     e) alle espropriazioni delle aree e degli immobili che si rendono necessarie per l'attuazione della presente legge;

     f) alla sistemazione e risanamento delle parti dell'abitato da trasferire in altra sede;

     g) al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico, di servizi ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonché ad opere di presidio e consolidamento [2];

     h) alla concessione ai proprietari di unità immobiliari sgomberate, di contributi per la riparazione o per la ricostruzione delle stesse nelle aree del piano di cui al successivo articolo 3-bis [3];

     All'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, all'impegno della spesa, all'appalto e alla gestione tecnico-amministrativa delle opere, nonché alla concessione dei contributi e agli altri interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga ai limiti di competenza, provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania [4].

 

     Art. 2.

     Ai proprietari di immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero o di provvedimento a tutela della incolumità pubblica emessi fino alla data del 31 maggio 1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ opportuni lavori di consolidamento e restauro, anche nella fase bradisismica attuale, è concesso un contributo pari all'importo dei lavori strettamente necessari per la riutilizzazione dell'immobile, comunque non superiore a lire 400.000 per vano, con un massimo di lire 3 milioni per unità immobiliare abitativa e lire 1 milione per unità immobiliare adibita ad attività commerciale, artigiana o professionale [5].

     La concessione dei contributi di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento tecnico-economico da parte del genio civile.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 3.

     Il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento in altra zona del territorio comunale delle unità abitative, commerciali, artigiane e professionali dell'abitato di Pozzuoli interessate dai recenti fenomeni bradisismici e ritenute, a seguito di accertamenti dell'ufficio del genio civile, non suscettibili di riparazione [7].

     Le unità abitative, commerciali, artigiane e professionali del rione Terra, per i peculiari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico [5].

     L'elenco degli immobili di cui al primo comma ed il perimetro del rione Terra sono approvati con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania, sentita l'amministrazione comunale [8].

     L'inclusione nell'elenco di cui al comma precedente è notificata ai proprietari interessati a cura del sindaco del comune di Pozzuoli entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione.

     Entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale, applicandosi le norme del successivo articolo 5 [9].

     Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziate con il decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma [10].

 

     Art. 3 bis. [11]

     Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:

     1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto;

     2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

     Il piano deve utilizzare le zone già destinate alla edilizia economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto.

 

     Art. 4.

     L'indennità di espropriazione delle aree e degli immobili in attuazione dei piani previsti dalla presente legge, è determinata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 904, senza tener conto degli incrementi di valore dipendenti, direttamente od indirettamente, dalla formazione ed attuazione dei piani stessi.

     L'ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al provveditore regionale alle opere pubbliche l'indennità fissata. La stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 5.

     Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonché a procedere alla demolizione totale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica [5].

     I proprietari delle unità immobiliari espropriate ai sensi del comma precedente potranno ottenere, a loro scelta:

     a) il pagamento dell'indennità di espropriazione;

     b) l'assegnazione in proprietà nel quartiere di nuovo insediamento di una unità immobiliare che, tenuto conto delle diverse caratteristiche degli erigendi edifici, sia proporzionalmente equivalente a quella espropriata ai proprietari di unità immobiliari inferiori per cubatura a quella richiamata nel piano di trasferimento sarà assegnata una unità immobiliare minima costruita [12];

     c) la concessione del contributo previsto dal successivo articolo 7.

     (Omissis) [13].

     La scelta, prevista nel secondo comma del presente articolo deve essere effettuata entro sei mesi dalla notificazione di cui all'art. 3 mediante dichiarazione ricevuta dal segretario del comune. Tale dichiarazione è irretrattabile.

 

     Art. 6.

     Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti dal piano regolatore generale [5].

     Sono, altresì, trasferite in proprietà del comune le aree e gli immobili espropriati nonché le opere di urbanizzazione primaria realizzate a spese dello Stato, in attuazione del piano di cui al precedente art. 3- bis nei limiti previsti dal presente decreto [8].

 

     Art. 7.

