§ 95.1.510 - D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174.
Testo unico dei tributi erariali minori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/11/2024
Numero:174


Sommario
Art. 1.  Oggetto dell'imposta
Art. 2.  Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 3.  Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione
Art. 4.  Riassicurazioni
Art. 5.  Determinazione dell'imposta
Art. 6.  Rappresentante fiscale
Art. 7.  Registro delle assicurazioni
Art. 8.  Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati
Art. 9.  Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria
Art. 10.  Modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni
Art. 11.  Conservazione del Registro delle assicurazioni
Art. 12.  Denuncia e versamenti
Art. 13.  Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero
Art. 14.  Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento
Art. 15.  Coordinamento con le imposte di bollo e di registro
Art. 16.  Rivalsa
Art. 17.  Effetti del pagamento dell'imposta sulle attività dell'Autorità giudiziaria e degli arbitri
Art. 18.  Sentenze delle autorità giudiziarie e degli arbitri stranieri
Art. 19.  Denuncia da parte degli assicuratori
Art. 20.  Responsabilità
Art. 21.  Liquidazione delle imposte
Art. 22.  Comunicazione delle infrazioni
Art. 23.  Assicuratori contro i rischi incendio nella regione Trentino-Alto Adige
Art. 24.  Presupposto dell'imposta
Art. 25.  Soggetti d'imposta
Art. 26.  Base imponibile
Art. 27.  Aliquote
Art. 28.  Finalità di beneficenza
Art. 29.  Agevolazioni
Art. 30.  Biglietti a riduzione
Art. 31.  Biglietti gratuiti per i grandi invalidi
Art. 32.  Titoli di accesso gratuiti
Art. 33.  Tessere Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Automobile club d'Italia (ACI)
Art. 34.  Vidimazione delle tessere gratuite
Art. 35.  Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza
Art. 36.  Divieto di applicare soprapprezzi
Art. 37.  Disposizioni che restano abrogate
Art. 38.  Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi
Art. 39.  Imposta erariale sugli aeromobili privati
Art. 40.  Modalità e termini di attuazione
Art. 41.  Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE
Art. 42.  Imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi
Art. 43.  Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati
Art. 44.  Definizione di mercati
Art. 45.  Debitore dell'imposta
Art. 46.  Negoziazione ad alta frequenza
Art. 47.  Debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza
Art. 48.  Decorrenza
Art. 49.  Indeducibilità
Art. 50.  Disposizioni di attuazione
Art. 51.  Oggetto dell'imposta
Art. 52.  Misura del canone
Art. 53.  Pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica
Art. 54.  Primo pagamento del canone
Art. 55.  Cessazione
Art. 56.  Riscossione e versamento dei canoni
Art. 57.  Privilegio
Art. 58.  Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico
Art. 59.  Addebito del canone Rai sulla pensione
Art. 60.  Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale
Art. 61.  Disposizioni finali
Art. 62.  Istituzione dell'imposta
Art. 63.  Ambito di applicazione
Art. 64.  Soggetti passivi
Art. 65.  Fornitura di servizi rilevanti
Art. 66.  Operazioni escluse
Art. 67.  Ricavi non tassabili
Art. 68.  Assunzione dei ricavi
Art. 69.  Corrispettivi dei servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale
Art. 70.  Servizi non considerati
Art. 71.  Periodo d'imposta e ricavi tassabili
Art. 72.  Localizzazione del dispositivo
Art. 73.  Territorialità
Art. 74.  Aliquota
Art. 75.  Adempimenti dichiarativi e versamenti
Art. 76.  Identificazione
Art. 77.  Adempimenti contabili
Art. 78.  Attuazione
Art. 79.  Decorrenza
Art. 80.  Clausola di invarianza oneri
Art. 81.  Relazione
Art. 82.  Disposizioni finali
Art. 83.  Oggetto delle tasse
Art. 84.  Riscossione delle tasse
Art. 85.  Modalità di pagamento
Art. 86.  Ufficio competente
Art. 87.  Marche
Art. 88.  Prenotazione a debito
Art. 89.  Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
Art. 90.  Esenzioni
Art. 91.  Disposizioni finali
Art. 92.  Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato
Art. 93.  Denominazione
Art. 94.  Esclusione
Art. 95.  Norme che restano abrogate
Art. 96.  Esenzioni
Art. 97.  Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna
Art. 98.  Riscossione volontaria
Art. 99.  Abrogazioni
Art. 100.  Decorrenza


§ 95.1.510 - D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174.

