§ 3.7.23 - L.R. 8 settembre 1998, n. 35.
Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:08/09/1998
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità della Legge.
Art. 2.  Delega alle Province.
Art. 3.  Definizione delle attività.
Art. 4.  Condizioni per l'esercizio dell'Attività Professionale.
Art. 5.  Esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale.
Art. 6.  Esame di abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 7.  Requisiti per l'ammissione agli esami e ai corsi di abilitazione.
Art. 8.  Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla professione turistica.
Art. 9.  Prove di esame.
Art. 10.  Esonero totale o parziale dall'esame.
Art. 11.  Elenchi Regionali.
Art. 12.  Corsi di aggiornamento professionale.
Art. 13.  Agevolazioni per le guide turistiche.
Art. 14.  Tariffe.
Art. 15.  Divieti.
Art. 16.  Sanzioni amministrative e pecuniarie.
Art. 17.  Iscrizione, sospensione e revoca
Art. 18.  Norma Transitoria.
Art. 19.  Norma Finanziaria.
Art. 20.  Abrogazione.
Art. 21.  Deroga.
Art. 22.  Pubblicazione.


§ 3.7.23 - L.R. 8 settembre 1998, n. 35.

Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco Nazionale.

(B.U. 17 settembre 1998, n. 52).

 

Art. 1. Finalità della Legge.

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, guida escursionistica e ambientale, interprete turistico o corriere, accompagnatore turistico, animatore turistico, in attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

 

     Art. 2. Delega alle Province.

     1. Le Province esercitano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 34, le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti, nonché la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e la applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al successivo art. 15.

 

     Art. 3. Definizione delle attività.

     1. E' guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etonografiche e produttive, ad esclusione delle aree naturali Protette Nazionali.

     2. E' guida escursionistica ed ambientale chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni, con il compito di illustrare gli aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici con particolare riferimento alle aree protette regionali ed ai fenomeni naturali, ad esclusione delle specifiche competenze delle guide Alpine e di Media Montagna di cui alla Legge N° 6 del 2 gennaio 1989.

     3. E' interprete turistico chi, per attività professionale, presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue straniere presso Uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni riunioni e incontri nonché per l'assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide e agli accompagnatori turistici o corrieri.

     4. E' accompagnatore turistico o corriere chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio predisposto dagli organizzatori, assicurando la necessaria assistenza e fornendo informazioni sui luoghi di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide di cui ai precedenti commi 1 e 2.

     5. E' animatore turistico chi, per attività professionale, organizza il tempo libero di gruppi di turisti, con attività ricreative, sportive, culturali.

     6. E' guida esclusiva di Parco Nazionale chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 2 precedenti, esclusivamente all'interno delle aree naturali protette nazionali.

 

     Art. 4. Condizioni per l'esercizio dell'Attività Professionale.

     1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge, anche se svolto in modo non esclusivo e non continuativo, è subordinato all'iscrizione sugli appositi elenchi regionali.

     2. L'iscrizione negli elenchi regionali consente l'esercizio delle professioni:

     a) di interprete, accompagnatore e animatore turistico su tutto il territorio regionale;

     b) per le guide turistiche, escursionistiche ed ambientali l'ambito territoriale di esercizio professionale è indicato negli elenchi regionali di cui all'art. 11 della presente legge.

     3. E' condizione indispensabile, per l'esercizio delle Professioni di cui all'art. 3, l'attestato di abilitazione professionale e l'iscrizione in appositi elenchi di cui all'art. 11.

     4. L'attestato di abilitazione professionale si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 8.

     5. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al Turismo, se delegato rilascia agli iscritti negli elenchi regionali, apposito certificato e tessera personale di riconoscimento per l'esercizio della professione, indicante:

     a) - cognome, nome, luogo di nascita nonché il Comune di residenza dell'interessato;

     b) - estremi dell'attestato di iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 11;

     c) - i siti, ove richiesto per la professionalità, nei quali la professione deve essere esercitata;

     d) - lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

     Gli interessati, nell'esercizio della loro attività, sono obbligati a portare la tessera personale in modo visibile.

 

     Art. 5. Esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale.

