§ 46.3.78 - D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199.
Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:31/12/1973
Numero:1199


Sommario
Art. 1.      Le unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle capitanerie di [...]
Art. 2.      E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, le cui norme di attuazione, emanate con decreto interministeriale 13 maggio 1968, [...]


§ 46.3.78 - D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199. [1]

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto.

(G.U. 2 dicembre 1974, n. 314)

 

 

     Art. 1.

     Le unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

     I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi d'istituto.

     Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano; sarà anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.

 

          Art. 2.

     E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, le cui norme di attuazione, emanate con decreto interministeriale 13 maggio 1968, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova normativa, fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.