Testo unico dei tributi erariali minori.

(G.U. 28 novembre 2024, n. 279 - S.O. n. 40)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

     Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

     Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare l'articolo 1, comma 1;

     Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 31 luglio 2024;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

     Art. 1.

     1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tributi erariali minori.

     2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato

 

TESTO UNICO DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI

 

Titolo I

IMPOSTE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI PRIVATE E DI CONTRATTI VITALIZI

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto dell'imposta

      (articolo 1 della legge n. 1216 del 1961; articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997; articolo 21, sesto comma, della legge n. 364 del 1970; articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge n. 953 del 1982)

     1. Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 al presente testo unico:

     a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

     b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi o aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

     c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti a un viaggio o a una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

     d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e semprechè per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

     e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

     f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.

     2. Le imposte stabilite nel presente titolo non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

     3. Nella tariffa speciale di cui alla tabella B dell'allegato 1 sono indicate le assicurazioni soggette a imposta ridotta.

     4. Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella C di cui all'allegato 1 nonchè quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

     5. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, lettera A), della tariffa generale di cui alla tabella A dell'allegato 1, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, a eccezione dei prolungamenti di dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni.

     6. Qualora le organizzazioni collettive di difesa degli imprenditori agricoli costituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal presente titolo.

     7. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 2. Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti

      (articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961; articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011; articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2012)

     1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del 12,5 per cento. Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.

     2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al comma 1, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 15.

     3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonchè quelli inerenti ai rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.

     4. L'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province e delle città metropolitane. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

     5. Le province e le città metropolitane possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.

     6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta con le modalità del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     7. L'accertamento delle violazioni alle norme del comma 4 compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, adegua il modello di cui al comma 6 prevedendo l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle province e alle città metropolitane. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 4 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni dal presente titolo, dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Le province e le città metropolitane possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonchè per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le suddette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

     8. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui ai commi da 4 a 7, si applicano, in deroga all'articolo 16 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

 

     Art. 3. Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione

     (articolo 2-bis della legge n. 1216 del 1961)

     1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.

 

     Art. 4. Riassicurazioni

     (articolo 3 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Le riassicurazioni non sono soggette a imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma del presente titolo o ad assicurazioni comprese nella tabella C di cui all'allegato 1 comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso, le riassicurazioni sono soggette a imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa di cui all'allegato 1.

     2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle società, compagnie e imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

 

     Art. 5. Determinazione dell'imposta

     (articolo 4 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Le imposte stabilite dal presente titolo sono dovute proporzionalmente per ogni euro di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia, e all'estero, sia pagato e altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorchè questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

     2. Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con l'aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni.

     3. Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al comma 2 che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del codice civile.

 

     Art. 6. Rappresentante fiscale

     (articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961)

     1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dal presente titolo, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

     2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

     3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

     4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

     5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 12.

     6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dall'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dall'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali e dall'articolo 14.

     7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni. Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato italiano in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, la denuncia dei premi e accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 12.

 

     Art. 7. Registro delle assicurazioni

     (articolo 5 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dall'allegato 1, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi e accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

     2. La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe di cui all'allegato 1, tenendo distinte le somme soggette a imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

     3. Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

     a) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia o ufficio;

     b) il numero o i numeri della polizza, certificato e appendice cui la partita si riferisce;

     c) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

     d) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti e anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;

     e) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

     f) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

     g) l'importo incassato per premio e accessori;

     h) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.

     4. Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti e altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

     5. Le partite pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

     6. Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie o uffici, o per incaricati speciali.

     7. È data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.

     8. Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi e accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

     9. Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma 8.

     10. Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere addizionato e chiuso e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui al comma 8 per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

 

     Art. 8. Partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati

     (articolo 6 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui all'articolo 7, anzichè per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente e incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle tariffe di cui all'allegato 1, raggruppando le categorie soggette a una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.