     1. Non sono obbligati a iscriversi nell'elenco di cui al successivo art. 11:

     a) coloro che svolgono, in qualità di dipendenti o soci di una agenzia di viaggio e turismo o società di servizi turistici, attività di accoglienza e accompagnamento dei clienti da e per porti, aeroporti, stazioni di partenza e arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     b) coloro che, purchè abilitati all'esercizio della professione, svolgono l'attività di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico esclusivamente in favore delle stesse amministrazioni pubbliche o aziende private dalle quali dipendono, o a favore dei soci ed assistiti degli Enti e di organismi di carattere associativo senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose, o sociali;

     c) Le guide ambientali ed escursionistiche, iscritte in associazioni di categoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente [1].

     2. Ai cittadini di altri Stati membri della Unione Europea che esercitano la professione di accompagnatore turistico o corriere e interprete turistico, si applica la disciplina del decreto legislativo 23 Novembre 1991, n. 391.

     3. L'esercizio professionale della attività delle guide turistiche provenienti da un altro Stato membro della U.E., al seguito di comitive di turisti stranieri, è soggetto ai controlli di cui all'art. 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

     4. Agli accompagnatori turistici appartenenti ai Paesi esteri, dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, si applicano le vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

 

     Art. 6. Esame di abilitazione all'esercizio della professione.

     1. Le Province con propria deliberazione e tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art. 9, indicono almeno ogni due anni, sessioni di esami per ciascuna professione, fissando i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di ammissione. La Deliberazione è pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Ove le Province non dovessero provvedere con la cadenza indicata nel comma precedente, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ed indice le sessioni di esame per ciascuna professione.

     3. La sessione di esami relativa alle guide turistiche comprenderà altresì gli esami relativi alle guide che, già in possesso

dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, vogliano conseguire ulteriore specifica abilitazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 Dicembre 1995.

     4. La sessione di esami relativa alle guide escursionistiche ed ambientali comprenderà altresì gli esami relativi alle guide che, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica ed ambientale, vogliano conseguire ulteriore specifica abilitazione su aree di particolare interesse e specificità che la Regione individuerà con apposito atto amministrativo.

     5. Per le guide esclusive di Parco Nazionale, l'Ente Parco organizza, d'intesa con la Regione, corsi di formazione al termine dei quali rilascia l'abilitazione all'esercizio della Professione.

     6. La Giunta regionale può promuovere e organizzare corsi di Formazione Professionale con esame conclusivo abilitante, per guide, interprete, accompagnatore e animatori turistici al termine del quale viene rilasciata l'abilitazione all'esercizio Professionale.

 

     Art. 7. Requisiti per l'ammissione agli esami e ai corsi di abilitazione.

     1. Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione o all'iscrizione dei corsi di Formazione Professionale, gli aspiranti alle professioni turistiche devono presentare domanda alla Amministrazione Provinciale competente, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

     a) - cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E. - Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 Febbraio 1990 n. 39;

     b) - maggiore età;

     c) - residenza in un Comune della Basilicata;

     d) - godimento dei diritti civili e politici;

     e) - diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia risultante da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;

     f) - conoscenza di almeno una lingua straniera ed eventuali altre lingue estere per le quali si chiede di sostenere l'esame;

     g) - idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

     2. Le guide turistiche e le guide escursionistiche e ambientali, già abilitate all'esercizio professionale presso altra Regione o Provincia autonoma, devono presentare domanda, con le dichiarazioni di cui alle lettere c), d) e g), unitamente all'attestato di abilitazione già conseguito.

     3. Le guide turistiche che chiedono di conseguire la ulteriore specializzazione per i siti di cui al 4 comma del precedente art. 6 e di quelli previsti dal D.P.R. 13 dicembre 1995, devono presentare domanda, con le dichiarazioni di cui alle lettere c) d) e g) e con le indicazioni del sito o dei siti richiesti.

     4. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dalla Regione.

 

     Art. 8. Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla professione turistica.

     1. In ciascuna Provincia sono istituite le Commissioni rispettivamente per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore turistico ed animatore turistico composte da:

     a) - un dirigente dell'amministrazione provinciale con funzioni di Presidente;

     b) - un dirigente dell'Ufficio Turismo della Regione;

     c) - due esperti in funzione delle materie di esame, scelti tra i docenti universitari o docenti di scuole superiori;

     d) - un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di categoria scelto tra i nominativi segnalati singolarmente da ciascuna delle stesse Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

     2. La Commissione per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è integrata da un rappresentante della Soprintendenza, per i beni artistici e storici.

