§ 57.7.473 - D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:03/08/1990
Numero:319


Sommario
Art. 1.  Area di applicazione e durata
Art. 2.  Rapporti istituzioni-utenti
Art. 3.  Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali
Art. 4.  Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Art. 5.  Negoziazione decentrata
Art. 6.  Pari opportunità
Art. 7.  Assenze obbligatorie
Art. 8.  Copertura assicurativa
Art. 9.  Diritto allo studio
Art. 10.  Formazione ed aggiornamento professionale
Art. 11.  Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 12.  Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 13.  Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 14.  Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi
Art. 15.  Nuovi stipendi
Art. 16.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 17.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 18.  Mobilità
Art. 19.  Trattamento di missione
Art. 20.  Indennità di rischio da radiazioni
Art. 21.  Attività culturali e ricreative
Art. 22.  Ordinamento professionale
Art. 23.  Aspettative sindacali
Art. 24.  Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Art. 25.  Permessi sindacali retribuiti
Art. 26.  Monte orario complessivo dei permessi sindacali
Art. 27.  Disposizioni particolari
Art. 28.  Norma finale di rinvio
Art. 29.  Copertura finanziaria
Art. 30.  Entrata in vigore


§ 57.7.473 - D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

(G.U. 12 novembre 1990, n. 264, S.O.)

 

     Art. 1. Area di applicazione e durata

     1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano al personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano ed il personale non docente dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma.

     2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

          Art. 2. Rapporti istituzioni-utenti

     1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale il miglioramento delle attività istituzionali da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le università e gli istituti di istruzione universitaria approntando, a tal fine, adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti.

     2. In tale quadro le amministrazioni possono promuovere e realizzare, nel periodo di vigenza del presente regolamento, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, appositi progetti finalizzati alla semplificazione dei procedimenti connessi all'assolvimento delle attività istituzionali, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare condizioni il più possibile favorevoli nel rapporto con gli utenti dei servizi, favorendo anche l'ampliamento dell'orario di apertura delle strutture interessate anche nelle ore pomeridiane.

     3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed, in prosieguo, con cadenza annuale, le singole istituzioni universitarie promuovono apposite conferenze con le confederazioni e le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 del decreto citato al comma 2 e con la partecipazione di una rappresentanza degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione degli ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

 

          Art. 3. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali - Servizi pubblici essenziali

     1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle università sono i seguenti:

     a) istruzione universitaria;

     b) igiene;

     c) attività assistenziali e sanitarie;

     d) protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;

     e) sicurezza e salvaguardia degli impianti;

     f) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;

     g) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

     2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all'art. 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

     a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, per un periodo non inferiore ad un terzo di quello complessivamente previsto nelle singole sedi;

     b) esami conclusivi dei cicli di istruzioni;

     c) certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;

     d) prestazioni di accettazione e di pronto soccorso, specialistiche e diagnostiche, necessarie a garantire le attività assistenziali a carattere di urgenza assicurate al Servizio sanitario nazionale; servizio ambulanze nei casi di urgenza; servizi di cucina per assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, nei casi in cui non sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio;

     e) cura degli animali e delle piante;

     f) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;

     g) salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti anche a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

     h) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi;

     i) prestazioni svolte per conto del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità;

     l) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole amministrazioni.

 

          Art. 4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

     1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 sono individuate modalità e procedure necessarie ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso art. 3 ed, in relazione a tali modalità e procedure, appositi contingenti di personale - per le diverse qualifiche e profili professionali addetti ai medesimi servizi essenziali - che dovranno essere esonerati dallo sciopero.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello di ateneo e di istituzione - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formeranno i contingenti, nonché i contingenti numerici necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati di cui all'art. 3.

     3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2 saranno assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.