     2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

     a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

     b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

     c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

     3. Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 7 per le operazioni da loro effettuate e tenere, altresì, copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

     4. Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 14, nonchè nell'articolo 56 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

 

     Art. 9. Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria

     (articolo 6-bis della legge n. 1216 del 1961)

     1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui al presente titolo sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità e alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.

     2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Modalità di tenuta del Registro delle assicurazioni

     (articolo 7 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Per il registro prescritto dall'articolo 7 si osservano le norme stabilite dall'articolo 2215 del codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo 7 sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

 

     Art. 11. Conservazione del Registro delle assicurazioni

     (articolo 8 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti o incaricati di cui all'articolo 8 il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

     2. Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

     3. Gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate a imposta.

 

     Art. 12. Denuncia e versamenti

     (articolo 9 della legge n. 1216 del 1961 e articolo 1, comma 1066, della legge n. 145 del 2018)

     1. Gli assicuratori versano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare, nonchè eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi e accessori incassati nel mese di novembre, nonchè per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 6.

     2. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.

     3. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori presentano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 7 a 11, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

     4. A decorrere dalle dichiarazioni presentate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono considerate valide le denunce presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le denunce presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicate.

     5. La denuncia di cui al comma 3 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

     6. Sulla base della denuncia l'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     7. L'importo da pagare è arrotondato all'euro superiore se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 50 centesimi di euro e all'euro inferiore nel caso contrario.

     8. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dal comma 2, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

 

     Art. 13. Assicurazione stipulata con assicuratori all'estero

     (articolo 11 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero e il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

     2. La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio e accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.

     3. Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta, a norma dell'articolo 1, o, in caso diverso, a segnalare l'assicurazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui distretto sono domiciliati e hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), la ditta o persona assicurata.

 

     Art. 14. Obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento

     (articolo 12 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari e impiegati di cui all'articolo 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 12.

     2. Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi, tutti atti ad accertare sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

     3. In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di cui ai commi 1 e 2, gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

Capo II

Disposizioni comuni alle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia

 

     Art. 15. Coordinamento con le imposte di bollo e di registro

     (articolo 16 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Nelle imposte da corrispondere in base al presente titolo sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari e altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

     2. I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

 

     Art. 16. Rivalsa

     (articolo 17 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.

     2. Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere indicata, a cura dell'assicuratore o del suo agente o incaricato, in modo distinto la somma esatta delle imposte rimborsate dal contraente.

 

     Art. 17. Effetti del pagamento dell'imposta sulle attività dell'Autorità giudiziaria e degli arbitri

     (articolo 18 della legge n. 1216 del 1961)

     1. È fatto divieto agli organi giurisdizionali e agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti a imposta a norma del presente titolo, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sanzione.

     2. In caso di giustificata necessità e urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     3. La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti penali e alla materiale descrizione di documenti negli inventari e in altri atti conservativi.

 

     Art. 18. Sentenze delle autorità giudiziarie e degli arbitri stranieri

     (articolo 19 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1 e 4 se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sanzione.

 

     Art. 19. Denuncia da parte degli assicuratori

     (articolo 20 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività, denunziare per iscritto all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui territorio di competenza hanno la loro sede principale:

     a) la qualità delle operazioni che intendono fare;

     b) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;

     c) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;

     d) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8.

     2. Alla stessa denunzia, da farsi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.

     3. Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi trenta giorni.

 

     Art. 20. Responsabilità

     (articolo 21 della legge n. 1216 del 1961)

     1. I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte e sanzioni stabilite dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali nonchè per l'inosservanza delle disposizioni in essi contenute.

     2. Per i contratti di assicurazione stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia sono solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte e sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolto attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. È fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

     3. Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte e sanzioni, la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.

 

     Art. 21. Liquidazione delle imposte

     (articolo 22 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Per la liquidazione delle imposte previste dal presente titolo relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in euro del valore imponibile si effettua:

     a) per le valute estere negoziabili in Italia in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che la Banca d'Italia accerta ai sensi delle disposizioni contenute nella vigente normativa;

     b) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute e il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla lettera a).

