§ 95.26.55 - Legge 18 febbraio 1963, n. 67.
Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:18/02/1963
Numero:67


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non sono più dovuti i contributi ed i soprapprezzi [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, lo stanziamento del capitolo di parte ordinaria [...]
Art. 3.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, sono istituiti due appositi capitoli nella parte [...]
Art. 4.      Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli precedenti si provvede con i proventi dei tributi previsti nei successivi articoli e che avranno decorrenza dal 60° [...]
Art. 5.      La tassa di lotteria per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni a premio previste rispettivamente dagli articoli 45 e 49 del regio decreto 19 [...]
Art. 6.      Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco è dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.500 per ciascun biglietto, a favore dello Stato
Art. 7.      Sui diritti erariali dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti, indicati dai numeri 3 e 5 della tabella A [...]
Art. 8.      Sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici è dovuto, per ciascun biglietto, il diritto addizionale di lire 200, a favore dello Stato
Art. 9.      L'addizionale ed il diritto addizionale, di cui agli articoli 7 e 8 verranno accertati, liquidati e riscossi sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei [...]
Art. 10.      Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in [...]
Art. 11.      Il provento delle addizionali di cui agli articoli 5, 7 e 9 e del diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge sarà versato in apposito capitolo [...]


§ 95.26.55 - Legge 18 febbraio 1963, n. 67. [1]

Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria.

(G.U. 19 febbraio 1963, n. 48)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non sono più dovuti i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il "Fondo nazionale per il soccorso invernale".

     Dalla stessa data le disposizioni anzidette sono sostituite da quelle della presente legge.

 

          Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, lo stanziamento del capitolo di parte ordinaria destinato all'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza è aumentato della somma di lire 5 miliardi.

 

          Art. 3.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64, sono istituiti due appositi capitoli nella parte ordinaria - Rubrica Enti vigilati - per la concessione dei contributi agli Enti di cui all'art. 3 della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lire 160.000.000, e per la concessione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400.000.000.

     I contributi da erogare agli Enti di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 930, sono ripartiti come segue:

     in ragione del 35 per cento dello stanziamento a favore della Croce rossa italiana;

     in ragione del 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari, depurato quest'ultimo importo della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici, ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202.

     Il contributo da erogare a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori verrà corrisposto in una unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.

 

          Art. 4.

     Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli precedenti si provvede con i proventi dei tributi previsti nei successivi articoli e che avranno decorrenza dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 5.

     La tassa di lotteria per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni a premio previste rispettivamente dagli articoli 45 e 49 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni sono aumentate del 100 per cento.

     E' istituita un'addizionale, a favore dello Stato, del 50 per cento sulle tasse, di cui al comma precedente. [2]

     La somma complessiva da riscuotersi per tassa di lotteria e relativa addizionale deve essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.

     Tale arrotondamento è da imputarsi in ogni caso all'addizionale.

 

          Art. 6.

     Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco è dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.500 per ciascun biglietto, a favore dello Stato.

     Detto diritto è altresì dovuto limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori delle case da giuoco muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

     Le ditte che hanno in gestione le case da giuoco sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del diritto addizionale all'agente della Società Italiana Autori ed Editori, nei modi, limiti e termini stabiliti per i diritti erariali.

     Il diritto addizionale non è soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata.

     Alla Società Italiana degli Autori ed Editori non è dovuto alcun compenso per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale di cui al presente articolo.

 

          Art. 7.

     Sui diritti erariali dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti, indicati dai numeri 3 e 5 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 e per i biglietti di ingresso nelle sale da giuoco indicati nel n. 7 della citata tabella A è istituita, a favore dello Stato, l'addizionale del 6 per cento.

     Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire.

     Restano ferme le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, previste dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 8.

     Sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici è dovuto, per ciascun biglietto, il diritto addizionale di lire 200, a favore dello Stato.

     Il diritto è dovuto anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

 

          Art. 9.

     L'addizionale ed il diritto addizionale, di cui agli articoli 7 e 8 verranno accertati, liquidati e riscossi sulla base dei borderò compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, senza diritto ad alcun compenso.

     Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali, in somma fissa, l'addizionale verrà stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma.

     Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono.

     Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

 

          Art. 10.

     Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge e la risoluzione delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti rispettivamente la tassa di lotteria e i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

     Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalità per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale e del diritto addizionale di cui alla presente legge, si applica una sola pena pecuniaria.

 

          Art. 11.

     Il provento delle addizionali di cui agli articoli 5, 7 e 9 e del diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, in relazione all'art. 4 della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 10 aprile 1963, n. 97.