     4. In conformità agli accordi di cui al comma 2, le singole università o istituzioni universitarie individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso gli uffici interessati tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - sette giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha diritto di esprimere, entro ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

     5. Gli accordi decentrati di cui al comma 2 hanno validità per il periodo di vigenza del presente regolamento.

 

          Art. 5. Negoziazione decentrata

     1. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati a livello nazionale e di singola istituzione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 3, e riferiti a specifiche e particolari esigenze.

     2. Ove, nell'interpretazione delle norme derivanti dagli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi saranno risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse.

     3. Gli elementi di divergenza degli accordi decentrati a livello di singola istituzione dai criteri indicativi contenuti negli accordi decentrati a livello nazionale, che dovessero rivelarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione di questi ultimi, sono sottoposti, ai fini dell'efficacia degli accordi medesimi, alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma del termine di venti giorni.

     4. Alla negoziazione decentrata a livello nazionale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, può assistere, su invito del Ministro, un rappresentante della conferenza permanente dei rettori, nonché le parti locali interessate.

     5. Gli accordi decentrati debbono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove ritenuto necessario da entrambe le parti, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

 

          Art. 6. Pari opportunità

     1. I comitati per le pari opportunità, a livello di singola istituzione, di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'amministrazione garantisce gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

 

          Art. 7. Assenze obbligatorie

     1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

 

          Art. 8. Copertura assicurativa

     1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le università o istituzioni universitarie sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

     2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

     4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

     5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

          Art. 9. Diritto allo studio

     1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio presso ciascuna università o istituzione universitaria all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

     a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

     b) ai dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);

     c) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

     2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

     3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

     4. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

     5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

 

          Art. 10. Formazione ed aggiornamento professionale

     1. Possono essere attuati mediante corsi di formazione, organizzati direttamente dalle istituzioni universitarie, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale in servizio presso le medesime, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni, ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacità e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza delle strutture.

     2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di specifica professionalità tecnico-scientifica.

     3. Interventi particolari saranno diretti ad accrescere la professionalità delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parità fra tutti i dipendenti.

     4. I corsi sono espletati durante il normale orario di servizio.

     5. Devono essere, comunque, privilegiati i corsi per la qualificazione del personale assunto con le procedure di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 11. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

     1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, fatte salve le disposizioni normative vigenti, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

     a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;

     b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

     c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;

     d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

     2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

     3. Le università o le istituzioni universitarie dispongono l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

 

          Art. 12. Igiene e sicurezza sul lavoro

     1. Le amministrazioni provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

     2. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, unitamente alle amministrazioni di cui al comma 1, verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravviserà una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione provvederà ad istituire, per i dipendenti addetti ai predetti settori, un apposito libretto sanitario.

 

          Art. 13. Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

     1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.

     2. Per le finalità di cui all'art. 14, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito presso ciascuna università o istituzione universitaria un fondo annuo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi", che è alimentato:

     a) dall'importo destinato nell'anno 1988 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni ordinari di servizio ed all'erogazione delle indennità di rischio, di servizio meccanografico, di maneggio valori e di servizio notturno e festivo di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, maggiorato della eventuale integrazione di spesa per turni di servizio riferita all'anno 1989;

     b) dalla quota del monte retribuzioni annuo relativo a ciascuna istituzione, compreso il corrispettivo di dieci ore di lavoro straordinario annue pro-capite, riferite al 1° gennaio 1988, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, incrementato, a decorrere dal 1° luglio 1990, di una quota pari allo 0,65 per cento dello stesso monte salari.

     3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta dalle istituzioni, di una quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi più qualificati a favore dell'utenza.

     4. Le quote di incremento di cui al comma 3 sono definite in sede di negoziazione decentrata a livello di istituzione.

     5. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttività, compresi quelli correlati all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, di altre indennità di istituto e similari, comunque denominate, ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 2 è posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.