     2. La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.

 

     Art. 22. Comunicazione delle infrazioni

     (articolo 23 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi competenti ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, ai competenti uffici finanziari.

     2. Gli uffici finanziari sono a loro volta tenuti a comunicare agli organi di cui al comma 1 le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del predetto codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 23. Assicuratori contro i rischi incendio nella regione Trentino-Alto Adige

     (articolo 32 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Nei confronti degli assicuratori contro i rischi di incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso, in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni contro i danni di incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio, l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta regione ai sensi dell'articolo 32 della legge della regione Trentino-Alto Adige 20 agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi in conformità alla citata disposizione.

 

Titolo II

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 24. Presupposto dell'imposta

      (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa di cui all'allegato 2 al presente testo unico, che si svolgono nel territorio dello Stato.

 

     Art. 25. Soggetti d'imposta

      (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa di cui all'allegato 2 ovvero esercita case da gioco.

     2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge a un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.

 

     Art. 26. Base imponibile

      (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti e alle altre attività elencati nella tariffa di cui all'allegato 2, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

     2. Costituiscono, altresì, base imponibile:

     a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

     b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

     c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonchè il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione e alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

     3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

     a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti e attività;

     b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;

     c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

     4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

     5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.

 

     Art. 27. Aliquote

      (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa di cui all'allegato 2 in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.

 

     Art. 28. Finalità di beneficenza

     (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. In caso di intrattenimenti e altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purchè gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.

     2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

     3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purchè siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

 

     Art. 29. Agevolazioni

     (articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento previsto dalla tariffa di cui all'allegato 2 svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

 

Capo II

Riduzioni ed esenzioni

 

     Art. 30. Biglietti a riduzione

      (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre attività previste dal presente titolo venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti, da determinarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonchè agli iscritti agli enti a carattere nazionale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

     2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.

 

     Art. 31. Biglietti gratuiti per i grandi invalidi

      (articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra e ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.

     2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 32. Titoli di accesso gratuiti

      (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Per le attività previste dal presente titolo che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti e i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

     2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

     3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai commi 1 e 2 vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.

     4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.

     5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi da 1 a 4 non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.

 

     Art. 33. Tessere Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Automobile club d'Italia (ACI)

      (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dall'Automobile club d'Italia (ACI) e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti e associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.

 

     Art. 34. Vidimazione delle tessere gratuite

      (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.

     2. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui agli articoli 32 e 33 non vanno computate le tessere e i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, nè quelli previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

 

     Art. 35. Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

      (articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'articolo 30 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui all'articolo 32 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

 

     Art. 36. Divieto di applicare soprapprezzi

      (articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Non è consentito richiedere sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

 

     Art. 37. Disposizioni che restano abrogate

      (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Restano abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

     2. Restano altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67, relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

 

Titolo III

IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI E IMPOSTA SUGLI AEROMOBILI PRIVATI

Capo I

Disposizioni generali, modalità e termini di attuazione

 

     Art. 38. Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi

     (articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)

     1. A decorrere dal 29 aprile 2012 è istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a:

     a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;

     b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri;

     c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.

 

     Art. 39. Imposta erariale sugli aeromobili privati

      (articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011)

     1. A decorrere dal 6 dicembre 2011 è istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'imposta si applica nelle seguenti misure annuali:

     a) aeroplani con peso massimo al decollo:

     1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;

     2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;

     3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;

     4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;

     5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;

     6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;

     7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;

     b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;

     c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.

     2. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore a un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 1 per ciascun mese di validità.

     3. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui al presente articolo:

     a) gli aeromobili di Stato e quelli a essi equiparati;

     b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonchè del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;

     c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

     d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

     e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;

     f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

     g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quarant'anni;

     h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;

     i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

     4. L'imposta di cui al presente articolo si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 3.

 

     Art. 40. Modalità e termini di attuazione

      (articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201 del 2011)

     1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono previsti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 39, comma 1.

     2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

     3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo.