     A favore delle ditte che alla data del 1° marzo 1970 risultino proprietarie di unità immobiliari comprese nell'elenco o nel perimetro di cui all'art. 3 ed espropriate in attuazione del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione delle stesse nell'ambito del piano di cui al precedente art. 3-bis entro i limiti massimi appresso indicati:

     a) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione, nella misura massima di L. 6.000.000 per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di almeno tre vani ed accessori;

     b) a favore dei proprietari di unità immobiliare avente non più di tre vani utili destinati ad uso di abitazione della propria famiglia che risulti composta da almeno sei membri, nella misura massima di lire 7 milioni per la spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani ed accessori;

     c) a favore dei proprietari di unità immobiliari aventi più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, nella misura di lire 8 milioni per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza non inferiore a 5 vani ed accessori.

     Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennità di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4 [4].

     Il contributo medesimo è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potrà, comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni [14].

     Per le unità immobiliari che in virtù della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta, unicamente la relativa indennità di espropriazione [14].

     Ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali ed artigianali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi per la ricostruzione dell'unità immobiliare nell'ambito del piano di cui al precedente art. 3- bis entro il limite massimo di lire 4 milioni [8].

 

     Art. 8.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, dal certificato catastale d'attualità o da altro atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile e dallo stato di famiglia, debbono essere presentate all'ufficio del Genio civile di Napoli entro 120 giorni dalla notificazione di cui all'art. 3.

     Nella stessa domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono o meno riedificare le proprie unità immobiliari riunendosi in cooperative, in comparti edilizi condominiali o se intendano cedere il contributo all'Istituto previsto dal successivo art. 16 [8].

     Il provveditore regionale alle opere pubbliche, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile della consistenza numerica e della destinazione dell'immobile da trasferire, può concedere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni, sulla somma presumibilmente dovuta a titolo di contributo, in misura pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere.

 

     Art. 9.

     Il contributo concesso ai sensi dell'art. 7 della presente legge è revocato quando le opere non siano state ultimate entro due anni dalla data in cui è pervenuta all'interessato la comunicazione dell'approvazione del progetto e della concessione del contributo, tranne proroga concessa per giustificati motivi dal provveditore regionale alle opere pubbliche.

     La revoca del contributo comporta altresì la revoca dell'assegnazione dell'area nell'ambito del piano di cui al precedente art. 3-bis [8].

     In tale ipotesi il proprietario espropriato conserva il diritto all'indennità di esproprio determinata a, norma dell'art. 4.

 

     Art. 10.

     Alla costruzione degli alloggi, dei locali e delle opere di urbanizzazione previste dalla lett. c) dell'art. 1 del presente decreto provvede l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Napoli.

     L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale provvede alla costruzione di opere di edilizia sociale ed infrastrutturale, nonché ad opere di edilizia pubblica.

 

     Art. 11.

     Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per essi una contabilità separata e sono assegnati esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con tre rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e con tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative [15].

     In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonché i requisiti degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministro per i lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto [15].

     Le opere di urbanizzazione primaria ed infrastrutturale di edilizia sociale e pubblica realizzate ai sensi del presente decreto sono date in consegna agli enti pubblici interessati.

 

     Art. 12.

     Il programma degli interventi di cui al presente decreto da realizzare nell'ambito del piano di cui al precedente art. 3-bis è predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli d'intesa con il comune di Pozzuoli e con l'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale ed è approvato dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

     Il provvedimento con cui viene approvato il programma degli interventi comporta, a tutti gli effetti, per le opere previste nel programma, l'autorizzazione all'occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione del programma stesso, indipendentemente dall'approvazione dei progetti.

     La durata delle occupazioni è fissata in quattro anni dalla data del decreto di approvazione del programma.

     Il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, sulla base del programma approvato ai sensi del primo comma del presente articolo, anticipa, anche in deroga alle vigenti norme per le opere per conto dello Stato, all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli ed all'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale le somme occorrenti per il pagamento delle opere che ciascun ente deve eseguire e delle relative espropriazioni.

 

     Art. 13.

     I progetti per la costruzione dei fabbricati di qualsiasi natura e destinazione debbono rispondere alle prescrizioni delle vigenti norme sull'edilizia antisismica di seconda categoria di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684 e dovranno essere presentati all'ufficio del Genio civile di Napoli muniti del parere della commissione edilizia comunale che dovrà pronunciarsi in merito entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto al comune.