     3. Le Commissioni sono integrate di volta in volta da un esperto in ciascuna delle lingue estere oggetto di esame.

     4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.

     5. Le sedute delle Commissioni sono valide qualora siano presenti almeno i tre quarti dei componenti, purchè gli stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie di esame.

     6. Ai componenti delle Commissioni competono le indennità previste dalla Legge Regionale 2 marzo 1992, n. 7, art. 1 corrispondenti alla qualifica funzionale V/VI.

 

     Art. 9. Prove di esame.

     1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce ed approva criteri, modalità e procedure per l'effettuazione delle prove, sia per gli esami che per i corsi di cui al comma 6 dell'art. 6.

 

     Art. 10. Esonero totale o parziale dall'esame.

     1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, l'Ufficio Turismo della Regione effettua l'accertamento della professionalità per i cittadini di uno stato membro della U.E. che hanno svolto attività di accompagnatore o corriere turistico e/o interprete turistico. La certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività, rilasciato dalle competenti autorità, deve comprovare che la stessa è stata prestata con una delle modalità previste dal citato decreto legislativo.

     2. Sono esonerati dall'esame di abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico coloro che sono in possesso di specifico titolo di studio rilasciato da Università statali o legalmente riconosciute.

     3. Le guide turistiche e le guide escursionistiche e ambientali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso le altre Regioni o Province autonome e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Basilicata dovranno sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza delle opere d'arte, dei musei, delle gallerie, degli scavi archeologici e parchi per quanto riguarda le guide turistiche e del territorio e delle sue caratteristiche per quanto concerne le guide escursionistiche e ambientali.

     4. Sono esonerati dagli esami di lingue straniere le guide turistiche che intendano conseguire la specializzazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.

     5. Sono altresì esonerati dall'esame di abilitazione gli accompagnatori turistici o corrieri, gli interpreti turistici e gli animatori turistici che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso le altre Regioni o Province autonome.

     6. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una o più professioni turistiche possono conseguire l'abilitazione in altre professioni turistiche senza sostenere l'esame nelle lingue per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.

     7. Coloro che, già in possesso della prescritta abilitazione, intendono estendere ad altra lingua straniera l'esercizio della propria professione, sono tenuti a sostenere solo le prove scritte ed orali nella ulteriore lingua prescelta.

 

     Art. 11. Elenchi Regionali.

     1. Presso la Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Turismo, sono istituiti gli elenchi regionali delle guide turistiche, delle guide turistiche specializzate, delle guide escursionistiche e ambientali, delle guide escursionistiche e ambientali specializzati, degli interpreti turistici, degli accompagnatori turistici o corrieri e degli animatori turistici.

     2. Sono iscritti negli appositi elenchi, su domanda da produrre alla Giunta regionale - Ufficio Turismo corredata dalla necessaria documentazione:

     a) - coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 della presente legge;

     b) - coloro che hanno conseguito la idoneità e/o l'iscrizione negli elenchi regionali ai sensi della legge regionale 2 novembre 1989, n. 27.

     3. Gli elenchi regionali sono pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché divulgati a tutti gli Enti e Associazioni Territoriali operanti nel settore Turistico.

 

     Art. 12. Corsi di aggiornamento professionale.

     La Giunta regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e di riqualificazione autonomamente o su segnalazione delle Province o degli Enti Turistici sub-regionali o delle Organizzazioni sindacali di categoria, per Guida, interprete e accompagnatore Turistico.

     Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono iscritti negli elenchi regionali.

 

     Art. 13. Agevolazioni per le guide turistiche.

     1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide, quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12 r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione, di Enti Locali o di privati, esistenti sul territorio provinciale e per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

 

     Art. 14. Tariffe.

     1. Le tariffe sono stabilite dai singoli operatori che sono tenuti a darne la massima pubblicità, anche attraverso stampati, opuscoli, affissioni nelle sedi operative, nei punti di informazione e di ogni altro luogo in cui si esplicano le attività di front-office e di contatto con i consumatori.