 

Titolo IV

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO - IVIE

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 41. Imposta sul valore degli immobili all'estero - IVIE

     (articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 201 del 2011)

     1. A decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

     2. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 1 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

     3. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura dello 1,06 per cento del valore degli immobili. L'imposta non è dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al terzo periodo.

     4. L'imposta di cui al comma 1 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

     5. Per gli immobili di cui al comma 4 e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     6. Dall'imposta di cui al comma 1 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

     7. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonchè per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

 

Titolo V

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Capo I

Disposizioni generali e attuative

 

     Art. 42. Imposta sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi

     (articolo 1, comma 491, della legge n. 228 del 2012)

     1. Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonchè di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto a un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all'imposta di cui al primo periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonchè le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

 

     Art. 43. Imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati

     (articolo 1, comma 492, della legge n. 228 del 2012)

     1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 42, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 42, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui all'articolo 42 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati all'articolo 42, inclusi warrants, covered warrants e certificates, sono soggette, al momento della conclusione, a imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella, di cui all'allegato 3 al presente testo unico. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dall'articolo 42. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta in misura fissa, ridotta a un quinto, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto standard (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 50, tenendo conto del valore medio del contratto standard (lotto) nel trimestre precedente.

 

     Art. 44. Definizione di mercati

     (articolo 1, comma 493, della legge n. 228 del 2012)

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 42 e 43, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 21 e 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

 

     Art. 45. Debitore dell'imposta

     (articolo 1, comma 494, della legge n. 228 del 2012)

     1. L'imposta di cui all'articolo 42 è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento; quella di cui all'articolo 43 è dovuta nella misura ivi stabilita da ciascuna delle controparti delle operazioni. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui all'articolo 42, nonchè per le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 43, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui agli articoli 42 e 43. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui all'articolo 42 o della conclusione delle operazioni di cui all'articolo 43. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonchè gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta di cui agli articoli 42 e 43 non si applica:

     a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;

     b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui agli articoli 42 e 43 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

     c) agli enti di previdenza obbligatoria, nonchè alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

     d) alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, numeri 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 50;

     e) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili a norma dell'articolo 117-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della relativa normativa di attuazione.

 

     Art. 46. Negoziazione ad alta frequenza

     (articolo 1, comma 495, della legge n. 228 del 2012)

     1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette a un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui agli articoli 42 e 43. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 50. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al secondo periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

 

     Art. 47. Debitore dell'imposta relativa alle negoziazioni ad alta frequenza

     (articolo 1, comma 496, della legge n. 228 del 2012)

     1. L'imposta di cui all'articolo 46 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo articolo. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 45.

 

     Art. 48. Decorrenza

     (articolo 1, comma 497, della legge n. 228 del 2012)

     1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui all'articolo 42 e per le operazioni di cui all'articolo 46 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui all'articolo 43 e per quelle di cui all'articolo 46 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari.

 

     Art. 49. Indeducibilità

     (articolo 1, comma 499, della legge n. 228 del 2012)

     1. L'imposta di cui agli articoli 42, 43 e 46 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

     Art. 50. Disposizioni di attuazione

     (articolo 1, comma 500, della legge n. 228 del 2012)

     1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui al presente titolo, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l'assolvimento dell'imposta di cui al presente titolo.

 

Titolo VI

DELL'ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 51. Oggetto dell'imposta

     (articolo 1 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

     1. Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, ai sensi delle norme di cui al presente titolo.

     2. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente. La detenzione di un apparecchio si presume, altresì, nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui al primo e secondo periodo, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata.

     3. Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al comma 1 detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

 

Capo II

Norme per gli utenti privati

Sezione I

Misura del canone e modalità di pagamento

 

     Art. 52. Misura del canone

      (articolo 2 del regio decreto-legge n. 246 del 1938; articolo 1, comma 40, della legge n. 232 del 2016; articolo 1, comma 19, della legge n. 213 del 2023; articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947)

     1. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di 90 euro annui. La misura del canone di cui al primo periodo è rideterminata in 70 euro per l'anno 2024.

     2. Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nella misura di cui al comma 1 ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio- dicembre, salvo quanto disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati, dall'articolo 54, commi 1 e 2.