     8. Per la istituzione del fondo di cui al comma 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14. Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

     1. Il fondo di cui all'art. 13 è destinato alla erogazione di compensi al personale, escluso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la negoziazione decentrata, volti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

     2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascuna istituzione, il fondo è finalizzato:

     a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività. La misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di standard sperimentali di produttività di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, entrambi definiti con la negoziazione decentrata, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terrà conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per i settori di attività non regolati da standard saranno definite, con la negoziazione decentrata, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

     b) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro, connesse anche all'apertura pomeridiana, per le esigenze degli utenti, degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche;

     c) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

     d) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale a seguito del superamento di appositi corsi di formazione correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

     3. I criteri per l'attuazione, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 saranno definiti in sede di negoziazione decentrata.

     4. Con la negoziazione decentrata, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui all'art. 13 potrà essere affidata a ciascuna unità funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti sulla base di priorità, indirizzi e limiti stabiliti nella predetta sede negoziale.

     5. La corretta utilizzazione del fondo sarà soggetta a verifica da parte delle singole amministrazioni attraverso nuclei di valutazione che potranno avvalersi anche di centri esterni, in conformità al comma 9 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

 

          Art. 15. Nuovi stipendi

     1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, comprensivi del conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'art. 31 del medesimo decreto, sono così stabiliti, a regime:

     qualifica I L. 6.081.000;

     qualifica II L. 6.981.000;

     qualifica III L. 7.981.000;

     qualifica IV L. 9.331.000;

     qualifica V L. 10.381.000;

     qualifica VI L. 11.331.000;

     qualifica VII L. 13.431.000;

     qualifica VIII L. 15.531.000;

     qualifica IX L. 19.671.000;

     ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

     I qualifica funzionale: L. 19.671.000;

     II qualifica funzionale: L. 24.031.000;

     professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 18.071.000.

     2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

     3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

     qualifica I L. 152.000;

     qualifica II L. 190.000;

     qualifica III L. 265.000;

     qualifica IV L. 310.000;

     qualifica V L. 355.000;

     qualifica VI L. 386.000;

     qualifica VII L. 487.000;

     qualifica VIII L. 512.000;

     qualifica IX L. 592.000;

     ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

     I qualifica funzionale: L. 592.000;

     II qualifica funzionale: L. 754.000;

     professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 592.000.

     4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

     qualifica I L. 715.000;

     qualifica II L. 894.000;

     qualifica III L. 1.240.000;

     qualifica IV L. 1.459.000;

     qualifica V L. 1.668.000;

     qualifica VI L. 1.815.000;

     qualifica VII L. 2.290.000;

     qualifica VIII L. 2.410.000;

     qualifica IX L. 2.789.000;

     ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

     I qualifica funzionale: L. 2.789.000;

     II qualifica funzionale: L. 3.545.000;

     professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 2.789.000.

     5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

     qualifica I L. 1.200.000;

     qualifica II L. 1.500.000;

     qualifica III L. 2.100.000;

     qualifica IV L. 2.450.000;

     qualifica V L. 2.800.000;

     qualifica VI L. 3.050.000;

     qualifica VII L. 3.850.000;

     qualifica VIII L. 4.050.000;

     qualifica IX L. 4.690.000;

     ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

     I qualifica funzionale: L. 4.690.000;

     II qualifica funzionale: L. 5.950.000;

     professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 4.690.000.

     6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

 

          Art. 16. Retribuzione individuale di anzianità

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

     qualifica I L. 192.000;

     qualifica II L. 216.000;

     qualifica III L. 252.000;

     qualifica IV L. 272.000;

     qualifica V L. 305.000;

     qualifica VI L. 346.000;

     qualifica VII L. 403.000;

     qualifica VIII L. 475.000;

     qualifica IX L. 475.000;

     ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

     I qualifica funzionale: L. 475.000;

     II qualifica funzionale: L. 581.000;

     professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 475.000.

     2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

     3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.

     4. Al personale che, alla data del 1° ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell'arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi annui lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1:

     qualifica I L. 182.000;

     qualifica II L. 209.000;

     qualifica III L. 239.000;

     qualifica IV L. 280.000;

     qualifica V L. 311.000;

     qualifica VI L. 340.000;

     qualifica VII L. 403.000;

     qualifica VIII L. 466.000;

     qualifica IX L. 590.000;

     ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche:

     I qualifica funzionale: L. 590.000;

     II qualifica funzionale: L. 721.000;

     professori incaricati esterni, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270: L. 590.000.