 

     Art. 15. Divieti.

     1. E' fatto divieto alle guide turistiche, alle guide escursionistiche ed ambientali, agli accompagnatori turistici o corrieri, agli interpreti turistici e agli animatori turistici di esercitare, dietro compenso, attività estranea alla loro professione nei confronti dei turisti. Il divieto comprende le attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

     2. E' fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, dei pubblici esercizi in genere e alle associazioni senza scopo di lucro, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, guida escursionistica e ambientale, accompagnatore turistico o corriere, interprete turistico e animatore turistico, soggetti privi della iscrizione nell'elenco regionale salvo le eccezioni indicate al precedente art. 5.

 

     Art. 16. Sanzioni amministrative e pecuniarie.

     1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) - per l'esercizio, anche occasionale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21 delle attività professionali disciplinate dalla presente legge senza possesso della relativa iscrizione nell'elenco regionale da lire 1.000.000 a lire 2.500.000 a lire 1.000.000 per gli accompagnatori turistici o corrieri, gli interpreti turistici e gli animatori turistici;

     b) - per l'esercizio, nei confronti dei turisti, di attività estranee alla professione autorizzata, da lire 800.000 a lire 2.000.000;

     2. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti alle Province competenti per territorio a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza.

 

     Art. 17. Iscrizione, sospensione e revoca [2].

     1. L'iscrizione negli elenchi regionali avviene su domanda dell'interessato da presentare all'ufficio regionale competente [3].

     2. L'esercizio dell'attività, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dalla Regione per un periodo da 6 a 12 mesi e, nei casi di particolare gravità, revocata, anche su proposta degli Enti cui spetta la vigilanza, nelle seguenti ipotesi:

     a) - reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16;

     b) - comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato nell'esercizio della vigilanza da parte delle Province o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti;

     c) - reiterato inadempimento degli obblighi professionali.

     3. L'iscrizione negli elenchi è revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per cui la stessa viene effettuata o nel caso non abbia svolto l'attività per sei anni consecutivi.

     4. Le sospensioni e le revoche sono disposte con provvedimento motivato del competente organo regionale da notificare agli interessati, alla Provincia competente per territorio.

 

     Art. 18. Norma Transitoria.

     1. Le sessioni di esame di idoneità all'esercizio delle professioni turistiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate a termine nel regime della L.R. n. 27/1989 dalla apposita Commissione giudicatrice unica a tal fine istituita. Ai componenti la Commissione è corrisposto il trattamento economico previsto dalla medesima legge regionale n. 27/1989.

     2. In sede di prima attuazione della presente legge, le Province indicono, entro novanta giorni dall'approvazione dei criteri di cui al precedente articolo 9, una sessione di esame di abilitazione.

     3. In fase di prima applicazione della presente legge sono esonerati dal sostenere l'esame di abilitazione e possono iscriversi negli elenchi regionali di cui all'art. 11 della presente legge coloro i quali alla data del 31 Marzo 1998, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della presente legge, nonché di specifica qualifica, possono documentare attraverso idonea certificazione attività lavorativa specifica sul territorio regionale presso Enti, Associazioni o società operanti nel settore turistico, per un numero di giornate non inferiore a 100.

 

     Art. 19. Norma Finanziaria.

     1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna Provincia proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 15.

     2. Ciascuna Provincia farà fronte agli oneri relativi al trattamento economico dei componenti le Commissioni giudicatrici d'esame di cui all'art. 8 della presente legge, sia con i proventi di cui all'art. 7, comma 4, sia con i proventi di cui al precedente art. 15.

 

     Art. 20. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 2 Novembre 1989, N. 27, fatte salve le disposizioni richiamate agli articoli 11 e 18 della presente legge.

 

     Art. 21. Deroga.

     Il Sindaco o un suo delegato può, per inderogabili e sopraggiunte necessità, autorizzare, volta per volta e limitatamente al territorio comunale, persone di provata capacità culturale, per accompagnare e assistere gruppi di turisti occasionali, qualora non si rendano disponibili le figure Professionali di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 22. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11 e così sostituita dall'art. 7 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 2024, n. 14.