     3. L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata o nei modi e nei termini previsti dagli articoli 53 e 54, commi 3 e 4.

     4. L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.

     5. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, sarà corrisposto in semestralità anticipate da versarsi entro il giorno 31 dei mesi di gennaio e luglio. L'abbonato ha facoltà di versare l'abbonamento in rate trimestrali al 31 gennaio, al 30 aprile e rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre. In questo caso ciascuna rata è alimentata di un venticinquesimo del suo importo. Inoltre, è in facoltà dell'abbonato di effettuare contestualmente al pagamento di un semestre, anche quello di uguale importo del semestre successivo. In questo caso egli godrà di una riduzione pari a un venticinquesimo della semestralità anticipata.

 

     Art. 53. Pagamento del canone per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica

     (articolo 3 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

     1. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

 

     Art. 54. Primo pagamento del canone

     (articoli 4 e 5 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

     1. Per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati, l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno e intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.

     2. Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre.

     3. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.

     4. Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.

 

Sezione II

Cessazione dell'uso dell'apparecchio da parte degli abbonati

 

     Art. 55. Cessazione

     (articolo 1, comma 158, della legge n. 208 del 2015)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal primo periodo.

 

Sezione III

Pagamento dei canoni

 

     Art. 56. Riscossione e versamento dei canoni

     (articolo 25 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

     1. I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, secondo le modalità di cui all'articolo 53.

     2. Per l'esazione coattiva da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate dei canoni di abbonamento non corrisposti nonchè delle sanzioni si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 57. Privilegio

     (articolo 26 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

     1. Nel privilegio, di cui all'articolo 2758 del codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

     2. I crediti di cui al comma 1 sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'articolo 2752 del codice civile.  Sezione IV Canone di abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico

 

     Art. 58. Abbonamento per audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico

     (articolo 27 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

     1. Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria.

     2. Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla società concessionaria, non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

     3. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle sanzioni previste dall'articolo 61 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ancorchè abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52.

     4. Sono applicabili, inoltre, agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni degli articoli 56 e 57 e dell'articolo 24 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

 

Sezione V

Disposizioni finali

 

     Art. 59. Addebito del canone Rai sulla pensione

     (articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010)

     1. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

 

     Art. 60. Indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'abbonamento radiotelevisivo speciale

     (articolo 17 del decreto-legge n. 201 del 2011)

     1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonchè gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

 

     Art. 61. Disposizioni finali

     (articolo 1, commi da 154 a 157 e 159, della legge n. 208 del 2015)

     1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (ARERA), sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l' individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 3, nonchè per le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente articolo.

     2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 1, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

     3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente titolo e limitatamente alle finalità di cui al presente titolo l'Anagrafe tributaria, l'ARERA, l'Acquirente Unico S.p.A., il Ministero dell'interno, i comuni, nonchè gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 59, nonchè ai soggetti esenti dal pagamento del canone.

     4. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data del 1° gennaio 2016, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

     5. In applicazione di quanto disposto dal presente titolo:

     a) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 51, comma 2, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;

     b) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

 

Titolo VII

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI

Capo I

Disposizioni generali e attuative

 

     Art. 62. Istituzione dell'imposta

     (articolo 1, comma 35, della legge n. 145 del 2018)

     1. È istituita l'imposta sui servizi digitali a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

     Art. 63. Ambito di applicazione

     (articolo 1, comma 35-bis, della legge n. 145 del 2018)

     1. L'imposta sui servizi digitali si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi di cui all'articolo 65, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 64, nel corso dell'anno solare.

 

     Art. 64. Soggetti passivi

     (articolo 1, comma 36, della legge n. 145 del 2018)

     1. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui all'articolo 63, realizzano congiuntamente:

     a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;

     b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui all'articolo 65, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

 

     Art. 65. Fornitura di servizi rilevanti

     (articolo 1, comma 37, della legge n. 145 del 2018)

     1. L'imposta sui servizi digitali si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

     a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

     b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;

     c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

 

     Art. 66. Operazioni escluse

     (articolo 1, comma 37-bis, della legge n. 145 del 2018)

     1. Non si considerano servizi digitali di cui all'articolo 65:

     a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;

     b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;

     c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;

     d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

     1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;

     2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;

     4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo, n. 58 del 1998;

     5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del predetto testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo, n. 58 del 1998;

     6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

     7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;

     e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);

     f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonchè la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

 

     Art. 67. Ricavi non tassabili

     (articolo 1, comma 38, della legge n. 145 del 2018)

     1. Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui all'articolo 65 resi a soggetti che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.