     5. Gli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

 

          Art. 17. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

     2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 15 e 16, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

     3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 18. Mobilità

     1. Al personale trasferito ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, verrà corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

     qualifica VIII e superiori: L. 3.500.000;

     qualifica VII: L. 3.000.000;

     qualifica VI: L. 2.500.000;

     qualifica V ed inferiori: L. 2.000.000.

     2. I trasferimenti del personale da una sede ad altra all'interno del comparto sono disposti dal rettore o dal direttore dell'istituzione universitaria presso la quale il dipendente chiede di essere trasferito, previo nulla osta dell'istituzione di appartenenza, e sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono attuati nell'ambito dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza all'area funzionale, alla qualifica ed al profilo professionale di inquadramento dell'interessato.

 

          Art. 19. Trattamento di missione

     1. Le misure intere lorde dell'indennità di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti:

     a) qualifiche funzionali quinta, sesta, settima, ottava e nona; qualifiche del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche: L. 39.600;

     b) qualifica funzionale prima, seconda, terza e quarta: L. 28.800.

     2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

     a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

     b) attività di rilevazione, osservazione e controllo di impianti ed installazioni scientifiche;

     c) attività di tutela e rilevazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale;

     d) attività di escavazione nelle ricerche geologiche, archeologiche e sul territorio;

     e) attività che comportino imbarchi su unità.

     3. Per il personale indicato nel comma 2, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al pernottamento.

 

          Art. 20. Indennità di rischio da radiazioni

     1. Al personale medico e tecnico destinatario del presente regolamento, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

     2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

     3. Al personale non compreso nel comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal rettore; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

     4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico dei bilanci dei singoli atenei limitatamente al personale di cui ai commi 1 e 3 che non svolga attività assistenziali previste nelle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.

 

          Art. 21. Attività culturali e ricreative

     1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, ed a integrazione di quanto previsto nell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ai fini dell'incremento della produttività, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, le università o istituzioni universitarie possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

     2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.

     3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le istituzioni indicate nello stesso comma possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.

     4. Le istituzioni predette iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

     5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.

     6. Con gli accordi decentrati saranno disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.

     7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3.

 

          Art. 22. Ordinamento professionale

     1. E' consentita, nell'ambito delle dotazioni organiche di qualifiche di ogni ateneo o istituzione, la mobilità orizzontale tra i profili professionali ascritti alla settima qualifica e tra i profili professionali ascritti all'ottava qualifica funzionale nell'ambito delle aree funzionali di appartenenza o di aree funzionali affini, purché si sia in possesso di titoli specifici o abilitazioni richiesti per gli accessi dall'esterno. Nei casi in cui non siano richiesti i predetti titoli o abilitazioni, la mobilità orizzontale è consentita previo superamento di specifico corso o di tirocinio appositamente predisposti dall'amministrazione.

     2. Nell'ambito della quarta qualifica funzionale l'"area dei servizi generali tecnici ed ausiliari" assume la denominazione di "area funzionale dei servizi generali tecnici, ausiliari e delle biblioteche". Tra le mansioni previste per il profilo professionale di "agente degli uffici tecnici" del gruppo degli uffici tecnici della predetta area sono incluse quelle di manutenzione straordinaria degli automezzi e conduzione dei medesimi.

     3. Nell'ambito della quinta qualifica funzionale sono istituiti "l'area funzionale delle biblioteche", nonché il profilo professionale di "operatore di biblioteca", che svolge mansioni di consegna e riordino del materiale librario, assistenza degli utenti nelle procedure di consultazione e nell'uso delle relative apparecchiature, compiti di supporto nelle inerenti attività amministrativo-contabili ed altre attività che richiedano l'uso di strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio, anche complesse ma di uso semplice.

