Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 31/12/1973 |
Numero: | 1199 |
Sommario |
Art. 1. Le unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle capitanerie di [...] |
Art. 2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, le cui norme di attuazione, emanate con decreto interministeriale 13 maggio 1968, [...] |
§ 46.3.78 - D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1199. [1]
Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto.
(G.U. 2 dicembre 1974, n. 314)
Le unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
I piani delle unità sopraindicate sono trasmessi allo stato maggiore della Marina che indica gli eventuali lavori e modifiche da eseguirsi allo scopo di consentire l'installazione di particolari apprestamenti militari compatibili con il normale impiego nei servizi d'istituto.
Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri interessati, saranno stabilite le modalità per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi e regolati i rapporti che ne derivano; sarà anche disciplinata la posizione del personale che costituisce l'equipaggio delle suddette unità.
E' abrogato il
[1] Abrogato dall'art. 2269 del