§ 57.7.445 - Legge 2 maggio 1984, n. 116.
Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:02/05/1984
Numero:116


Sommario
Art. 1.      Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le [...]
Art. 2.      Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a [...]
Art. 3.      I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si svolgeranno con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quanto [...]
Art. 4.      Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente art. 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno [...]
Art. 5.      I concorsi di cui all'art. 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle [...]
Art. 6.  Copertura finanziaria


§ 57.7.445 - Legge 2 maggio 1984, n. 116. [1]

Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

(G.U. 8 maggio 1984, n. 125)

 

     Art. 1.

     Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i casi nei quali non sia possibile assicurare differentemente il regolare funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti.

     Non è consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengono alla VII e VIII qualifica.

     Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di amministrazione dei singoli atenei previa motivata delibera sulla sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità e con l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti.

     Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.

     E' abrogato il primo comma dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

 

          Art. 2.

     Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel periodo dal 1° novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, ovvero che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei alla data di pubblicazione del bando di concorso previsto dal successivo art. 3 e che sia in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso università istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'università di Ancona, è ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata conferita la supplenza.

     La corrispondenza è determinata con i criteri stabiliti dall'art. 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi nazionali riservati, di cui al precedente primo comma, e che nei termini stabiliti dal bando presenti domanda, è mantenuto in servizio fino all'espletamento degli stessi.

     In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme sono consentite le nomine in ruolo, anche in corso d'anno, dei vincitori dei concorsi.

 

          Art. 3.

     I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si svolgeranno con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

     Espletate le procedure concorsuali, le nomine saranno conferite nel limite dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente delle università.

     Dei posti delle qualifiche funzionali iniziali risultanti dall'applicazione del precedente comma si terrà conto in sede di adeguamento delle dotazioni organiche di cui all'art. 87 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 4.

     Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente art. 3 e per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori, dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno composte da un professore universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica.

 

          Art. 5.

     I concorsi di cui all'art. 2 saranno banditi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dalle ulteriori riserve contemplate da altre leggi speciali, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

 

          Art. 6. Copertura finanziaria

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 93 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.