     4. Al profilo di cui al comma 3 si accede mediante concorso pubblico per esame, indetto con decreto rettorale. Il titolo di studio richiesto è il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica di cui all'art. 23 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del titolo II del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983, per la composizione delle commissioni giudicatrici e l'art. 23 del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, per il contenuto delle prove di esame.

     5. Le disposizioni contenute nell'art. 34 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4, si applicano ai fini dell'accesso al profilo professionale di "segretario amministrativo del dipartimento" di ottava qualifica funzionale, istituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567.

     6. Il profilo professionale di "usciere" della II qualifica dell'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari è reso ad esaurimento.

     7. Nei confronti del personale con le professionalità di "infermiere professionale", "vigilatrice di infanzia", "assistente sanitaria", "ostetrica", "dietista", "ortottista", "logopedista", "massaggiatore non vedente", "tecnico di radiologia", "tecnico dei laboratori clinici", "ottico", appartenenti al profilo di "assistente socio-sanitario" dell'area funzionale socio-sanitaria di sesta qualifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981; "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici" o "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari", i cui profili sono stati ascritti, in applicazione dell'art. 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, nella settima qualifica, nonché nei confronti del personale rivestente la qualifica di "assistente sociale" e del personale rivestente altri profili professionali dell'area socio-sanitaria corrispondenti a quelli vigenti nelle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, ferma l'appartenenza al comparto di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1936, n. 68, trovano applicazione, ove più favorevoli, gli istituti giuridici ed economici riconosciuti, in sede di rinnovo dell'accordo relativo al triennio 1988-1990, a favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, purché detti istituti risultino compatibili con le disposizioni vigenti nel comparto delle università e sussista una sostanziale identità delle mansioni.

     8. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di "capo sala", "ostetrica capo", "capo tecnico dei servizi diagnostici", "capo tecnico di radiologia", "dietista capo", "fisioterapista capo", "ortottico capo" e "capo dei servizi sanitari ausiliari" ascritti alla settima qualifica funzionale del comma 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, sono richiesti il diploma delle relative scuole dirette a fini speciali universitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero gli altri titoli culturali e professionali richiesti per i corrispondenti profili dal Servizio sanitario nazionale.

     9. Nella settima qualifica dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria è istituito il profilo professionale di "assistente sociale collaboratore", che svolge, con piena autonomia tecnica, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio sociale professionale, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima, nonché dei programmi di servizio sociale che concorre a determinare, attività di rapporto con l'utenza dei servizi socio-assistenziali al fine di valutare, trattare e risolvere o prevenire situazioni di bisogno e disadattamento individuale, familiare o di gruppo attraverso opportuni e mirati piani di intervento.

     10. Al profilo di cui al comma 9 si accede mediante concorso pubblico per esami, bandito con decreto rettorale; il titolo di studio richiesto è il diploma rilasciato da scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14. Per la composizione delle commissioni giudicatrici e le prove di esame trovano, rispettivamente, applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 luglio 1988, n. 534, ed all'art. 1, quinto comma, del titolo I del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, di cui al comma 4. Le professionalità "assistente sociale", nell'ambito del profilo "assistente socio-sanitario", di sesta qualifica dell'area funzionale socio-sanitaria, in mancanza del titolo di studio, sono collocate ad esaurimento.

     11. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, per l'accesso ai profili di "collaboratore tecnico" dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di "collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo-contabile della medesima settima qualifica funzionale; di "collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, è eliminato il titolo del diploma di laurea.

 

          Art. 23. Aspettative sindacali [1]

 

          Art. 24. Disciplina del personale in aspettativa sindacale [2]

 

          Art. 25. Permessi sindacali retribuiti [3]

 

          Art. 26. Monte orario complessivo dei permessi sindacali [4]

 

          Art. 27. Disposizioni particolari

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.

     2. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, resta ferma la corresponsione, con periodicità annuale, secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, dell'indennità di incentivazione e funzionalità.