 

     Art. 68. Assunzione dei ricavi

     (articolo 1, comma 39, della legge n. 145 del 2018)

     1. I ricavi tassabili sono assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

 

     Art. 69. Corrispettivi dei servizi di messa a disposizione di un'interfaccia digitale

     (articolo 1, comma 39-bis, della legge n. 145 del 2018)

     1. I corrispettivi versati per la prestazione dei servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), comprendono l'insieme dei corrispettivi versati dagli utilizzatori dell'interfaccia digitale multilaterale, a eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio imponibile.

 

     Art. 70. Servizi non considerati

     (articolo 1, comma 39-ter, della legge n. 145 del 2018)

     1. Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che stabilisce il regime generale delle accise, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.

 

     Art. 71. Periodo d'imposta e ricavi tassabili

     (articolo 1, comma 40, della legge n. 145 del 2018)

     1. Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare. Un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

     a) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;

     b) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), se:

     1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;

     2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

     c) nel caso di un servizio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

 

     Art. 72. Localizzazione del dispositivo

     (articolo 1, comma 40-bis, della legge n. 145 del 2018)

     1. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo Internet (IP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

 

     Art. 73. Territorialità

     (articolo 1, comma 40-ter, della legge n. 145 del 2018)

     1. Quando un servizio imponibile di cui all'articolo 65 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare ai sensi dell'articolo 71, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari:

     a) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi a un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;

     b) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), se:

     1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato;

     2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

     c) per i servizi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.

 

     Art. 74. Aliquota

     (articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018)

     1. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

 

     Art. 75. Adempimenti dichiarativi e versamenti

     (articolo 1, comma 42, della legge n. 145 del 2018)

     1. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di cui all'articolo 63. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 30 giugno dello stesso anno. Per le società appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali è nominata una singola società del gruppo.

 

     Art. 76. Identificazione

     (articolo 1, comma 43, della legge n. 145 del 2018)

     1. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che nel corso di un anno solare realizzano i presupposti indicati all'articolo 64 devono fare richiesta all'Agenzia delle entrate di un numero identificativo ai fini dell'imposta sui servizi digitali. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 78. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al primo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per le obbligazioni derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

 

     Art. 77. Adempimenti contabili

     (articolo 1, comma 44-bis, della legge n. 145 del 2018)

     1. I soggetti passivi dell'imposta tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui all'articolo 73. L'informazione sulle somme riscosse mensilmente precisa, ove necessario, l'importo riscosso in una valuta diversa dall'euro e l'importo convertito in euro. Le somme incassate in una valuta diversa dall'euro sono convertite applicando l'ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono incassate.

 

     Art. 78. Attuazione

     (articolo 1, comma 46, della legge n. 145 del 2018)

     1. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.

 

     Art. 79. Decorrenza

     (articolo 1, comma 47, della legge n. 145 del 2018)

     1. Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

     Art. 80. Clausola di invarianza oneri

     (articolo 1, comma 48, della legge n. 145 del 2018)

     1. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 81. Relazione

     (articolo 1, comma 49, della legge n. 145 del 2018)

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali. Nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF), il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali, anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

 

     Art. 82. Disposizioni finali

     (articolo 1, commi 49-bis e 50, della legge n. 145 del 2018)

     1. Le disposizioni che disciplinano l'imposta sui servizi digitali sono abrogate dalla data di entrata in vigore delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale.

     2. Restano abrogati i commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recanti la disciplina dell'imposta sulle transazioni digitali.

 

Titolo VIII

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 83. Oggetto delle tasse

      (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa di cui all'allegato 4 del presente testo unico sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

 

     Art. 84. Riscossione delle tasse

      (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

     2. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalità.