 

     Art. 14.

     Alle opere realizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'ISES non si applicano le norme vigenti per le opere di conto dello Stato.

     I progetti esecutivi delle opere sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli integrato dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli o da un suo delegato e da un rappresentante dell'ISES e dal sindaco di Pozzuoli [16].

     All'appalto ed all'esecuzione delle opere provvedono, con procedura d'urgenza, rispettivamente l'Istituto autonomo per le case popolari e l'ISES.

     Al pagamento della indennità di espropriazione e dei lavori provvedono direttamente gli enti interessati con anticipazioni concesse da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania sulla base del programma approvato ai sensi dell'art. 12.

     La rata di saldo alle imprese esecutrici è corrisposta dopo l'approvazione del certificato di collaudo da parte del provveditore regionale alle opere pubbliche al quale compete la nomina del collaudatore dei lavori eseguiti.

 

     Art. 15.

     L'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli è autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attività, a sostituirsi nella costruzione degli alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dal presente decreto.

     Ai fini del comma precedente, viene stipulata apposita convenzione in forma pubblica-amministrativa tra i proprietari ed il detto Istituto, il quale ha diritto di iscrivere ipoteca a garanzia dell'eventuale spesa eccedente l'ammontare del contributo spettante ai proprietari a termine dell'art. 7 del presente decreto [16].

     Tale differenza potrà essere rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse del 4 per cento.

 

     Art. 16.

     L'ufficio del Genio civile di Napoli provvede, mediante accreditamenti disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche, sui fondi stanziati in base all'art. 23, alla esecuzione delle opere per la chiusura degli ambienti sgomberati e di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi e per assicurare l'igiene della zona disabitata.

     Provvede, altresì, all'esecuzione delle opere di sistemazione della zona, previ accordi con la Sovrintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico.

 

     Art. 17.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri od architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico etnografico con la possibilità di ristrutturare all'interno dello stesso, a mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi [16].

     L'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione istituita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e composta:

     1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;

     2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un suo delegato;

     3) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Campania, o da loro delegati;

     4) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli;

     5) da un esperto in materia urbanistica designato dal presidente della giunta regionale;

     6) da tre esperti dei quali due designati dal Ministro per la pubblica istruzione ed uno dal Ministro per i lavori pubblici;

     7) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali della provincia di Napoli tra i propri iscritti;

     8) dal presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli [16].

     Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente o dei progetti vincenti [16].

 

     Art. 18.

     Le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica si applicano in quanto siano compatibili con il presente decreto.

 

     Art. 19.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico e dei servizi di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, ed agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonché all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo [15].

     Le opere di cui al comma precedente, ad eccezione degli interventi per il porto, che restano affidati all'ufficio del Genio civile per le OO.MM. di Napoli, possono essere date in concessione all'amministrazione comunale. Per le spese generali di progettazione e direzione dei lavori è riconosciuta a favore della suddetta concessionaria un'aliquota del 5 per cento sull'importo delle opere.

 

     Art. 20.

     La spesa per la redazione da parte del comune del piano regolatore generale del comune di Pozzuoli, da inquadrarsi nell'assetto regionale ed articolarsi secondo le risultanze dello studio sulla fenomenologia bradisismica, viene assunta a carico dello Stato e graverà sugli stanziamenti autorizzati con il presente decreto.

 

     Art. 21.

     Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area flegrea è istituito il Centro di studi per i fenomeni vulcanici dei Campi flegrei, con sede a Pozzuoli [16].

     Il Centro, nel quadro delle ricerche di natura vulcanologica, sismologica, geofisica, geochimica, geotecnica, nelle quali si articolerà il suo piano di lavoro, provvederà in particolare allo studio del fenomeno bradisismico in atto seguendone l'evolversi, anche in relazione alla stabilità del sottosuolo e fornendo alle pubbliche amministrazioni elementi di giudizio atti ad orientarne gli interventi di competenza.

     Con decreto da emanarsi dai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sarà provveduto a definire la struttura organizzativa del centro ed a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con le amministrazioni statali e gli altri enti pubblici [16].

     Alla direzione del Centro verrà preposto il direttore di fisica terrestre dell'Università di Napoli.