     3. L'indennità di cui al comma 2 è incrementata, a decorrere dal 1° ottobre 1990, dei seguenti importi annui lordi:

     qualifica I L. 135.000;

     qualifica II L. 158.000;

     qualifica III L. 180.000;

     qualifica IV L. 201.000;

     qualifica V L. 225.000;

     qualifica VI L. 285.000;

     qualifica VII L. 360.000;

     qualifica VIII L. 450.000.

     4. Nei confronti del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, nonché alla prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, l'indennità di cui al comma 5 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, è incrementata, a decorrere dal 1° ottobre 1990, rispettivamente, dei seguenti importi annui lordi: L. 240.000, L. 900.000 e L. 1.200.000.

 

          Art. 28. Norma finale di rinvio

     1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, 19 luglio 1984, n. 571, e 2 giugno 1981, n. 270.

 

          Art. 29. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente regolamento valutato in lire 166 miliardi per il periodo 1988-1990, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 ed al netto dell'importo di lire 115 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200, ed in lire 265 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Comparto del personale delle università

(Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986)

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero

 

     Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR.

     Organizzazioni sindacali: S.N.U/CGIL, CISL/Università, UIL/Scuola/Università, CONFSAL/SNALS, CISAPUNI.

     Le organizzazioni sindacali del comparto "Università" firmatarie del seguente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero,

     nella convinzione che il rispetto dei diritti, che hanno pari dignità, degli utenti e dei lavoratori vada ricercato con criteri di equità che assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente garantito;

     considerato che un codice di autoregolamentazione improntato al rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati rappresenti, nelle relazioni sindacali, lo strumento adeguato per concorrere alle esigenze di giustizia sociale proprie di una società avanzata;

     Dichiarano che si atterranno alle seguenti norme:

     1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93 del 29 marzo 1983, gli scioperi dei lavoratori del comparto Università di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno proclamati con un preavviso di almeno 15 giorni.

     2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, lettera b), della legge n. 93/83, le modalità di svolgimento degli scioperi saranno comunque tali da garantire lo svolgimento delle prestazioni indispensabili, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica ricettivo dell'accordo contrattuale, garantendo d'intesa con gli organi dell'autonomia universitaria la tutela alla salute dei cittadini, la cura di animali e piante, la salvaguardia degli impianti.

     3. Sarà assicurato un intervallo non inferiore a 48 ore tra la prima azione di sciopero e le successive.

     4. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza, non potrà superare la durata di un'intera giornata; ciascuna azione successiva non potrà superare le due giornate consecutive.

     5. Gli organi competenti, secondo le regole interne delle singole organizzazioni sindacali, a proclamare lo sciopero, a definire le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono:

     a) a livello nazionale di comparto: la struttura nazionale di categoria;

     b) a livello territoriale e aziendale di comparto: la struttura territoriale di categoria.

     6. La proclamazione degli scioperi sarà comunicata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e, per i conflitti in sede locale, alle università o istituzioni. All'atto della proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei contenuti della vertenza.

     7. Non saranno proclamati scioperi nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali nazionali, europee, referendarie, nonché regionali, provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali.

     8. Le predette norme non si applicano qualora fossero in pericolo i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

     9. Nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli confederali eventualmente integrate con contenuti e modalità indicate dalle organizzazioni sindacali di comparto.

     10. Gli scioperi di qualsiasi genere saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

     11. Le presenti norme di autoregolamentazione hanno validità fino al termine della vigenza contrattuale.

     Confederazioni sindacali:

     C.G.I.L.

     C.I.S.L.

     U.I.L.

     C.I.D.A.

     C.I.S.N.A.L.

     C.I.S.A.L.

     CONF.S.A.L.

     CONFE.D.I.R.

     Organizzazioni sindacali:

     S.N.U./C.G.I.L.

     C.I.S.L./Università

     U.I.L./Scuola/Università

     CONF.S.A.L./S.N.A.L.S.

     C.I.S.A.P.UNI.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.