     3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui all'allegato 4, gli atti la cui validità superi l'anno sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

 

     Art. 85. Modalità di pagamento

      (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972; articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005)

     1. Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4:

     a) in modo ordinario con versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

     b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme;

     c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.

     2. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere variato il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

     4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, è pagata con le modalità telematiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.

 

     Art. 86. Ufficio competente

      (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

 

     Art. 87. Marche

      (articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. Le marche di cui all'articolo 85 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

     2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al comma 1.

 

     Art. 88. Prenotazione a debito

      (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti che interessano l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, il Fondo edifici di culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

 

     Art. 89. Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

      (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

 

     Art. 90. Esenzioni

     (articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

     2. Sono, altresì, esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

 

     Art. 91. Disposizioni finali

      (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

 

Titolo IX

TRIBUTI E DIRITTI SPECIALI

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 92. Tributi speciali per attività svolte dalle Amministrazioni dello Stato

     (articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954)

     1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle tabelle di cui all'allegato 5 al presente testo unico.

 

     Art. 93. Denominazione

     (articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)

     1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo 92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

 

     Art. 94. Esclusione

     (articolo 6 del decreto-legge n. 533 del 1954)

     1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

 

     Art. 95. Norme che restano abrogate

     (articolo 9 del decreto-legge n. 533 del 1954)

     1. Resta abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente titolo.

 

     Art. 96. Esenzioni

      (articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2024)

     1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le città metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui all'allegato 5, nonchè di quelli relativi ai servizi catastali indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

     2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con modalità automatizzata, individuati progressivamente con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 97. Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna

     (articolo 7, commi primo e secondo, della legge n. 302 del 1984)

     1. Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonchè presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, le tariffe previste dalla tabella B, di cui all'allegato 5, sono raddoppiate.

     2. Per le prestazioni di cui al comma 1 rese fuori orario o fuori circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.

 

     Art. 98. Riscossione volontaria

     (articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 323 del 1996)

     1. La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali è disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

 

Titolo X

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Abrogazioni e decorrenza

 

     Art. 99. Abrogazioni

     1. Dalla data di cui all'articolo 100 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) per quanto attiene alla disciplina delle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi:

     1) articoli 1, 1-bis, da 2-bis a 9, 11, 12, da 16 a 23, da 31 a 34, tariffa allegato A, tariffa allegato B e tabella allegato C, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

     2) articolo 21, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364;

     3) articolo 5, sedicesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

     4) articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

     5) articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

     6) articolo 1, comma 1066, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     7) articolo 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

     b) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, gli articoli da 1 a 5, 20, 22, da 26 a 31, 38, 39, 41, 42 e tariffa allegata del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

     c) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e imposta sugli aeromobili privati, l'articolo 16, commi 10-bis, 11,12, 13, 14, 14-bis, 15, 15-bis e 15 bis.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     d) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE), l'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     e) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie, l'articolo 1, commi da 491 a 497, 499, 500 e la tabella 3 allegata della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

     f) per quanto attiene alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni:

     1) articoli da 1 a 17 e da 25 a 31 e allegati A e B del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

     2) articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

     3) articolo 1 della legge 12 novembre 1949, n. 996;

     4) articolo 17, comma 1, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

     5) articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

     6) articolo 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     7) articolo 1, commi da 152 a 159, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

     8) articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

     9) articolo 1, comma 19, legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     g) per quanto attiene alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, l'articolo 1, commi da 35 a 43, 44-bis, da 46 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     h) per quanto attiene alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative:

     1) articoli da 1 a 6, 8, 11, 12, 13-bis, 14, 15, 16 e tariffa allegata del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

     2) articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

     i) per quanto attiene alla disciplina dei tributi speciali:

     1) decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 e tabelle A, B, C, D, E, F allegate;

     2) legge 15 maggio 1954, n. 228;

     3) articolo 7, commi primo e secondo, della legge 13 luglio 1984, n. 302;

     4) articolo 10, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

     5) articolo 6 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

     2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

 

     Art. 100. Decorrenza

     1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

     ALLEGATI