     Faranno parte del comitato direttivo il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania e il dirigente dell'Ispettorato per il coordinamento degli interventi connessi al bradisismo flegreo già istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 14466 del 26 marzo 1970, nonché due docenti universitari da nominarsi dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche esperti in vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli [16].

     Per i due docenti l'incarico avrà durata triennale con possibilità di successiva riconferma.

 

     Art. 22.

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e di tributi speciali previsti dalla tabella A, titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 [15].

     Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata i corrispettivi degli appalti delle opere, provviste e forniture e gli impianti relativi all'acquisto dei materiali.

     Per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto è posto in essere per i fini di cui al presente decreto [17].

 

     Art. 23.

     Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 3.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1972, 1973 e 1974.

 

     Art. 24.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno nell'anno finanziario 1971, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

 

     Art. 25.

     Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 4 luglio 1959, n. 463; 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 luglio 1966, n. 613, e dei pescatori residenti nel comune di Pozzuoli, è corrisposto a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un contributo di lire 90.000 [16].

     Qualora il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare della azienda autenticata dal sindaco.

     Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 270 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 170 milioni.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno finanziario 1971.

 

     Art. 26. [18]

     Il comitato per l'edilizia residenziale è autorizzato, in luogo del comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad effettuare stanziamenti straordinari, entro i limiti delle necessità accertate, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'esecuzione dei programmi di costruzioni nel comune di Pozzuoli, ivi comprese le ristrutturazioni di cui al primo comma dell'articolo 17.

 

     Art. 27.

     Nella località considerata nel precedente articolo la Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per la immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati e le norme necessarie per consentire la assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

 

     Art. 28.

     Alle imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, che esplicano la loro attività nel comune di Pozzuoli e che siano state danneggiate dal fenomeno bradisismico, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

     Per tali imprese le provvidenze sono concesse anche se il danneggiamento non si è verificato ma la esigenza del loro trasferimento in altra sede per la riattivazione risulti necessitata da provvedimenti di sgombero emessi dalla autorità competente.

 

     Art. 29.

     In sostituzione delle provvidenze previste dall'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, alle imprese di cui all'articolo precedente è corrisposto un contributo a fondo perduto di L. 300.000, su domanda indirizzata alla prefettura di Napoli, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli.

     Se l'impresa non risulta iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ai necessari accertamenti.

     Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Napoli sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di L. 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

     Art. 30.

     In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'art. 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, oppure quelle previste dall'art. 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

 

     Art. 31.

     Alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 28, 29 e 30 si provvede con le disponibilità derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte in applicazione della legge 13 febbraio 1952, n. 50 che, a tal fine, vengono integrate di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1971.

 

     Art. 32.

     E' autorizzata la spesa di lire 30 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, dell'anno finanziario 1971, per la concessione di contributi in favore delle aziende A.T.A.N., T.P.M. e S.E.P.S.A. di Napoli e del servizio autolinea urbana di Pozzuoli, per collegamenti automobilistici effettuati gratuitamente dalle stesse aziende in favore della popolazione di Pozzuoli [16].

 

     Art. 33.

     La riscossione dei tributi, nonché delle sovrimposte e addizionali, sospesi con decreto ministeriale del 4 marzo 1970, n. 451818, che risultino dovuti dai contribuenti, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di giugno 1972, in ventiquattro rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 21 ottobre 1960, numero 1316, e 18 maggio 1967, n. 388 [15].

     Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili anche alla riscossione dei tributi in scadenza alla rata di aprile 1971.

 

     Art. 34.

     All'onere di L. 3.400 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 35.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1971, n. 475 (G.U. 27 luglio 1971, n. 182).

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[3] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[6] Comma soppresso dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[7] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[9] Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[10] Gli originari ultimi due commi sono stati sostituiti dall'attuale ultimo comma per effetto della L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[11] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[12] Lettera così modificata dall'art. 20 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[13] Il 3° e 4° comma sono stati soppressi dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[5] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[14] L'originario secondo comma è stato così sostituito dagli attuali commi 3° e 4° per effetto della L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[14] L'originario secondo comma è stato così sostituito dagli attuali commi 3° e 4° per effetto della L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L. 10 maggio 1976, n. 261.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione 19 luglio 1971, n. 475.